Art. 72 
 
 
Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento
dell'assistenza  ai  connazionali   all'estero   in   situazione   di
                             difficolta' 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da  ripartire
denominato « Fondo per la promozione integrata », con  una  dotazione
iniziale  di  150  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  volto  alla
realizzazione delle seguenti iniziative: 
    a) realizzazione di una campagna straordinaria  di  comunicazione
volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione
del sistema economico nazionale nel settore  agroalimentare  e  negli
altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla  diffusione  del
Covid-19,  anche  avvalendosi  di  ICE-Agenzia  per   la   promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
    b) potenziamento delle attivita' di promozione del sistema  Paese
realizzate, anche mediante la rete all'estero,  dal  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale  e  da  ICE-Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane; 
    c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a  mercati
esteri  realizzate  da  altre  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, mediante la stipula di apposite convenzioni; 
    d)  concessione  di  cofinanziamenti  a  fondo  perduto  fino  al
cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo
2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,  secondo
criteri e modalita' stabiliti con una o piu'  delibere  del  Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei  limiti  e
alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea  in  materia
di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis). 
  2. In considerazione dell'esigenza di  contenere  con  immediatezza
gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui  al
comma 1, nonche' a quelli inclusi  nel  piano  straordinario  di  cui
all'articolo  30  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: 
    a) i contratti di forniture,  lavori  e  servizi  possono  essere
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo  63,  comma  6,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b)  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale  e  ICEAgenzia  per   la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  possono  avvalersi,
con modalita' definite  mediante  convenzione,  e  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,  dell'Agenzia
nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
impresa Spa-Invitalia. 
  3. Le iniziative di cui al presente articolo  sono  realizzate  nel
rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico  in  materia  di
internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina  di  regia
di cui all'articolo 14, comma 18-bis,  del  decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le  diverse
finalita' con decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo
126. 
  4-bis.  Al  fine  di  sostenere  i  cittadini  italiani  all'estero
nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale sono autorizzati i seguenti interventi: 
    a) la spesa di euro 1 milione per  l'anno  2020  ad  integrazione
delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza
dei cittadini presenti all'estero in  condizioni  di  emergenza,  ivi
inclusa la protezione del  personale  dipendente  di  amministrazioni
pubbliche  in  servizio,  anche  temporaneamente,  al  di  fuori  del
territorio nazionale; 
    b) la spesa di euro 4 milioni per  l'anno  2020  ad  integrazione
delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero  in  condizioni
di indigenza o di necessita', ai sensi degli articoli da 24 a 27  del
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 
  4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al  comma  4-bis,
lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio 2020,  l'erogazione  di
sussidi  senza  promessa  di  restituzione  anche  a  cittadini   non
residenti nella circoscrizione consolare. 
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  1  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                "Articolo 1 Finalita' ed ambito di applicazione 
                1. (Omissis) 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI." 
              Il  testo  del  primo   comma   dell'articolo   2   del
          decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394  e'
          riportato nei riferimenti all'art. 54-bis. 
              Si riporta il testo del comma 270 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
                "270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
          cui all'articolo 3 della legge  28  maggio  1973,  n.  295,
          nonche'  il  fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.  394,  e'  il
          Comitato agevolazioni, composto da due  rappresentanti  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, di cui uno con funzioni di  presidente,  da
          un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da un rappresentante del Ministero dello  sviluppo
          economico e da un rappresentante designato  dalle  regioni,
          nominati con decreto del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinati
          competenze e funzionamento del predetto Comitato." 
              Si riporta il testo dell'articolo 30 del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164  (Misure  urgenti  per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive): 
                "Art. 30 Promozione straordinaria del Made in Italy e
          misure per l'attrazione degli investimenti 
                1. Al fine di ampliare il numero  delle  imprese,  in
          particolare  piccole  e  medie,  che  operano  nel  mercato
          globale,  espandere  le  quote   italiane   del   commercio
          internazionale, valorizzare l'immagine del  Made  in  Italy
          nel mondo, sostenere  le  iniziative  di  attrazione  degli
          investimenti esteri in Italia, il Ministro  dello  sviluppo
          economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  un  Piano
          per  la  promozione  straordinaria  del  Made  in  Italy  e
          l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di  cui
          al presente comma e'  adottato  d'intesa  con  il  Ministro
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali con riferimento alle azioni di cui  al  comma  2,
          lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole  e
          agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per  la
          realizzazione delle suddette azioni. Le modifiche al  piano
          di cui al presente comma  sono  adottate  con  decreto  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, d'intesa con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali con riferimento alle azioni  di  cui
          al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle  imprese
          agricole  e  agroalimentari,  nonche'  alle  iniziative  da
          adottare per la realizzazione delle suddette azioni. 
                2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in  particolare
          le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie: 
                  a)  iniziative  straordinarie   di   formazione   e
          informazione sulle opportunita' offerte dai mercati  esteri
          alle imprese in particolare piccole e medie; 
                  b)  supporto  alle  piu'  rilevanti  manifestazioni
          fieristiche italiane di livello internazionale; 
                  c) valorizzazione delle produzioni  di  eccellenza,
          in  particolare  agricole  e   agroalimentari,   e   tutela
          all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualita'  e
          di origine delle imprese e dei prodotti; 
                  d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani
          nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi  con
          le reti di distribuzione; 
                  e) realizzazione di un segno distintivo unico,  per
          le  iniziative   di   promozione   all'estero   e   durante
          l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole  e
          agroalimentari che siano rappresentative della  qualita'  e
          del patrimonio enogastronomico italiano; 
                  f)  realizzazione   di   campagne   di   promozione
          strategica per  i  prodotti  agroalimentari  sottoposti  ad
          aumento di dazi e di  contrasto  al  fenomeno  dell'Italian
          sounding; 
                  g)  sostegno  all'utilizzo   degli   strumenti   di
          e-commerce da parte delle piccole e medie imprese; 
                  h)   realizzazione   di   tipologie    promozionali
          innovative per l'acquisizione  e  la  fidelizzazione  della
          domanda dei mercati esteri; 
                  i)  rafforzamento  organizzativo  delle  start   up
          nonche' delle micro, piccole e medie imprese in particolare
          attraverso l'erogazione di contributi a  fondo  perduto  in
          forma di voucher; 
                  l)  sostegno  ad  iniziative  di  promozione  delle
          opportunita'  di  investimento  in   Italia,   nonche'   di
          accompagnamento e assistenza degli  investitori  esteri  in
          Italia; 
                  l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la
          partecipazione ai bandi europei ed internazionali. 
                3. L'ICE - Agenzia per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione delle  imprese  italiane  provvede
          all'attuazione del piano di cui al comma  1  nell'esercizio
          delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle
          intese raggiunte sulle azioni di cui al  comma  2,  lettere
          c), d), e), ed f). 
                3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
          l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  trasmette
          ogni anno  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  una
          relazione sugli interventi svolti e, in particolare,  sulle
          azioni realizzate, attraverso la rete  estera,  a  sostegno
          della promozione del made in Italy e dell'attrazione  degli
          investimenti all'estero. 
                4. I contributi di cui alla lettera i), del comma  2,
          sono  destinati,  nel  rispetto  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013  relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          per l'acquisizione, tra l'altro,  di  figure  professionali
          specializzate nei  processi  di  internazionalizzazione  al
          fine di realizzare attivita'  di  studio,  progettazione  e
          gestione di processi e programmi  su  mercati  esteri.  Con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione dei voucher. 
                5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale  e  l'ICE  -  Agenzia  per   la   promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane sono definiti: 
                  a) gli obiettivi attribuiti all'ICE -  Agenzia  per
          la promozione all'estero e  l'internazionalizzazione  delle
          imprese   italiane   per   favorire   l'attrazione    degli
          investimenti  esteri,  tenuto  conto  di  quanto   previsto
          dall'articolo 1, comma 460, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296; 
                  b) i risultati attesi; 
                  c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo. 
                6. L'ICE - Agenzia per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane   svolge
          l'attivita' di  attrazione  degli  investimenti  all'estero
          attraverso la propria rete  estera  che  opera  nell'ambito
          delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane. 
                7. Presso il Ministero dello sviluppo  economico,  e'
          istituito un  Comitato  con  il  compito  di  coordinamento
          dell'attivita' in materia di attrazione degli  investimenti
          esteri, nonche' di favorire, ove  necessario,  la  sinergia
          tra  le  diverse  amministrazioni  centrali  e  locali.  Il
          Comitato e' composto da  un  rappresentante  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  che   lo   presiede,   da   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
          da un rappresentante del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione e da  un  rappresentante  della  Conferenza
          permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  Regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato  puo'
          essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
          centrali e territoriali di volta  in  volta  coinvolte  nel
          progetto d'investimento. Ai  componenti  del  Comitato  non
          sono corrisposti gettoni, compensi,  rimborsi  di  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento  del
          Comitato di cui al presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  previste  a
          legislazione vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.  L'articolo  35  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e'
          abrogato. 
                8.  Il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro  dello
          sviluppo  economico  e  con  il  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e  forestali  presenta  annualmente  al
          Parlamento una relazione  sullo  stato  di  attuazione  del
          Piano e sui risultati raggiunti. 
                9. La dotazione del Fondo  per  la  promozione  degli
          scambi  e   l'internazionalizzazione   delle   imprese   da
          assegnare all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  di  cui
          all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della  legge
          di stabilita' annuale e' destinata anche agli interventi di
          cui al presente articolo." 
              Si riporta il testo dei commi 2 e  6  dell'articolo  63
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
                "Art. 63 Uso della procedura negoziata  senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara 
                1. (Omissis) 
                2. Nel caso di appalti pubblici di lavori,  forniture
          e   servizi,   la   procedura   negoziata   senza    previa
          pubblicazione puo' essere utilizzata: 
                  a) qualora non sia stata presentata alcuna  offerta
          o  alcuna  offerta  appropriata,  ne'  alcuna  domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo'  essere  escluso  ai  sensi  dell'articolo  80  o  non
          soddisfa    i    criteri     di     selezione     stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83; 
                  b) quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi
          possono  essere  forniti  unicamente  da   un   determinato
          operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
                    1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
          o nell'acquisizione di un'opera d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                    2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                    3) la tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale. 
                Le eccezioni di cui ai punti 2)  e  3)  si  applicano
          solo  quando  non  esistono  altri  operatori  economici  o
          soluzioni   alternative   ragionevoli   e   l'assenza    di
          concorrenza  non  e'  il  risultato  di   una   limitazione
          artificiale dei parametri dell'appalto; 
                  c) nella misura strettamente necessaria quando, per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
                Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
                3. - 5. (Omissis) 
                6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi dell'articolo 95, previa verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione." 
              Si riporta il testo del comma 18-bis  dell'articolo  14
          del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
                "Art. 14 Soppressione, incorporazione e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici 
                1. - 18. (Omissis) 
                18-bis.  I  poteri  di  indirizzo   in   materia   di
          promozione e internazionalizzazione delle imprese  italiane
          sono esercitati dal Ministro degli affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale e dal Ministro  dello  sviluppo
          economico. Le linee guida  e  di  indirizzo  strategico  in
          materia  di  promozione  e   internazionalizzazione   delle
          imprese, anche per quanto riguarda la programmazione  delle
          risorse, comprese quelle di cui al comma 19,  sono  assunte
          da una cabina di regia, costituita senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della  finanza  pubblica,  copresieduta  dal
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  dal  Ministro  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di
          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  delle  Cooperative
          italiane e dell'Associazione bancaria italiana." 
              Si riporta il testo degli  articoli  da  24  a  27  del
          decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71  (Ordinamento  e
          funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14,
          comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246): 
                "Art. 24 Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di
          cittadini 
                1. L'ufficio  consolare  puo'  concedere  sussidi  ai
          cittadini che versano in stato  di  indigenza,  nei  limiti
          delle  disponibilita'  fissate  annualmente  dal  Ministero
          degli affari esteri. 
                2. Limitate erogazioni in danaro  possono,  altresi',
          essere eccezionalmente  concesse,  in  caso  di  comprovata
          urgenza, a cittadini che versano in  stato  di  occasionale
          grave necessita' non altrimenti fronteggiabile. In tal caso
          l'interessato  e'  tenuto  a  firmare   una   promessa   di
          restituzione,  cui  e'  attribuita  efficacia   di   titolo
          esecutivo  ai  sensi  dell'articolo  474  del   codice   di
          procedura  civile.  L'autorita'  consolare   trasmette   al
          Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli
          interessati   spedita   in   forma   esecutiva   a    norma
          dell'articolo 475 del codice di procedura civile. 
                2-bis. La promessa di restituzione  delle  erogazioni
          concesse, alle condizioni di cui al comma 2,  ai  cittadini
          europei non  rappresentati  e'  redatta  secondo  i  moduli
          comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee. 
                2-ter.  L'ufficio  consolare  chiede  alle  autorita'
          dello Stato di cittadinanza il rimborso delle erogazioni di
          cui al comma 2-bis utilizzando il  modulo  comune  previsto
          dalle vigenti disposizioni europee. Il rimborso e'  chiesto
          anche se, in situazioni di crisi, il cittadino europeo  non
          rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione. 
                2-quater.  Se  la  tutela  consolare  fornita  a   un
          cittadino europeo non rappresentato in caso  di  arresto  o
          detenzione  comporta  per  l'ufficio  consolare  spese   di
          viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate
          ma essenziali e giustificate, l'ufficio consolare chiede il
          rimborso di tali costi allo Stato  membro  di  cittadinanza
          del cittadino non rappresentato. 
                2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma
          2-ter, l'ufficio consolare puo' chiedere allo Stato  membro
          di  cittadinanza  del  cittadino   non   rappresentato   di
          rimborsare i costi della tutela fornita  in  situazioni  di
          crisi secondo un criterio pro  quota,  dividendo  l'importo
          totale degli effettivi costi sostenuti per  il  numero  dei
          cittadini assistiti. Dal rimborso da chiedere allo Stato di
          cittadinanza sono dedotti  eventuali  fondi  che  l'ufficio
          consolare abbia ricevuto dall'Unione europea tramite misure
          di  assistenza  da  parte  del   meccanismo   unionale   di
          protezione civile. 
                3. Il capo dell'ufficio consolare,  nei  casi  e  con
          l'osservanza delle condizioni e modalita' di cui  al  comma
          2, puo' fornire i mezzi per  il  rimpatrio,  scegliendo  la
          forma di rimpatrio piu'  appropriata  e  meno  onerosa  per
          l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di  cui
          all'articolo 197 del codice della navigazione. 
                4. Il Ministero competente in materia, in conformita'
          all'articolo   363,   terzo   comma,   del   codice   della
          navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore  per
          il rimborso  delle  spese  sostenute  dallo  Stato  per  il
          rimpatrio in favore della gente di mare." 
                "Art. 25 Rimpatrio su  navi  ed  aeromobili  militari
          nazionali 
                1.  In  casi  eccezionali,   il   capo   dell'ufficio
          consolare puo' chiedere  l'imbarco,  per  il  rimpatrio  di
          cittadini, al comandante di  nave  od  aeromobile  militari
          nazionali. 
                2. Il comandante, se ritiene  di  non  poter  aderire
          alla  richiesta,  e'  tenuto  ad  indicare   per   iscritto
          all'ufficio consolare i motivi del rifiuto." 
                "Art. 26 Rimpatri,  evacuazioni  e  trasferimenti  in
          circostanze eccezionali 
                1.  Quando  circostanze  eccezionali   impongono   di
          provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al
          loro trasferimento altrove, e se il disposto  dell'articolo
          197 del codice della navigazione non risulta adeguato  alle
          necessita', il capo dell'ufficio consolare  puo'  disporre,
          su istruzioni o di  sua  iniziativa,  la  requisizione  per
          impiego temporaneo  di  navi  mercantili  o  di  aeromobili
          civili nazionali. 
                2.  Nei  casi  eccezionali  in  cui   e'   necessario
          provvedere   all'evacuazione   dei   cittadini,   l'ufficio
          consolare sovrintende all'organizzazione  delle  operazioni
          in base ai piani di emergenza  all'uopo  predisposti.  Esso
          assume tutte le  iniziative  necessarie  anche  sulla  base
          delle istruzioni del Ministero degli affari esteri, che  si
          avvale eventualmente del concorso di altre Amministrazioni.
          L'evacuazione e'  coordinata,  laddove  possibile,  con  le
          iniziative  adottate   dalle   autorita'   diplomatiche   o
          consolari degli Stati  Membri  dell'Unione  europea  e  dei
          Paesi alleati. 
                3. L'ufficio consolare comunica col mezzo piu' celere
          i provvedimenti adottati al Ministero degli  affari  esteri
          ed agli  altri  Ministeri  eventualmente  competenti.  Alle
          requisizioni effettuate ai sensi del comma 1 si  applicano,
          per quanto concerne le indennita',  i  criteri  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e  successive
          modificazioni." 
                "Art. 27 Assistenza a persone prive  di  cittadinanza
          italiana 
                1. L'ufficio consolare presta assistenza ai cittadini
          dell'Unione europea ed ai non  cittadini,  ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni."