Art. 77 Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici 1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonche' di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, e' autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 601 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): "601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita' «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonche' per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio."