Art. 122 Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e organizzando ogni attivita' connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva. Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita', puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile in raccordo con il Commissario. 2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita' perseguite. 3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza. 4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione di attivita' complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9. 6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito. 7. Sull'attivita' del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato. 8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante « Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilita' contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente comma. 9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, e per le attivita' di cui al presente articolo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario. Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Riferimenti normativi Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarieta' dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.C.E. 14 novembre 2002, n. L 311. La citata ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e' pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2020, n. 32. Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 ""Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "Art. 29 Controllo e collaborazione nelle procedure di spesa 1. L'Ufficio svolge le funzioni di controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile, secondo quanto previsto all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Nello svolgimento di tali funzioni, presta anche collaborazione alle altre strutture della Presidenza in materia di applicazione delle disposizioni amministrativo-contabili e di svolgimento delle procedure di spesa. 2. L'Ufficio verifica la legalita' degli atti di impegno e di liquidazione e degli ordini di pagamento. Procede, altresi', alla validazione degli stessi. 3. L'Ufficio restituisce l'atto al responsabile della spesa, senza darvi ulteriore corso ove accerti che: a) la spesa eccede lo stanziamento del capitolo; b) la spesa debba essere imputata a un capitolo diverso da quello indicato; c) la spesa non sia correttamente imputata in base all'esercizio di provenienza e a quello di gestione. 4. All'infuori dei casi di cui al comma 3, l'Ufficio, qualora ravvisi la non conformita' dell'atto alla vigente normativa, invia osservazioni motivate al responsabile della spesa, nel termine di 20 giorni dalla sua ricezione. Qualora il responsabile dell'atto non condivida le osservazioni, ne da' formale e motivata comunicazione all'Ufficio che e' tenuto a dar corso al provvedimento, salvo quanto previsto al comma 5. 5. L'Ufficio, ove nel corso della verifica ravvisi questioni di particolare rilevanza, nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, ovvero nei dieci giorni successivi alla ricezione della richiesta di dargli comunque corso, puo' sottoporre la questione al Segretario generale. Questi, ove trattasi di atto proveniente dalle strutture del Segretario generale, puo' disporre che l'atto sia restituito all'ufficio che l'ha predisposto e che non abbia ulteriore corso. Se trattasi di atto prodotto dalle strutture affidate a Ministri e Sottosegretari puo' segnalare le osservazioni al responsabile della spesa, ai fini dell'eventuale riesame. 6. L'Ufficio provvede, infine: a) a verificare la regolarita' formale dei provvedimenti che le vigenti disposizioni attribuiscono alla competenza del Presidente ma che non investono personale, strutture o bilancio della Presidenza; b) all'esame dei rendiconti dei funzionari delegati, di cui al Capo IV del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 1; c) alla tenuta dei rapporti, per quanto di competenza, tra la Presidenza e la Corte dei conti e tra la Presidenza ed il Ministero dell'economia e delle finanze; d) alle verifiche sulla gestione dei cassieri." Per il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 si veda nei riferimenti normativi all'art. 5-quinquies. Per il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 si veda nei riferimenti normativi all'art. 5-quater.