Art. 72 bis 
 
 
               Sospensione dei pagamenti delle utenze 
 
  1. L'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  con
riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del  gas,
ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale  distribuiti  a  mezzo  di
reti canalizzate, e  al  ciclo  integrato  di  gestione  dei  rifiuti
urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione  temporanea,
fino al 30 aprile 2020, dei termini  di  pagamento  delle  fatture  e
degli avvisi  di  pagamento  emessi  o  da  emettere,  per  i  comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020. 
  2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo  2020,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,  con  propri
provvedimenti, disciplina  altresi'  le  modalita'  di  rateizzazione
delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di  pagamento
sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno,
anche le  modalita'  per  la  relativa  copertura  nell'ambito  delle
componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. Il versamento delle somme oggetto di  sospensione  relative
al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui  al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla  legge
4 giugno 1938, n. 880, avviene,  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi, in un'unica soluzione con la  prima  fattura  dell'energia
elettrica successiva al termine del periodo di sospensione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il Presidente del Consiglio dei ministri  1°  marzo
          2020 si veda nei riferimenti all'art. 19. 
              Il  regio  decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246,
          convertito dalla legge 4 giugno 1938,  n.  880  (Disciplina
          degli abbonamenti alle radioaudizioni) e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 5 aprile 1938, n. 78.