Art. 121 bis 
 
 
            Presa di servizio di collaboratori scolastici 
                nei territori colpiti dall'emergenza 
 
  1.  I  soggetti  vincitori  della  procedura   selettiva   di   cui
all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
che non possono prendere servizio il 1°  marzo  2020  a  causa  della
chiusura per ragioni di sanita' pubblica dell'istituzione  scolastica
o educativa di titolarita', sottoscrivono il contratto  di  lavoro  e
prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente,  presso  gli
ambiti territoriali degli  uffici  scolastici  regionali,  in  attesa
dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  5-ter  dell'articolo  58
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
                "Art. 58 Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di ricerca 
                1. - 5-bis. (Omissis) 
                5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della  ricerca  e'  autorizzato  ad  avviare  un'apposita
          procedura selettiva,  per  11.263  posti  di  collaboratore
          scolastico, graduando  i  candidati  secondo  le  modalita'
          previste  per  i  concorsi  provinciali  per  collaboratore
          scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  finalizzata
          ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
          marzo 2020, il personale  impegnato  per  almeno  10  anni,
          anche non continuativi, purche'  includano  il  2018  e  il
          2019,  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed   educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo  indeterminato
          di imprese titolari di contratti  per  lo  svolgimento  dei
          predetti servizi.  Alla  procedura  selettiva  non  possono
          partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale  escluso
          dall'elettorato politico attivo,  coloro  che  siano  stati
          destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di cui all'articolo 73 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, i condannati per taluno  dei  delitti  indicati  dagli
          articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento, anche  in  piu'  fasi,  e  i  termini  per  la
          presentazione delle domande."