Art. 126 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  In  relazione  a  quanto  stabilito  con  le   Risoluzioni   di
approvazione  della  Relazione  al  Parlamento,  e   della   relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo  6,  comma  5,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243,  tenuto  conto  degli  effetti  degli
interventi previsti dal presente decreto, e' autorizzata  l'emissione
di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di  euro  per
l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione  in  aumento
del limite massimo di emissione di titoli di  Stato  stabilito  dalla
legge di bilancio e  del  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato
stabilito dalla legge di bilancio, in conformita' con la  Risoluzione
di approvazione. Gli effetti finanziari  del  presente  decreto  sono
coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della
Relazione al Parlamento, e della relativa  Integrazione,  di  cui  al
primo periodo. 
  2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto. 
  3. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole « 58.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti «
83.000 milioni di euro ». 
  4. La dotazione del Fondo per esigenze  indifferibili  connesse  ad
interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto  delle  PA  di
cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.  3,
e' incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020. 
  5.  In  considerazione  del  venir   meno   della   necessita'   di
accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi  passivi
conseguenti alle emissioni di titoli del debito  pubblico  realizzate
nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma
3, del decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15,  le  risorse  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
sono disaccantonate e rese disponibili, in termini  di  competenza  e
cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1  del  presente
articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e  agli
oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente
a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di  euro
per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660
milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno
2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di
euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per  l'anno  2028,  a
527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390  milioni  di  euro
per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno
2031, che aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235  milioni  di  euro
per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655
milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno
2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di
euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030  e  a
560,775  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2031,  si
provvede: 
    a) quanto a 221,3 milioni di euro 
      per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni
di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno  2027,  a
65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni  di  euro  per
l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che  aumentano
in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022  e  a
216,023 milioni di euro  per  l'anno  2023,  mediante  corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle  minori  spese
derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74; 
    b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni
di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro  per  l'anno  2023,  a
351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro  per
l'anno 2025, a 401,10 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  a  421,90
milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per  l'anno
2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro
per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2031, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre   2004,   n.   307,   come
incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo; 
    c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni  di
euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro  per  l'anno  2023,  a  74
milioni di euro per l'anno 2024, a 63  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro  per
l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a  67  milioni  di
euro per l'anno 2029 e  a  69  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008  n.
189. 
  6-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis,  72-ter,
74, 74-bis, 78, comma 4-ter,  e  87,  comma  3-bis,  e  agli  effetti
derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni
di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto,  a  1,380
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
    a) quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro; 
    b) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    c) quanto a  360  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  per   esigenze   indifferibili
connesse ad interventi non aventi  effetti  sull'indebitamento  netto
delle PA, di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020, n. 21; 
    d) quanto a 5,056 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  a  0,386
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    e) quanto a 0,420 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2020,  mediante   corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189; 
    f) quanto a 2,798 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  a  0,579
milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e
74-bis. 
  7. Le risorse  destinate  a  ciascuna  delle  misure  previste  dal
presente decreto sono soggette  ad  un  monitoraggio  effettuato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sulla base degli esiti  del  monitoraggio  di  cui  al
periodo  precedente,  al  fine  di  ottimizzare  l'allocazione  delle
risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare con propri  decreti,
sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di  bilancio
provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le  misure  previste
dal presente decreto,  ad  invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di
finanza pubblica. 
  8. Nel caso in cui, dopo l'attuazione  del  comma  7,  residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le  stesse  sono  versate
dai soggetti responsabili delle misure di cui al comma 7 entro il  20
dicembre  2020  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  9. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  10. Le Amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto  della  normativa
europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi
programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  e  di  investimento
europei 2014/2020, alla realizzazione  di  interventi  finalizzati  a
fronteggiare  la  situazione  di  emergenza  connessa   all'infezione
epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al  finanziamento
del capitale circolante nelle PMI, come misura  temporanea,  ed  ogni
altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le  altre  spese
necessarie a rafforzare le  capacita'  di  risposta  alla  crisi  nei
servizi di sanita' pubblica e in ambito sociale. 
  11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio;
il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ove  necessario,  puo'
disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di   tesoreria,   la   cui
regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di   pagamento   sui
pertinenti capitoli di spesa,  e'  effettuata  entro  la  conclusione
dell'esercizio 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  6  della
          legge  24  dicembre  2012,   n.   243   (Disposizioni   per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione): 
                "Art.   6   Eventi    eccezionali    e    scostamenti
          dall'obiettivo programmatico strutturale 
                1. - 4. (Omissis) 
                5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con  le
          modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
          eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
          all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
          apportarvi modifiche." 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  3  della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificata
          dalla presente legge: 
                "Art.  3.   Stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e disposizioni relative 
                1. (Omissis) 
                2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
          in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare  e
          di quelli per  regolazioni  debitorie,  e'  stabilito,  per
          l'anno 2020, in 83.000 milioni di euro." 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  3  del
          decreto-legge  5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 2 aprile  2020,  n.  21  (Misure
          urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
          dipendente): 
                "Art. 3. Disposizioni di coordinamento e finanziarie 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. E' istituito il Fondo per  esigenze  indifferibili
          connesse    ad    interventi     non     aventi     effetti
          sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589
          milioni di euro per l'anno 2020." 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  27  del
          decreto-legge 23 dicembre 2016,  n.  237,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  2017,   n.   15
          (Disposizioni urgenti  per  la  tutela  del  risparmio  nel
          settore creditizio): 
                "Art. 27. Disposizioni finanziarie 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. Le risorse di cui al precedente comma  2,  lettere
          b) e c), sono iscritte sul fondo di  cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui alla lettera  a)
          e d), sono accantonate e rese indisponibili in  termini  di
          competenza e di cassa." 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  10  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                "Art.  10.  Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi. 
                1. - 4. (Omissis) 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
              Per il testo del comma 2  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189  si  veda
          nei riferimenti normativi all'art. 94-bis. 
              Si riporta il testo del comma 180 dell'articolo 2 della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
                "Art. 2. 
                Commi 1. - 179. (Omissis) 
                180. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' autorizzata la  spesa
          di euro 318 milioni per l'anno 2008, di  euro  468  milioni
          per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010  e  di
          euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012." 
              Si riporta il testo del comma 365 dell'articolo 1 della
          citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
                "Art. 1 
                Commi 1. - 364. (Omissis) 
                365.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
                  a) determinazione, per l'anno 2017  e  a  decorrere
          dal  2018,  degli  oneri  aggiuntivi,  rispetto  a   quelli
          previsti  dall'articolo  1,  comma  466,  della  legge   28
          dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro  annui,
          posti  a  carico  del   bilancio   dello   Stato   per   la
          contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in
          applicazione  dell'articolo  48,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  per  i  miglioramenti
          economici del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico; 
                  b) definizione,  per  l'anno  2017  e  a  decorrere
          dall'anno  2018,  del   finanziamento   da   destinare   ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato, in  aggiunta
          alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
          nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
          i Corpi di polizia ed il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli
          articoli 62, 63 e 64  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
          sviluppo, gli  enti  pubblici  non  economici  e  gli  enti
          pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
          specifiche richieste  volte  a  fronteggiare  indifferibili
          esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza  in
          relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti  delle
          vacanze di organico nonche' nel rispetto  dell'articolo  30
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e
          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125. Le assunzioni  sono  autorizzate  con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze; 
                  c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge  7  agosto
          2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
          proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  la
          disciplina e le modalita' ivi previste. Al  riordino  delle
          carriere del personale non dirigente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale  medesimo
          nelle  attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese  anche   in
          contesti emergenziali, sono altresi'  destinati  una  quota
          parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del
          predetto   personale   aventi   carattere   di    certezza,
          continuita' e stabilita', per un importo massimo  annuo  di
          5,3 milioni  di  euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente gia' conseguiti, derivanti  dall'ottimizzazione  e
          dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
          passive delle sedi di servizio,  ai  servizi  di  mensa  al
          personale  e  ai  servizi  assicurativi  finalizzati   alla
          copertura dei rischi aeronautici, nonche' una  quota  parte
          del fondo istituito dall'articolo 1,  comma  1328,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In  sede  di
          prima applicazione, le risorse destinate alle finalita'  di
          cui al precedente periodo sono determinate  in  misura  non
          inferiore a 10 milioni di euro."