Art. 121 ter 
 
 
                    Conservazione della validita' 
                   dell'anno scolastico 2019/2020 
 
  1.  Qualora  le  istituzioni  scolastiche  del  sistema   nazionale
d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di  lezione,  a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno  scolastico
2019/2020 conserva  comunque  validita'  anche  in  deroga  a  quanto
stabilito  dall'articolo  74  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297.  Sono  del  pari  decurtati,
proporzionalmente, i termini previsti per la validita' dei periodi di
formazione e  di  prova  del  personale  delle  predette  istituzioni
scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  74  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): 
                "Art. 74 Calendario scolastico per le scuole di  ogni
          ordine e grado 
                1. Nella scuola materna, elementare,  media  e  negli
          istituti  di  istruzione   secondaria   superiore,   l'anno
          scolastico ha inizio  il  1°  settembre  e  termina  il  31
          agosto. 
                2. Le attivita' didattiche, comprensive  anche  degli
          scrutini e degli  esami,  e  quelle  di  aggiornamento,  si
          svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il  30
          giugno con eventuale conclusione nel mese di  luglio  degli
          esami di maturita'. 
                3. Allo  svolgimento  delle  lezioni  sono  assegnati
          almeno 200 giorni. 
                4. L'anno scolastico puo' essere suddiviso,  ai  fini
          della valutazione degli alunni, in due  o  tre  periodi  su
          deliberazione del collegio dei  docenti  da  adottarsi  per
          tutte le classi. 
                5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito  il
          Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,  determina,
          con  propria  ordinanza,   il   termine   delle   attivita'
          didattiche e delle lezioni, le scadenze per le  valutazioni
          periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami. 
                6. 
                7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la
          regione ed i consigli scolastici provinciali, determina  la
          data di inizio delle lezioni ed il calendario  relativo  al
          loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei  precedenti
          commi. 
                7-bis. La determinazione delle date di  inizio  e  di
          conclusione delle lezioni ed il calendario delle festivita'
          di cui ai commi 5 e 7 devono  essere  tali  da  consentire,
          oltre allo svolgimento di almeno 200  giorni  di  effettive
          lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di
          giorni  per  lo  svolgimento,  anche  antimeridiano,  degli
          interventi di cui all'art. 193-bis, comma 1."