Art. 124 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta' 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 52 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: "Art. 52 Licenza al condannato ammesso al regime di semiliberta' Al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono essere concesse a titolo di premio una o piu' licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno. Durante la licenza il condannato e' sottoposto al regime della liberta' vigilata. Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla revoca della semiliberta'. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo."