Art. 80 
 
 
        Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo 
 
  1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  in  aggiunta  a  quanto  disposto
dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'
autorizzata la spesa di ulteriori 400  milioni  di  euro  per  l'anno
2020. 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 43 del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per
          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria): 
                "Art.  43.   Semplificazione   degli   strumenti   di
          attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa 
                1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e  la
          realizzazione di progetti di sviluppo di impresa  rilevanti
          per il rafforzamento della struttura produttiva del  Paese,
          con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
          e  le  modalita'  per  la   concessione   di   agevolazioni
          finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per  la
          realizzazione  di  interventi  ad  essi   complementari   e
          funzionali. Con tale decreto, da adottare di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
          riguarda le attivita' della filiera agricola e della  pesca
          e acquacoltura, e con il Ministro  per  la  semplificazione
          normativa, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, si provvede, in particolare a: 
                  a) individuare  le  attivita',  le  iniziative,  le
          categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
          le spese  ammissibili  all'agevolazione,  la  misura  e  la
          natura  finanziaria  delle  agevolazioni  concedibili   nei
          limiti consentiti dalla vigente  normativa  comunitaria,  i
          criteri   di   valutazione   dell'istanza   di   ammissione
          all'agevolazione; 
                  b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
          convenzione, all'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa  S.p.A.  le  funzioni
          relative alla gestione dell'intervento di cui  al  presente
          articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
          valutazione  ed  alla   approvazione   della   domanda   di
          agevolazione,  alla  stipula  del  relativo  contratto   di
          ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
          dell'agevolazione,  alla  partecipazione  al  finanziamento
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
                  c) stabilire le modalita' di  cooperazione  con  le
          Regioni e  gli  enti  locali  interessati,  ai  fini  della
          gestione dell'intervento di cui al presente  articolo,  con
          particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
                  d)  disciplinare  una  procedura   accelerata   che
          preveda  la  possibilita'  per  l'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti e lo  sviluppo  di  impresa
          S.p.A. di chiedere al Ministero  dello  sviluppo  economico
          l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo
          14 e seguenti della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Alla
          conferenza  partecipano   tutti   i   soggetti   competenti
          all'adozione  dei  provvedimenti  necessari   per   l'avvio
          dell'investimento  privato  ed  alla  programmazione  delle
          opere   infrastrutturali   complementari    e    funzionali
          all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza
          diritto di voto, il soggetto che  ha  presentato  l'istanza
          per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei  lavori
          della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di  cui
          all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del
          1990, il Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta,  in
          conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza
          di servizi, un provvedimento di approvazione  del  progetto
          esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti,  salvo  che
          la normativa comunitaria non  disponga  diversamente,  ogni
          autorizzazione, concessione, nulla osta o atto  di  assenso
          comunque denominato necessario all'avvio  dell'investimento
          agevolato   e   di   competenza    delle    amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla predetta conferenza; 
                  e) le agevolazioni di cui al  presente  comma  sono
          cumulabili,  nei  limiti  dei  massimali   previsti   dalla
          normativa comunitaria, con benefici fiscali. 
                2. Il Ministero dello sviluppo  economico  definisce,
          con apposite direttive,  gli  indirizzi  operativi  per  la
          gestione  dell'intervento  di  cui  al  presente  articolo,
          vigila sull'esercizio delle funzioni  affidate  all'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al  comma  1,
          effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
          interventi  finanziati  e  sui  risultati  conseguiti   per
          effetto degli investimenti realizzati. 
                3.  Le  agevolazioni  finanziarie  e  gli  interventi
          complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
          finanziati con  le  disponibilita'  assegnate  ad  apposito
          Fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  dove  affluiscono  le  risorse
          ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
          al Ministero dello sviluppo economico  in  forza  di  Piani
          pluriennali  di  intervento  e  del  Fondo  per   le   aree
          sottoutilizzate di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei  programmi  previsti
          dal Quadro strategico nazionale 2007-2013  ed  in  coerenza
          con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, viene effettuata una  ricognizione  delle
          risorse  di  cui  al  presente  comma  per  individuare  la
          dotazione del Fondo. 
                4. Per l'utilizzo del Fondo di cui  al  comma  3,  il
          Ministero dello sviluppo economico si  avvale  dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa. 
                5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
          al comma 1, non possono essere piu' presentate domande  per
          l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
          base delle previsioni in materia di contratti di programma,
          di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e),  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  ivi  compresi  i  contratti  di
          localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
          n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
          entro la data di cui al periodo precedente  si  applica  la
          disciplina vigente prima della data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  per
          l'interessato di chiedere che la domanda  sia  valutata  ai
          fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  al   presente
          articolo. 
                6. Sono abrogate  le  disposizioni  dell'articolo  1,
          commi 215, 216, 217, 218 e 221,  della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis,
          del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80.  Dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
          abrogato l'articolo 1, comma 13, del  citato  decreto-legge
          n. 35 del 2005. 
                7. Per gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          effettuati   direttamente   dall'Agenzia   nazionale    per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  si  puo'   provvedere,   previa   definizione   nella
          convenzione di cui al comma 1, lettera b), a  valere  sulle
          risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
          ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
          normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui  conti
          di tesoreria intestati all'Agenzia. 
                7-bis. Il termine di cui all' articolo 1, comma  862,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009." 
              Si riporta il testo del comma 231 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
                "Art. 1 
                Commi 1. - 230. (Omissis) 
                231. Per la concessione  delle  agevolazioni  di  cui
          all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni  2020  e  2021.  Per  l'utilizzo  delle
          risorse disponibili per le agevolazioni di cui al  presente
          comma, il Ministero dello sviluppo economico puo' definire,
          con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al
          raggiungimento di fini strategici di sviluppo.  Le  risorse
          annualmente destinate agli interventi di  cui  al  presente
          comma e non utilizzate al 31 dicembre  di  ciascun  anno  a
          decorrere dal 2021, tenuto conto  dei  fabbisogni  connessi
          alle domande di  agevolazione  presentate,  possono  essere
          destinate,  con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico,  nel  rispetto  delle   regole   contabili,   al
          finanziamento  di  iniziative  a  carattere  innovativo  di
          rilevante  impatto  economico,  sociale  e  ambientale  con
          riferimento   al   sistema   produttivo    dei    territori
          interessati."