Art. 119 
 
 
       Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio 
 
  1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto un contributo
economico mensile pari a 600 euro  per  un  massimo  di  tre  mesi  e
parametrato al periodo effettivo di sospensione di  cui  all'articolo
83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Il  contributo  non  spetta  ai  magistrati  onorari  dipendenti
pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non e'  cumulabile  con
altri contributi o indennita' comunque denominati erogati a norma del
presente decreto. 
  3. Il contributo economico di  cui  al  comma  1  e'  concesso  con
decreto del Direttore generale degli affari interni del  Dipartimento
per gli affari di  giustizia,  del  Ministero  della  giustizia,  nel
limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  si   provvede
nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione  vigente  nell'anno
2020, nel Programma 1.4 «  Servizi  di  gestione  amministrativa  per
l'attivita' giudiziaria » Azione magistratura onoraria » dello  Stato
di previsione del Ministero della giustizia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 1 e 29  del  decreto
          legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica  della
          magistratura onoraria e altre disposizioni sui  giudici  di
          pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
          onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
          57): 
                "Art. 1. Magistratura onoraria 
                1. Il «giudice onorario di  pace»  e'  il  magistrato
          onorario  addetto  all'ufficio  del  giudice  di  pace.  Al
          giudice onorario di pace sono  assegnati  i  compiti  e  le
          funzioni di cui all'articolo 9. 
                2. Il «vice procuratore onorario»  e'  il  magistrato
          onorario  addetto   all'ufficio   di   collaborazione   del
          procuratore   della   Repubblica   istituito    ai    sensi
          dell'articolo  2.  Al  vice   procuratore   onorario   sono
          assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16. 
                3.  L'incarico  di  magistrato  onorario  ha   natura
          inderogabilmente  temporanea,  si   svolge   in   modo   da
          assicurare  la  compatibilita'  con   lo   svolgimento   di
          attivita' lavorative o professionali  e  non  determina  in
          nessun caso un rapporto di pubblico  impiego.  Al  fine  di
          assicurare  tale  compatibilita',  a   ciascun   magistrato
          onorario   non   puo'   essere   richiesto    un    impegno
          complessivamente superiore a due  giorni  a  settimana.  Ai
          magistrati  onorari  sono  assegnati  affari,   compiti   e
          attivita', da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in
          misura tale da assicurare il rispetto  di  quanto  previsto
          dal presente comma. 
                4.  Il  magistrato  onorario  esercita  le   funzioni
          giudiziarie   secondo   principi   di    autoorganizzazione
          dell'attivita', nel rispetto dei termini e delle  modalita'
          imposti dalla  legge  e  dalle  esigenze  di  efficienza  e
          funzionalita' dell'ufficio." 
                "Art. 29. Durata dell'incarico dei magistrati onorari
          in servizio 
                1. I magistrati onorari  in  servizio  alla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  possono  essere
          confermati, alla scadenza del primo quadriennio di  cui  al
          decreto legislativo  31  maggio  2016,  n.  92,  o  di  cui
          all'articolo 32, comma 8, a domanda e a norma dell'articolo
          18, commi da 4  a  14,  per  ciascuno  dei  tre  successivi
          quadrienni. 
                2. In ogni caso, l'incarico cessa al  compimento  del
          sessantottesimo anno di eta'." 
              Per il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 27.