Art. 125 
 
 
Proroga  dei  termini  nel  settore  assicurativo  e  per  opere   di
  efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile  dei
  piccoli comuni 
 
  1. Per l'anno 2020, i  termini  previsti  dall'articolo  30,  comma
14-bis, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono  prorogati  di
sei mesi. 
  2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti
che scadono nel periodo compreso tra il 21  febbraio  2020  e  il  31
luglio 2020, il termine di cui all'articolo  170-bis,  comma  1,  del
codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  entro
cui l'impresa di assicurazione e'  tenuta  a  mantenere  operante  la
garanzia prestata con  il  contratto  assicurativo  fino  all'effetto
della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni. 
  2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per  il
periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020,  i
contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti.  La
sospensione opera dal giorno in cui  l'impresa  di  assicurazione  ha
ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e  sino
al 31 luglio 2020. Conseguentemente  le  societa'  assicuratrici  non
possono  applicare  penali  o  oneri  di  qualsiasi  tipo  in   danno
dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei  contratti
e' prorogata di un numero di giorni  pari  a  quelli  di  sospensione
senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita
in applicazione del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di
analoghe    facolta'    contrattualmente    previste    in     favore
dell'assicurato,  che  restano  pertanto  esercitabili.  Durante   il
periodo di sospensione previsto dal presente comma,  il  veicolo  per
cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non  puo'  in  alcun  caso
circolare ne' stazionare su strada pubblica o su  area  equiparata  a
strada pubblica in quanto  temporaneamente  privo  dell'assicurazione
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i
rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione. 
  3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e
2  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  per   la
formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di
necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini  della
valutazione del danno alle cose o alle  persone,  sono  prorogati  di
ulteriori 60 giorni. 
  4. In considerazione degli  effetti  determinati  dalla  situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19, al  fine  di  contrastare  le  difficolta'
finanziarie delle piccole e medie imprese e facilitarne l'accesso  al
credito,  l'Unioncamere  e  le  camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura, nell'anno in corso, a valere sulle risorse
disponibili dei  rispettivi  bilanci,  possono  realizzare  specifici
interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo  centrale  di
garanzia, con altri organismi di garanzia, nonche' con  soggetti  del
sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalita', le  camere
di commercio e le loro societa' in house sono, altresi',  autorizzate
ad intervenire mediante l'erogazione  di  finanziamenti  con  risorse
reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social  lending  e
di crowdfunding,  tenendo  apposita  contabilizzazione  separata  dei
proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 14-bis  dell'articolo  30
          del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
                "Art. 30. Contributi  ai  comuni  per  interventi  di
          efficientamento   energetico   e   sviluppo    territoriale
          sostenibile 
                1. - 14. (Omissis) 
                14-bis.  Per  stabilizzare  i  contributi  in   conto
          capitale  ai  comuni  per  interventi  di   efficientamento
          energetico e sviluppo territoriale sostenibile  di  cui  al
          presente  articolo,   a   decorrere   dall'anno   2020   e'
          autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per
          la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A  partire
          dall'anno 2020,  le  effettive  disponibilita'  finanziarie
          sono ripartite con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun  anno,
          tra i comuni con popolazione inferiore  a  1.000  abitanti,
          assegnando a ciascun comune un contributo di pari  importo.
          I comuni beneficiari dei  contributi  di  cui  al  presente
          comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori  entro
          il 15 maggio di ciascun anno. I comuni che  non  rispettano
          il     citato     termine     decadono      automaticamente
          dall'assegnazione del  contributo  e  le  relative  risorse
          rientrano nella disponibilita' del fondo di  cui  al  comma
          14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3,
          4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13." 
              Si riporta il testo degli articoli 170-bis, comma 1,  e
          148,  commi  1  e  2,  del  citato  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209: 
                "Art. 170-bis. Durata del contratto 
                1. Il contratto di assicurazione  obbligatoria  della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti  ha  durata  annuale  o,  su
          richiesta  dell'assicurato,  di  anno  piu'  frazione,   si
          risolve automaticamente alla sua scadenza  naturale  e  non
          puo' essere tacitamente rinnovato, in  deroga  all'articolo
          1899, primo e secondo comma, del codice  civile.  L'impresa
          di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente  della
          scadenza del  contratto  con  preavviso  di  almeno  trenta
          giorni e a mantenere operante, non  oltre  il  quindicesimo
          giorno successivo alla scadenza del contratto, la  garanzia
          prestata con  il  precedente  contratto  assicurativo  fino
          all'effetto della nuova polizza." 
                "Art. 148. Procedura di risarcimento 
                1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta
          di risarcimento  deve  recare  l'indicazione  degli  aventi
          diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore
          in cui le cose danneggiate sono disponibili, per  non  meno
          di cinque giorni non festivi, per  l'ispezione  diretta  ad
          accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni  dalla
          ricezione   di   tale    documentazione,    l'impresa    di
          assicurazione formula al  danneggiato  congrua  e  motivata
          offerta    per    il    risarcimento,    ovvero    comunica
          specificatamente i motivi per i quali non ritiene  di  fare
          offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a  trenta
          quando il modulo di denuncia  sia  stato  sottoscritto  dai
          conducenti coinvolti  nel  sinistro.  Il  danneggiato  puo'
          procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo
          lo spirare del  termine  indicato  al  periodo  precedente,
          entro  il  quale  devono  essere  comunque  completate   le
          operazioni   di   accertamento   del   danno    da    parte
          dell'assicuratore,  ovvero  dopo  il  completamento   delle
          medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse
          prima della scadenza del predetto termine. Qualora le  cose
          danneggiate  non  siano  state  messe  a  disposizione  per
          l'ispezione nei termini  previsti  dal  presente  articolo,
          ovvero siano state riparate  prima  dell'ispezione  stessa,
          l'impresa, ai fini dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'
          le proprie valutazioni sull'entita' del danno  solo  previa
          presentazione  di  fattura  che  attesti   gli   interventi
          riparativi effettuati.  Resta  comunque  fermo  il  diritto
          dell'assicurato al risarcimento anche  qualora  ritenga  di
          non procedere alla riparazione. 
                2. L'obbligo di proporre  al  danneggiato  congrua  e
          motivata offerta per il risarcimento del danno,  ovvero  di
          comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta,
          sussiste anche per i sinistri che abbiano  causato  lesioni
          personali o il decesso. La richiesta di  risarcimento  deve
          essere presentata dal danneggiato o  dagli  aventi  diritto
          con le modalita' indicate al comma  1.  La  richiesta  deve
          contenere l'indicazione del  codice  fiscale  degli  aventi
          diritto al risarcimento e la descrizione delle  circostanze
          nelle  quali  si  e'  verificato  il  sinistro  ed   essere
          accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione
          del  danno  da  parte  dell'impresa,  dai   dati   relativi
          all'eta', all'attivita' del danneggiato,  al  suo  reddito,
          all'entita' delle lesioni subite,  da  attestazione  medica
          comprovante  l'avvenuta  guarigione  con  o  senza  postumi
          permanenti,   nonche'   dalla   dichiarazione   ai    sensi
          dell'articolo 142, comma 2, o, in caso  di  decesso,  dallo
          stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione
          e' tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo
          entro   novanta   giorni   dalla    ricezione    di    tale
          documentazione." 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2054  del  codice
          civile: 
                "Art. 2054. Circolazione di veicoli 
                Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie  e'
          obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a  cose
          dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver  fatto
          tutto il possibile per evitare il danno. 
                Nel caso di scontro tra veicoli si  presume,  fino  a
          prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
          ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. 
                Il  proprietario  del  veicolo  o,   in   sua   vece,
          l'usufruttuario  o  l'acquirente  con  patto  di  riservato
          dominio, e' responsabile in solido col conducente,  se  non
          prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la
          sua volonta'. 
                In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti
          sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione
          o da difetto di manutenzione del veicolo."