Art. 122 
 
 
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
  misure di contenimento e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
  COVID -19 
 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
nominato  un  Commissario  straordinario  per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19,  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la piu'
elevata risposta sanitaria  all'emergenza,  il  Commissario  attua  e
sovrintende  a  ogni  intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza
sanitaria, organizzando, acquisendo e  sostenendo  la  produzione  di
ogni genere di bene  strumentale  utile  a  contenere  e  contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in  relazione  alle  misure
adottate per contrastarla, nonche' programmando e  organizzando  ogni
attivita' connessa, individuando e indirizzando il reperimento  delle
risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni,  e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione  di  farmaci,  delle
apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi di soggetti attuatori
e di societa' in  house,  nonche'  delle  centrali  di  acquisto.  Il
Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e  le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e
4 del presente decreto,  provvede,  inoltre  al  potenziamento  della
capienza delle strutture ospedaliere,  anche  mediante  l'allocazione
delle dotazioni  infrastrutturali,  con  particolare  riferimento  ai
reparti di terapia intensiva e sub-intensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile e, ove necessario, del prefetto  territorialmente  competente,
ai sensi dell'articolo 6 del presente  decreto,  la  requisizione  di
beni mobili, mobili registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei
prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione  degli
stessi. Il Commissario pone  in  essere  ogni  intervento  utile  per
preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari  per
il  contrasto  e  il  contenimento  dell'emergenza  anche  ai   sensi
dell'articolo 5. Per la  medesima  finalita',  puo'  provvedere  alla
costruzione di nuovi stabilimenti  e  alla  riconversione  di  quelli
esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento
di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti
e definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione dei fondi
privati  destinati  all'emergenza,  organizzandone  la   raccolta   e
controllandone l'impiego secondo quanto  previsto  dall'art.  99.  Le
attivita' di protezione civile sono assicurate dal Sistema  nazionale
di protezione civile  e  coordinate  dal  Capo  del  dipartimento  di
protezione civile in raccordo con il Commissario. 
  2.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il
Commissario collabora con le regioni  e  le  supporta  nell'esercizio
delle relative competenze in materia di salute e, anche su  richiesta
delle regioni, puo' adottare  in  via  d'urgenza,  nell'ambito  delle
funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a  fronteggiare
ogni  situazione  eccezionale.  Tali  provvedimenti,  di  natura  non
normativa,  sono  immediatamente  comunicati  alla  Conferenza  Stato
regioni e alle singole regioni su cui il  provvedimento  incide,  che
possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati
in  deroga  a  ogni  disposizione   vigente,   nel   rispetto   della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere  in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita' perseguite. 
  3.  Al  Commissario  competono  altresi'  l'organizzazione   e   lo
svolgimento delle  attivita'  propedeutiche  alla  concessione  degli
aiuti  per  far  fronte  all'emergenza  sanitaria,  da  parte   delle
autorita'  competenti  nazionali  ed  europee,   nonche'   tutte   le
operazioni di  controllo  e  di  monitoraggio  dell'attuazione  delle
misure; il Commissario provvede altresi' alla gestione coordinata del
Fondo  di  solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),  di   cui   al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, e
delle  risorse  del  fondo   di   sviluppo   e   coesione   destinato
all'emergenza. 
  4. Il Commissario opera fino alla scadenza del  predetto  stato  di
emergenza e  delle  relative  eventuali  proroghe.  Del  conferimento
dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. 
  5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione di attivita'
complesse  e   nella   programmazione   di   interventi   di   natura
straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere
di natura pubblica. L'incarico  di  Commissario  e'  compatibile  con
altri incarichi pubblici o privati ed e' svolto  a  titolo  gratuito,
eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui  al
comma 9. 
  6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1  in  raccordo
con il Capo del Dipartimento della  Protezione  civile,  avvalendosi,
per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative  del
Servizio nazionale della  Protezione  civile,  nonche'  del  Comitato
tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo  del  dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per  l'esercizio
delle funzioni di cui  al  presente  articolo,  il  Commissario  puo'
avvalersi, altresi', di qualificati esperti in  materie  sanitarie  e
giuridiche, nel numero da lui definito. 
  7.  Sull'attivita'  del  Commissario  straordinario  riferisce   al
Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro  da
lui delegato. 
  8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di  cui
al comma 1, nonche' per ogni altro atto  negoziale  conseguente  alla
urgente necessita' di far fronte all'emergenza di  cui  al  comma  1,
posto in essere dal Commissario e  dai  soggetti  attuatori,  non  si
applica l'articolo 29 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  22  novembre  2010,  recante  «  Disciplina  dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,  e
tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte  dei
Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione.  Per  gli  stessi
atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'  comunque
limitata ai soli  casi  in  cui  sia  stato  accertato  il  dolo  del
funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha  dato
esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono  immediatamente  e
definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per gli atti,
i pareri e le valutazioni  tecnico  scientifiche  resi  dal  Comitato
tecnico scientifico di cui al  comma  6  funzionali  alle  operazioni
negoziali di cui al presente comma. 
  9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, e
per le attivita' di cui al presente  articolo,  provvede  nel  limite
delle risorse assegnate allo scopo con  Delibera  del  Consiglio  dei
Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di  cui  all'articolo
44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1;  le  risorse  sono
versate su apposita contabilita' speciale intestata  al  Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto
corrente  bancario  per  consentire  la  celere   regolazione   delle
transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato  delle
forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi
esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2  gennaio
2018, n. 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
          novembre 2002  che  istituisce  il  Fondo  di  solidarieta'
          dell'Unione  europea  e'  pubblicato  nella   G.U.C.E.   14
          novembre 2002, n. L 311. 
                
              La citata ordinanza del  Capo  del  dipartimento  della
          protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e' pubblicata
          nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2020, n. 32. 
              Si riporta il testo dell'articolo 29  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  22  novembre  2010
          ""Disciplina dell'autonomia finanziaria e  contabile  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri": 
                "Art. 29 Controllo e collaborazione  nelle  procedure
          di spesa 
                1. L'Ufficio svolge le funzioni di controllo  interno
          di regolarita' amministrativa e contabile,  secondo  quanto
          previsto all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n. 286. Nello svolgimento di tali  funzioni,  presta  anche
          collaborazione alle altre  strutture  della  Presidenza  in
          materia     di     applicazione     delle      disposizioni
          amministrativo-contabili e di svolgimento  delle  procedure
          di spesa. 
                2. L'Ufficio verifica  la  legalita'  degli  atti  di
          impegno e di liquidazione  e  degli  ordini  di  pagamento.
          Procede, altresi', alla validazione degli stessi. 
                3. L'Ufficio restituisce l'atto al responsabile della
          spesa, senza darvi ulteriore corso ove accerti che: 
                  a) la spesa eccede lo stanziamento del capitolo; 
                  b) la spesa debba essere  imputata  a  un  capitolo
          diverso da quello indicato; 
                  c) la spesa non sia correttamente imputata in  base
          all'esercizio di provenienza e a quello di gestione. 
                4. All'infuori dei casi di cui al comma 3, l'Ufficio,
          qualora ravvisi la non conformita' dell'atto  alla  vigente
          normativa,  invia  osservazioni  motivate  al  responsabile
          della spesa, nel termine di 20 giorni dalla sua  ricezione.
          Qualora  il  responsabile  dell'atto   non   condivida   le
          osservazioni,  ne  da'  formale  e  motivata  comunicazione
          all'Ufficio che e' tenuto a  dar  corso  al  provvedimento,
          salvo quanto previsto al comma 5. 
                5. L'Ufficio, ove nel corso  della  verifica  ravvisi
          questioni di  particolare  rilevanza,  nel  termine  di  10
          giorni dalla ricezione dell'atto, ovvero nei  dieci  giorni
          successivi  alla  ricezione  della  richiesta   di   dargli
          comunque corso, puo' sottoporre la questione al  Segretario
          generale. Questi, ove trattasi di  atto  proveniente  dalle
          strutture del Segretario generale, puo' disporre che l'atto
          sia restituito all'ufficio che l'ha predisposto e  che  non
          abbia ulteriore corso. Se trattasi di atto  prodotto  dalle
          strutture  affidate  a  Ministri  e   Sottosegretari   puo'
          segnalare le osservazioni al responsabile della  spesa,  ai
          fini dell'eventuale riesame. 
                6. L'Ufficio provvede, infine: 
                  a)  a  verificare  la   regolarita'   formale   dei
          provvedimenti che  le  vigenti  disposizioni  attribuiscono
          alla  competenza  del  Presidente  ma  che  non   investono
          personale, strutture o bilancio della Presidenza; 
                  b)  all'esame   dei   rendiconti   dei   funzionari
          delegati, di cui al Capo IV  del  presente  decreto,  fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 1; 
                  c)  alla  tenuta  dei  rapporti,  per   quanto   di
          competenza, tra la Presidenza e la Corte dei conti e tra la
          Presidenza ed il Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  d) alle verifiche sulla gestione dei cassieri." 
              Per  il  testo  dell'articolo  44  del  citato  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 5-quinquies. 
              Per  il  testo  dell'articolo  27  del  citato  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 5-quater.