Art. 123 
 
 
          Disposizioni in materia di detenzione domiciliare 
 
  1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo  1  della
legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e fino al 30  giugno  2020,  la  pena  detentiva  e'
eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o  in  altro
luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza,  ove  non
sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua  di
maggior pena, salvo che riguardi: 
    a)  soggetti  condannati  per   taluno   dei   delitti   indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; 
    b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza,  ai  sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; 
    c)  detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime  di  sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  26  luglio
1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato  accolto  il  reclamo  previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge; 
    d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati  sanzionati  per  le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1,  numeri  18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno
2000, n. 230; 
    e) detenuti nei cui confronti sia redatto  rapporto  disciplinare
ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei  disordini
e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020; 
    f) detenuti privi di un domicilio effettivo  e  idoneo  anche  in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 
  2. Il  magistrato  di  sorveglianza  adotta  il  provvedimento  che
dispone l'esecuzione  della  pena  presso  il  domicilio,  salvo  che
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 
  3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati  la  cui
pena da eseguire  non  e'  superiore  a  sei  mesi  e'  applicata  la
procedura di controllo mediante mezzi elettronici o  altri  strumenti
tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. 
  4. La procedura di controllo, alla cui applicazione  il  condannato
deve prestare il consenso, viene disattivata quando la  pena  residua
da espiare scende sotto la soglia di sei mesi. 
  5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia,  d'intesa  con  il  capo
della Polizia-Direttore Generale della Pubblica  Sicurezza,  adottato
entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto e periodicamente aggiornato  e'  individuato  il  numero  dei
mezzi  elettronici  e  degli  altri  strumenti  tecnici  da   rendere
disponibili, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, che possono essere utilizzati per  l'esecuzione
della pena con le modalita' stabilite dal presente  articolo,  tenuto
conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate  dalle  autorita'
competenti.  L'esecuzione  dei  provvedimenti   nei   confronti   dei
condannati per i  quali  e'  necessario  attivare  gli  strumenti  di
controllo indicati avviene progressivamente a  partire  dai  detenuti
che devono scontare la pena residua inferiore. Nel  caso  in  cui  la
pena residua non superi di trenta giorni la  pena  per  la  quale  e'
imposta l'applicazione delle procedure di  controllo  mediante  mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati. 
  6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui  al  comma
1,  la  direzione  dell'istituto  penitenziario  puo'   omettere   la
relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26  novembre
2010, n. 199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare che la
pena da  eseguire  non  sia  superiore  a  diciotto  mesi,  anche  se
costituente parte residua di maggior  pena,  che  non  sussistono  le
preclusioni di cui al comma 1  e  che  il  condannato  abbia  fornito
l'espresso consenso alla attivazione delle  procedure  di  controllo,
nonche' a trasmettere il verbale di accertamento  dell'idoneita'  del
domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria  o,
se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o  intende
sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo  94,  comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
  7. Per il  condannato  minorenne  nei  cui  confronti  e'  disposta
l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1,
l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente  competente  in
relazione al luogo di domicilio, in raccordo con  l'equipe  educativa
dell'istituto penitenziario, provvedera', entro trenta  giorni  dalla
ricevuta  comunicazione  dell'avvenuta  esecuzione  della  misura  in
esame, alla redazione di un programma educativo secondo le  modalita'
indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre  2018,  n.
121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. 
  8. Restano ferme le ulteriori disposizioni  dell'articolo  1  della
legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili. 
  8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a  8  si  applicano  ai
detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione  della  misura
entro il 30 giugno 2020. 
  9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  alle  attivita'  previste  mediante  utilizzo
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  26
          novembre 2010, n. 199 (Disposizioni relative all'esecuzione
          presso il domicilio delle pene detentive  non  superiori  a
          diciotto mesi): 
                "Art. 1 Esecuzione presso  il  domicilio  delle  pene
          detentive non superiori a diciotto mesi 
                1. La pena detentiva non superiore a  diciotto  mesi,
          anche se costituente parte  residua  di  maggior  pena,  e'
          eseguita presso l'abitazione del condannato o  altro  luogo
          pubblico o privato di cura, assistenza  e  accoglienza,  di
          seguito   denominato   «domicilio».   Il   magistrato    di
          sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se gia'
          dispone delle informazioni occorrenti. 
                2.  La  detenzione  presso  il   domicilio   non   e'
          applicabile: 
                  a) ai soggetti condannati per  taluno  dei  delitti
          indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
          354, e successive modificazioni; 
                  b) ai delinquenti  abituali,  professionali  o  per
          tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice
          penale; 
                  c) ai detenuti che sono  sottoposti  al  regime  di
          sorveglianza particolare,  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
          della legge 26 luglio 1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato
          accolto il  reclamo  previsto  dall'articolo  14-ter  della
          medesima legge; 
                  d) quando vi e' la  concreta  possibilita'  che  il
          condannato  possa  darsi  alla   fuga   ovvero   sussistono
          specifiche  e  motivate  ragioni  per   ritenere   che   il
          condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non
          sussista l'idoneita' e l'effettivita' del  domicilio  anche
          in funzione delle esigenze di tutela delle  persone  offese
          dal reato. 
                3. Nei casi di cui all'articolo  656,  comma  1,  del
          codice di procedura penale, quando  la  pena  detentiva  da
          eseguire non e' superiore  a  diciotto  mesi,  il  pubblico
          ministero,  salvo  che  debba  emettere   il   decreto   di
          sospensione di cui al comma 5 del citato articolo  656  del
          codice di procedura penale e salvo  che  ricorrano  i  casi
          previsti nel comma 9, lettera a),  del  medesimo  articolo,
          sospende  l'esecuzione  dell'ordine   di   carcerazione   e
          trasmette  gli  atti  senza  ritardo   al   magistrato   di
          sorveglianza affinche' disponga che la pena venga  eseguita
          presso il  domicilio.  La  richiesta  e'  corredata  di  un
          verbale  di  accertamento  dell'idoneita'  del   domicilio,
          nonche', se il condannato e' sottoposto a un  programma  di
          recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione
          di cui all'articolo 94, comma  1,  del  testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni. 
                4.  Se  il  condannato  e'  gia'  detenuto,  la  pena
          detentiva  non  superiore  a  diciotto   mesi,   anche   se
          costituente parte residua di maggior pena, e' eseguita  nei
          luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656,
          comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non e'
          consentita la sospensione dell'esecuzione della pena  e  il
          pubblico ministero o le altre parti  fanno  richiesta,  per
          l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza,
          secondo  il  disposto  di  cui  al  comma  5  del  presente
          articolo.  In  ogni  caso,   la   direzione   dell'istituto
          penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto  o
          del suo difensore, trasmette al magistrato di  sorveglianza
          una relazione sulla condotta tenuta durante la  detenzione.
          La relazione e' corredata di  un  verbale  di  accertamento
          dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato  e'
          sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi
          ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma
          1, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni. 
                5. Il magistrato di sorveglianza  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma
          il termine di cui al  comma  2  del  predetto  articolo  e'
          ridotto a cinque giorni. 
                6. Copia del provvedimento che  dispone  l'esecuzione
          della pena presso il domicilio e' trasmessa  senza  ritardo
          al   pubblico   ministero   nonche'   all'ufficio    locale
          dell'esecuzione  penale  esterna  per  gli  interventi   di
          sostegno  e  controllo.  L'ufficio  locale  dell'esecuzione
          penale    esterna    segnala    ogni    evento    rilevante
          sull'esecuzione   della   pena   e   trasmette    relazione
          trimestrale e conclusiva. 
                7.  Nel  caso  di  condannato   tossicodipendente   o
          alcoldipendente sottoposto ad un programma  di  recupero  o
          che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al  comma  1
          puo'  essere  eseguita  presso  una   struttura   sanitaria
          pubblica o una struttura privata accreditata ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309.  In  ogni  caso,  il
          magistrato di sorveglianza puo' imporre le  prescrizioni  e
          le forme di  controllo  necessarie  per  accertare  che  il
          tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi  immediatamente
          o  prosegua  il  programma  terapeutico.  Con  decreto  del
          Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
          salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri  -
          Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
          determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei
          limiti del livello di  risorse  ordinario  presso  ciascuna
          regione finalizzato a tale tipologia di spesa,  sulla  base
          degli accrediti gia' in essere con  il  Servizio  sanitario
          nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
                8.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni  previste  dagli  articoli  47-ter,  commi  4,
          4-bis, 5, 6, 8, 9 e  9-bis,  51-bis,  58  e  58-quater,  ad
          eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio  1975,  n.
          354, e successive modificazioni, nonche' le relative  norme
          di esecuzione contenute nel regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei
          casi previsti dagli articoli 47-ter, commi  4  e  4-bis,  e
          51-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  tuttavia,  il
          provvedimento e' adottato dal magistrato di sorveglianza." 
              Si riporta il testo dell'articolo  4-bis  della  citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni : 
                "Art. 4-bis Divieto di  concessione  dei  benefici  e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti 
                1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,  i  permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono  essere
          concessi ai detenuti e internati  per  i  seguenti  delitti
          solo nei casi in cui tali detenuti e internati  collaborino
          con  la  giustizia  a  norma  dell'articolo  58-ter   della
          presente legge o a  norma  dell'articolo  323-bis,  secondo
          comma, del codice penale: delitti commessi per finalita' di
          terrorismo,   anche   internazionale,   o   di    eversione
          dell'ordine democratico mediante il compimento di  atti  di
          violenza, delitti di cui agli articoli  314,  primo  comma,
          317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,  primo  comma,
          320, 321,  322,  322-bis,  416-bis  e  416-ter  del  codice
          penale,  delitti  commessi  avvalendosi  delle   condizioni
          previste dallo stesso articolo ovvero al fine di  agevolare
          l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
          cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
          e secondo comma, 601, 602,  609-octies  e  630  del  codice
          penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni,  all'articolo  291-quater  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative in materia doganale, di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
          n. 43, e all'articolo 74 del testo  unico  delle  leggi  in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  di  cui   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.  Sono
          fatte salve le  disposizioni  degli  articoli  16-nonies  e
          17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.  82,  e
          successive modificazioni. 
                1-bis. I benefici di cui al comma  1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per uno  dei  delitti  ivi
          previsti, purche' siano stati acquisiti  elementi  tali  da
          escludere l'attualita' di collegamenti con la  criminalita'
          organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi  in
          cui  la  limitata  partecipazione   al   fatto   criminoso,
          accertata nella sentenza di  condanna,  ovvero  l'integrale
          accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
          sentenza   irrevocabile,   rendono   comunque   impossibile
          un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei  casi
          in cui,  anche  se  la  collaborazione  che  viene  offerta
          risulti  oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti   dei
          medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
          circostanze attenuanti previste dall'art.  62,  numero  6),
          anche qualora il risarcimento del danno sia  avvenuto  dopo
          la  sentenza  di   condanna,   dall'articolo   114   ovvero
          dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. 
                1-ter. I benefici di cui al comma  1  possono  essere
          concessi,  purche'  non  vi  siano  elementi  tali  da  far
          ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,  terroristica  o  eversiva,  ai   detenuti   o
          internati per i delitti di cui agli articoli 575,  600-bis,
          secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
          628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice  penale,
          all'articolo 291-ter del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, all'articolo 73  del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
          aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del  medesimo
          testo unico, all'articolo 416, primo  e  terzo  comma,  del
          codice penale, realizzato allo scopo di commettere  delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474 del  medesimo  codice,  e
          all'articolo 416 del codice penale, realizzato  allo  scopo
          di commettere delitti previsti dal libro  II,  titolo  XII,
          capo III, sezione I, del medesimo  codice,  dagli  articoli
          609-bis,  609-quater  e  609-octies  del  codice  penale  e
          dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni. 
                1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
          concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui  agli
          articolo  583-quinquies,  600-bis,   600-ter,   600-quater,
          600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
          609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base
          dei   risultati   dell'osservazione    scientifica    della
          personalita' condotta collegialmente  per  almeno  un  anno
          anche con la partecipazione degli esperti di cui al  quarto
          comma   dell'articolo   80   della   presente   legge.   Le
          disposizioni di cui al periodo precedente si  applicano  in
          ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice
          penale  salvo  che   risulti   applicata   la   circostanza
          attenuante dallo stesso contemplata. 
                1-quinquies. Salvo quanto previsto dal  comma  1,  ai
          fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati
          per i delitti di cui agli articolo 583-quinquies,  600-bis,
          600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
          all'articolo   600-quater.1,   600-quinquies,   609-quater,
          609-quinquies e 609-undecies  del  codice  penale,  nonche'
          agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice,  se
          commessi in danno di persona minorenne,  il  magistrato  di
          sorveglianza o  il  tribunale  di  sorveglianza  valuta  la
          positiva  partecipazione  al  programma  di  riabilitazione
          specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. 
                2. Ai fini della concessione dei benefici di  cui  al
          comma 1 il magistrato di sorveglianza  o  il  tribunale  di
          sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni  per
          il tramite del  comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica competente  in  relazione  al  luogo  di
          detenzione del condannato. In ogni caso il  giudice  decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al suddetto comitato provinciale  puo'  essere  chiamato  a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto. 
                2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di  cui
          al  comma  1-ter,  il  magistrato  di  sorveglianza  o   il
          tribunale  di  sorveglianza  decide  acquisite  dettagliate
          informazioni dal questore. In ogni caso il  giudice  decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 
                3.  Quando  il  comitato   ritiene   che   sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti  in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice e il termine di cui al  comma  2  e'  prorogato  di
          ulteriori trenta giorni al fine di  acquisire  elementi  ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali. 
                3-bis.  L'assegnazione  al  lavoro   all'esterno,   i
          permessi premio e le  misure  alternative  alla  detenzione
          previste dal  capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai
          detenuti  ed  internati  per  delitti  dolosi   quando   il
          Procuratore  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  o  il
          Procuratore  distrettuale  comunica,  d'iniziativa   o   su
          segnalazione del comitato provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica competente  in  relazione  al  luogo  di
          detenzione o internamento, l'attualita' di collegamenti con
          la criminalita' organizzata. In tal caso si prescinde dalle
          procedure previste dai commi 2 e 3." 
              Si riporta il testo degli articoli 572  e  612-bis  del
          codice penale: 
                "Art.  572.   Maltrattamenti   contro   familiari   e
          conviventi. 
                Chiunque,  fuori  dei  casi  indicati   nell'articolo
          precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque
          convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita' o a
          lui affidata per ragioni di educazione,  istruzione,  cura,
          vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una  professione
          o di un'arte, e' punito con la reclusione da  tre  a  sette
          anni. 
                La pena e' aumentata fino alla meta' se il  fatto  e'
          commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
          in stato di gravidanza o di persona  con  disabilita'  come
          definita ai sensi dell'articolo 3 della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi. 
                Se dal fatto deriva una lesione personale  grave,  si
          applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne  deriva
          una lesione gravissima, la reclusione da sette  a  quindici
          anni; se ne deriva la morte,  la  reclusione  da  dodici  a
          ventiquattro anni. 
                Il  minore  di   anni   diciotto   che   assiste   ai
          maltrattamenti di cui al  presente  articolo  si  considera
          persona offesa dal reato." 
                "Art. 612-bis. Atti persecutori. 
                Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  e'
          punito con la reclusione da un anno a sei anni e  sei  mesi
          chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno
          in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o
          di  paura  ovvero  da  ingenerare  un  fondato  timore  per
          l'incolumita' propria o  di  un  prossimo  congiunto  o  di
          persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
          costringere lo stesso ad alterare le proprie  abitudini  di
          vita. 
                La pena e' aumentata se  il  fatto  e'  commesso  dal
          coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
          e' stata legata da relazione affettiva alla persona  offesa
          ovvero  se  il  fatto  e'  commesso  attraverso   strumenti
          informatici o telematici. 
                La pena e' aumentata fino alla meta' se il  fatto  e'
          commesso a danno di un minore, di una  donna  in  stato  di
          gravidanza  o  di  una  persona  con  disabilita'  di   cui
          all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ovvero
          con armi o da persona travisata. 
                Il delitto e' punito a querela della persona  offesa.
          Il termine per la proposizione  della  querela  e'  di  sei
          mesi. La remissione  della  querela  puo'  essere  soltanto
          processuale. La querela  e'  comunque  irrevocabile  se  il
          fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
          di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia
          d'ufficio se il fatto  e'  commesso  nei  confronti  di  un
          minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo
          3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nonche'  quando  il
          fatto e' connesso con altro delitto per il  quale  si  deve
          procedere d'ufficio." 
              Si riporta il testo degli articoli 102, 105 e  108  del
          codice penale: 
                "Art. 102. Abitualita' presunta dalla legge. 
                E' dichiarato delinquente abituale chi,  dopo  essere
          stato  condannato  alla  reclusione  in  misura   superiore
          complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi,
          della stessa indole,  commessi  entro  dieci  anni,  e  non
          contestualmente, riporta un'altra condanna per un  delitto,
          non colposo, della stessa indole, e  commesso  entro  dieci
          anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. 
                Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente
          non si computa il tempo in cui il  condannato  ha  scontato
          pene detentive o e' stato sottoposto a misure di  sicurezza
          detentive." 
                "Art. 105. Professionalita' nel reato. 
                Chi, trovandosi nelle  condizioni  richieste  per  la
          dichiarazione di abitualita', riporta condanna per un altro
          reato,   e'   dichiarato   delinquente   o   contravventore
          professionale  qualora,  avuto  riguardo  alla  natura  dei
          reati, alla condotta e al genere di vita  del  colpevole  e
          alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo
          133, debba ritenersi che egli viva abitualmente,  anche  in
          parte soltanto, dei proventi del reato." 
                "Art. 108. Tendenza a delinquere. 
                E' dichiarato delinquente per tendenza  chi,  sebbene
          non  recidivo  o  delinquente  abituale  o   professionale,
          commette  un  delitto  non  colposo,  contro  la   vita   o
          l'incolumita' individuale, anche  non  preveduto  dal  capo
          primo del titolo dodicesimo del  libro  secondo  di  questo
          codice, il quale, per se'  e  unitamente  alle  circostanze
          indicate nel capoverso dell'art. 133, riveli  una  speciale
          inclinazione al delitto, che trovi  sua  causa  nell'indole
          particolarmente malvagia del colpevole. 
                La disposizione di questo articolo non si applica  se
          l'inclinazione  al  delitto  e'  originata  dall'infermita'
          preveduta dagli articoli 88 e 89." 
              Si riporta il testo  degli  articoli  14-bis  e  14-ter
          della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 
                "Art. 14-bis Regime di sorveglianza particolare 
                1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza
          particolare per  un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi,
          prorogabile anche piu' volte in misura non  superiore  ogni
          volta a  tre  mesi,  i  condannati,  gli  internati  e  gli
          imputati: 
                  a) che con i loro  comportamenti  compromettono  la
          sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; 
                  b) che con la violenza o  minaccia  impediscono  le
          attivita' degli altri detenuti o internati; 
                  c) che nella vita penitenziaria si avvalgono  dello
          stato  di  soggezione  degli  altri   detenuti   nei   loro
          confronti. 
                2. Il regime di cui al precedente comma 1 e' disposto
          con     provvedimento     motivato     dell'amministrazione
          penitenziaria previo parere del  consiglio  di  disciplina,
          integrato da due degli esperti previsti  dal  quarto  comma
          dell'art. 80. 
                3.  Nei  confronti  degli  imputati  il   regime   di
          sorveglianza  particolare   e'   disposto   sentita   anche
          l'autorita' giudiziaria che procede. 
                4. In caso di necessita' ed urgenza l'amministrazione
          puo'  disporre   in   via   provvisoria   la   sorveglianza
          particolare  prima  dei  pareri  prescritti,  che  comunque
          devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla  data  del
          provvedimento.  Scaduto  tale  termine   l'amministrazione,
          acquisiti i pareri prescritti,  decide  in  via  definitiva
          entro  dieci  giorni  decorsi  i  quali,  senza   che   sia
          intervenuta  la  decisione,  il  provvedimento  provvisorio
          decade. 
                5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza
          particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto,
          i condannati, gli internati e gli imputati, sulla  base  di
          precedenti comportamenti penitenziari o di  altri  concreti
          comportamenti  tenuti,   indipendentemente   dalla   natura
          dell'imputazione,  nello  stato  di  liberta'.  L'autorita'
          giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza
          all'amministrazione penitenziaria che decide  sull'adozione
          dei provvedimenti di sua competenza. 
                6. Il provvedimento che dispone il regime di  cui  al
          presente   articolo   e'   comunicato   immediatamente   al
          magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio  del  suo
          potere di vigilanza." 
                "Art. 14-ter Reclamo 
                1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga  il
          regime di sorveglianza  particolare  puo'  essere  proposto
          dall'interessato reclamo al tribunale di  sorveglianza  nel
          termine   di   dieci   giorni   dalla   comunicazione   del
          provvedimento   definitivo.   Il   reclamo   non   sospende
          l'esecuzione del provvedimento. 
                2.  Il  tribunale  di   sorveglianza   provvede   con
          ordinanza in camera di consiglio entro dieci  giorni  dalla
          ricezione del reclamo. 
                3. Il procedimento si svolge  con  la  partecipazione
          del difensore e del  pubblico  ministero.  L'interessato  e
          l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie. 
                4. Per quanto non diversamente disposto si  applicano
          le disposizioni del capo II-bis del titolo II." 
                Si riporta il testo degli articoli 77, comma 1, e 81,
          comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          30 giugno 2000, n. 230: 
                "Art. 77. Infrazioni disciplinari e sanzioni. 
                1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti
          e agli internati che si siano resi responsabili di: 
                  1) negligenza nella  pulizia  e  nell'ordine  della
          persona o della camera; 
                  2) abbandono ingiustificato del posto assegnato; 
                  3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi; 
                  4)  atteggiamenti  e  comportamenti   molesti   nei
          confronti della comunita'; 
                  5) giochi o  altre  attivita'  non  consentite  dal
          regolamento interno; 
                  6) simulazione di malattia; 
                  7)  traffico  di  beni  di  cui  e'  consentito  il
          possesso; 
                  8) possesso o traffico di oggetti non consentiti  o
          di denaro; 
                  9)  comunicazioni  fraudolente  con   l'esterno   o
          all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo
          comma dell'articolo 33 della legge; 
                  10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza; 
                  11) intimidazione di compagni o  sopraffazioni  nei
          confronti dei medesimi; 
                  12)   falsificazione   di   documenti   provenienti
          dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto  o
          dell'internato; 
                  13)  appropriazione  o   danneggiamento   di   beni
          dell'amministrazione; 
                  14)  possesso  o  traffico  di  strumenti  atti  ad
          offendere; 
                  15) atteggiamento  offensivo  nei  confronti  degli
          operatori penitenziari o  di  altre  persone  che  accedono
          nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita; 
                  16)  inosservanza  di  ordini  o   prescrizioni   o
          ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi; 
                  17) ritardi  ingiustificati  nel  rientro  previsti
          dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge; 
                  18) partecipazione a disordini o a sommosse; 
                  19) promozione di disordini o di sommosse; 
                  20) evasione; 
                  21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi
          in danno  di  compagni,  di  operatori  penitenziari  o  di
          visitatori." 
                "Art. 81. Procedimento disciplinare. 
                1.  Allorche'  un  operatore  penitenziario  constata
          direttamente o viene a conoscenza  che  una  infrazione  e'
          stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le
          circostanze del  fatto.  Il  rapporto  viene  trasmesso  al
          direttore per via gerarchica." 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  94  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati di tossicodipendenza): 
                "Art. 94 Affidamento in prova in casi particolari 
                1. Se la pena  detentiva  deve  essere  eseguita  nei
          confronti di persona tossicodipendente  o  alcooldipendente
          che abbia in corso un programma di recupero o che  ad  esso
          intenda sottoporsi, l'interessato  puo'  chiedere  in  ogni
          momento di essere affidato in prova al servizio sociale per
          proseguire o intraprendere  l'attivita'  terapeutica  sulla
          base di un  programma  da  lui  concordato  con  un'azienda
          unita'  sanitaria  locale  o  con  una  struttura   privata
          autorizzata ai sensi dell'articolo  116.  L'affidamento  in
          prova in casi particolari puo' essere concesso solo  quando
          deve essere espiata una pena  detentiva,  anche  residua  e
          congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od  a
          quattro anni se relativa a  titolo  esecutivo  comprendente
          reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
          n.  354,  e  successive  modificazioni.  Alla  domanda   e'
          allegata,  a  pena  di   inammissibilita',   certificazione
          rilasciata da una struttura sanitaria  pubblica  o  da  una
          struttura privata accreditata per l'attivita'  di  diagnosi
          prevista  dal  comma  2,  lettera  d),  dell'articolo   116
          attestante   lo   stato   di   tossicodipendenza    o    di
          alcooldipendenza,  la  procedura  con  la  quale  e'  stato
          accertato  l'uso   abituale   di   sostanze   stupefacenti,
          psicotrope   o   alcoliche,   l'andamento   del   programma
          concordato eventualmente in corso e la  sua  idoneita',  ai
          fini del recupero del condannato. Affinche' il  trattamento
          sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale,  la
          struttura   interessata    deve    essere    in    possesso
          dell'accreditamento  istituzionale  di   cui   all'articolo
          8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          e successive modificazioni, ed aver stipulato  gli  accordi
          contrattuali di cui  all'articolo  8-quinquies  del  citato
          decreto legislativo." 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  decreto
          legislativo 2 ottobre 2018, n. 121: 
                "Art. 3. Prescrizioni  e  modalita'  esecutive  delle
          misure penali di comunita' 
                1. Il tribunale di  sorveglianza,  nel  disporre  una
          misura penale di comunita',  prescrive  lo  svolgimento  di
          attivita' di utilita' sociale, anche a titolo  gratuito,  o
          di volontariato. 
                2. Le  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono  svolte
          compatibilmente con i percorsi  di  istruzione,  formazione
          professionale, istruzione e  formazione  professionale,  le
          esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute  del
          minorenne  e  non  devono  mai  compromettere  i   percorsi
          educativi in atto. 
                3. Con il provvedimento che applica una misura penale
          di comunita' sono indicate le modalita'  con  le  quali  il
          nucleo familiare del minorenne e' coinvolto nel progetto di
          intervento educativo. Ai fini dell'attuazione del  progetto
          puo' farsi applicazione  dell'articolo  32,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,
          n. 448."