Art. 125 bis 
 
 
            Proroga dei termini in materia di concessioni 
         di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico 
 
  1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a  seguito  della
diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo
2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle  regioni  della
disciplina sulle modalita'  e  le  procedure  di  assegnazione  delle
concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico,  e'
prorogato al 31 ottobre 2020 e  con  esso  gli  effetti  delle  leggi
approvate. 
  2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il
termine del 31 ottobre 2020  di  cui  al  comma  1  e'  ulteriormente
prorogato di sette mesi decorrenti dalla  data  di  insediamento  del
nuovo Consiglio regionale.  Sono  fatte  salve  le  competenze  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e  delle  relative  norme  di
attuazione. 
  3. Per effetto della proroga di cui al comma 1: 
    a) e' prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021
previsto dal comma 1-quater, secondo periodo,  dell'articolo  12  del
decreto legislativo n. 79 del 1999; 
    b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre
2023  previsti  dal  comma  1-sexies  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo n. 79 del 1999; 
    c) e' prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31  marzo  2020
previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto  legislativo
n. 79 del 1999. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi  1-ter,  1-quater  e
          1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16  marzo
          1999, n. 79 (Attuazione della  direttiva  96/92/CE  recante
          norme  comuni   per   il   mercato   interno   dell'energia
          elettrica): 
                "Art. 12. Concessioni idroelettriche. 
                1. - 1-bis. (Omissis) 
                1-ter.  Nel  rispetto  dell'ordinamento   dell'Unione
          europea  e  degli  accordi  internazionali,   nonche'   dei
          principi  fondamentali  dell'ordinamento  statale  e  delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  le  regioni
          disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione e comunque non  oltre
          il  31  marzo  2020,  le  modalita'  e  le   procedure   di
          assegnazione  delle  concessioni  di   grandi   derivazioni
          d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare: 
                  a) le modalita' per lo svolgimento delle  procedure
          di assegnazione di cui al comma 1-bis; 
                  b) i termini di avvio delle  procedure  di  cui  al
          comma 1-bis; 
                  c) i criteri di ammissione e di assegnazione; 
                  d) la  previsione  che  l'eventuale  indennizzo  e'
          posto a carico del concessionario subentrante; 
                  e)   i   requisiti   di   capacita'    finanziaria,
          organizzativa  e   tecnica   adeguata   all'oggetto   della
          concessione  richiesti  ai  partecipanti  e  i  criteri  di
          valutazione delle proposte  progettuali,  prevedendo  quali
          requisiti minimi: 
                    1)  ai  fini  della  dimostrazione  di   adeguata
          capacita'  organizzativa  e  tecnica,   l'attestazione   di
          avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di
          impianti idroelettrici aventi una  potenza  nominale  media
          pari ad almeno 3 MW; 
                    2)  ai  fini  della  dimostrazione  di   adeguata
          capacita' finanziaria, la  referenza  di  due  istituti  di
          credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale
          degli  intermediari  finanziari  che   attestino   che   il
          partecipante ha la possibilita' di accedere al credito  per
          un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella
          procedura  di  assegnazione,  ivi  comprese  le  somme   da
          corrispondere per i beni di cui alla lettera n); 
                  f) i termini di  durata  delle  nuove  concessioni,
          comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo
          puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci  anni,
          in relazione alla complessita' della  proposta  progettuale
          presentata e all'importo dell'investimento; 
                  g)  gli  obblighi  o  le  limitazioni   gestionali,
          subordinatamente ai quali sono ammissibili  i  progetti  di
          sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa
          la possibilita' di utilizzare l'acqua  invasata  per  scopi
          idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o
          per la laminazione delle piene; 
                  h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di
          potenza di generazione e di producibilita'  da  raggiungere
          nel  complesso  delle  opere  di  derivazione,   adduzione,
          regolazione e  condotta  dell'acqua  e  degli  impianti  di
          generazione, trasformazione  e  connessione  elettrica  con
          riferimento agli obiettivi strategici nazionali in  materia
          di sicurezza energetica e  fonti  energetiche  rinnovabili,
          compresa la possibilita' di  dotare  le  infrastrutture  di
          accumulo idrico per favorire  l'integrazione  delle  stesse
          energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto
          di   quanto   previsto   dal   codice   di    trasmissione,
          dispacciamento, sviluppo e sicurezza della  rete  elettrica
          di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004,  e  dai  suoi
          aggiornamenti; 
                  i) i livelli minimi in termini di  miglioramento  e
          risanamento   ambientale   del   bacino   idrografico    di
          pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione
          a  scala  di  distretto  idrografico  in  attuazione  della
          direttiva  2000/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,    del    23    ottobre    2000,    determinando
          obbligatoriamente  una  quota  degli   introiti   derivanti
          dall'assegnazione,  da  destinare  al  finanziamento  delle
          misure dei piani di gestione distrettuali o  dei  piani  di
          tutela finalizzate alla tutela e al  ripristino  ambientale
          dei corpi idrici interessati dalla derivazione; 
                  l)  le  misure  di   compensazione   ambientale   e
          territoriale, anche a carattere finanziario,  da  destinare
          ai territori dei comuni interessati  dalla  presenza  delle
          opere e della derivazione compresi tra i punti di  presa  e
          di  restituzione  delle   acque   garantendo   l'equilibrio
          economico finanziario del progetto di concessione; 
                  m)  le   modalita'   di   valutazione,   da   parte
          dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in
          esito  alle  procedure   di   assegnazione,   che   avviene
          nell'ambito  di  un  procedimento  unico  ai   fini   della
          selezione delle proposte progettuali presentate, che  tiene
          luogo della verifica o valutazione di  impatto  ambientale,
          della valutazione di incidenza nei confronti  dei  siti  di
          importanza comunitaria  interessati  e  dell'autorizzazione
          paesaggistica, nonche'  di  ogni  altro  atto  di  assenso,
          concessione, permesso, licenza o  autorizzazione,  comunque
          denominato, previsto dalla normativa statale,  regionale  o
          locale;  a  tal  fine,  alla  valutazione  delle   proposte
          progettuali  partecipano,  ove  necessario,  il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni
          e le attivita' culturali e  gli  enti  gestori  delle  aree
          naturali protette di cui alla legge  6  dicembre  1991,  n.
          394; per gli aspetti connessi alla sicurezza  degli  invasi
          di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.  584,  e
          all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
          166, al  procedimento  valutativo  partecipa  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  n) l'utilizzo dei  beni  di  cui  all'articolo  25,
          secondo comma, del testo unico di cui al regio  decreto  n.
          1775 del 1933, nel rispetto del codice  civile,  secondo  i
          seguenti criteri: 
                    1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo
          nel progetto  di  concessione,  l'assegnatario  corrisponde
          agli aventi diritto, all'atto del subentro, un  prezzo,  in
          termini di valore residuo, determinato sulla base dei  dati
          reperibili  dagli  atti  contabili   o   mediante   perizia
          asseverata; in caso di mancata previsione di  utilizzo  nel
          progetto di concessione, per  tali  beni  si  procede  alla
          rimozione e allo smaltimento secondo  le  norme  vigenti  a
          cura ed onere del proponente; 
                    2) per i beni  immobili  dei  quali  il  progetto
          proposto  prevede  l'utilizzo,  l'assegnatario  corrisponde
          agli aventi diritto, all'atto del subentro,  un  prezzo  il
          cui valore e' determinato sulla base  dei  dati  reperibili
          dagli atti contabili o mediante  perizia  asseverata  sulla
          base di attivita' negoziale tra le parti; 
                    3) i beni immobili dei quali il progetto proposto
          non prevede l'utilizzo restano di proprieta'  degli  aventi
          diritto; 
                  o)  la  previsione,  nel  rispetto   dei   principi
          dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a
          promuovere  la  stabilita'  occupazionale   del   personale
          impiegato; 
                  p)  le  specifiche  modalita'   procedimentali   da
          seguire in caso di grandi  derivazioni  idroelettriche  che
          interessano il territorio di due o piu' regioni, in termini
          di gestione delle  derivazioni,  vincoli  amministrativi  e
          ripartizione  dei  canoni,  da  definire  d'intesa  tra  le
          regioni  interessate;  le   funzioni   amministrative   per
          l'assegnazione della concessione sono di  competenza  della
          regione sul cui territorio insiste la  maggior  portata  di
          derivazione d'acqua in concessione. 
                1-quater.  Le   procedure   di   assegnazione   delle
          concessioni  di  grandi  derivazioni  idroelettriche   sono
          avviate entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge regionale di cui al comma  1-ter.  Con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  da  adottare  entro  il  31   dicembre   2021,   sono
          individuate le modalita' e  le  procedure  di  assegnazione
          applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di
          avvio, da parte della regione interessata, delle  procedure
          di cui al primo periodo; il Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti,  in  applicazione  dell'articolo  8  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131, procede  in  via  sostitutiva,
          sulla  base  della  predetta  disciplina,  all'assegnazione
          delle  concessioni,  prevedendo  che  il   10   per   cento
          dell'importo dei canoni concessori, in deroga  all'articolo
          89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  112,  resti  acquisita  al  patrimonio  statale.
          Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui  al
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.  584,  e  di
          cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166. 
                1-quinquies. (Omissis) 
                1-sexies. Per le concessioni  di  grandi  derivazioni
          idroelettriche  che  prevedono  un  termine   di   scadenza
          anteriore al 31 dicembre  2023,  ivi  incluse  quelle  gia'
          scadute,  le  regioni  che  non  abbiano  gia'   provveduto
          disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione e comunque non  oltre
          il  31  marzo  2020,  le  modalita',  le   condizioni,   la
          quantificazione  dei   corrispettivi   aggiuntivi   e   gli
          eventuali   altri   oneri   conseguenti,   a   carico   del
          concessionario uscente,  per  la  prosecuzione,  per  conto
          delle regioni  stesse,  dell'esercizio  delle  derivazioni,
          delle opere  e  degli  impianti  oltre  la  scadenza  della
          concessione e per  il  tempo  necessario  al  completamento
          delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il  31
          dicembre 2023."