Art. 124 
 
 
             Licenze premio straordinarie per i detenuti 
                      in regime di semiliberta' 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e
ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26
luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di  semiliberta'
sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il
magistrato  di  sorveglianza  ravvisi  gravi  motivi  ostativi   alla
concessione della misura. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 52 della citata legge
          26 luglio 1975, n. 354: 
                "Art. 52 Licenza al condannato ammesso al  regime  di
          semiliberta' 
                Al  condannato  ammesso  al  regime  di  semiliberta'
          possono essere concesse a  titolo  di  premio  una  o  piu'
          licenze di durata non  superiore  nel  complesso  a  giorni
          quarantacinque all'anno. 
                Durante la licenza il  condannato  e'  sottoposto  al
          regime della liberta' vigilata. 
                Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli
          obblighi  impostigli,  la  licenza  puo'  essere   revocata
          indipendentemente dalla revoca della semiliberta'. 
                Al condannato che, allo scadere della licenza o  dopo
          la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili
          le disposizioni di cui al precedente articolo."