Art. 77 
 
 
           Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici 
 
  1. In relazione all'emergenza sanitaria  connessa  alla  diffusione
del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni  scolastiche  ed
educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi  incluse
le  scuole  paritarie,  di  dotarsi  dei  materiali  per  la  pulizia
straordinaria dei locali, nonche'  di  dispositivi  di  protezione  e
igiene personali, sia per il  personale  sia  per  gli  studenti,  e'
autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel  2020.  Le  predette
risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche  ed
educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi  incluse
le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Alla  copertura  degli  oneri
derivanti dal presente articolo si provvede  ai  sensi  dell'articolo
126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 601 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
                "601.  A  decorrere  dall'anno  2007,  al   fine   di
          aumentare l'efficienza  e  la  celerita'  dei  processi  di
          finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
          nello stato di  previsione  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, in apposita  unita'  previsionale  di  base,  i
          seguenti  fondi:  «Fondo  per  le  competenze   dovute   al
          personale delle  istituzioni  scolastiche,  con  esclusione
          delle  spese   per   stipendi   del   personale   a   tempo
          indeterminato e determinato» e «Fondo per il  funzionamento
          delle   istituzioni   scolastiche».   Ai   predetti   fondi
          affluiscono gli stanziamenti dei  capitoli  iscritti  nelle
          unita' previsionali di base dello stato di  previsione  del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio."