Art. 73 
 
 
           Semplificazioni in materia di organi collegiali 
 
  1. Al fine di contrastare  e  contenere  la  diffusione  del  virus
COVID-19 e fino alla data di  cessazione  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i  consigli
dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e  le  giunte
comunali, che non  abbiano  regolamentato  modalita'  di  svolgimento
delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali
modalita', nel rispetto di criteri di  trasparenza  e  tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di
identificare  con  certezza  i  partecipanti,   sia   assicurata   la
regolarita' dello svolgimento delle sedute  e  vengano  garantiti  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  97  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'  adeguata  pubblicita'
delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da
ciascun ente. 
  2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, i  presidenti  degli
organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati  su
base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi  del  sistema
camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute  dei  predetti
organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia  prevista
negli atti regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza
nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle
comunicazioni. 
  2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute  degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di  ogni
ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche  ove  tale
modalita' non sia stata prevista negli atti regolamentari interni  di
cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297. 
  3.  Per  lo  stesso  periodo  previsto  dal  comma  1  e'   sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  8  e
55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai  pareri  delle
assemblee  dei  sindaci  e   delle   conferenze   metropolitane   per
l'approvazione dei bilanci preventivi  e  consuntivi,  nonche'  degli
altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. 
  4. Per lo stesso periodo previsto  dal  comma  1,  le  associazioni
private anche non riconosciute e le fondazioni, nonche' le  societa',
comprese le societa' cooperative  ed  i  consorzi,  che  non  abbiano
regolamentato   modalita'   di   svolgimento    delle    sedute    in
videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali   modalita',   nel
rispetto di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilita'  previamente
fissati,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di
identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da
ciascun ente. 
  5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 97 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                "Art. 97 Ruolo e funzioni 
                1. Il comune  e  la  provincia  hanno  un  segretario
          titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per  la  gestione
          dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali,  di  cui
          all'articolo 102 e iscritto all'albo  di  cui  all'articolo
          98. 
                2.  Il  segretario  comunale  e  provinciale   svolge
          compiti  di  collaborazione  e   funzioni   di   assistenza
          giuridico-amministrativa   nei   confronti   degli   organi
          dell'ente   in   ordine   alla   conformita'    dell'azione
          amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 
                3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si
          avvalgano della facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo
          108,  contestualmente  al  provvedimento  di   nomina   del
          direttore  generale  disciplinano,  secondo   l'ordinamento
          dell'ente e nel rispetto  dei  loro  distinti  ed  autonomi
          ruoli,  i  rapporti  tra  il  segretario  ed  il  direttore
          generale. 
                4. Il segretario sovrintende allo  svolgimento  delle
          funzioni dei dirigenti e  ne  coordina  l'attivita',  salvo
          quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo
          108 il sindaco e  il  presidente  della  provincia  abbiano
          nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: 
                  a) partecipa con funzioni consultive,  referenti  e
          di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta  e
          ne cura la verbalizzazione; 
                  b) esprime il parere di  cui  all'articolo  49,  in
          relazione alle sue competenze, nel caso in cui  l'ente  non
          abbia responsabili dei servizi; 
                  c) roga, su richiesta dell'ente,  i  contratti  nei
          quali l'ente e' parte e autentica scritture private ed atti
          unilaterali nell'interesse dell'ente; 
                  d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
          statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal
          presidente della provincia; 
                  e)  esercita  le  funzioni  di  direttore  generale
          nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4. 
                5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il
          segretario e sostituirlo nei casi  di  vacanza,  assenza  o
          impedimento. 
                6. Il rapporto di lavoro  dei  segretari  comunali  e
          provinciali e' disciplinato  dai  contratti  collettivi  ai
          sensi del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): 
                "Art. 40 Regolamenti tipo 
                1. In mancanza dei regolamenti interni  previsti  dal
          presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di
          regolamenti tipo predisposti dal Ministero  della  pubblica
          istruzione." 
              Si riporta il testo dei commi 8 e  55  dell'articolo  1
          della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni): 
                "8.  Il  sindaco  metropolitano  rappresenta  l'ente,
          convoca  e  presiede  il  consiglio  metropolitano   e   la
          conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento  dei
          servizi  e  degli  uffici  e  all'esecuzione  degli   atti;
          esercita le altre funzioni  attribuite  dallo  statuto.  Il
          consiglio  metropolitano  e'  l'organo   di   indirizzo   e
          controllo, propone alla conferenza  lo  statuto  e  le  sue
          modifiche, approva regolamenti, piani e programmi;  approva
          o adotta ogni altro atto ad  esso  sottoposto  dal  sindaco
          metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite  dallo
          statuto.  Su  proposta  del   sindaco   metropolitano,   il
          consiglio adotta gli schemi di bilancio  da  sottoporre  al
          parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere
          espresso dalla conferenza  metropolitana  con  i  voti  che
          rappresentino almeno un terzo  dei  comuni  compresi  nella
          citta' metropolitana e  la  maggioranza  della  popolazione
          complessivamente residente, il  consiglio  approva  in  via
          definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana
          ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto
          dallo statuto, nonche' i poteri di cui al comma 9. 
                9. - 54. (Omissis) 
                55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente,
          convoca e presiede il consiglio provinciale  e  l'assemblea
          dei sindaci, sovrintende al  funzionamento  dei  servizi  e
          degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
          funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio e' l'organo
          di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto,
          approva regolamenti, piani,  programmi;  approva  o  adotta
          ogni altro atto ad esso  sottoposto  dal  presidente  della
          provincia; esercita  le  altre  funzioni  attribuite  dallo
          statuto. Su proposta  del  presidente  della  provincia  il
          consiglio adotta gli schemi di bilancio  da  sottoporre  al
          parere dell'assemblea dei sindaci.  A  seguito  del  parere
          espresso  dall'assemblea  dei  sindaci  con  i   voti   che
          rappresentino almeno un terzo  dei  comuni  compresi  nella
          provincia    e    la    maggioranza    della    popolazione
          complessivamente residente, il  consiglio  approva  in  via
          definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci  ha
          poteri  propositivi,  consultivi  e  di  controllo  secondo
          quanto disposto  dallo  statuto.  L'assemblea  dei  sindaci
          adotta o respinge lo statuto proposto dal  consiglio  e  le
          sue successive modificazioni con i voti  che  rappresentino
          almeno un terzo dei comuni compresi nella  provincia  e  la
          maggioranza della popolazione complessivamente residente."