Art. 78 
 
 
         Misure in favore del settore agricolo e della pesca 
 
  1.  In  relazione  all'aggravamento  della  situazione   di   crisi
determinata  dall'emergenza  da  COVID-19,  all'articolo  10-ter  del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma  4  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «4-bis.  Per  l'anno  2020,  l'anticipazione  di  cui  al  presente
articolo e' concessa in misura pari al 70 per cento  del  valore  del
rispettivo portafoglio titoli 2019  agli  agricoltori  che  conducono
superfici agricole alla  data  del  15  giugno  2020  e  che  abbiano
presentato o si impegnino a presentare,  entro  i  termini  stabiliti
dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per
la campagna 2020 per il regime di base  di  cui  al  titolo  III  del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del   17   dicembre   2013.   La   presentazione   della    richiesta
dell'anticipazione non consente  di  cedere  titoli  a  valere  sulla
campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione». 
  1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1  sono
concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo  3,  lettera  b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni e nei
limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di  sovvenzioni
dirette, anticipi rimborsabili  o  agevolazioni  fiscali,  punto  23,
della comunicazione della Commissione europea « Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  del  COVID-19»,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti  previsti
dal comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto. 
  1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata  in
vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  previa
informativa alla Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
sono adottate le ulteriori modalita' di  attuazione  dei  commi  1  e
1-bis. 
  1-quater.  In  relazione  alla  situazione  di  crisi   determinata
dall'emergenza da COVID-19, al  fine  di  garantire  liquidita'  alle
aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti,
benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia
prevista  l'erogazione  a  titolo  di  anticipo  e   di   saldo,   le
amministrazioni  competenti  possono  rinviare   l'esecuzione   degli
adempimenti di cui al comma 1-quinquies  al  momento  dell'erogazione
del saldo. In tale caso il pagamento  in  anticipo  e'  sottoposto  a
clausola risolutiva. 
  1-quinquies. I controlli da eseguire a cura  delle  amministrazioni
che erogano risorse pubbliche di cui al comma  1-quater,  al  momento
dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni: 
  a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; 
  c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602; 
  d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159. 
  1-sexies.   Le   condizioni   restrittive,   disposte   a   seguito
dell'insorgenza e della diffusione del virus  COVID-19,  integrano  i
casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di  cui
al decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  ai  fini  del
pagamento degli aiuti  previsti  dalla  politica  agricola  comune  e
nazionali, per la durata del  periodo  emergenziale  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2020. 
  2.  Per  far  fronte  ai  danni  diretti  e   indiretti   derivanti
dall'emergenza COVID-19 e per  assicurare  la  continuita'  aziendale
delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, e' istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni  di
euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi  passivi
su finanziamenti bancari destinati  al  capitale  circolante  e  alla
ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per
interessi maturati negli ultimi due anni  su  mutui  contratti  dalle
medesime imprese, nonche' per la sospensione dell'attivita' economica
delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con uno  o
piu' decreti del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione  del  Fondo,  in
deroga  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2019/316   della
Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il  regolamento  (UE)
n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «  de
minimis »  nel  settore  agricolo,  in  relazione  al  riconoscimento
formale dell'emergenza COVID-19 come calamita' naturale, ai sensi del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e
del regolamento (UE) n. 717/2014 della  Commissione,  del  27  giugno
2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis  »  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  2-bis.  Costituisce  pratica  commerciale  sleale   vietata   nelle
relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi  della  direttiva  (UE)
2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2019,
la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca
e dell'acquacoltura a certificazioni  non  obbligatorie  riferite  al
COVID-19 ne' indicate in accordi di fornitura  per  la  consegna  dei
prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. 
  2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce  norma  di
applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo  17  della  legge  31
maggio 1995, n. 218, per  i  contratti  di  compravendita  aventi  ad
oggetto  prodotti  agroalimentari  che  si  trovano  nel   territorio
nazionale. 
  2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  contraente,  a
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di
cui  al  comma  2-bis  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione  e'
determinata facendo riferimento al beneficio  ricevuto  dal  soggetto
che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis.  L'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione delle  frodi
dei prodotti agroalimentari del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari   e   forestali   e'   incaricato   della   vigilanza    e
dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai  sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.  All'accertamento  delle  medesime  violazioni
l'Ispettorato provvede  d'ufficio  o  su  segnalazione  di  qualunque
soggetto interessato. Gli introiti derivanti  dall'irrogazione  delle
sanzioni di cui  al  presente  comma  sono  versati  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto   del
Ragioniere  generale  dello  Stato,  allo  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  per  il
finanzia mento di iniziative per il superamento di emergenze e per il
rafforzamento dei controlli. 
  2-quinquies.  All'articolo  11,  comma  2,  del  decreto-legge   29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e
alle imprese agricole »; 
  b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
e delle imprese agricole ». 
  2-sexies. Per i lavoratori a  tempo  determinato  e  stagionali,  e
limitatamente a lavorazioni generiche  e  semplici,  non  richiedenti
specifici  requisiti   professionali,   per   le   quali   ai   sensi
dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e' prevista l'effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria,  gli
adempimenti di cui all'articolo 41, comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo si considerano assolti, su scelta del  datore  di  lavoro
ovvero su iniziativa degli enti bilaterali  competenti,  senza  costi
per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da
parte del medico competente ovvero del  dipartimento  di  prevenzione
dell'azienda sanitaria locale. 
  2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies  ha  validita'
annuale e consente  al  lavoratore  idoneo  di  prestare  la  propria
attivita' anche presso altre imprese  agricole  per  lavorazioni  che
presentano i  medesimi  rischi,  senza  la  necessita'  di  ulteriori
accertamenti medici. 
  2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di  cui  al
comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore
di lavoro e' tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al
presente comma. 
  2-novies. Gli  enti  bilaterali  e  gli  organismi  paritetici  del
settore  agricolo  e  della  cooperazione  di  livello  nazionale   o
territoriale  possono  adottare  iniziative,  anche  utilizzando   lo
strumento della convenzione, finalizzate  a  favorire  l'assolvimento
degli  obblighi  in  materia  di  sorveglianza   sanitaria   di   cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  le
imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralita',
mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali  per  effettuare
la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante  convenzione
con medici competenti in caso di esposizione a rischi  specifici.  In
presenza di una  convenzione,  il  medico  competente  incaricato  di
effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma
2-sexies non e' tenuto ad effettuare  la  visita  degli  ambienti  di
lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In  tal
caso il giudizio di idoneita' del medico competente  produce  i  suoi
effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati. 
  2-decies.  Agli  adempimenti  previsti  dai  commi  da  2-sexies  a
2-novies si provvede con le risorse umane, finanziare  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « fondi
europei » sono inserite le seguenti: « o statali ». 
  2-duodecies. I  prodotti  agricoli  e  alimentari  a  denominazione
d'origine protetta o a indicazione  geografica  protetta,  inclusi  i
prodotti  vitivinicoli  e  le  bevande  spiritose,   possono   essere
sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione,  anche  per
mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli  sui  quali
il pegno si trasferisce nonche' mediante  l'annotazione  in  appositi
registri. 
  2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma
2-duodecies e la  loro  tenuta,  le  indicazioni,  differenziate  per
tipologia di prodotto, che  devono  essere  riportate  nei  registri,
nonche'  le  modalita'  di   registrazione   della   costituzione   e
dell'estinzione del pegno rotativo  sono  definiti  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Per i prodotti  per  i  quali  vige
l'obbligo  di   annotazione   nei   registri   telematici   istituiti
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale  l'annotazione
e' assolta con la registrazione nei predetti registri. 
  2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al  comma  2-duodecies  si
applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile,  in  quanto
compatibili. 
  2-quinquiesdecies.  I  versamenti  e   gli   adempimenti   di   cui
all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono  sospesi  per  le
imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al  15  luglio
2020.  Per  le  predette  imprese  sono  sospesi  i   versamenti   da
autoliquidazione relativi all'imposta sul  valore  aggiunto  compresi
fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui  ai
periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni  e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020  o  mediante
rateizzazione fino a un  massimo  di  cinque  rate  mensili  di  pari
importo a decorrere dal mese di luglio  2020.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. 
  3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate  alimentari
per l'emergenza derivante dalla diffusione  del  virus  Covid-19,  il
fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno  2020,
anche a favore delle aste telematiche, della logistica della  vendita
diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione  organizzata  e
ai punti vendita al dettaglio delle comunita' urbane in virtu'  della
chiusura delle  aste  per  l'emergenza  da  COVID-19  e  al  fine  di
sostenere  le  spese  di  logistica  e  magazzinaggio  dei   prodotti
congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati. 
  3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica  professionalita'
richiesta e dei rischi nello  svolgimento  dei  controlli,  anche  di
polizia  giudiziaria,  nel  settore  agroalimentare,  da  parte   del
personale dell'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e'  autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa di  2  milioni  di  euro  quale  incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge  11
gennaio 2001, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
marzo  2001,  n.   49.   Alla   copertura   degli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali. 
  3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al  fine
di garantire la piu' ampia operativita'  delle  filiere  agricole  ed
agroindustriali, le regioni e le province autonome agevolano l'uso di
latte, prodotti  a  base  di  latte,  prodotti  derivati  dal  latte,
sottoprodotti derivanti da processi di trattamento  e  trasformazione
del  latte  negli  impianti  di  digestione  anaerobica  del  proprio
territorio,  derogando,  limitatamente  al  periodo  di  crisi,  alle
ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la  modifica  delle
biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e
le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e
le relative modalita' di attuazione a cui devono attenersi i  gestori
degli impianti a  biogas.  Il  gestore  dell'impianto  di  digestione
anaerobica, qualora non in possesso delle  specifiche  autorizzazioni
ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e' tenuto a formulare  preventiva
richiesta  straordinaria  all'autorita'  sanitaria  competente   che,
effettuate   le    necessarie    verifiche    documentali,    procede
all'accoglimento  o  al  diniego  entro  i  successivi   tre   giorni
lavorativi dalla data della richiesta. Fatta  salva  l'autorizzazione
dell'autorita' sanitaria competente,  per  la  durata  dell'emergenza
sanitaria  dovuta  alla  diffusione   del   COVID-19,   e'   altresi'
consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del  codice  civile,
l'utilizzo agronomico  delle  acque  reflue  addizionate  con  siero,
scotta, latticello e acque di processo delle  paste  filate,  nonche'
l'utilizzo  di  siero  puro  o  in  miscela  con  gli  effluenti   di
allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga  all'articolo  15,
comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016. 
  3-quater.  Nella  vigenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di  controllo  e  di
certificazione  dei  prodotti  agricoli  biologici  e  di  quelli  ad
indicazione geografica protetta  a  norma  dei  regolamenti  (UE)  n.
1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014  da
parte degli Organismi autorizzati, i certificati  di  idoneita'  sono
rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da  parte
dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o  alla  permanenza
delle condizioni di  certificabilita',  anche  senza  procedere  alle
visite in  azienda  laddove  siano  state  raccolte  informazioni  ed
evidenze sufficienti e sulla base  di  dichiarazioni  sostitutive  ai
sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  rese  dai
titolari delle  imprese  interessate,  fermo  restando  l'obbligo  di
successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere  a
seguito della cessazione delle predette misure urgenti. 
  3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e),  del  codice  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le  parole:
« i provvedimenti, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi  quelli
di erogazione, ». 
  3-sexies.  La  validita'  dei  permessi  di  soggiorno  per  lavoro
stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio  e
il 31 maggio 2020, e' prorogata al 31 dicembre 2020. 
  3-septies. Ai  fini  del  contenimento  del  virus  COVID-19,  sono
disposti,  d'intesa  con  le  regioni,  i  comuni  interessati  e  le
autorita' sanitarie, appositi strumenti di controllo e di  intervento
sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli  e
dei braccianti. 
  3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo
1, comma 954,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  prorogati
all'anno 2020 dall'articolo  40-ter  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, e' pubblicato entro il 30 settembre 2020. 
  3-novies. Per far fronte ai danni  diretti  e  indiretti  derivanti
dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuita'  aziendale
degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  sono  definite  le  modalita'  e  le   procedure   per   la
riprogrammazione  delle  risorse  previste  dal  programma  operativo
nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la  pesca,
al fine di favorire il  massimo  utilizzo  possibile  delle  relative
misure da parte dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi
e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG). 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede
ai sensi dell'articolo 126. 
  4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle
imprese agricole ubicate nei comuni individuati  nell'allegato  1  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,  che
abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso
zero, della durata non superiore a quindici  anni,  finalizzati  alla
estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in  essere  al  31
gennaio 2020. 
  4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro
per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il  Ministero  e'
autorizzato all'apertura di un'apposita contabilita' speciale. 
  4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis. 
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 
  4-sexies. Al fine  di  garantire  la  continuita'  aziendale  delle
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma
singola o associata, a valere sulle risorse di cui  all'articolo  56,
comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le
esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in
essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite  il  rilascio  di
cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto
delle esigenze  economiche  e  finanziarie  delle  imprese  agricole,
assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di  ammortamento
e  sulla  misura  del  tasso   di   interesse.   Le   operazioni   di
rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e  da  ogni  altro  onere,
anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi  comprese  le  spese
istruttorie. 
  4-septies.  In  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i
soggetti che  intendono  presentare  dichiarazioni,  denunce  e  atti
all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica possono inviare per  via  telematica  ai
predetti intermediari la  copia  per  immagine  della  delega  o  del
mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione  necessaria,
unitamente alla copia del documento di identita'. In  alternativa  e'
consentita la presentazione in via telematica  di  deleghe,  mandati,
dichiarazioni,   modelli   e   domande   non   sottoscritti,   previa
autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la  regolarizzazione
delle deleghe o dei mandati e della documentazione  deve  intervenire
una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.  Tali  modalita'
sono consentite anche per la presentazione,  in  via  telematica,  di
dichiarazioni,  modelli  e  domande  di  accesso   o   fruizione   di
prestazioni all'INPS, alle  amministrazioni  pubbliche  locali,  alle
universita' e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad
altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati. 
  4-octies. La sospensione  di  cui  all'articolo  103  del  presente
decreto si applica altresi' per i certificati di cui agli articoli  8
e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai corsi
di formazione e agli esami finali necessari per il loro  rinnovo  che
non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto. 
  4-novies. Al fine di  contrastare  gli  effetti  dell'emergenza  da
COVID-19 e di garantire maggiormente la  sicurezza  alimentare  e  il
benessere animale, gli investimenti realizzati  dalle  imprese  della
filiera avicola possono fruire delle agevolazioni  erogate  a  valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno  2020.  Le
agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  8  gennaio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10-ter   del
          decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21   maggio   2019,   n.   44
          (Disposizioni urgenti in materia di  rilancio  dei  settori
          agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di  sostegno
          alle imprese agroalimentari colpite da  eventi  atmosferici
          avversi di carattere eccezionale e  per  l'emergenza  nello
          stabilimento Stoppani, sito nel Comune di  Cogoleto),  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 10-ter. Sistema di  anticipazione  delle  somme
          dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno
          previsti dalla politica agricola comune 
                1. Allo  scopo  di  alleviare  le  gravi  difficolta'
          finanziarie degli  agricoltori  determinate  dalle  avverse
          condizioni   meteorologiche,    dalle    gravi    patologie
          fitosanitarie  e  dalla  crisi  di   alcuni   settori,   e'
          autorizzata  la  corresponsione,  entro  il  31  luglio  di
          ciascun anno, fino al persistere della situazione di  crisi
          determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi
          pagatori  riconosciuti  sulle  somme  oggetto  di   domanda
          nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica
          agricola comune (PAC). 
                2.  L'importo  dell'anticipazione  e'  stabilito   in
          misura pari al 50 per cento dell'importo  richiesto  per  i
          pagamenti diretti di cui  all'allegato  I  del  regolamento
          (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi  all'anticipazione
          di cui al presente articolo si intendono concessi ai  sensi
          del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e alle relative
          disposizioni attuative. 
                3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di  cui
          al  presente  articolo   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
          2018, n. 74. 
                4. Per  la  verifica  dei  requisiti  soggettivi  dei
          beneficiari dell'anticipazione di cui al presente  articolo
          si applica la disciplina dell'Unione  europea  e  nazionale
          vigente in materia di erogazione  degli  aiuti  nell'ambito
          della PAC. 
                4-bis. Per l'anno 2020,  l'anticipazione  di  cui  al
          presente articolo e' concessa in  misura  pari  al  70  per
          cento del valore del  rispettivo  portafoglio  titoli  2019
          agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data
          del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si  impegnino
          a presentare, entro i termini  stabiliti  dalla  pertinente
          normativa europea e nazionale, una  domanda  unica  per  la
          campagna 2020 per il regime di base di cui  al  titolo  III
          del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della
          richiesta dell'anticipazione non consente di cedere  titoli
          a  valere  sulla  campagna  2020  e   successive   sino   a
          compensazione dell'anticipazione." 
              Per il Trattato sul funzionamento  dell'Unione  Europea
          si veda nei riferimenti all'art. 56. 
              Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 52  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                "Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato 
                1. - 6. (Omissis) 
                7. A decorrere dal 1° luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno." 
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 16 maggio  2014,  n.  78  (Disposizioni  urgenti  per
          favorire   il   rilancio   dell'occupazione   e   per    la
          semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese): 
                "Art. 4.  Semplificazioni  in  materia  di  documento
          unico di regolarita' contributiva 
                1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al comma 2,  chiunque  vi  abbia  interesse,
          compresa  la  medesima  impresa,  verifica  con   modalita'
          esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita'
          contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per  le
          imprese  tenute  ad  applicare  i  contratti  del   settore
          dell'edilizia,  nei  confronti  delle   Casse   edili.   La
          risultanza dell'interrogazione ha validita' di  120  giorni
          dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il
          Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque
          previsto, fatta eccezione  per  le  ipotesi  di  esclusione
          individuate dal decreto di cui al comma 2. 
                2. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e,  per  i   profili   di
          competenza, con il Ministro per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione,  sentiti  l'INPS,  l'INAIL  e  la
          Commissione nazionale paritetica per  le  Casse  edili,  da
          emanarsi entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono definiti i  requisiti  di
          regolarita', i contenuti  e  le  modalita'  della  verifica
          nonche' le ipotesi di esclusione di  cui  al  comma  1.  Il
          decreto di cui al presente comma e'  ispirato  ai  seguenti
          criteri: 
                  a) la verifica della  regolarita'  in  tempo  reale
          riguarda i pagamenti scaduti  sino  all'ultimo  giorno  del
          secondo mese antecedente a quello in  cui  la  verifica  e'
          effettuata, a condizione che sia scaduto anche  il  termine
          di presentazione  delle  relative  denunce  retributive,  e
          comprende anche le posizioni dei lavoratori  con  contratto
          di  collaborazione  coordinata  e  continuativa   anche   a
          progetto che operano nell'impresa; 
                  b)   la   verifica   avviene    tramite    un'unica
          interrogazione presso gli archivi dell'INPS,  dell'INAIL  e
          delle Casse edili che, anche in  cooperazione  applicativa,
          operano in integrazione e riconoscimento reciproco,  ed  e'
          eseguita indicando esclusivamente  il  codice  fiscale  del
          soggetto da verificare; 
                  c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi
          e contributivi sono individuate le tipologie  di  pregresse
          irregolarita' di natura  previdenziale  ed  in  materia  di
          tutela delle condizioni di lavoro da  considerare  ostative
          alla regolarita', ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1175,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                3. L'interrogazione eseguita ai sensi  del  comma  1,
          assolve  all'obbligo  di  verificare  la  sussistenza   del
          requisito di ordine generale di cui all'articolo 38,  comma
          1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
          istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
          pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  dall'articolo
          62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  Dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  2,
          sono  inoltre  abrogate  tutte  le  disposizioni  di  legge
          incompatibili con i contenuti del presente articolo. 
                4.  Il  decreto  di  cui  al  comma  2  puo'   essere
          aggiornato sulla base delle  modifiche  normative  o  della
          evoluzione  dei  sistemi  telematici  di   verifica   della
          regolarita' contributiva. 
                5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto  2013,  n.  98,  le  parole:  «,  in  quanto
          compatibile,» sono soppresse. 
                5-bis. Ai fini della  verifica  degli  effetti  delle
          disposizioni di cui al presente articolo, il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  2,
          presenta una relazione alle Camere. 
                6. All'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          articolo, le  amministrazioni  provvedono  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica." 
              Si riporta il testo dell'articolo  48-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
                "Art.  48-bis  (Disposizioni  sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni) 
                1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
          di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165,   e   le   societa'   a   prevalente
          partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a  qualunque
          titolo, il pagamento di un importo superiore  a  cinquemila
          euro,  verificano,  anche  in   via   telematica,   se   il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle   di
          pagamento per un ammontare complessivo pari almeno  a  tale
          importo e, in caso affermativo, non procedono al  pagamento
          e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
          La presente disposizione non  si  applica  alle  aziende  o
          societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
          confisca   ai   sensi   dell'   articolo   12-sexies    del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356,  ovvero
          della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  ovvero  che  abbiano
          ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi  dell'articolo
          19 del presente decreto nonche'  ai  risparmiatori  di  cui
          all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da  parte  di
          banche e loro controllate aventi  sede  legale  in  Italia,
          poste in liquidazione  coatta  amministrativa  dopo  il  16
          novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 
                2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
          finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
                2-bis. Con decreto di natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito." 
              Si riporta il testo degli articoli 87 e  92,  comma  3,
          del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
                "Art. 87 Competenza al rilascio  della  comunicazione
          antimafia 
                1. La comunicazione antimafia e'  acquisita  mediante
          consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei
          soggetti di  cui  all'articolo  97,  comma  1,  debitamente
          autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi  2,
          3 e 3-bis. 
                2. Nei casi di cui all'articolo  88,  commi  2,  3  e
          3-bis, la comunicazione antimafia e' rilasciata: 
                  a) dal prefetto della provincia in cui  le  persone
          fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono
          o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della  provincia
          in cui e' stabilita una sede secondaria con  rappresentanza
          stabile nel territorio dello Stato per le societa'  di  cui
          all'articolo 2508 del codice civile; 
                  b) dal prefetto della provincia in cui  i  soggetti
          richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede
          per le societa' costituite all'estero, prive  di  una  sede
          secondaria con rappresentanza stabile nel territorio  dello
          Stato. 
                3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia
          le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati
          nazionale unica di cui al successivo capo V." 
                "Art. 92 Termini per il rilascio delle informazioni 
                1. - 2-bis. (Omissis) 
                3. Decorso il  termine  di  cui  al  comma  2,  primo
          periodo, ovvero, nei casi  di  urgenza,  immediatamente,  i
          soggetti di cui all'articolo 83, commi  1  e  2,  procedono
          anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi,
          i finanziamenti, le agevolazioni e le altre  erogazioni  di
          cui  all'articolo  67  sono  corrisposti  sotto  condizione
          risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi  1  e
          2, revocano le autorizzazioni e le concessioni  o  recedono
          dai contratti, fatto salvo il pagamento  del  valore  delle
          opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite." 
              Il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione  del  21
          febbraio  2019  che  modifica  il   Regolamento   (UE)   n.
          1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli  107  e
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli
          aiuti "de minimis" nel settore agricolo e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 22 febbraio 2019, n. L 51 I. 
              Il REGOLAMENTO (UE) n. 702/2014 DELLA  COMMISSIONE  del
          25 giugno 2014 che  dichiara  compatibili  con  il  mercato
          interno, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune
          categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
          zone rurali e che abroga il regolamento  della  Commissione
          (CE) n. 1857/2006 e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  1  luglio
          2014, n. L 193. 
              Il REGOLAMENTO (UE) n. 717/2014 della Commissione,  del
          27 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» nel settore della  pesca  e
          dell'acquacoltura e' pubblicato nella  G.U.U.E.  28  giugno
          2014, n. L 190. 
              La direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del  17  aprile  2019  in  materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e  alimentare  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  25
          aprile 2019, n. L 111. 
              Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge del 31
          maggio 1995,  n.  218  (Riforma  del  sistema  italiano  di
          diritto internazionale privato): 
                "Art. 17 (Norme di applicazione necessaria) 
                1. E' fatta salva la  prevalenza  sulle  disposizioni
          che seguono delle norme italiane che, in considerazione del
          loro oggetto e del loro  scopo,  debbono  essere  applicate
          nonostante il richiamo alla legge straniera." 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifiche al
          sistema penale" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30  novembre
          1981, n. 329, S.O. 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  11  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico  nazionale),  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
                "Art. 11. Potenziamento finanziario Confidi anche con
          addizione della garanzia dello Stato 
                1. (Omissis) 
                2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1  sono
          estesi alle imprese  artigiane  e  alle  imprese  agricole.
          L'organo competente a deliberare in materia di  concessione
          delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge
          7 agosto 1997, n. 266, e' integrato  con  i  rappresentanti
          delle organizzazioni rappresentative  a  livello  nazionale
          delle imprese artigiane e delle imprese agricole." 
              Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
                "Art. 41. Sorveglianza sanitaria 
                1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico
          competente: 
                  a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
          indicazioni fornite dalla  Commissione  consultiva  di  cui
          all'articolo 6; 
                  b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta  e  la
          stessa sia ritenuta  dal  medico  competente  correlata  ai
          rischi lavorativi. 
                2. La sorveglianza sanitaria comprende: 
                  a) visita medica  preventiva  intesa  a  constatare
          l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il  lavoratore
          e' destinato al fine di  valutare  la  sua  idoneita'  alla
          mansione specifica; 
                  b) visita medica periodica per controllare lo stato
          di salute  dei  lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di
          idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di  tali
          accertamenti,   qualora   non   prevista   dalla   relativa
          normativa, viene stabilita, di norma, in una volta  l'anno.
          Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa,  stabilita
          dal medico competente in  funzione  della  valutazione  del
          rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
          puo' disporre contenuti e periodicita'  della  sorveglianza
          sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal  medico
          competente; 
                  c)  visita  medica  su  richiesta  del  lavoratore,
          qualora sia ritenuta dal  medico  competente  correlata  ai
          rischi professionali  o  alle  sue  condizioni  di  salute,
          suscettibili  di  peggioramento  a   causa   dell'attivita'
          lavorativa svolta, al fine  di  esprimere  il  giudizio  di
          idoneita' alla mansione specifica; 
                  d) visita medica  in  occasione  del  cambio  della
          mansione  onde   verificare   l'idoneita'   alla   mansione
          specifica; 
                  e) visita medica alla cessazione  del  rapporto  di
          lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; 
                  e-bis)   visita   medica   preventiva    in    fase
          preassuntiva; 
                  e-ter) visita medica precedente  alla  ripresa  del
          lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
          superiore ai  sessanta  giorni  continuativi,  al  fine  di
          verificare l'idoneita' alla mansione. 
                2-bis. Le visite mediche  preventive  possono  essere
          svolte in  fase  preassuntiva,  su  scelta  del  datore  di
          lavoro,  dal  medico  competente  o  dai  dipartimenti   di
          prevenzione  delle  ASL.  La  scelta  dei  dipartimenti  di
          prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni  dell'
          articolo 39, comma 3. 
                3. Le visite mediche di cui al comma  2  non  possono
          essere effettuate: 
                  a) 
                  b) per accertare stati di gravidanza; 
                  c)  negli  altri  casi  vietati   dalla   normativa
          vigente. 
                4. Le visite mediche di cui al  comma  2,  a  cura  e
          spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
          biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati   al   rischio
          ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed  alle
          condizioni previste dall'ordinamento, le visite di  cui  al
          comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono  altresi'
          finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
          dipendenza  e  di  assunzione  di  sostanze  psicotrope   e
          stupefacenti. 
                4-bis. Entro il 31  dicembre  2009,  con  accordo  in
          Conferenza  Stato-Regioni,  adottato  previa  consultazione
          delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e  le
          modalita'  per  l'accertamento  della  tossicodipendenza  e
          della alcol dipendenza. 
                5.  Gli  esiti  della  visita  medica  devono  essere
          allegati alla  cartella  sanitaria  e  di  rischio  di  cui
          all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo  i  requisiti
          minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su  formato
          cartaceo  o   informatizzato,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 53. 
                6. Il medico competente, sulla base delle  risultanze
          delle visite mediche di cui al comma  2,  esprime  uno  dei
          seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 
                  a) idoneita'; 
                  b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
          prescrizioni o limitazioni; 
                  c) inidoneita' temporanea; 
                  d) inidoneita' permanente. 
                6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c)  e  d)
          del  comma  6  il  medico  competente  esprime  il  proprio
          giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo  al
          lavoratore e al datore di lavoro. 
                7.  Nel  caso  di   espressione   del   giudizio   di
          inidoneita' temporanea vanno precisati i  limiti  temporali
          di validita'. 
                8. 
                9. Avverso  i  giudizi  del  medico  competente,  ivi
          compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e'  ammesso
          ricorso, entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione
          del   giudizio   medesimo,    all'organo    di    vigilanza
          territorialmente competente  che  dispone,  dopo  eventuali
          ulteriori accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o  la
          revoca del giudizio stesso." 
              Si riporta il testo dei commi 3 e  3-bis  dell'articolo
          83 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
          come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 83 Ambito di applicazione della  documentazione
          antimafia 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. La  documentazione  di  cui  al  comma  1  non  e'
          comunque richiesta: 
                  a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al
          comma 1; 
                  b) per i rapporti fra i soggetti  pubblici  di  cui
          alla lettera a) ed altri soggetti,  anche  privati,  i  cui
          organi  rappresentativi  e  quelli   aventi   funzioni   di
          amministrazione  e  di  controllo  sono   sottoposti,   per
          disposizione di legge o di regolamento,  alla  verifica  di
          particolari requisiti di onorabilita' tali da escludere  la
          sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza
          o di divieto di cui all'articolo 67; 
                  c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o
          licenze di polizia di competenza delle autorita'  nazionali
          e provinciali di pubblica sicurezza; 
                  d) per la stipulazione o approvazione di  contratti
          e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita
          attivita' agricole  o  professionali,  non  organizzate  in
          forma  di  impresa,  nonche'  a  favore  di  chi   esercita
          attivita' artigiana  in  forma  di  impresa  individuale  e
          attivita' di lavoro autonomo anche intellettuale  in  forma
          individuale; 
                  e) per  i  provvedimenti,  ivi  inclusi  quelli  di
          erogazione,  gli  atti  ed  i  contratti  il   cui   valore
          complessivo non supera i 150.000 euro. 
                3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e'  sempre
          prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e
          zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di
          sostegno  previsti  dalla  politica  agricola   comune,   a
          prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i
          terreni  agricoli,  a  qualunque  titolo   acquisiti,   che
          usufruiscono di fondi europei  o  statali  per  un  importo
          superiore a 5.000 euro." 
              Si riporta il testo degli articoli 2786 e seguenti  del
          codice civile: 
                "Art. 2786. Costituzione. 
                Il pegno si costituisce con la consegna al  creditore
          della cosa  o  del  documento  che  conferisce  l'esclusiva
          disponibilita' della cosa. 
                La  cosa  o  il  documento   possono   essere   anche
          consegnati a un  terzo  designato  dalle  parti  o  possono
          essere posti in  custodia  di  entrambe,  in  modo  che  il
          costituente sia nell'impossibilita' di  disporne  senza  la
          cooperazione del creditore." 
                "Art. 2787. Prelazione del creditore pignoratizio. 
                Il  creditore  ha  diritto  di   farsi   pagare   con
          prelazione sulla cosa ricevuta in pegno. 
                La prelazione non si puo' far valere se la cosa  data
          in pegno non e' rimasta in possesso del creditore o  presso
          il terzo designato dalle parti. 
                Quando il credito garantito eccede la somma  di  euro
          2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da
          scrittura con data certa,  la  quale  contenga  sufficiente
          indicazione del credito e della cosa. 
                Se pero' il pegno  risulta  da  polizza  o  da  altra
          scrittura di enti che,  debitamente  autorizzati,  compiono
          professionalmente operazioni di credito su pegno,  la  data
          della scrittura puo' essere accertata  con  ogni  mezzo  di
          prova." 
                "Art.  2788.  Prelazione   per   il   credito   degli
          interessi. 
                La  prelazione  ha  luogo  anche  per  gli  interessi
          dell'anno  in  corso  alla  data  del  pignoramento  o,  in
          mancanza di  questo,  alla  data  della  notificazione  del
          precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli  interessi
          successivamente maturati, nei limiti della  misura  legale,
          fino alla data della vendita." 
                "Art. 2789. Rivendicazione della cosa  da  parte  del
          creditore pignoratizio. 
                Il creditore che ha perduto il  possesso  della  cosa
          ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa  del  possesso,
          puo' anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa
          spetta al costituente." 
                "Art.  2790.  Conservazione  della   cosa   e   spese
          relative. 
                Il creditore e' tenuto a custodire la  cosa  ricevuta
          in pegno e risponde,  secondo  le  regole  generali,  della
          perdita e del deterioramento di essa. 
                Colui  che  ha  costituito  il  pegno  e'  tenuto  al
          rimborso delle spese occorse  per  la  conservazione  della
          cosa." 
                "Art. 2791. Pegno di cosa fruttifera. 
                Se  e'  data  in  pegno  una  cosa   fruttifera,   il
          creditore, salvo patto contrario, ha la  facolta'  di  fare
          suoi  i  frutti,  imputandoli  prima  alle  spese  e   agli
          interessi e poi al capitale." 
                "Art. 2792. Divieto di uso e disposizione della cosa. 
                Il  creditore  non  puo',  senza  il   consenso   del
          costituente,  usare  della  cosa,  salvo  che   l'uso   sia
          necessario per la conservazione  di  essa.  Egli  non  puo'
          darla in pegno o concederne ad altri il godimento. 
                In ogni caso, deve imputare  l'utile  ricavato  prima
          alle spese e agli interessi e poi al capitale." 
                "Art. 2793. Sequestro della cosa. 
                Se il creditore abusa della cosa data  in  pegno,  il
          costituente puo' domandarne il sequestro." 
                "Art. 2794. Restituzione della cosa. 
                Colui che ha costituito il pegno non puo' esigerne la
          restituzione, se  non  sono  stati  interamente  pagati  il
          capitale e gli interessi e non  sono  state  rimborsate  le
          spese relative al debito e al pegno. 
                Se il pegno e' stato costituito dal debitore e questi
          ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo  la
          costituzione del pegno e scaduto prima che  sia  pagato  il
          debito anteriore, il creditore ha soltanto  il  diritto  di
          ritenzione a garanzia del nuovo credito." 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  58  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
                "Art.  58  Fondo  per  la  distribuzione  di  derrate
          alimentari alle persone indigenti 
                1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
          agricoltura un fondo per  l'efficientamento  della  filiera
          della produzione e dell'erogazione e per  il  finanziamento
          dei  programmi  nazionali  di  distribuzione   di   derrate
          alimentari alle  persone  indigenti  nel  territorio  della
          Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
          agli  indigenti   mediante   organizzazioni   caritatevoli,
          conformemente alle modalita' previste dal Regolamento  (CE)
          n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007." 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  3  del
          decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla   legge   9   marzo   2001,   n.   49
          (Disposizioni urgenti  per  la  distruzione  del  materiale
          specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine  e
          delle  proteine  animali  ad  alto  rischio,  nonche'   per
          l'ammasso pubblico  temporaneo  delle  proteine  animali  a
          basso   rischio.   Ulteriori   interventi    urgenti    per
          fronteggiare   l'emergenza   derivante   dall'encefalopatia
          spongiforme bovina): 
                "Art. 3. Disposizioni in materia di  controlli  e  di
          personale. 
                1. - 3. (Omissis) 
                4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione
          frodi, in considerazione della  specifica  professionalita'
          richiesta nello svolgimento dei compiti  istituzionali  che
          comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e  rischi
          legati  anche  all'attivita'  di  polizia  giudiziaria,  e'
          attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
          personale con identica qualifica del comparto «Sanita'»." 
              Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante
          "Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla
          promozione  dell'energia  elettrica   prodotta   da   fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita'"  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.   31
          gennaio 2004, n. 25, S.O. 
              Il REGOLAMENTO (CE) 1069/2009 del 21 ottobre  2009,  n.
          1069 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  recante  norme
          sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
          prodotti derivati non destinati  al  consumo  umano  e  che
          abroga il regolamento (CE) n.  1774/2002  (regolamento  sui
          sottoprodotti  di  origine  animale)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300. 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2135  del  codice
          civile: 
                "Art. 2135. Imprenditore agricolo 
                E'  imprenditore  agricolo  chi  esercita  una  delle
          seguenti attivita': coltivazione del  fondo,  selvicoltura,
          allevamento di animali e attivita' connesse. 
                Per coltivazione del fondo, per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
                Si  intendono   comunque   connesse   le   attivita',
          esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge-" 
              Il REGOLAMENTO (UE) n. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO
          E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita'
          dei prodotti agricoli  e  alimentari  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343. 
              Il REGOLAMENTO (UE) n. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO
          E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione
          comune dei mercati dei prodotti agricoli  e  che  abroga  i
          regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)  n.  234/79,  (CE)  n.
          1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. 
              Il REGOLAMENTO (CE) n. 110/2008 DEL PARLAMENTO  EUROPEO
          E  DEL  CONSIGLIO  del  15  gennaio  2008   relativo   alla
          definizione,   alla   designazione,   alla   presentazione,
          all'etichettatura  e  alla  protezione  delle   indicazioni
          geografiche  delle  bevande  spiritose  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 1576/89 del  Consiglio  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 13 febbraio 2008, n. L 39. 
              Il REGOLAMENTO (UE) n. 251/2014 DEL PARLAMENTO  EUROPEO
          E  DEL  CONSIGLIO  del  26  febbraio  2014  concernente  la
          definizione,    la    designazione,    la    presentazione,
          l'etichettatura   e   la   protezione   delle   indicazioni
          geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n.  1601/91  del  Consiglio  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 20 marzo 2014, n. L 84. 
              Il testo degli articoli 46 e 47 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  e'
          riportato nei riferimenti all'art. 54. 
              Il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286  recante
          "Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
          e' pubblicato nella Gazz. Uff 18 agosto 1998, n. 191, S.O. 
              Si riporta il testo del comma 954 dell'articolo 1 della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                "954. Fino alla data di pubblicazione del decreto  di
          incentivazione, attuativo dell'articolo 24,  comma  5,  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito  all'anno
          2019 e successive annualita', gli impianti di produzione di
          energia  elettrica  alimentati  a   biogas,   con   potenza
          elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del  ciclo
          produttivo  di  una  impresa  agricola,   di   allevamento,
          realizzati  da  imprenditori  agricoli   anche   in   forma
          consortile e la cui alimentazione deriva  per  almeno  l'80
          per cento da  reflui  e  materie  derivanti  dalle  aziende
          agricole realizzatrici e per il restante 20  per  cento  da
          loro colture di secondo raccolto,  continuano  ad  accedere
          agli incentivi secondo le  procedure,  le  modalita'  e  le
          tariffe di cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  23  giugno  2016,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  150  del  29  giugno  2016.  L'accesso  agli
          incentivi  di  cui  ai  commi  dal  presente   a   957   e'
          condizionato all'autoconsumo in sito  dell'energia  termica
          prodotta, a servizio dei processi aziendali." 
              Si riporta il testo dell'articolo  40-ter  del  decreto
          legge  30   dicembre   2019   n.   162,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): 
                "Art.  40-ter.  Proroga  degli   incentivi   di   cui
          all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145 
                1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza
          nuovi  o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,
          limitatamente all'anno 2020,  secondo  le  procedure  e  le
          modalita' di cui al medesimo articolo 1,  commi  da  954  a
          956, della legge n.  145  del  2018  e  nel  limite  di  un
          ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro." 
              Per  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri 1° marzo 2020 si veda nei riferimenti all'art. 19. 
              Si riporta il testo degli articoli 8 e  9  del  decreto
          legislativo  14  agosto  2012  n.  150  (Attuazione   della
          direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione
          comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
          pesticidi): 
                "Art. 8 Certificato di abilitazione  alla  vendita  e
          certificato di abilitazione all'attivita' di consulente 
                1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda
          svolgere un'attivita' di vendita di prodotti fitosanitari o
          di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari  e  dei
          coadiuvanti  deve  essere  in  possesso  di  uno  specifico
          certificato   di   abilitazione   rilasciato,   ai    sensi
          dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di
          Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. 
                2. Il certificato di abilitazione alla vendita  viene
          rilasciato dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, secondo  i  propri  ordinamenti,  alle
          persone in possesso  di  diplomi  o  lauree  in  discipline
          agrarie,  forestali,  biologiche,   ambientali,   chimiche,
          mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato
          appositi corsi di formazione ed  ottenuto  una  valutazione
          positiva sulle materie elencate nell'allegato I. 
                3. Il certificato di  abilitazione  all'attivita'  di
          consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle  Province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  secondo   i   propri
          ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi  o  lauree
          in discipline agrarie, forestali, a condizione che  abbiano
          un'adeguata conoscenza in materia  di  difesa  integrata  e
          sulle materie elencate nell'allegato  I,  comprovata  dalla
          frequenza ad appositi corsi con valutazione finale. 
                4. I certificati di cui ai commi 2 e  3  sono  validi
          cinque anni ed alla scadenza sono  rinnovati,  a  richiesta
          del  titolare,  previa  verifica  della  partecipazione   a
          specifici corsi di aggiornamento. 
                5. Sono fatte salve, fino  alla  loro  scadenza,  con
          possibilita' di rinnovo secondo le prescrizioni del  Piano,
          le  abilitazioni  alla  vendita  rilasciate  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,  n.
          290, e successive modificazioni." 
                "Art. 9 Certificato di  abilitazione  all'acquisto  e
          all'utilizzo 
                1. A decorrere dal 26 novembre  2015,  l'utilizzatore
          professionale che acquista per l'impiego diretto, per se' o
          per conto terzi, prodotti fitosanitari e  coadiuvanti  deve
          essere in possesso di specifico certificato di abilitazione
          all'acquisto   e   all'utilizzo   rilasciato,   ai    sensi
          dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di
          Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. 
                2. I prodotti fitosanitari e  i  coadiuvanti  possono
          essere utilizzati soltanto da coloro  che  sono  muniti  di
          apposito  certificato  di   abilitazione   all'acquisto   e
          all'utilizzo rilasciato  dalle  Regioni  e  dalle  Province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  secondo   i   propri
          ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti
          requisiti: 
                  a) siano maggiorenni; 
                  b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione
          ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate
          nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano. 
                3. Il certificato e' valido per cinque anni  ed  alla
          scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare,  previa
          verifica  della  partecipazione   a   specifici   corsi   o
          iniziative di aggiornamento. 
                4. Sono fatte salve,  fino  alla  loro  scadenza,  le
          abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.  290,  e
          successive modificazioni." 
              Si riporta il testo del comma 354 dell'articolo 1 della
          citata legge 30 dicembre 2004, n. 311: 
                "354. E' istituito, presso la gestione separata della
          Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo  rotativo,
          denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e
          gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato  alla
          concessione  alle  imprese,  anche  associate  in  appositi
          organismi, anche cooperativi, costituiti o  promossi  dalle
          associazioni imprenditoriali e dalle Camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  di  finanziamenti
          agevolati  che  assumono   la   forma   dell'anticipazione,
          rimborsabile  con  un  piano  di  rientro  pluriennale.  La
          dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
          risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni  di  euro.
          Le successive  variazioni  della  dotazione  sono  disposte
          dalla Cassa depositi e  prestiti  Spa,  in  relazione  alle
          dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
          e comunque nel rispetto dei limiti  annuali  di  spesa  sul
          bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361."