Art. 74 bis 
 
 
Disposizioni per il personale impegnato nelle attivita' di assistenza
                             e soccorso 
 
  1. Allo scopo di fronteggiare i contesti  emergenziali  di  cui  al
presente decreto  ed  in  atto,  anche  tenuto  conto  dei  nuovi  ed
ulteriori compiti del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  la  dotazione  organica  del
ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale  dirigenziale  di
prima  e  di  seconda  fascia  della  protezione   civile,   di   cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e'
incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di  un  posto
di seconda fascia. 
  2.  Al  secondo  periodo  del  comma  2-bis  dell'articolo  19  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « per un massimo di  due
volte » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ». 
  3. Il trattamento economico fondamentale  del  personale  posto  in
posizione di comando o  fuori  ruolo  presso  il  Dipartimento  della
protezione civile nell'ambito del  contingente  di  cui  all'articolo
9-ter, comma 4, del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
rimane comunque a carico delle amministrazioni  di  appartenenza  del
medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia,
anche delle  Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno
2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021,  si  provvede
ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  9-ter  del  citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: 
                "Art. 9-ter. Istituzione  del  ruolo  speciale  della
          Protezione civile. 
                1. Per l'espletamento delle  specifiche  funzioni  di
          coordinamento  in  materia  di   protezione   civile   sono
          istituiti, nell'ambito della Presidenza, i  ruoli  speciali
          tecnico-amministrativi del  personale  dirigenziale  e  del
          personale non dirigenziale della Protezione civile. 
                2. Il personale dirigenziale di prima  e  di  seconda
          fascia, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente articolo presso il Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza, e' inquadrato nel  ruolo  speciale
          dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo  il  diritto
          di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della  legge
          15 luglio 2002, n. 145. 
                3. Nel ruolo speciale del personale non  dirigenziale
          istituito al  comma  1  e'  inquadrato  il  personale  gia'
          appartenente al ruolo  speciale  ad  esaurimento  istituito
          presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre  1986,
          n. 730, nonche' il personale  delle  aree  funzionali  gia'
          appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui
          alla tabella E del decreto del Presidente della  Repubblica
          5 aprile 1993, n. 106. Il  personale  non  dirigenziale  da
          inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  non   presta
          servizio presso il Dipartimento della protezione civile  ed
          il personale di cui alla tabella A allegata al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 11  luglio  2003  che
          presta servizio alla medesima data presso  il  Dipartimento
          della protezione civile  ha  facolta'  di  opzione  secondo
          modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente
          di cui al comma 4. 
                4. Con decreto  del  Presidente,  adottato  ai  sensi
          degli articoli 7, 9 e 11, si provvede  alla  determinazione
          delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali,
          nonche' alla determinazione, in  misura  non  superiore  al
          trenta per  cento  della  consistenza  dei  predetti  ruoli
          speciali, del contingente di personale in comando  o  fuori
          ruolo  di  cui  puo'  avvalersi   il   Dipartimento   della
          protezione civile. 
                5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad
          esaurimento istituito presso la Presidenza ai  sensi  della
          legge 28  ottobre  1986,  n.  730,  nonche'  il  ruolo  del
          Servizio sismico  nazionale  di  cui  alla  tabella  E  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile  1993,  n.
          106. 
                6. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente articolo, l'articolo 10  della  legge  16  gennaio
          2003, n. 3, si applica anche al  personale  inquadrato  nei
          ruoli  della  Presidenza  istituiti  sulla  base  di  norme
          anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora  detto
          personale  risulti  in  possesso  dei  requisiti   indicati
          all'articolo 38, comma 4, della medesima legge". 
                
              Si riporta il testo del comma  2-bis  dell'articolo  19
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  (Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come  modificato
          dalla presente legge: 
                "Art.  19.   Misure   urgenti   per   assicurare   la
          continuita' operativa  del  Dipartimento  della  protezione
          civile 
                1. - 2. (Omissis) 
                2-bis. Nelle more dell'espletamento del  concorso  di
          cui al comma 1, il Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso
          di esito  non  favorevole  delle  procedure  di  interpello
          svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, e'  autorizzato
          a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali  ai
          sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n.  165,  oltre  i  limiti  percentuali  ivi
          previsti, nella misura del 75  per  cento  delle  posizioni
          dirigenziali vacanti, comunque entro il limite  massimo  di
          ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi
          del presente comma, in deroga alla  previsione  del  citato
          articolo 19, comma 6, del decreto legislativo  n.  165  del
          2001, hanno durata annuale, sono  rinnovabili  fino  al  31
          dicembre 2021 e, comunque, cessano alla  data  dell'entrata
          in servizio dei vincitori del concorso di cui al  comma  1.
          Alla relativa copertura  finanziaria  si  provvede  con  le
          risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi
          del presente comma non costituiscono titolo  ne'  requisito
          valutabile ai fini della procedura concorsuale  di  cui  al
          comma 1."