Art. 79 
 
 
                Misure urgenti per il trasporto aereo 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e'
formalmente  riconosciuta   come   calamita'   naturale   ed   evento
eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma  2,  lettera  b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
  2.  In  considerazione  dei  danni   subiti   dall'intero   settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza  dell'epidemia  da  COVID  19,
alle imprese titolari di licenza di  trasporto  aereo  di  passeggeri
rilasciata dall'Enac che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico,  sono  riconosciute
misure a compensazione dei  danni  subiti  come  conseguenza  diretta
dell'evento  eccezionale  al  fine  di  consentire  la   prosecuzione
dell'attivita'. Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze sono  stabilite  le  modalita'  di  applicazione  della
presente disposizione. L'efficacia  della  presente  disposizione  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione Europea. 
  3. In considerazione della situazione determinata  sulle  attivita'
di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia  Cityliner
S.p.A. entrambe in  amministrazione  straordinaria  dall'epidemia  da
COVID-19, e'  autorizzata  la  costituzione  di  una  nuova  societa'
interamente controllata dal Ministero dell'economia e  delle  Finanze
ovvero  controllata  da  una  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica anche indiretta. 
  4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3, con
uno o piu' Decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro  dello  sviluppo  economico  e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  natura  non  regolamentare  e
sottoposti  alla   registrazione   della   Corte   dei   Conti,   che
rappresentano l'atto costitutivo della nuova societa', sono  definiti
l'oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale  e  sono
nominati gli organi sociali in deroga alle  disposizioni  vigenti  in
materia, nonche' e' definito ogni altro elemento  necessario  per  la
costituzione  e  il  funzionamento  della  societa'.  Il  Commissario
Straordinario delle societa' di cui al comma 3 e' autorizzato a porre
in  essere  ogni   atto   necessario   o   conseguente   nelle   more
dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali
delle  due  societa'  in   amministrazione   straordinaria   e   fino
all'effettivo  trasferimento   dei   medesimi   complessi   aziendali
all'aggiudicatario della procedura di  cessione  ai  fini  di  quanto
necessario  per  l'attuazione  della  presente  norma.  Ai  fini  del
presente  comma,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a partecipare al  capitale  sociale  o  a  rafforzare  la
dotazione patrimoniale della nuova societa', anche  in  piu'  fasi  e
anche  per  successivi  aumenti  di  capitale   o   della   dotazione
patrimoniale, anche  tramite  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica anche indiretta. 
  5. Alla societa' di cui  ai  commi  3  e  4  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175  e
successive modifiche e integrazioni. 
  6. Ai fini dell'eventuale trasferimento  del  personale  ricompreso
nel   perimetro   dei   complessi   aziendali   delle   societa'   in
amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati  e
riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  2
dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni  dalla  legge  30
gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter,  del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con  modificazioni
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con  esclusione  di  ogni  altra
disciplina eventualmente applicabile. 
  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
da adottare di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico  e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  sono  stabiliti
gli importi da destinare alle singole finalita' previste dal presente
articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per
gli interventi previsti dal comma 4, puo' essere  riassegnata,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  una  quota  degli
importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari
e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali. 
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo del comma 2 dell'articolo 107 del Trattato
          sul  funzionamento  dell'Unione   Europea   si   veda   nei
          riferimenti normativi all'art. 56. 
              Per il testo del  paragrafo  3  dell'articolo  108  del
          citato Trattato sul funzionamento  dell'Unione  Europea  si
          veda nei riferimenti normativi all'art. 56. 
              Il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175  e
          successive modifiche ed integrazioni recante  "Testo  unico
          in  materia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210. 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020,  n.  2  (Misure
          urgenti per assicurare la continuita' del  servizio  svolto
          da Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.  e  Alitalia
          Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria): 
                "Art. 1. Misure urgenti per assicurare la continuita'
          del servizio svolto da Alitalia - Societa'  Aerea  Italiana
          S.p.A.  e  Alitalia  Cityliner  S.p.A.  in  amministrazione
          straordinaria. 
                1. - 2-bis. (Omissis) 
                3. Il programma della  procedura  di  amministrazione
          straordinaria delle societa' di cui al comma 1 e' integrato
          con  un  piano  avente  ad  oggetto  le  iniziative  e  gli
          interventi di  riorganizzazione  ed  efficientamento  della
          struttura  e  delle  attivita'  aziendali  delle   medesime
          societa'  funzionali  alla  tempestiva  definizione   delle
          procedure di cui al comma  4,  tenendo  conto  dei  livelli
          occupazionali  e  dell'unita'   operativa   dei   complessi
          aziendali. L'integrazione del programma  e'  approvata  dal
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270." 
              Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 5 del
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39  (Misure
          urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di  grandi
          imprese in stato di insolvenza): 
                "Art. 5. Operazioni necessarie  per  la  salvaguardia
          del gruppo. 
                1. - 2-bis. (Omissis) 
                2-ter. Nel  caso  di  ammissione  alla  procedura  di
          amministrazione   straordinaria   di   imprese    di    cui
          all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai  fini  della
          concessione   degli   ammortizzatori   sociali    di    cui
          all'articolo 1-bis, comma 1, del  decreto-legge  5  ottobre
          2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          dicembre  2004,  n.  291,  e  successive  modificazioni,  i
          termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge  23
          luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2,  comma  6,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000,  n.
          218, e di cui all'articolo 47,  comma  1,  della  legge  29
          dicembre  1990,  n.  428,   sono   ridotti   della   meta'.
          Nell'ambito delle consultazioni  di  cui  all'articolo  63,
          comma 4, del decreto legislativo 8  luglio  1999,  n.  270,
          ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il  Commissario
          e il cessionario possono concordare il  trasferimento  solo
          parziale di complessi aziendali o attivita'  produttive  in
          precedenza unitarie e definire i contenuti di  uno  o  piu'
          rami d'azienda, anche non preesistenti, con  individuazione
          di  quei  lavoratori  che  passano  alle   dipendenze   del
          cessionario. I passaggi anche solo parziali  di  lavoratori
          alle dipendenze del cessionario possono  essere  effettuati
          anche previa collocazione in  cassa  integrazione  guadagni
          straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere
          e assunzione da parte del cessionario."