Art. 74 
 
 
Misure per la funzionalita'  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
  armate, del Corpo nazionale dei Vigili del  Fuoco,  della  carriera
  prefettizia e del personale dei ruoli  dell'Amministrazione  civile
  dell'interno 
 
  01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze  di  polizia  e
delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla
data  di  effettivo  impiego,  dei  maggiori  compiti   connessi   al
contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento  delle
prestazioni  di  lavoro  straordinario  e  degli  oneri  di  cui   ai
successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo,  il
contingente di personale delle Forze armate di  cui  all'articolo  1,
comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato di  253
unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.
Al personale di cui al secondo periodo si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, commi 1,  2  e  3,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125. 
  02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al  comma  01,
e' autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno  2020,
per il pagamento delle maggiori prestazioni di  lavoro  straordinario
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  1.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al  comma   01,   in   conseguenza
dell'estensione a tutto  il  territorio  nazionale  delle  misure  di
contenimento  della  diffusione  del  COVID-19,  per  un  periodo  di
ulteriori novanta giorni  a  decorrere  dalla  scadenza  del  periodo
previsto dal comma 01, e' autorizzata la spesa  complessiva  di  euro
59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per  il  pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per  gli
altri oneri connessi all'impiego del personale. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il
Corpo delle Capitanerie  di  porto,  Guardia  Costiera,  al  fine  di
consentire la sanificazione e  la  disinfezione  straordinaria  degli
uffici, degli ambienti e  dei  mezzi  in  uso  alle  medesime  Forze,
nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di  protezione
individuale  e  l'idoneo  equipaggiamento   al   relativo   personale
impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per
l'anno 2020, di cui euro 19.537.122  per  spese  di  sanificazione  e
disinfezione  degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei  mezzi  e   per
l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro  4.000.000
per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro  144.000  per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale  del
Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. 
  3. Al fine di garantire lo  svolgimento  di  compiti  demandati  al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  la  sicurezza  del  personale
impiegato, per la stessa durata di cui al comma  1,  e'  autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui  euro
2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,
euro  900.000  per  i  richiami  del  personale  volontario  ed  euro
3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei  specialistici  per
il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di
protezione individuali del personale operativo  e  i  dispositivi  di
protezione collettivi e  individuali  del  personale  nelle  sedi  di
servizio, nonche' per l'acquisto di prodotti e  licenze  informatiche
per il lavoro agile. 
  4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione   territoriale   delle   Prefetture    -    Uffici
territoriali del Governo (U.t.G.), e lo svolgimento  dei  compiti  ad
esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' autorizzata, a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020,
la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500 per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,  euro  1.765.842
per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese
sanitarie,  pulizia  e  acquisto   di   dispositivi   di   protezione
individuale ed euro 1.000.000 per  acquisti  di  prodotti  e  licenze
informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni  e'  disposta
in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare la sostituzione temporanea
del personale in servizio presso le Prefetture - U.t.G. 
  5. Al fine di assicurare,  per  un  periodo  di  novanta  giorni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione  della
pubblica  sicurezza  in  relazione  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro  2.081.250  per
l'anno  2020,  per  il  pagamento   delle   prestazioni   di   lavoro
straordinario  rese   dal   personale   dell'amministrazione   civile
dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a)  e  b),
della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
  6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  di
cui  al  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di  garantire
la  migliore  applicazione  delle  correlate   misure   precauzionali
attraverso la  piena  efficienza  operativa  delle  Prefetture-Uffici
territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la  piu'
rapida copertura di posti vacanti in organico,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.
139, il corso di formazione per  l'accesso  alla  qualifica  iniziale
della carriera prefettizia avviato a seguito  del  Concorso  pubblico
indetto con decreto ministeriale 28  giugno  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale  -  «  Concorsi  ed  Esami  »,
numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata  in
vigore della presente  disposizione  ha,  in  via  straordinaria,  la
durata di un anno e si articola in due semestri, il primo  dei  quali
di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo  che
viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza.  Al
semestre di tirocinio operativo non si applicano i  provvedimenti  di
sospensione delle  attivita'  didattico-formative.  Con  decreto  del
Ministro  dell'interno  di  natura  non  regolamentare,  sentito   il
Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione  (SNA)  presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalita' di valutazione
dei partecipanti al corso di formazione previste dal  regolamento  di
cui al decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, sono
adeguate alle modalita' di svolgimento del corso di cui  al  presente
comma. L'esito favorevole della valutazione comporta  il  superamento
del  periodo  di  prova  e   l'inquadramento   nella   qualifica   di
viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sara' determinata  sulla
base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di  accesso
ed il giudizio conseguito nella valutazione finale.  La  disposizione
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
limitatamente alla previsione del requisito del  tirocinio  operativo
di   durata   di   nove   mesi   presso   le    strutture    centrali
dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica  di
viceprefetto non si  applica  ai  funzionari  di  cui  alla  presente
disposizione.  Per  le  finalita'  previste  dal  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro  837.652  per  l'anno  2020  e  di  euro
2.512.957 per l'anno 2021. 
  7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e  della  sicurezza
in ambito  carcerario  e  far  fronte  alla  situazione  emergenziale
connessa alla diffusione del COVID-19, per lo  svolgimento  da  parte
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera  dirigenziale  penitenziaria  nonche'  dei  direttori  degli
istituti penali per minorenni,  di  piu'  gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico,  e'  autorizzata  la  spesa   complessiva   di   euro
6.219.625,00  per  l'anno  2020  di  cui  euro  3.434.500,00  per  il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti,  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per  gli  altri  oneri
connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale  necessario,
nonche' di cui euro 1.200.000,00 per  le  spese  di  sanificazione  e
disinfezione  degli  ambienti  nella  disponibilita'   del   medesimo
personale nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di  procedere
alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici  non  economici,
l'esame  conclusivo  della  fase  di  formazione  generale  del   VII
corso-concorso selettivo  di  formazione  dirigenziale,  indetto  con
decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione n.
181/2018, e' svolto entro il 30 maggio 2020,  anche  in  deroga  agli
articoli 12 e 13 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24  settembre  2004,  n.  272,  e  con  modalita'  a
distanza definite con decreto del Presidente della  Scuola  nazionale
dell'amministrazione. Per le finalita'  di  cui  al  presente  comma,
tutti  gli   allievi   sono   assegnati   alle   amministrazioni   di
destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,  n.  272,  sulla  base
delle preferenze  espresse  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
merito  definita  a  seguito  del   citato   esame   conclusivo.   Le
amministrazioni  di  cui  al  presente  comma  assumono  il  predetto
personale,  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali   previste   a
legislazione vigente e  della  dotazione  organica,  in  deroga  alle
procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge  19  giugno
2019, n. 56. 
  7-ter. A  seguito  delle  misure  di  sospensione  delle  procedure
concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno  epidemiologico  da
COVID-19, in via sperimentale e  comunque  con  effetto  fino  al  31
dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del  ricambio
generazionale nelle pubbliche  amministrazioni,  di  semplificare  le
modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali e di  ridurre  i
tempi di accesso al pubblico impiego,  con  regolamento  da  adottare
entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, si provvede  ad  aggiornare  la  disciplina
regolamentare vigente in materia di reclutamento e  di  accesso  alla
qualifica   dirigenziale   e   agli    impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare  e
verificare anche il possesso di requisiti specifici e  di  competenze
trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse  quelle  manageriali
per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale
da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove  possibile,  con
l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di
societa' e professionalita' specializzate in materia di  reclutamento
e di selezione delle risorse umane. 
  8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo,  pari  a
euro 110.044.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021,  si  provvede,
quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126,  comma
1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma
6-bis, e quanto a euro 2.512.957 nel  2021,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 132 dell'articolo
          1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
                "132. Al fine di assicurare, anche in relazione  alle
          straordinarie esigenze di  prevenzione  e  contrasto  della
          criminalita'  e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli
          interventi di cui all'articolo  24,  commi  74  e  75,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  nonche'
          di  quelli  previsti  dall'articolo   3,   comma   2,   del
          decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  e'
          prorogato  fino  al  31  dicembre  2020,  limitatamente  ai
          servizi  di  vigilanza  di  siti  e  obiettivi   sensibili,
          l'impiego  di  un  contingente  pari  a  7.050  unita'   di
          personale delle Forze armate. Si applicano le  disposizioni
          di  cui  all'articolo  7-bis,  commi  1,   2   e   3,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,  n.  125.  Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          euro   149.973.488   per   l'anno   2020,   con   specifica
          destinazione di  euro  147.502.805  e  di  euro  2.470.683,
          rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e  per
          il personale di  cui  al  comma  75  dell'articolo  24  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102." 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7-bis   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  125  (Misure
          urgenti in materia di sicurezza pubblica): 
                "Art.  7-bis.  Concorso  delle   Forze   armate   nel
          controllo del territorio 
                1.  Per  specifiche  ed   eccezionali   esigenze   di
          prevenzione della criminalita', ove  risulti  opportuno  un
          accresciuto   controllo   del   territorio,   puo'   essere
          autorizzato un  piano  di  impiego  di  un  contingente  di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
          1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
                1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui  al
          comma 1, nelle aree ove si ritiene  necessario  assicurare,
          in presenza di fenomeni di  emergenza  criminale,  un  piu'
          efficace controllo del territorio e' autorizzato,  fino  al
          31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
          a 500 militari delle Forze armate. 
                2. Il piano di  impiego  del  personale  delle  Forze
          armate di cui ai commi 1 e 1-bis e'  adottato  con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          della difesa, sentito il Comitato nazionale  dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica  integrato  dal  Capo  di  stato
          maggiore della difesa e previa informazione  al  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri.  Il  Ministro   dell'interno
          riferisce  in   proposito   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari. 
                3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio
          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
                4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1,
          1-bis e 2, stabiliti entro  il  limite  di  spesa  di  31,2
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,
          comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego  del
          personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi  per
          lavoro straordinario  e  di  un'indennita'  onnicomprensiva
          determinata ai sensi dell' articolo 20 della legge 26 marzo
          2001, n. 128,  e  comunque  non  superiore  al  trattamento
          economico accessorio previsto  per  le  Forze  di  polizia,
          individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri  dell'interno  e  della
          difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e a 16  milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia
          e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
          e a 8 milioni di euro  per  l'anno  2009,  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della  giustizia;  quanto  a  18,2
          milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
          l'anno 2009, l'accantonamento relativo al  Ministero  degli
          affari esteri. 
                5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              Il testo  del  comma  12  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  si  veda
          nei riferimenti all'art. 2-bis. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  legge  1
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza): 
                "Art. 3. Amministrazione della pubblica sicurezza. 
                L'Amministrazione della pubblica sicurezza e'  civile
          ed ha un ordinamento speciale. 
                Le sue funzioni sono esercitate: 
                  a)  dal   personale   addetto   agli   uffici   del
          dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici,
          istituti e reparti in cui la stessa si articola; 
                  b) dalle autorita' provinciali,  dal  personale  da
          esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di  pubblica
          sicurezza; 
                  c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica  sicurezza
          sotto la direzione delle autorita' centrali  e  provinciali
          di pubblica sicurezza." 
              Il  citato  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2020, n.  45,
          Edizione straordinaria. 
              Si riporta il testo degli articoli 5 e  7  del  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
          di  rapporto  di  impiego  del  personale  della   carriera
          prefettizia, a norma dell'articolo 10 della  L.  28  luglio
          1999, n. 266): 
                "Art. 5. Formazione iniziale. 
                1. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono stabiliti le  modalita'  di  svolgimento
          del corso di formazione iniziale della durata di due  anni,
          articolato   in    periodi    alternati    di    formazione
          teorico-pratica e di tirocinio  operativo,  di  valutazione
          dei partecipanti al termine del primo  anno  del  corso  ai
          fini del superamento del periodo di prova,  di  risoluzione
          del rapporto di impiego in caso di inidoneita',  nonche'  i
          criteri di determinazione  della  posizione  in  ruolo  del
          funzionario ritenuto idoneo. 
                2. Al termine del biennio di formazione  iniziale  il
          funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad
          un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi
          di servizio indicate  dall'amministrazione  ai  fini  della
          copertura, l'assegnazione e' effettuata in  relazione  alla
          scelta manifestata da ciascun funzionario secondo  l'ordine
          di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il  periodo
          minimo di permanenza nella sede di prima  assegnazione  non
          puo' essere inferiore a due anni." 
                "Art. 7. Progressione in carriera. 
                1.  Il  passaggio  alla  qualifica  di   viceprefetto
          avviene,  con  cadenza  annuale,  nel  limite   dei   posti
          disponibili  al  31  dicembre  di   ogni   anno,   mediante
          valutazione  comparativa  alla   quale   sono   ammessi   i
          viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e  sei  mesi  di
          effettivo servizio dall'ingresso in  carriera  che,  avendo
          svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso
          le  strutture  centrali  dell'amministrazione  dell'interno
          nell'ambito  del  corso  di  formazione  iniziale  di   cui
          all'articolo 5, hanno prestato servizio presso  gli  uffici
          territoriali del governo per  un  periodo  complessivamente
          non inferiore a tre anni. 
                2. I funzionari positivamente valutati ai  sensi  del
          comma  1  sono  ammessi  al  corso  di  formazione  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, lettera a). Il corso di formazione
          si conclude con un esame finale  a  seguito  del  quale  al
          funzionario  e'  attribuito  un   punteggio   espresso   in
          centesimi. La graduatoria, formata sulla base  della  media
          tra  i  punteggi  conseguiti   in   sede   di   valutazione
          comparativa per  l'ammissione  al  corso  di  formazione  e
          nell'esame finale, determina la posizione  di  ruolo  nella
          qualifica di viceprefetto. 
                3.  Le  modalita'  di  svolgimento   del   corso   di
          formazione sono  stabilite  dal  comitato  direttivo  della
          scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. 
                4.  Le  promozioni  alla  qualifica  di  viceprefetto
          decorrono  agli  effetti  giuridici  ed  economici  dal  1°
          gennaio dell'anno successivo a quello  nel  quale  si  sono
          verificate le vacanze. 
                5.   Con   cadenza   triennale   il   consiglio    di
          amministrazione    effettua,    agli     esclusivi     fini
          dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di  anzianita'
          dei  viceprefetti  e   dei   viceprefetti   aggiunti,   una
          valutazione dei titoli di servizio di cui  all'articolo  8,
          comma 1. A tali fini  vengono  rispettivamente  valutati  i
          viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre  anni
          di   servizio   nella   qualifica.    Il    consiglio    di
          amministrazione, per i viceprefetti, provvede  su  proposta
          di  una  commissione  nominata  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, composta da tre prefetti, di cui  uno  scelto
          tra quelli preposti alle  attivita'  di  valutazione  e  di
          controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi
          di funzione in ambito sia centrale che  periferico;  per  i
          viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la
          progressione in carriera prevista dall'articolo 17." 
              Il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n.
          196  recante   "Regolamento   recante   le   modalita'   di
          svolgimento del corso biennale di formazione  iniziale  del
          personale della carriera prefettizia" e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 11 settembre 2002, n. 213. 
              Si riporta il testo degli articoli  12,  13  e  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,
          n. 272 (Regolamento di disciplina  in  materia  di  accesso
          alla qualifica di dirigente,  ai  sensi  dell'articolo  28,
          comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165): 
                "Art. 12. Modalita' di svolgimento dei corsi. 
                1. Con decreto del Presidente della Scuola  nazionale
          dell'amministrazione,  d'intesa  con  il  Comitato  per  il
          coordinamento delle scuole  pubbliche  di  formazione  sono
          stabilite  le  modalita'  di  svolgimento  della  fase   di
          formazione generale del corso-concorso della durata di otto
          mesi, della  valutazione  continua,  dell'esame  conclusivo
          della  fase  di  formazione  specialistica   e   dell'esame
          finale." 
                "Art. 13. Valutazione continua  ed  esame  conclusivo
          della fase di formazione generale. 
                1.  Gli  allievi  che  conseguono  nella  valutazione
          continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su
          cento  accedono  all'esame   conclusivo   della   fase   di
          formazione generale. Superano l'esame gli  allievi  che  si
          collocano in graduatoria nel limite dei posti di  dirigente
          in concorso." 
                "Art. 15. Graduatoria finale del corso-concorso. 
                1. Le graduatorie dei vincitori  sono  approvate  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene
          pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione  di
          cui all'articolo  14,  comma  1,  e  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica.  Della  pubblicazione  viene  dato  avviso  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                2.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento    della    funzione     pubblica     provvede
          all'assegnazione  dei  vincitori  alle  amministrazioni  di
          destinazione." 
              Si riporta il testo dei commi 4  e  5  dell'articolo  3
          della legge 19  giugno  2019,  n.  56  (Interventi  per  la
          concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni  e
          la prevenzione dell'assenteismo): 
                "Art. 3. Misure per accelerare le assunzioni mirate e
          il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione 
                1. - 3. (Omissis) 
                4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al  pubblico
          impiego, per il  triennio  2019-2021,  fatto  salvo  quanto
          stabilito  dall'articolo  1,  comma  399,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1
          possono procedere, in deroga a quanto  previsto  dal  primo
          periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30
          del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  nel  rispetto
          dell'articolo 4, commi 3  e  3-bis,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  nonche'  del  piano  dei
          fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del
          presente articolo: 
                  a)  all'assunzione   a   tempo   indeterminato   di
          vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel
          limite  massimo  dell'80  per  cento  delle   facolta'   di
          assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno; 
                  b) all'avvio di procedure concorsuali,  nel  limite
          massimo dell'80 per  cento  delle  facolta'  di  assunzione
          previste per il corrispondente  triennio,  al  netto  delle
          risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui
          all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del  medesimo
          decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35,  comma  5,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165.   Le
          assunzioni di cui  alla  presente  lettera  possono  essere
          effettuate   successivamente   alla    maturazione    della
          corrispondente facolta' di assunzione. 
                5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta'
          di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni,  i  dati
          relativi alle assunzioni o  all'avvio  delle  procedure  di
          reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
          stessi di operare i controlli successivi e  procedere  alle
          restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                "Art. 17. Regolamenti. 
                1.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possono  essere  emanati
          regolamenti per disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e)"