Art. 119 Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio 1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non e' cumulabile con altri contributi o indennita' comunque denominati erogati a norma del presente decreto. 3. Il contributo economico di cui al comma 1 e' concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria » Azione magistratura onoraria » dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57): "Art. 1. Magistratura onoraria 1. Il «giudice onorario di pace» e' il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9. 2. Il «vice procuratore onorario» e' il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell'articolo 2. Al vice procuratore onorario sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16. 3. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilita', a ciascun magistrato onorario non puo' essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attivita', da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma. 4. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attivita', nel rispetto dei termini e delle modalita' imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalita' dell'ufficio." "Art. 29. Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'articolo 32, comma 8, a domanda e a norma dell'articolo 18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei tre successivi quadrienni. 2. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di eta'." Per il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si veda nei riferimenti normativi all'art. 27.