Art. 75 
 
 
Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del
  lavoro agile e di servizi in rete  per  l'accesso  di  cittadini  e
  imprese 
 
  1. Al fine di agevolare la  diffusione  del  lavoro  agile  di  cui
all'articolo 18 della legge  22  maggio  2017,  n.  81,  favorire  la
diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina,
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e  imprese,
quali ulteriori misure di contrasto agli effetti del  l'imprevedibile
emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    le    amministrazioni
aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  nonche'  le  autorita'
amministrative indipendenti, ivi comprese  la  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa e la Commissione di  vigilanza  sui  fondi
pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge  che  disciplina  i
procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto  di  beni,
forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  nonche'  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   e   del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56, sono autorizzate,  sino  al  31
dicembre  2020,   ad   acquistare   beni   e   servizi   informatici,
preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service)
e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  2018/1807  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi
di conservazione, processamento e gestione dei  dati  necessariamente
localizzati   sul   territorio   nazionale,   nonche'   servizi    di
connettivita',   mediante   procedura    negoziata    senza    previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2,
lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando
l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di  cui  almeno
una « start-up innovativa » o un « piccola e media impresa innovativa
», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese
di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33. 
  2.  Le  amministrazioni  trasmettono   al   Dipartimento   per   la
trasformazione digitale e al  Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono
indette le procedure negoziate. 
  3.  Le  amministrazioni  possono  stipulare  il  contratto   previa
acquisizione  di  una  autocertificazione  dell'operatore   economico
aggiudicatario  attestante  il  possesso  dei   requisiti   generali,
finanziari e tecnici, la regolarita' del DURC e l'assenza  di  motivi
di  esclusione  secondo  segnalazioni   rilevabili   dal   Casellario
Informatico dell'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC),  nonche'
previa  verifica  del  rispetto  delle  prescrizioni  imposte   dalle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
Al termine delle procedure  di  gara,  le  amministrazioni  stipulano
immediatamente il contratto ed  avviano  l'esecuzione  dello  stesso,
anche in deroga  ai  termini  di  cui  all'articolo  32  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici  e
di connettivita' hanno una durata massima non superiore  a  trentasei
mesi,  prevedono  di  diritto  la  facolta'  di  recesso  unilaterale
dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a  dodici  mesi
dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso  il  rispetto
dei  principi  di  interoperabilita'  e  di  portabilita'  dei   dati
personali e dei contenuti comunque realizzati o  trattati  attraverso
le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1,  senza  ulteriori  oneri
per il committente. La facolta' di recesso  unilaterale,  di  cui  al
periodo precedente, e' attribuita senza corrispettivo e  senza  oneri
di alcun genere a carico dell'amministrazione. 
  4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti
coerenti con il Piano  triennale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione. Gli interventi di  sviluppo  e  implementazione  dei
sistemi informativi  devono  prevedere,  nei  casi  in  cui  cio'  e'
possibile, l'integrazione  con  le  piattaforme  abilitanti  previste
dagli articoli 5, 62, 64 e  64-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1  con
le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione  della
disposizione non derivano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 18  della  legge  22  maggio
          2017, n. 81 s veda nei riferimenti all'art. 39. 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                "Art. 3 Definizioni 
                1. Ai fini del presente codice si intende per: 
                  a)     «amministrazioni     aggiudicatrici»,     le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi,  comunque   denominati,   costituiti   da   detti
          soggetti; 
                  b)    «autorita'    governative    centrali»,    le
          amministrazioni aggiudicatrici che  figurano  nell'allegato
          III e i soggetti giuridici loro succeduti; 
                  c) «amministrazioni  aggiudicatrici  sub-centrali»,
          tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  che  non   sono
          autorita' governative centrali; 
                  d)  «organismi  di  diritto  pubblico»,   qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria,  il  cui  elenco  non
          tassativo e' contenuto nell'allegato IV: 
                    1)  istituito  per  soddisfare   specificatamente
          esigenze  di  interesse  generale,  aventi  carattere   non
          industriale o commerciale; 
                    2) dotato di personalita' giuridica; 
                    3)  la  cui  attivita'  sia  finanziata  in  modo
          maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
          o da altri organismi di  diritto  pubblico  oppure  la  cui
          gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi  oppure
          il  cui  organo  d'amministrazione,  di  direzione   o   di
          vigilanza sia costituito da membri  dei  quali  piu'  della
          meta'  e'  designata  dallo  Stato,  dagli  enti   pubblici
          territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 
                  e) «enti aggiudicatori», ai fini  della  disciplina
          di cui alla: 
                    1) parte II del presente codice, gli enti che: 
                    1.1.  sono   amministrazioni   aggiudicatrici   o
          imprese pubbliche che svolgono una delle attivita'  di  cui
          agli articoli da 115 a 121; 
                    1.2.    pur    non    essendo     amministrazioni
          aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu'
          attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115  a  121  e
          operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi  concessi
          loro dall'autorita' competente; 
                    2) parte III del presente codice,  gli  enti  che
          svolgono una delle attivita'  di  cui  all'allegato  II  ed
          aggiudicano una concessione per lo svolgimento  di  una  di
          tali attivita', quali: 
                    2.1 le  amministrazioni  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico  o
          le associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque  denominati,
          costituiti da uno o piu' di tali soggetti; 
                    2.2 le imprese pubbliche di cui alla  lettera  t)
          del presente comma; 
                    2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti
          2.1 e 2.2, ma operanti sulla base  di  diritti  speciali  o
          esclusivi ai  fini  dell'esercizio  di  una  o  piu'  delle
          attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui  sono  stati
          conferiti  diritti  speciali  o  esclusivi   mediante   una
          procedura in cui sia stata assicurata adeguata  pubblicita'
          e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri
          obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori»  ai  sensi
          del presente punto 2.3; 
                  f) «soggetti aggiudicatori»,  ai  soli  fini  delle
          parti IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui  alla
          lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla  lettera  e)
          nonche' i diversi soggetti pubblici o  privati  assegnatari
          dei fondi, di cui alle citate parti IV e V; 
                  g)  «altri  soggetti  aggiudicatori»,  i   soggetti
          privati  tenuti  all'osservanza  delle   disposizioni   del
          presente codice; 
                  h) « joint venture», l'associazione tra due o  piu'
          enti, finalizzata all'attuazione di un progetto  o  di  una
          serie  di  progetti  o  di  determinate  intese  di  natura
          commerciale o finanziaria; 
                  i) «centrale  di  committenza»,  un'amministrazione
          aggiudicatrice  o  un  ente  aggiudicatore  che  forniscono
          attivita' di centralizzazione delle committenze e,  se  del
          caso, attivita' di committenza ausiliarie; 
                  l)    «attivita'    di    centralizzazione    delle
          committenze»,  le  attivita'  svolte  su  base   permanente
          riguardanti: 
                    1)  l'acquisizione   di   forniture   o   servizi
          destinati a stazioni appaltanti; 
                    2) l'aggiudicazione di appalti o  la  conclusione
          di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati
          a stazioni appaltanti; 
                  m)  «attivita'  di  committenza   ausiliarie»,   le
          attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
          attivita'  di  committenza,  in  particolare  nelle   forme
          seguenti: 
                    1) infrastrutture tecniche  che  consentano  alle
          stazioni appaltanti di aggiudicare appalti  pubblici  o  di
          concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 
                    2)   consulenza   sullo   svolgimento   o   sulla
          progettazione delle procedure di appalto; 
                    3) preparazione delle  procedure  di  appalto  in
          nome e per conto della stazione appaltante interessata; 
                    4) gestione delle procedure di appalto in nome  e
          per conto della stazione appaltante interessata; 
                  n)   «soggetto   aggregatore»,   le   centrali   di
          committenza  iscritte  nell'elenco   istituito   ai   sensi
          dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
          2014, n. 89; 
                  o)  «stazione   appaltante»,   le   amministrazioni
          aggiudicatrici  di   cui   alla   lettera   a)   gli   enti
          aggiudicatori  di  cui  alla   lettera   e),   i   soggetti
          aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli  altri  soggetti
          aggiudicatori di cui alla lettera g); 
                  p) «operatore  economico»,  una  persona  fisica  o
          giuridica, un ente  pubblico,  un  raggruppamento  di  tali
          persone o enti, compresa qualsiasi associazione  temporanea
          di imprese,  un  ente  senza  personalita'  giuridica,  ivi
          compreso il gruppo europeo di  interesse  economico  (GEIE)
          costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
          n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori  o
          opere,  la  fornitura  di  prodotti  o  la  prestazione  di
          servizi; 
                  q) «concessionario», un operatore economico cui  e'
          stata affidata o aggiudicata una concessione; 
                  r)  «promotore»,   un   operatore   economico   che
          partecipa ad un partenariato pubblico privato; 
                  s) «prestatore di servizi in materia  di  appalti»,
          un organismo  pubblico  o  privato  che  offre  servizi  di
          supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento
          delle attivita' di committenza da parte dei soggetti di cui
          alle lettere a), b), c), d) ed e); 
                  t) «imprese pubbliche», le imprese sulle  quali  le
          amministrazioni    aggiudicatrici    possono    esercitare,
          direttamente o  indirettamente,  un'influenza  dominante  o
          perche' ne  sono  proprietarie,  o  perche'  vi  hanno  una
          partecipazione finanziaria, o in  virtu'  delle  norme  che
          disciplinano  dette  imprese.  L'influenza   dominante   e'
          presunta   quando   le   amministrazioni    aggiudicatrici,
          direttamente  o   indirettamente,   riguardo   all'impresa,
          alternativamente o cumulativamente: 
                    1)  detengono   la   maggioranza   del   capitale
          sottoscritto; 
                    2) controllano la maggioranza dei voti cui  danno
          diritto le azioni emesse dall'impresa; 
                    3) possono designare piu' della meta' dei  membri
          del  consiglio  di  amministrazione,  di  direzione  o   di
          vigilanza dell'impresa; 
                  u)  «raggruppamento  temporaneo»,  un  insieme   di
          imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori   di   servizi,
          costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
          partecipare alla procedura di affidamento di uno  specifico
          contratto pubblico, mediante  presentazione  di  una  unica
          offerta; 
                  v)     «consorzio»,     i     consorzi     previsti
          dall'ordinamento, con o senza personalita' giuridica; 
                  z) «impresa collegata»,  qualsiasi  impresa  i  cui
          conti  annuali  siano  consolidati  con  quelli   dell'ente
          aggiudicatore a norma degli  articoli  25  e  seguenti  del
          decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,  e  successive
          modificazioni. Nel caso di  enti  cui  non  si  applica  il
          predetto decreto legislativo, per  «impresa  collegata»  si
          intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa: 
                    1) su cui l'ente aggiudicatore possa  esercitare,
          direttamente  o  indirettamente,  un'influenza   dominante;
          oppure  che   possa   esercitare   un'influenza   dominante
          sull'ente aggiudicatore; 
                    2) che, come l'ente aggiudicatore,  sia  soggetta
          all'influenza dominante di un'altra impresa  in  virtu'  di
          rapporti  di  proprieta',  di  partecipazione   finanziaria
          ovvero di norme interne; 
                  aa) «microimprese, piccole  e  medie  imprese»,  le
          imprese come definite nella Raccomandazione n.  2003/361/CE
          della Commissione del 6 maggio 2003. In  particolare,  sono
          medie imprese le imprese che hanno meno di 250  occupati  e
          un fatturato annuo non superiore  a  50  milioni  di  euro,
          oppure un totale di  bilancio  annuo  non  superiore  a  43
          milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che  hanno
          meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure  un  totale
          di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;  sono
          micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
          fatturato annuo oppure un  totale  di  bilancio  annuo  non
          superiore a 2 milioni di euro; 
                  bb) «candidato»,  un  operatore  economico  che  ha
          sollecitato un invito o e' stato invitato a  partecipare  a
          una procedura ristretta, a una  procedura  competitiva  con
          negoziazione,  a  una  procedura  negoziata  senza   previa
          pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
          o a un partenariato per l'innovazione o  ad  una  procedura
          per l'aggiudicazione di una concessione; 
                  cc)  «offerente»,  l'operatore  economico  che   ha
          presentato un'offerta; 
                  dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti
          di  appalto   o   di   concessione   aventi   per   oggetto
          l'acquisizione  di   servizi   o   di   forniture,   ovvero
          l'esecuzione di opere  o  lavori,  posti  in  essere  dalle
          stazioni appaltanti; 
                  ee) «contratti di rilevanza europea»,  i  contratti
          pubblici il cui valore stimato al  netto  dell'imposta  sul
          valore aggiunto e' pari o  superiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo  35  e  che  non  rientrino  tra  i  contratti
          esclusi; 
                  ff) «contratti sotto soglia», i contratti  pubblici
          il cui valore stimato  al  netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'articolo 35; 
                  gg) «settori ordinari»,  i  settori  dei  contratti
          pubblici,  diversi  da  quelli  relativi  a  gas,   energia
          termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi  postali,
          sfruttamento di area geografica,  come  disciplinati  dalla
          parte  II  del  presente  codice,   in   cui   operano   le
          amministrazioni aggiudicatrici; 
                  hh) «settori  speciali»  i  settori  dei  contratti
          pubblici relativi a  gas,  energia  termica,  elettricita',
          acqua, trasporti, servizi  postali,  sfruttamento  di  area
          geografica, come disciplinati dalla parte II  del  presente
          codice; 
                  ii)  «appalti  pubblici»,  i  contratti  a   titolo
          oneroso, stipulati per iscritto tra  una  o  piu'  stazioni
          appaltanti e uno o piu'  operatori  economici,  aventi  per
          oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti  e
          la prestazione di servizi; 
                  ll)  «appalti  pubblici  di  lavori»,  i  contratti
          stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
          uno o piu' operatori economici aventi per oggetto: 
                    1) l'esecuzione di lavori relativi  a  una  delle
          attivita' di cui all'allegato I; 
                    2)   l'esecuzione,   oppure   la    progettazione
          esecutiva e l'esecuzione di un'opera; 
                    3) la  realizzazione,  con  qualsiasi  mezzo,  di
          un'opera   corrispondente   alle    esigenze    specificate
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore che esercita  un'influenza  determinante  sul
          tipo o sulla progettazione dell'opera; 
                  mm) «scritto o per iscritto», un insieme di  parole
          o cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato,
          comprese le informazioni trasmesse e archiviate  con  mezzi
          elettronici; 
                  nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attivita' di
          costruzione,   demolizione,   recupero,    ristrutturazione
          urbanistica   ed    edilizia,    sostituzione,    restauro,
          manutenzione di opere; 
                  oo) «lavori complessi», i lavori  che  superano  la
          soglia di 15 milioni  di  euro  e  sono  caratterizzati  da
          particolare complessita' in relazione alla tipologia  delle
          opere, all'utilizzo di materiali e  componenti  innovativi,
          alla  esecuzione  in  luoghi  che  presentano   difficolta'
          logistiche   o   particolari   problematiche   geotecniche,
          idrauliche, geologiche e ambientali; 
                  oo-bis)  «lavori  di  categoria   prevalente»,   la
          categoria di lavori, generale o specializzata,  di  importo
          piu' elevato fra le categorie  costituenti  l'intervento  e
          indicate nei documenti di gara; 
                  oo-ter)  «lavori  di  categoria  scorporabile»,  la
          categoria di lavori, individuata dalla stazione  appaltante
          nei documenti di gara, tra  quelli  non  appartenenti  alla
          categoria prevalente e comunque di importo superiore al  10
          per cento dell'importo  complessivo  dell'opera  o  lavoro,
          ovvero  di  importo  superiore  a   150.000   euro   ovvero
          appartenenti alle categorie di cui all'articolo  89,  comma
          11; 
                  oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando
          quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio
          2004, n.  42,  le  opere  di  riparazione,  rinnovamento  e
          sostituzione  necessarie  per  eliminare  il  degrado   dei
          manufatti  e  delle  relative  pertinenze,   al   fine   di
          conservarne  lo  stato  e  la  fruibilita'  di   tutte   le
          componenti,  degli  impianti  e   delle   opere   connesse,
          mantenendole in condizioni di  valido  funzionamento  e  di
          sicurezza, senza che da cio' derivi una modificazione della
          consistenza, salvaguardando il valore del  bene  e  la  sua
          funzionalita'; 
                  oo-quinquies) «manutenzione  straordinaria»,  fermo
          restando quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche  necessarie
          per rinnovare e  sostituire  parti  anche  strutturali  dei
          manufatti e delle relative  pertinenze,  per  adeguarne  le
          componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
          prescrizioni vigenti e con la  finalita'  di  rimediare  al
          rilevante degrado dovuto alla  perdita  di  caratteristiche
          strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche  al  fine
          di   migliorare   le   prestazioni,   le    caratteristiche
          strutturali,  energetiche  e  di   efficienza   tipologica,
          nonche' per incrementare  il  valore  del  bene  e  la  sua
          funzionalita'; 
                  pp) «opera», il risultato di un insieme di  lavori,
          che di per se' esplichi una funzione economica  o  tecnica.
          Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
          insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle  di
          difesa e di presidio ambientale, di presidio  agronomico  e
          forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica; 
                  qq) «lotto funzionale», uno  specifico  oggetto  di
          appalto da  aggiudicare  anche  con  separata  ed  autonoma
          procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la
          cui progettazione e realizzazione sia tale  da  assicurarne
          funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente
          dalla realizzazione delle altre parti; 
                  rr) «opere pubbliche incompiute»,  opere  pubbliche
          incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto  legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui  al  decreto
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo
          2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  aprile
          2013, n. 96; 
                  ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti  tra
          una o piu'  stazioni  appaltanti  e  uno  o  piu'  soggetti
          economici, aventi per oggetto  la  prestazione  di  servizi
          diversi da quelli di cui alla lettera ll); 
                  tt) «appalti pubblici di  forniture»,  i  contratti
          tra una o piu' stazioni appaltanti e uno  o  piu'  soggetti
          economici  aventi  per  oggetto  l'acquisto,  la  locazione
          finanziaria, la locazione o l'acquisto a  riscatto,  con  o
          senza opzione per l'acquisto, di prodotti.  Un  appalto  di
          forniture puo' includere, a titolo  accessorio,  lavori  di
          posa in opera e di installazione; 
                  uu) «concessione di lavori», un contratto a  titolo
          oneroso stipulato per iscritto in virtu' del  quale  una  o
          piu' stazioni appaltanti affidano  l'esecuzione  di  lavori
          ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione di lavori ad uno o  piu'  operatori  economici
          riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo  unicamente   il
          diritto di gestire le opere oggetto del  contratto  o  tale
          diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione  in  capo
          al  concessionario  del  rischio  operativo   legato   alla
          gestione delle opere; 
                  vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo
          oneroso stipulato per iscritto in virtu' del  quale  una  o
          piu' stazioni appaltanti affidano a uno  o  piu'  operatori
          economici la fornitura e la  gestione  di  servizi  diversi
          dall'esecuzione  di  lavori  di  cui   alla   lettera   ll)
          riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo  unicamente   il
          diritto di gestire i servizi oggetto del contratto  o  tale
          diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione  in  capo
          al  concessionario  del  rischio  operativo   legato   alla
          gestione dei servizi; 
                  zz) «rischio operativo»,  il  rischio  legato  alla
          gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda  o
          sul   lato   dell'offerta   o   di   entrambi,   trasferito
          all'operatore  economico.  Si  considera  che   l'operatore
          economico assuma il rischio operativo nel caso in  cui,  in
          condizioni  operative  normali,   per   tali   intendendosi
          l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito
          il recupero  degli  investimenti  effettuati  o  dei  costi
          sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi  oggetto
          della  concessione.  La  parte   del   rischio   trasferita
          all'operatore   economico   deve   comportare   una   reale
          esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
          potenziale perdita stimata subita dall'operatore  economico
          non sia puramente nominale o trascurabile; 
                  aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al
          ritardo nei  tempi  di  consegna,  al  non  rispetto  degli
          standard   di   progetto,   all'aumento   dei   costi,    a
          inconvenienti di  tipo  tecnico  nell'opera  e  al  mancato
          completamento dell'opera; 
                  bbb) «rischio di disponibilita'», il rischio legato
          alla capacita', da parte del concessionario, di erogare  le
          prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume  che  per
          standard di qualita' previsti; 
                  ccc) «rischio di domanda»,  il  rischio  legato  ai
          diversi   volumi   di   domanda   del   servizio   che   il
          concessionario deve soddisfare, ovvero  il  rischio  legato
          alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa; 
                  ddd)  «concorsi  di  progettazione»,  le  procedure
          intese a fornire  alle  stazioni  appaltanti,  nel  settore
          dell'architettura, dell'ingegneria, del  restauro  e  della
          tutela   dei   beni   culturali   e   archeologici,   della
          pianificazione urbanistica e  territoriale,  paesaggistica,
          naturalistica, geologica, del verde urbano e del  paesaggio
          forestale agronomico, nonche' nel settore  della  messa  in
          sicurezza e della mitigazione degli  impatti  idrogeologici
          ed idraulici e dell'elaborazione di dati,  un  piano  o  un
          progetto, selezionato da una  commissione  giudicatrice  in
          base a una gara, con o senza assegnazione di premi; 
                  eee) «contratto di partenariato pubblico  privato»,
          il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il
          quale una o piu' stazioni appaltanti conferiscono a  uno  o
          piu' operatori economici  per  un  periodo  determinato  in
          funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
          delle modalita' di finanziamento fissate, un  complesso  di
          attivita' consistenti nella realizzazione,  trasformazione,
          manutenzione e gestione operativa  di  un'opera  in  cambio
          della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,
          o della fornitura  di  un  servizio  connesso  all'utilizzo
          dell'opera  stessa,  con  assunzione  di  rischio   secondo
          modalita'   individuate    nel    contratto,    da    parte
          dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi  di  comunicazione
          previsti dall'articolo 44, comma 1-bis,  del  decreto-legge
          31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si  applicano,  per  i
          soli profili di tutela della finanza pubblica, i  contenuti
          delle decisioni Eurostat; 
                  fff)  «equilibrio  economico  e  finanziario»,   la
          contemporanea  presenza  delle  condizioni  di  convenienza
          economica e  sostenibilita'  finanziaria.  Per  convenienza
          economica si intende la capacita' del  progetto  di  creare
          valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare
          un  livello  di  redditivita'  adeguato  per  il   capitale
          investito; per sostenibilita'  finanziaria  si  intende  la
          capacita'  del  progetto  di  generare  flussi   di   cassa
          sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; 
                  ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di
          pubblica utilita'»,  il  contratto  avente  ad  oggetto  la
          prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori; 
                  hhh) «contratto di  disponibilita'»,  il  contratto
          mediante il quale  sono  affidate,  a  rischio  e  a  spese
          dell'affidatario, la costruzione e la messa a  disposizione
          a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
          proprieta' privata destinata all'esercizio di  un  pubblico
          servizio, a fronte di  un  corrispettivo.  Si  intende  per
          messa a disposizione  l'onere  assunto  a  proprio  rischio
          dall'affidatario    di    assicurare    all'amministrazione
          aggiudicatrice  la  costante  fruibilita'  dell'opera,  nel
          rispetto  dei  parametri  di  funzionalita'  previsti   dal
          contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
          la  risoluzione  di  tutti  gli   eventuali   vizi,   anche
          sopravvenuti; 
                  iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o
          piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori  economici,
          il cui scopo e' quello di stabilire  le  clausole  relative
          agli appalti da aggiudicare durante  un  dato  periodo,  in
          particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
          quantita' previste; 
                  lll) «diritto esclusivo», il  diritto  concesso  da
          un'autorita'   competente   mediante    una    disposizione
          legislativa o regolamentare o  disposizione  amministrativa
          pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto  di
          riservare a un unico  operatore  economico  l'esercizio  di
          un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla  capacita'
          di altri operatori economici di esercitare tale attivita'; 
                  mmm) «diritto speciale»,  il  diritto  concesso  da
          un'autorita'   competente   mediante    una    disposizione
          legislativa o regolamentare o  disposizione  amministrativa
          pubblicata compatibile con i trattati avente  l'effetto  di
          riservare a due o piu' operatori economici  l'esercizio  di
          un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla  capacita'
          di altri operatori economici di esercitare tale attivita'; 
                  nnn) «profilo di committente», il sito  informatico
          di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
          e le informazioni previsti  dal  presente  codice,  nonche'
          dall'allegato V; 
                  ooo)  «documento  di  gara»,  qualsiasi   documento
          prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale  le  stazioni
          appaltanti fanno riferimento per descrivere  o  determinare
          elementi dell'appalto o della procedura, compresi il  bando
          di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in  cui  sia
          utilizzato  come  mezzo  di  indizione  di  gara,  l'avviso
          periodico indicativo o  gli  avvisi  sull'esistenza  di  un
          sistema  di  qualificazione,  le  specifiche  tecniche,  il
          documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte,
          i modelli per la presentazione di  documenti  da  parte  di
          candidati  e  offerenti,  le  informazioni  sugli  obblighi
          generalmente  applicabili   e   gli   eventuali   documenti
          complementari; 
                  ppp)   «documento   di   concessione»,    qualsiasi
          documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale  la
          stazione  appaltante  fa  riferimento  per   descrivere   o
          determinare  gli  elementi  della   concessione   o   della
          procedura, compresi il bando di  concessione,  i  requisiti
          tecnici  e  funzionali,  le  condizioni  proposte  per   la
          concessione, i formati per la presentazione di documenti da
          parte di  candidati  e  offerenti,  le  informazioni  sugli
          obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti
          complementari; 
                  qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono
          a un datore di lavoro il rispetto di  determinati  standard
          di protezione sociale e  del  lavoro  come  condizione  per
          svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
          per  accedere  a   benefici   di   legge   e   agevolazioni
          finanziarie; 
                  rrr) «procedure di  affidamento»  e  «affidamento»,
          l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di
          progettazione mediante appalto; l'affidamento di  lavori  o
          servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi  di
          progettazione e di concorsi di idee; 
                  sss)   «procedure   aperte»,   le   procedure    di
          affidamento in cui  ogni  operatore  economico  interessato
          puo' presentare un'offerta; 
                  ttt)  «procedure  ristrette»,   le   procedure   di
          affidamento  alle  quali  ogni  operatore  economico   puo'
          chiedere  di  partecipare  e  in  cui  possono   presentare
          un'offerta soltanto gli operatori economici invitati  dalle
          stazioni  appaltanti,  con  le  modalita'   stabilite   dal
          presente codice; 
                  uuu)  «procedure  negoziate»,   le   procedure   di
          affidamento in cui le stazioni  appaltanti  consultano  gli
          operatori economici da loro scelti e negoziano  con  uno  o
          piu' di essi le condizioni dell'appalto; 
                  vvv)  «dialogo  competitivo»,  una   procedura   di
          affidamento nella quale la  stazione  appaltante  avvia  un
          dialogo con i candidati ammessi a tale procedura,  al  fine
          di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le  sue
          necessita' e  sulla  base  della  quale  o  delle  quali  i
          candidati  selezionati  sono  invitati  a   presentare   le
          offerte; qualsiasi operatore  economico  puo'  chiedere  di
          partecipare a tale procedura; 
                  zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da
          soluzioni   informatiche   e   di   telecomunicazione   che
          consentono  lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui   al
          presente codice; 
                  aaaa)  «sistema  dinamico  di   acquisizione»,   un
          processo  di  acquisizione  interamente  elettronico,   per
          acquisti  di   uso   corrente,   le   cui   caratteristiche
          generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
          di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua  durata
          a qualsivoglia operatore economico che soddisfi  i  criteri
          di selezione; 
                  bbbb)  «mercato  elettronico»,  uno  strumento   di
          acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
          per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati
          su un sistema che attua procedure di scelta del  contraente
          interamente gestite per via telematica; 
                  cccc)  «strumenti  di   acquisto»,   strumenti   di
          acquisizione che  non  richiedono  apertura  del  confronto
          competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: 
                    1) le convenzioni quadro di cui  all'articolo  26
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate,  ai  sensi
          della normativa vigente, da CONSIP S.p.A.  e  dai  soggetti
          aggregatori; 
                    2) gli accordi quadro stipulati  da  centrali  di
          committenza   quando   gli   appalti   specifici    vengono
          aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 
                    3) il mercato elettronico realizzato da  centrale
          di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 
                  dddd) «strumenti  di  negoziazione»,  strumenti  di
          acquisizione  che   richiedono   apertura   del   confronto
          competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 
                    1) gli accordi quadro stipulati  da  centrali  di
          committenza nel caso in cui gli appalti  specifici  vengono
          aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 
                    2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato
          da centrali di committenza; 
                    3) il mercato elettronico realizzato da  centrali
          di committenza nel caso di acquisti  effettuati  attraverso
          confronto concorrenziale; 
                    4)  i   sistemi   realizzati   da   centrali   di
          committenza che comunque consentono  lo  svolgimento  delle
          procedure ai sensi del presente codice; 
                  eeee)  «strumenti   telematici   di   acquisto»   e
          «strumenti  telematici  di  negoziazione»,   strumenti   di
          acquisto e di  negoziazione  gestiti  mediante  un  sistema
          telematico; 
                  ffff) «asta  elettronica»,  un  processo  per  fasi
          successive  basato  su  un   dispositivo   elettronico   di
          presentazione di nuovi prezzi modificati al  ribasso  o  di
          nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
          interviene  dopo  una  prima  valutazione  completa   delle
          offerte  permettendo  che  la  loro  classificazione  possa
          essere effettuata sulla base di un trattamento automatico; 
                  gggg) «amministrazione  diretta»,  le  acquisizioni
          effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e  mezzi
          propri  o  appositamente  acquistati  o  noleggiati  e  con
          personale proprio o eventualmente assunto per  l'occasione,
          sotto la direzione del responsabile del procedimento; 
                  hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive  o
          interconnesse,  compresi  la  ricerca  e  lo  sviluppo   da
          realizzare,  la  produzione,  gli  scambi  e  le   relative
          condizioni,   il   trasporto,    l'utilizzazione    e    la
          manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o  della
          prestazione del servizio, dall'acquisizione  della  materia
          prima  o  dalla  generazione  delle   risorse   fino   allo
          smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o
          all'utilizzazione; 
                  iiii)   «etichettatura»,    qualsiasi    documento,
          certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i
          prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione
          soddisfano determinati requisiti; 
                  llll) «requisiti per l'etichettatura», i  requisiti
          che  devono  essere  soddisfatti  dai   lavori,   prodotti,
          servizi, processi o procedure allo  scopo  di  ottenere  la
          pertinente etichettatura; 
                  mmmm) «fornitore di servizi di media»,  la  persona
          fisica o giuridica che assume la responsabilita' editoriale
          della scelta del  contenuto  audiovisivo  del  servizio  di
          media  audiovisivo  e  ne   determina   le   modalita'   di
          organizzazione; 
                  nnnn) «innovazione», l'attuazione di  un  prodotto,
          servizio o processo nuovo o  che  ha  subito  significativi
          miglioramenti  tra  cui  quelli  relativi  ai  processi  di
          produzione, di edificazione o di costruzione o  quelli  che
          riguardano  un  nuovo  metodo  di   commercializzazione   o
          organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione
          del posto di lavoro o nelle relazioni esterne; 
                  oooo) «programma», una serie di  immagini  animate,
          sonore  o  non,  che  costituiscono  un  singolo   elemento
          nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito  da
          un fornitore di servizi di media la  cui  forma  e  il  cui
          contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto  della
          radiodiffusione  televisiva.  Sono  compresi  i   programmi
          radiofonici  e  i  materiali  ad  essi  associati.  Non  si
          considerano programmi le trasmissioni meramente  ripetitive
          o consistenti in immagini fisse; 
                  pppp) «mezzo elettronico», un  mezzo  che  utilizza
          apparecchiature elettroniche di elaborazione,  compresa  la
          compressione numerica, e di archiviazione dei  dati  e  che
          utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione  via
          filo, via radio, attraverso  mezzi  ottici  o  altri  mezzi
          elettromagnetici; 
                  qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico  che   supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti; 
                  rrrr) «servizio di  comunicazione  elettronica»,  i
          servizi  forniti,  di  norma   a   pagamento,   consistenti
          esclusivamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
          segnali su reti di comunicazioni elettroniche,  compresi  i
          servizi di telecomunicazioni e i  servizi  di  trasmissione
          nelle  reti  utilizzate   per   la   diffusione   circolare
          radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi  che  forniscono
          contenuti  trasmessi  utilizzando   reti   e   servizi   di
          comunicazione elettronica o  che  esercitano  un  controllo
          editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i
          servizi   della   societa'   dell'informazione    di    cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
          9  aprile  2003,  n.  70,  non  consistenti  interamente  o
          prevalentemente nella trasmissione di segnali  su  reti  di
          comunicazione elettronica; 
                  ssss)  «AAP»,  l'accordo  sugli  appalti   pubblici
          stipulato   nel   quadro   dei   negoziati    multilaterali
          dell'Uruguay Round; 
                  tttt)   «Vocabolario   comune   per   gli   appalti
          pubblici»,  CPV   (Common   Procurement   Vocabulary),   la
          nomenclatura  di  riferimento  per  gli  appalti   pubblici
          adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
          contempo  la  corrispondenza  con  le  altre   nomenclature
          esistenti; 
                  uuuu) «codice» , il presente decreto che disciplina
          i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 
                  vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri
          servizi  tecnici»,  i  servizi   riservati   ad   operatori
          economici esercenti una professione regolamentata ai  sensi
          dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; 
                  zzzz) «categorie di opere generali» le  opere  e  i
          lavori caratterizzati  da  una  pluralita'  di  lavorazioni
          indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in
          ogni sua parte; 
                  aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere
          e i lavori  che,  nell'ambito  del  processo  realizzativo,
          necessitano   di   lavorazioni   caratterizzate   da    una
          particolare specializzazione e professionalita'; 
                  bbbbb)  «opere  e  lavori  puntuali»   quelli   che
          interessano una limitata area di territorio; 
                  ccccc)  «opere  e  lavori  a  rete»   quelli   che,
          destinati al  movimento  di  persone  e  beni  materiali  e
          immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale
          e interessano vaste estensioni di territorio; 
                  ddddd) «appalto a corpo» qualora  il  corrispettivo
          contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
          eseguita e come dedotta dal contratto; 
                  eeeee) «appalto a misura» qualora il  corrispettivo
          contrattuale viene determinato applicando  alle  unita'  di
          misura delle singole parti del  lavoro  eseguito  i  prezzi
          unitari dedotti in contratto; 
                  fffff)  «aggregazione»,  accordo  fra  due  o  piu'
          amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per  la
          gestione comune di  alcune  o  di  tutte  le  attivita'  di
          programmazione,  di  progettazione,  di   affidamento,   di
          esecuzione e  di  controllo  per  l'acquisizione  di  beni,
          servizi o lavori; 
                  ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto
          di appalto da aggiudicare anche con  separata  ed  autonoma
          procedura, definito su  base  qualitativa,  in  conformita'
          alle varie  categorie  e  specializzazioni  presenti  o  in
          conformita' alle diverse fasi successive del progetto; 
                  ggggg-bis) «principio di unicita'  dell'invio»,  il
          principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola
          volta a  un  solo  sistema  informativo,  non  puo'  essere
          richiesto da altri  sistemi  o  banche  dati,  ma  e'  reso
          disponibile  dal  sistema   informativo   ricevente.   Tale
          principio si applica ai dati relativi a  programmazione  di
          lavori, opere, servizi e  forniture,  nonche'  a  tutte  le
          procedure di affidamento e di  realizzazione  di  contratti
          pubblici soggette al presente codice, e a  quelle  da  esso
          escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano  imposti
          dal presente codice obblighi di comunicazione a  una  banca
          dati; 
                  ggggg-ter) «unita' progettuale»,  il  mantenimento,
          nei tre livelli  di  sviluppo  della  progettazione,  delle
          originarie caratteristiche spaziali, estetiche,  funzionali
          e tecnologiche del progetto; 
                  ggggg-quater)  «documento  di  fattibilita'   delle
          alternative  progettuali»,  il  documento   in   cui   sono
          individuate   ed   analizzate   le   possibili    soluzioni
          progettuali alternative  ed  in  cui  si  da'  conto  della
          valutazione  di  ciascuna  alternativa,  sotto  il  profilo
          qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto  il
          profilo tecnico ed economico; 
                  ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti
          di beni e servizi», il  documento  che  le  amministrazioni
          adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e
          servizi   da   disporre   nel   biennio,    necessari    al
          soddisfacimento  dei   fabbisogni   rilevati   e   valutati
          dall'amministrazione preposta; 
                  ggggg-sexies)  «programma  triennale   dei   lavori
          pubblici», il documento che le amministrazioni adottano  al
          fine di individuare  i  lavori  da  avviare  nel  triennio,
          necessari al  soddisfacimento  dei  fabbisogni  rilevati  e
          valutati dall'amministrazione preposta; 
                  ggggg-septies)   «elenco   annuale   dei   lavori»,
          l'elenco  degli   interventi   ricompresi   nel   programma
          triennale dei lavori pubblici di  riferimento,  da  avviare
          nel corso della prima annualita' del programma stesso; 
                  ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di
          forniture  e  servizi»,  l'elenco  delle  acquisizioni   di
          forniture e dei servizi ricompresi nel  programma  biennale
          di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita'
          del programma stesso; 
                  ggggg-nonies) «quadro  esigenziale»,  il  documento
          che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase
          antecedente  alla  programmazione  dell'intervento  e   che
          individua, sulla base dei dati  disponibili,  in  relazione
          alla tipologia dell'opera o dell'intervento  da  realizzare
          gli  obiettivi  generali  da   perseguire   attraverso   la
          realizzazione   dell'intervento,   i    fabbisogni    della
          collettivita' posti a base dell'intervento,  le  specifiche
          esigenze  qualitative  e  quantitative  che  devono  essere
          soddisfatte attraverso  la  realizzazione  dell'intervento,
          anche in relazione alla specifica tipologia di utenza  alla
          quale gli interventi stessi sono destinati; 
                  ggggg-decies)   «capitolato   prestazionale»,    il
          documento che  indica,  in  dettaglio,  le  caratteristiche
          tecniche e  funzionali,  anche  per  gli  aspetti  edilizi,
          infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare  l'opera
          costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di
          requisiti  e  prestazioni  che  l'opera  deve   soddisfare,
          stabilendone la soglia minima  di  qualita'  da  assicurare
          nella progettazione e realizzazione; 
                  ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola
          lavorazione  relativa  alla  categoria  subappaltabile   ad
          impresa subappaltatrice in possesso  dell'attestazione  dei
          requisiti  di   qualificazione   necessari   in   relazione
          all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e  non
          all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
          effetto dell'eventuale fornitura diretta,  in  tutto  o  in
          parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera  da
          parte dell'appaltatore." 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante
          "Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136"  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  133
          recante "Disposizioni urgenti in materia  di  perimetro  di
          sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri
          speciali nei settori di rilevanza strategica" e' pubblicato
          nella Gazz. Uff. 21 settembre 2019, n. 222. 
              Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56  recante
          "Norme  in  materia  di  poteri  speciali   sugli   assetti
          societari  nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
          nei   settori   dell'energia,   dei   trasporti   e   delle
          comunicazioni" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  15  marzo
          2012, n. 63. 
              Il Regolamento (CE) n. 2018/1807 del 14  novembre  2018
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro
          applicabile alla libera circolazione dei dati non personali
          nell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E.  L303  del
          28 novembre 2018. 
              Per il testo del comma 2 dell'articolo  63  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  si  veda  nei
          riferimenti all'art. 72. 
              Si riporta il testo del comma 8  dell'articolo  25  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): 
                "Art.   25   Start-up   innovativa    e    incubatore
          certificato: finalita', definizione e pubblicita' 
                1. - 7. (Omissis) 
                8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e
          per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
          di  commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura
          istituiscono una apposita  sezione  speciale  del  registro
          delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a
          cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatore  certificato
          devono essere iscritti al fine di poter  beneficiare  della
          disciplina della presente sezione." 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  4  del
          decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.33  (Misure
          urgenti per il sistema bancario e gli investimenti): 
                "Art. 4. Piccole e medie imprese innovative 
                1. (Omissis) 
                2.  Presso  le  Camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
          speciale del registro delle  imprese  di  cui  all'articolo
          2188 del codice civile, a  cui  le  PMI  innovative  devono
          essere iscritte; la sezione  speciale  del  registro  delle
          imprese  consente  la  condivisione,  nel  rispetto   della
          normativa  sulla   tutela   dei   dati   personali,   delle
          informazioni   relative,    per    le    PMI    innovative:
          all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci  fondatori  e
          agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al  patrimonio
          netto, al sito internet, ai rapporti con gli  altri  attori
          della filiera." 
              Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto
          legislativo n. 50 del 2016: 
                "Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento 
                1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici
          hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
          stazioni appaltanti previsti dal presente  codice  o  dalle
          norme vigenti. 
                2. Prima dell'avvio delle  procedure  di  affidamento
          dei  contratti  pubblici,  le   stazioni   appaltanti,   in
          conformita' ai propri ordinamenti, decretano o  determinano
          di contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del
          contratto  e  i  criteri  di  selezione   degli   operatori
          economici  e  delle  offerte.  Nella   procedura   di   cui
          all'articolo 36, comma 2, lettere  a)  e  b),  la  stazione
          appaltante puo' procedere ad  affidamento  diretto  tramite
          determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
          modo semplificato, l'oggetto  dell'affidamento,  l'importo,
          il fornitore, le ragioni della  scelta  del  fornitore,  il
          possesso da parte sua dei requisiti di carattere  generale,
          nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,
          ove richiesti. 
                3. La selezione  dei  partecipanti  e  delle  offerte
          avviene mediante  uno  dei  sistemi  e  secondo  i  criteri
          previsti dal presente codice. 
                4. Ciascun concorrente non puo'  presentare  piu'  di
          un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
          nel bando o nell'invito e, in caso di mancata  indicazione,
          per centottanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la
          sua presentazione. La  stazione  appaltante  puo'  chiedere
          agli offerenti il differimento di detto termine. 
                5. La  stazione  appaltante,  previa  verifica  della
          proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
          1, provvede all'aggiudicazione. 
                6.  L'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione
          dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
          fino al termine stabilito nel comma 8. 
                7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
          del possesso dei prescritti requisiti. 
                8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto  salvo
          l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi  consentiti
          dalle norme  vigenti,  la  stipulazione  del  contratto  di
          appalto o  di  concessione  ha  luogo  entro  i  successivi
          sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
          nell'invito ad offrire, ovvero  l'ipotesi  di  differimento
          espressamente  concordata  con  l'aggiudicatario.   Se   la
          stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
          l'aggiudicatario  puo',  mediante  atto   notificato   alla
          stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
          dal  contratto.   All'aggiudicatario   non   spetta   alcun
          indennizzo, salvo  il  rimborso  delle  spese  contrattuali
          documentate. Nel caso  di  lavori,  se  e'  intervenuta  la
          consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
          e  forniture,  se  si  e'  dato  avvio  all'esecuzione  del
          contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al
          rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei  lavori
          ordinati dal direttore  lavori,  ivi  comprese  quelle  per
          opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
          e'  dato  avvio  all'esecuzione  del   contratto   in   via
          d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al  rimborso  delle
          spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine  del
          direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
          presente comma e' ammessa esclusivamente nelle  ipotesi  di
          eventi  oggettivamente   imprevedibili,   per   ovviare   a
          situazioni di pericolo per persone, animali o cose,  ovvero
          per  l'igiene  e  la  salute  pubblica,   ovvero   per   il
          patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero  nei  casi
          in cui la mancata esecuzione  immediata  della  prestazione
          dedotta  nella   gara   determinerebbe   un   grave   danno
          all'interesse pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi
          compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
                9. Il contratto non puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
                10. il termine dilatorio di cui al  comma  9  non  si
          applica nei seguenti casi: 
                  a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
          con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti  nel
          rispetto del presente codice,  e'  stata  presentata  o  e'
          stata  ammessa  una  sola  offerta   e   non   sono   state
          tempestivamente proposte impugnazioni  del  bando  o  della
          lettera di invito  o  queste  impugnazioni  risultano  gia'
          respinte con decisione definitiva; 
                  b) nel caso di un  appalto  basato  su  un  accordo
          quadro  di  cui  all'articolo  54,  nel  caso  di   appalti
          specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione  di
          cui  all'articolo  55,  nel  caso  di  acquisto  effettuato
          attraverso  il  mercato  elettronico  nei  limiti  di   cui
          all'articolo 3, lettera bbbb) e  nel  caso  di  affidamenti
          effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e
          b). 
                11. Se e' proposto ricorso  avverso  l'aggiudicazione
          con contestuale domanda cautelare, il  contratto  non  puo'
          essere   stipulato,   dal   momento   della   notificazione
          dell'istanza cautelare alla stazione  appaltante  e  per  i
          successivi  venti  giorni,  a  condizione  che  entro  tale
          termine intervenga almeno  il  provvedimento  cautelare  di
          primo  grado  o  la  pubblicazione  del  dispositivo  della
          sentenza di primo grado in caso  di  decisione  del  merito
          all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia  di  detti
          provvedimenti se  successiva.  L'effetto  sospensivo  sulla
          stipula del contratto cessa quando, in sede di esame  della
          domanda cautelare, il giudice si dichiara  incompetente  ai
          sensi dell'articolo 15, comma 4, del  codice  del  processo
          amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
          2 luglio 2010, n. 104, o fissa con  ordinanza  la  data  di
          discussione del merito senza concedere misure  cautelari  o
          rinvia  al  giudizio  di  merito  l'esame   della   domanda
          cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
          implicita  rinuncia  all'immediato  esame   della   domanda
          cautelare. 
                12.  Il  contratto  e'  sottoposto  alla   condizione
          sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale  approvazione
          e degli altri controlli previsti dalle norme proprie  delle
          stazioni appaltanti. 
                13. L'esecuzione, del  contratto  puo'  avere  inizio
          solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in
          casi  di  urgenza,  la  stazione   appaltante   ne   chieda
          l'esecuzione  anticipata,  nei  modi  e   alle   condizioni
          previste al comma 8. 
                14. Il contratto e' stipulato, a  pena  di  nullita',
          con  atto  pubblico  notarile   informatico,   ovvero,   in
          modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
          stazione appaltante, in  forma  pubblica  amministrativa  a
          cura dell'Ufficiale rogante  della  stazione  appaltante  o
          mediante scrittura privata; in caso di procedura  negoziata
          ovvero per gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a
          40.000  euro  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del
          commercio consistente in un apposito  scambio  di  lettere,
          anche tramite posta  elettronica  certificata  o  strumenti
          analoghi negli altri Stati membri. 
                14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
          richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte  integrante
          del contratto." 
              Si riporta il testo degli articoli 5, 62, 64  e  64-bis
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
                "Art. 5. Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche 
                1. I soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  sono
          obbligati ad accettare, tramite la piattaforma  di  cui  al
          comma  2,  i  pagamenti  spettanti   a   qualsiasi   titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
          comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'articolo 2, punti  33),  34)  e
          35) del regolamento UE 2015/751 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
                2.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma  1,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
          attraverso  il  Sistema  pubblico  di  connettivita',   una
          piattaforma   tecnologica    per    l'interconnessione    e
          l'interoperabilita' tra le pubbliche  amministrazioni  e  i
          prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al  fine  di
          assicurare, attraverso gli strumenti  di  cui  all'articolo
          64,    l'autenticazione    dei     soggetti     interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento. 
                2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la  Banca
          d'Italia, sono determinate le modalita' di  attuazione  del
          comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le
          informazioni strumentali all'utilizzo  degli  strumenti  di
          pagamento di cui al medesimo comma. 
                2-ter. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
          consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
          piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
          spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo   2-bis   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
                2-quater.  I  prestatori  di  servizi  di   pagamento
          abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
          amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
          cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
          unitari di cui  all'articolo  17  e  seguenti  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  Capo   III,   fino
          all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  l'Agenzia
          delle  entrate  e  l'AgID,  che  fissa,  anche  in  maniera
          progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione  dei
          pagamenti tributari e contributivi tramite  la  piattaforma
          di cui al comma 2. 
                2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui  al  comma
          2, le informazioni sui pagamenti sono messe a  disposizione
          anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 
                2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al  comma
          2  puo'  essere   utilizzata   anche   per   facilitare   e
          automatizzare,  attraverso  i  pagamenti   elettronici,   i
          processi di certificazione fiscale  tra  soggetti  privati,
          tra cui la fatturazione elettronica e la  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di  cui
          agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
          n. 127. 
                2-septies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          regole  tecniche   di   funzionamento   della   piattaforma
          tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
                3. 
                3-bis. 
                3-ter. 
                4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
          modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
          pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
          relative al pagamento medesimo. 
                5. Le attivita' previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente." 
                "Art.  62.  Anagrafe  nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR 
                1. E'  istituita  presso  il  Ministero  dell'interno
          l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi
          dell'articolo 60, che subentra all'Indice  nazionale  delle
          anagrafi  (INA),  istituito  ai  sensi  del  quinto   comma
          dell'articolo 1 della legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,
          recante  «Ordinamento  delle  anagrafi  della   popolazione
          residente»  e  all'Anagrafe  della   popolazione   italiana
          residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge
          27 ottobre 1988, n. 470,  recante  «Anagrafe  e  censimento
          degli italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta
          ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita'
          alle regole tecniche di cui all'articolo  51.  I  risultati
          dell'audit  sono  inseriti  nella  relazione  annuale   del
          Garante per la protezione dei dati personali. 
                2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui
          all' articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
                2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio  nazionale
          informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
          comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta  delle  liste
          di  cui  all'articolo  1931  del  codice   dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66, secondo le modalita' definite con uno  dei  decreti  di
          cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un  programma  di
          integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. 
                3. L'ANPR assicura ai comuni  la  disponibilita'  dei
          dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
          funzioni di competenza statale  attribuite  al  sindaco  ai
          sensi dell'articolo 54, comma  3,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a  disposizione
          dei  comuni   un   sistema   di   controllo,   gestione   e
          interscambio,  puntuale  e  massivo,  di  dati,  servizi  e
          transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali  di  competenza  comunale.  Al
          fine dello svolgimento delle proprie  funzioni,  il  Comune
          puo' utilizzare i dati  anagrafici  eventualmente  detenuti
          localmente e  costantemente  allineati  con  ANPR  al  fine
          esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
          non fornite da  ANPR.  L'ANPR  consente  esclusivamente  ai
          comuni la certificazione dei dati anagrafici  nel  rispetto
          di  quanto  previsto  dall'articolo  33  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  anche
          in  modalita'  telematica.   I   comuni   inoltre   possono
          consentire,  anche  mediante   apposite   convenzioni,   la
          fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi
          diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2,
          comma 2, lettere a)  e  b),  l'accesso  ai  dati  contenuti
          nell'ANPR. 
                4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
                5.  Ai  fini  della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata di dati dei cittadini,  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettere  a)  e  b),  si  avvalgono
          esclusivamente  dell'ANPR,  che  viene  integrata  con  gli
          ulteriori dati a tal fine necessari. 
                6.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'interno, del Ministro per la pubblica  amministrazione
          e   la   semplificazione   e    del    Ministro    delegato
          all'innovazione tecnologica, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  l'Agenzia  per
          l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  per  gli  aspetti  d'interesse  dei  comuni,  sentita
          l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          anche con riferimento: 
                  a) alle garanzie e  alle  misure  di  sicurezza  da
          adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
          e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai  dati
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  per  le  proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 50; 
                  b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
          le altre banche dati di rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente  Codice,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
                  c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e  delle  dichiarazioni  di  nascita  ai
          sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   e   della
          dichiarazione di morte ai sensi  degli  articoli  72  e  74
          dello  stesso  decreto  nonche'  della  denuncia  di  morte
          prevista  dall'articolo  1  del  regolamento   di   polizia
          mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          10 settembre 1990, n. 285, compatibile con  il  sistema  di
          trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
          data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 65 del 19 marzo 2010." 
                "Art. 64. Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 
                1. 
                2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai
          servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica  avviene  tramite  SPID.  Il  sistema  SPID  e'
          adottato  dalle  pubbliche  amministrazioni  nei  tempi   e
          secondo le modalita' definiti con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo
          3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti.  L'adesione  al  sistema  SPID  per   la   verifica
          dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i  quali
          e'  richiesto  il  riconoscimento  dell'utente  esonera   i
          predetti soggetti da un obbligo  generale  di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. 
                2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta di identita' elettronica  e  la
          carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                3. 
                3-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
          dalla quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          utilizzano esclusivamente le  identita'  digitali  ai  fini
          dell'identificazione  degli  utenti  dei   propri   servizi
          on-line." 
                "Art. 64-bis. Accesso  telematico  ai  servizi  della
          Pubblica Amministrazione 
                1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono
          fruibili i propri servizi  in  rete,  in  conformita'  alle
          Linee guida (526), tramite il punto di  accesso  telematico
          attivato presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui
          all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
          comma 2, i fornitori di identita' digitali e  i  prestatori
          dei servizi fiduciari qualificati, in sede  di  evoluzione,
          progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in  modo
          da garantire l'integrazione  e  l'interoperabilita'  tra  i
          diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma
          1, espongono  per  ogni  servizio  le  relative  interfacce
          applicative e,  al  fine  di  consentire  la  verifica  del
          rispetto degli  standard  e  livelli  di  qualita'  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di  analisi
          individuati dall'AgID con le Linee guida."