Art. 73 bis 
 
 
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia,  delle
  Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze
di polizia, alle Forze armate e al Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco impiegati  per  le  esigenze  connesse  al  contenimento  della
diffusione del COVID-19 o in altri servizi  d'istituto,  comprese  le
attivita' formative e addestrative, le misure precauzionali  volte  a
tutelare  la  salute  del  predetto  personale  sono   definite   dai
competenti  servizi  sanitari,  istituiti  ai  sensi  del   combinato
disposto dell'articolo 6,  lettera  z),  e  dell'articolo  14,  terzo
comma, lettera q), della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  nonche'
dell'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee
guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni  da  cui  il  medesimo
personale dipende. 
  2. Le linee guida di cui al comma  1  sono  applicate  altresi'  al
personale dell'Amministrazione civile dell'interno che  opera  presso
le Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della  protezione
internazionale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 6 e 14 della  citata
          legge 23 dicembre 1978, n. 833: 
                "Art. 6 (Competenze dello Stato) 
                Sono  di   competenza   dello   Stato   le   funzioni
          amministrative concernenti: 
                  a)  i  rapporti  internazionali  e  la   profilassi
          internazionale, marittima, aerea e di frontiera,  anche  in
          materia veterinaria; l'assistenza  sanitaria  ai  cittadini
          italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri
          ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste  da
          impegni internazionali, avvalendosi  dei  presidi  sanitari
          esistenti; 
                  b)  la  profilassi  delle  malattie   infettive   e
          diffusive, per  le  quali  siano  imposte  la  vaccinazione
          obbligatoria o misure quarantenarie, nonche' gli interventi
          contro le epidemie e le epizoozie; 
                  c) la produzione, la registrazione, la ricerca,  la
          sperimentazione, il commercio e l'informazione  concernenti
          i  prodotti  chimici  usati  in   medicina,   i   preparati
          farmaceutici,  i   preparati   galenici,   le   specialita'
          medicinali, i vaccini,  gli  immunomodulatori  cellulari  e
          virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli
          emoderivati, i presidi sanitari e  medico-chirurgici  ed  i
          prodotti assimilati anche per uso veterinario; 
                  d)   la    coltivazione,    la    produzione,    la
          fabbricazione,  l'impiego,   il   commercio   all'ingrosso,
          l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
          vendita  e  la  detenzione  di  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope, salvo che per le  attribuzioni  gia'  conferite
          alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685; 
                  e) la produzione, la registrazione e  il  commercio
          dei  prodotti  dietetici,  degli  alimenti  per  la   prima
          infanzia e la cosmesi; 
                  f)  l'elencazione   e   la   determinazione   delle
          modalita'  di  impiego  degli  additivi  e  dei   coloranti
          permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e
          nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico;
          la determinazione delle caratteristiche  igienico-sanitarie
          dei materiali e dei  recipienti  destinati  a  contenere  e
          conservare sostanze alimentari  e  bevande,  nonche'  degli
          oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze
          alimentari; 
                  g) gli standards dei prodotti industriali; 
                  h) la determinazione di indici  di  qualita'  e  di
          salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari; 
                  i) la produzione, la registrazione, il commercio  e
          l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di  energia
          capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico; 
                  k)   i   controlli   sanitari   sulla    produzione
          dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla  produzione,
          il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive; 
                  l) il  prelievo  di  parti  di  cadavere,  la  loro
          utilizzazione e il trapianto di organi  limitatamente  alle
          funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644; 
                  m)  la  disciplina  generale  del  lavoro  e  della
          produzione ai fini della prevenzione  degli  infortuni  sul
          lavoro e delle malattie professionali; 
                  n) l'omologazione di macchine,  di  impianti  e  di
          mezzi personali di protezione; 
                  o) l'Istituto  superiore  di  sanita',  secondo  le
          norme di cui alla legge 7 agosto 1973 ,  n.  519,  ed  alla
          presente legge; 
                  p) l'Istituto superiore per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza  del  lavoro  secondo  le  norme  previste  dalla
          presente legge; 
                  q)   la   fissazione   dei   requisiti    per    la
          determinazione dei profili  professionali  degli  operatori
          sanitari; le disposizioni  generali  per  la  durata  e  la
          conclusione dei  corsi;  la  determinazione  dei  requisiti
          necessari  per  l'ammissione  alle  scuole,   nonche'   dei
          requisiti  per  l'esercizio  delle  professioni  mediche  e
          sanitarie ausiliarie; 
                  r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi
          sanitari prestati in Italia e  all'estero  dagli  operatori
          sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come  titolo
          nei concorsi stessi; 
                  s) gli ordini e i collegi professionali; 
                  t) il riconoscimento delle proprieta'  terapeutiche
          delle acque minerali e termali e  la  pubblicita'  relativa
          alla loro utilizzazione a scopo sanitario; 
                  u) la individuazione  delle  malattie  infettive  e
          diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
          nazionale, sono disposti l'obbligo di  abbattimento  e,  se
          del caso, la distruzione degli animali infetti  o  sospetti
          di infezione o di contaminazione; la  determinazione  degli
          interventi obbligatori  in  materia  di  zooprofilassi;  le
          prescrizioni  inerenti  all'impiego  dei  principi  attivi,
          degli   additivi    e    delle    sostanze    minerali    e
          chimico-industriali      nei       prodotti       destinati
          all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative  alla
          produzione e  alla  commercializzazione  di  questi  ultimi
          prodotti; 
                  v) 
                  z) i servizi sanitari  istituiti  per  i  Corpi  di
          polizia, per il Corpo degli agenti di  custodia  e  per  il
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  nonche'  i  servizi
          dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello  Stato  relativi
          all'accertamento  tecnico-sanitario  delle  condizioni  del
          personale dipendente:" 
                "Art. 14 (Unita' sanitarie locali) 
                L'ambito territoriale di attivita' di ciascuna unita'
          sanitaria  locale  e'  delimitato  in  base  a  gruppi   di
          popolazione  di  regola  compresi  tra  50.000  e   200.000
          abitanti,    tenuto     conto     delle     caratteristiche
          geomorfologiche e socio-economiche della zona. 
                Nel  caso  di  aree  a  popolazione   particolarmente
          concentrata o sparsa e  anche  al  fine  di  consentire  la
          coincidenza  con  un  territorio  comunale  adeguato,  sono
          consentiti limiti piu' elevati o, in casi particolari, piu'
          ristretti. 
                Nell'ambito  delle   proprie   competenze,   l'unita'
          sanitaria locale provvede in particolare: 
                  a) all'educazione sanitaria; 
                  b) 
                  c) alla prevenzione individuale e collettiva  delle
          malattie fisiche e psichiche; 
                  d)  alla  protezione  sanitaria  materno-infantile,
          all'assistenza pediatrica e alla tutela  del  diritto  alla
          procreazione cosciente e responsabile; 
                  e) all'igiene e medicina scolastica negli  istituti
          di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado; 
                  f) all'igiene e medicina del lavoro,  nonche'  alla
          prevenzione degli infortuni sul  lavoro  e  delle  malattie
          professionali; 
                  g)  alla  medicina  dello  sport  e   alla   tutela
          sanitaria delle attivita' sportive; 
                  h)      all'assistenza      medico-generica       e
          infermieristica, domiciliare e ambulatoriale; 
                  i)    all'assistenza     medico-specialistica     e
          infermieristica,  ambulatoriale  e  domiciliare,   per   le
          malattie fisiche e psichiche; 
                  l)  all'assistenza  ospedaliera  per  le   malattie
          fisiche e psichiche; 
                  m) alla riabilitazione; 
                  n) all'assistenza  farmaceutica  e  alla  vigilanza
          sulle farmacie; 
                  o)  all'igiene   della   produzione,   lavorazione,
          distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande; 
                  p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla
          ispezione  e  alla  vigilanza  veterinaria  sugli   animali
          destinati  ad  alimentazione  umana,  sugli   impianti   di
          macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine
          animale, sull'alimentazione  zootecnica  e  sulle  malattie
          trasmissibili dagli animali all'uomo,  sulla  riproduzione,
          allevamento  e  sanita'  animale,  sui   farmaci   di   uso
          veterinario; 
                  q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni
          altra  prestazione  medico-legale  spettanti  al   servizio
          sanitario nazionale, con esclusione di quelle  relative  ai
          servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  181  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                "Art.  181  Istituzione  e  funzioni   del   Servizio
          sanitario militare 
                1.  Il  Servizio  sanitario  militare,   di   seguito
          denominato: «Sanita' militare» provvede: 
                  a) all'accertamento dell'idoneita' dei cittadini al
          servizio militare; 
                  b) all'accertamento dell'idoneita' dei militari  al
          servizio incondizionato; 
                  c) alla tutela della salute dei militari; 
                  d) ai rifornimenti  e  allestimenti  dei  materiali
          tecnici e di servizio generale che occorrono per i  bisogni
          in  tempo  di  pace,   di   guerra   o   di   grave   crisi
          internazionale; 
                  e) a ogni altro adempimento previsto  dal  presente
          codice, dal regolamento o dalla legge."