Art. 76 
 
 
Gruppo  di  supporto  digitale  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
  ministri per l'attuazione delle misure di  contrasto  all'emergenza
  COVID-19. 
 
  1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per  il
contrasto e il contenimento del diffondersi del virus  COVID-19,  con
particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione
tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro  delegato,  fino
al 31 dicembre 2020 si  avvale  di  un  contingente  di  esperti,  in
possesso di specifica ed elevata competenza nello  studio,  supporto,
sviluppo  e  gestione  di  processi  di  trasformazione  tecnologica,
nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
sono individuati il contingente di tali esperti, la sua  composizione
ed i relativi compensi. 
  2. Al comma 1-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Gli
incarichi   conferiti   ad   esperti   con   provvedimento   adottato
anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla  scadenza
prevista nell'atto di conferimento». 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nei
limiti  delle  risorse  disponibili  di  cui  all'articolo  8,  comma
1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art.  1,
comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del   decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   a    norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
                "Art. 9. Personale della Presidenza. 
                1. Gli incarichi dirigenziali  presso  la  Presidenza
          sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli
          14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
          n.  29,  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          relativi, rispettivamente, alle strutture individuate  come
          di diretta collaborazione ed alle  altre  strutture,  ferma
          restando l'applicabilita', per gli incarichi  di  direzione
          di dipartimento, dell'articolo 28  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma
          altresi' restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma
          3, e 31, comma 4, della legge stessa. 
                2. La Presidenza si  avvale  per  le  prestazioni  di
          lavoro di livello non dirigenziale: di personale di  ruolo,
          entro  i  limiti  di  cui  all'articolo  11,  comma  4;  di
          personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
          pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
          di comando, fuori ruolo, o altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente. 
                3. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  11,  comma
          4-bis, in materia di reclutamento del personale  di  ruolo,
          il Presidente, con  proprio  decreto,  puo'  istituire,  in
          misura  non  superiore  al  venti  per  cento   dei   posti
          disponibili,  una  riserva  di  posti  per  l'inquadramento
          selettivo, a parita' di qualifica, del personale  di  altre
          amministrazioni in servizio  presso  la  Presidenza  ed  in
          possesso di requisiti professionali adeguati  e  comprovati
          nel tempo. 
                4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
          Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione  collettiva
          e dalle leggi che regolano il rapporto di  lavoro  privato,
          in  conformita'  delle  norme  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
          comparto di contrattazione per la Presidenza.  Tale  regime
          si  applica,   relativamente   al   trattamento   economico
          accessorio e fatta eccezione per gli  estranei  e  per  gli
          appartenenti  a  categorie  sottratte  alla  contrattazione
          collettiva, al personale che presso la  Presidenza  ricopre
          incarichi dirigenziali  ed  al  personale  di  prestito  in
          servizio presso la Presidenza stessa. 
                5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce  il
          contingente   del   personale   di   prestito,   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed
          esperti,  e  le  corrispondenti  risorse   finanziarie   da
          stanziare in bilancio. Appositi contingenti  sono  previsti
          per il personale delle forze di polizia,  per  le  esigenze
          temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito
          utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione.  Il
          Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione
          alle  esigenze  ed  alle  disponibilita'   finanziarie,   i
          contingenti del personale di prestito,  dei  consulenti  ed
          esperti. Al giuramento di  un  nuovo  Governo,  cessano  di
          avere effetto i  decreti  di  utilizzazione  del  personale
          estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e
          segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale
          di   prestito   e'   restituito   entro   sei   mesi   alle
          amministrazioni di appartenenza, salva proroga del  comando
          o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica
          e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle  strutture
          della Presidenza. 
                5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
          disciplinati dall'articolo 18,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400,  e'  obbligatorio  e  viene  disposto,
          secondo le procedure  degli  ordinamenti  di  appartenenza,
          anche in deroga ai limiti temporali,  numerici  e  di  ogni
          altra   natura   eventualmente   previsti   dai    medesimi
          ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di  comando,
          fuori ruolo  o  altra  analoga  posizione,  prevista  dagli
          ordinamenti  di  appartenenza,  presso  la  Presidenza  dal
          personale di ogni ordine, grado e  qualifica  di  cui  agli
          articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
          ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a  tutti  gli  effetti,
          anche giuridici e di carriera, al servizio prestato  presso
          le amministrazioni di appartenenza. Le  predette  posizioni
          in ogni caso non  possono  determinare  alcun  pregiudizio,
          anche per l'avanzamento e il  relativo  posizionamento  nei
          ruoli di appartenenza. In  deroga  a  quanto  previsto  dai
          rispettivi  ordinamenti,  ivi  compreso   quanto   disposto
          dall'articolo 7, secondo  comma,  della  legge  24  ottobre
          1977, n. 801,  il  conferimento  al  personale  di  cui  al
          presente comma di qualifiche, gradi superiori  o  posizioni
          comunque    diverse,    da    parte    delle     competenti
          amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione  di
          specifici incarichi direttivi, dirigenziali  o  valutazioni
          di idoneita',  non  richiede  l'effettivo  esercizio  delle
          relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando,  fuori
          ruolo o  altra  analoga  posizione,  che  proseguono  senza
          soluzione  di  continuita'.  Il   predetto   personale   e'
          collocato in  posizione  soprannumeraria  nella  qualifica,
          grado o posizione a lui conferiti nel periodo  di  servizio
          prestato  presso  la  Presidenza,  senza  pregiudizio   per
          l'ordine di ruolo. 
                5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine,  grado
          e qualifica del  comparto  Ministeri  chiamato  a  prestare
          servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
          Presidenza,  ivi  incluse  le  strutture  di  supporto   ai
          Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo  11
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
          missione di  cui  all'articolo  7,  comma  4,  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
          appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione,  ed
          i relativi oneri rimangono a carico delle  stesse.  Per  il
          personale appartenente ad altre  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
          posizione,   la   Presidenza   provvede,    d'intesa    con
          l'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente,  alla
          ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio  per  il
          trattamento economico fondamentale spettante al  dipendente
          medesimo. 
                5-quater.  Con  il  provvedimento  istitutivo   delle
          strutture di supporto o di missione di cui al  comma  5-ter
          sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
          personale, anche dirigenziale, necessarie al  funzionamento
          delle medesime strutture, che in ogni  caso,  per  la  loro
          intrinseca temporaneita', non determinano variazioni  nella
          consistenza organica del personale  di  cui  agli  articoli
          9-bis  e  9-ter.  Alla  copertura  dei  relativi  oneri  si
          provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di  bilancio
          della   Presidenza   e,   previo   accordo,   delle   altre
          amministrazioni  eventualmente  coinvolte  nelle  attivita'
          delle predette strutture. 
                6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce  il
          trattamento  economico  del  Segretario  generale   e   dei
          vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
          ai consulenti, agli esperti,  al  personale  estraneo  alla
          pubblica amministrazione. 
                7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli
          di cui  agli  articoli  7  e  8  non  sono  applicabili  la
          disciplina di cui all'articolo 17  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2  e
          3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il  Presidente  puo'
          richiedere il parere del Consiglio di Stato e  della  Corte
          dei conti sui decreti di cui all'articolo 8." 
              Si riporta il testo dei commi  1-quater  e  1-quinquies
          dell'articolo 8 del decreto-legge 14  dicembre2018,  n.135,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio
          2019, n.12 (Disposizioni urgenti in materia di  sostegno  e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione), come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 8. Piattaforme digitali 
                1. - 1-ter. (Omissis) 
                1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera  un
          contingente di personale formato da esperti in possesso  di
          specifica ed elevata competenza nello sviluppo  e  gestione
          di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle
          correlate iniziative  di  comunicazione  e  disseminazione,
          nonche'  di  significativa  esperienza   in   progetti   di
          trasformazione  digitale,  ivi  compreso  lo  sviluppo   di
          programmi e piattaforme digitali con  diffusione  su  larga
          scala. Il contingente opera alle dirette  dipendenze  delle
          strutture di cui al comma 1-ter ed e' composto da personale
          in posizione  di  fuori  ruolo,  comando  o  altra  analoga
          posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,
          proveniente  da  ministeri,  ad  esclusione  dei  ministeri
          dell'interno, della difesa, della giustizia,  dell'economia
          e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo,
          tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero
          da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi  dell'articolo
          9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
          e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio  1997,
          n. 127. All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo,  laddove
          disposto,  e'  reso  indisponibile  un  numero   di   posti
          equivalente  dal   punto   di   vista   finanziario   nelle
          amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e'
          corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          303. Il contingente di  esperti  e'  altresi'  composto  da
          personale di societa' pubbliche partecipate  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, in base a rapporto  regolato
          su base convenzionale, su parere favorevole  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  ovvero  da  personale  non
          appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e   nei   limiti
          complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies,
          sono definiti la consistenza numerica  e  le  modalita'  di
          formazione del contingente, la tipologia  del  rapporto  di
          lavoro e le modalita' di chiamata, la durata  e  il  regime
          giuridico del rapporto intercorrente con i  componenti  del
          contingente, le specifiche professionalita' richieste e  il
          compenso  spettante  per  ciascuna  professionalita'.   Gli
          incarichi conferiti ad esperti con  provvedimento  adottato
          anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla
          scadenza prevista nell'atto di conferimento. 
                1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
          commi 1-ter e 1-quater, anche per spese di missione  e  per
          l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai  progetti
          di cui al comma 1-ter, pari a 6 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
                  a) quanto a 4 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6
          milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma  200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
          relativa al Fondo per esigenze indifferibili." 
              Si riporta il testo del comma 399 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
                "399.  Ai  fini  del  rafforzamento  strutturale  dei
          processi di innovazione tecnologica e  di  digitalizzazione
          di  competenza  del  Dipartimento  per  la   trasformazione
          digitale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  8,  comma
          1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio
          2019, n. 12, e' incrementata  di  6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e  di  10
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."