Art. 126 Disposizioni finanziarie 1. In relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente decreto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformita' con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al primo periodo. 2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto. 3. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « 58.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 83.000 milioni di euro ». 4. La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e' incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020. 5. In considerazione del venir meno della necessita' di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e agli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a 527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655 milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede: a) quanto a 221,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74; b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo; c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno 2023, a 74 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di euro per l'anno 2029 e a 69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189. 6-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, comma 4-ter, e 87, comma 3-bis, e agli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro; b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21; d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232; e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis. 7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. 8. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 7, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al comma 7 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 10. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacita' di risposta alla crisi nei servizi di sanita' pubblica e in ambito sociale. 11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione): "Art. 6 Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale 1. - 4. (Omissis) 5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche." Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla presente legge: "Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative 1. (Omissis) 2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2020, in 83.000 milioni di euro." Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2020, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente): "Art. 3. Disposizioni di coordinamento e finanziarie 1. - 2. (Omissis) 3. E' istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020." Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio): "Art. 27. Disposizioni finanziarie 1. - 2. (Omissis) 3. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui alla lettera a) e d), sono accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa." Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): "Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi. 1. - 4. (Omissis) 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1." Per il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189 si veda nei riferimenti normativi all'art. 94-bis. Si riporta il testo del comma 180 dell'articolo 2 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: "Art. 2. Commi 1. - 179. (Omissis) 180. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012." Si riporta il testo del comma 365 dell'articolo 1 della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: "Art. 1 Commi 1. - 364. (Omissis) 365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro."