Art. 120 
 
 
               Piattaforme per la didattica a distanza 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio
2015, n. 107, e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: 
    a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni
scolastiche statali di dotarsi immediatamente  di  piattaforme  e  di
strumenti  digitali  utili  per  l'apprendimento  a  distanza,  o  di
potenziare quelli gia' in dotazione,  nel  rispetto  dei  criteri  di
accessibilita' per le persone con disabilita'; 
    b) per 70 milioni di euro nel  2020,  a  mettere  a  disposizione
degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali
individuali per la fruizione delle piattaforme di  cui  alla  lettera
a), nonche' per la necessaria connettivita' di rete; 
    c) per 5 milioni  di  euro  nel  2020,  a  formare  il  personale
scolastico sulle  metodologie  e  le  tecniche  per  la  didattica  a
distanza. A tal fine, puo' essere utilizzato anche il  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  3.  Le  istituzioni  scolastiche  acquistano  le  piattaforme  e  i
dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), mediante ricorso agli
strumenti di cui all'articolo 1, commi 449  e  450,  della  legge  27
dicembre 2006,  n.  296.  Qualora  non  sia  possibile  ricorrere  ai
predetti   strumenti,   le   istituzioni    scolastiche    provvedono
all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al  comma  2,
lettere a) e b),  anche  in  deroga  alle  disposizioni  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4.  Limitatamente  all'anno  scolastico  2019/2020,  al   fine   di
assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie  e
nelle  scuole  secondarie  di  primo  grado  la  funzionalita'  della
strumentazione informatica,  nonche'  per  il  supporto  all'utilizzo
delle piattaforme di didattica a distanza,  le  predette  istituzioni
scolastiche  sono  autorizzate  a  sottoscrivere  contratti  sino  al
termine delle attivita' didattiche con assistenti tecnici, nel limite
complessivo di 1.000  unita',  anche  in  deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse  di  cui  al
comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche,  tenuto  conto
della distribuzione per reddito nella relativa regione e  del  numero
di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, e' altresi'  ripartito
tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui  al  comma
4, tenuto conto del numero di studenti. 
  5-bis. Le istituzioni scolastiche  possono  utilizzare  le  risorse
loro assegnate per le finalita'  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
qualora superiori alle necessita' riscontrate, anche per le finalita'
di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2. 
  6. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad  anticipare  alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente
articolo e, comunque, quelle  assegnate  in  relazione  all'emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a  tal
fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento
dei controlli  a  cura  dei  revisori  dei  conti  delle  istituzioni
scolastiche  sull'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  di  cui   al
presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite. 
  6-bis. Per le finalita' di cui al comma 2,  lettere  a)  e  b),  e'
stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la  somma
di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da  ripartire  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5. 
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni  di
euro per l'anno 2020, con riguardo ai commi  da  1  a  3,  e  a  9,30
milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, nonche' a  2
milioni di euro per l'anno 2020  con  riguardo  al  comma  6-bis,  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 62 e 125 dell'articolo  1
          della legge 13 luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti): 
                "Art. 1 
                1. - 61. (Omissis) 
                62.  Al   fine   di   consentire   alle   istituzioni
          scolastiche di attuare le attivita' previste nei  commi  da
          56 a 61, nell'anno finanziario  2015  e'  utilizzata  quota
          parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
          nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
          ed educative statali sul Fondo per il  funzionamento  delle
          istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma  601,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni. A decorrere dall'anno 2016,  e'  autorizzata
          la  spesa  di  euro  30  milioni  annui.  Le  risorse  sono
          ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  sulla  base  di
          procedure selettive. 
                63. - 124. (Omissis) 
                125.  Per  l'attuazione  del   Piano   nazionale   di
          formazione e per la realizzazione delle attivita' formative
          di cui ai commi da 121 a 124 e'  autorizzata  la  spesa  di
          euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016." 
              Si riporta il testo dei commi 449 e 450 dell'articolo 1
          della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              "Art. 1 
                Commi 1. - 448. (Omissis) 
                449. Nel rispetto del sistema  delle  convenzioni  di
          cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
          e successive modificazioni, e 58 della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e
          periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di  previdenza  e
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute  ad
          approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni-quadro.   Le
          restanti amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, nonche' le autorita'  indipendenti,  possono
          ricorrere alle convenzioni di cui al presente  comma  e  al
          comma 456 del presente articolo,  ovvero  ne  utilizzano  i
          parametri di prezzo-qualita' come  limiti  massimi  per  la
          stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
          nazionale sono in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi
          utilizzando  le  convenzioni   stipulate   dalle   centrali
          regionali  di  riferimento  ovvero,   qualora   non   siano
          operative  convenzioni  regionali,  le   convenzioni-quadro
          stipulate da Consip S.p.A. 
                450.   Le   amministrazioni   statali   centrali    e
          periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
          ogni ordine e grado, delle istituzioni  educative  e  delle
          istituzioni universitarie, nonche' gli  enti  nazionali  di
          previdenza e  assistenza  sociale  pubblici  e  le  agenzie
          fiscali di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300, per gli acquisti di beni e servizi di importo  pari  o
          superiore a 5.000 euro  e  al  di  sotto  della  soglia  di
          rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato
          elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
          all'articolo 328,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti  al
          comma 449 del presente articolo, le  altre  amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti,  per
          gli acquisti di beni e servizi di importo pari o  superiore
          a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
          sono tenute a fare ricorso  al  mercato  elettronico  della
          pubblica   amministrazione   ovvero   ad   altri    mercati
          elettronici istituiti ai sensi del  medesimo  articolo  328
          ovvero al sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla
          centrale regionale di riferimento per lo svolgimento  delle
          relative procedure. Per gli istituti e le  scuole  di  ogni
          ordine e grado, le  istituzioni  educative,  tenendo  conto
          delle rispettive specificita', sono definite,  con  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, linee guida indirizzate alla  razionalizzazione  e
          al coordinamento degli acquisti di beni e servizi  omogenei
          per natura merceologica tra piu'  istituzioni,  avvalendosi
          delle procedure di cui al presente comma. A  decorrere  dal
          2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni  sono
          presi in considerazione ai fini della  distribuzione  delle
          risorse per il funzionamento." 
              Per il citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
          si veda nei riferimenti normativi all'art. 5-bis. 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  19  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
                "Art.  19  Razionalizzazione  della  spesa   relativa
          all'organizzazione scolastica 
                1. - 6. (Omissis) 
                7. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013  le
          dotazioni organiche del personale educativo  ed  ATA  della
          scuola non devono superare la  consistenza  delle  relative
          dotazioni  organiche  dello  stesso  personale  determinata
          nell'anno    scolastico    2011/2012    in     applicazione
          dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione  di  anno,  la
          quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
          il bilancio dello Stato, a  decorrere  dall'anno  2012,  ai
          sensi del  combinato  disposto  di  cui  ai  commi  6  e  9
          dell'articolo 64 citato."