Art. 81 
 
 
Misure urgenti per lo svolgimento  della  consultazione  referendaria
                           nell'anno 2020 
 
  1. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°  febbraio  2020,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25  maggio
1970, n. 352, il termine entro il  quale  e'  indetto  il  referendum
confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «  Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di  riduzione
del numero dei parlamentari », pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,
Serie  Generale,  n.  240  del  12  ottobre  2019,  e'   fissato   in
duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo  ha
ammesso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  15  della  legge  25
          maggio 1970, n. 352 (Norme sui  referendum  previsti  dalla
          Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo): 
                "15.  Il  referendum  e'  indetto  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio
          dei Ministri, entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione
          dell'ordinanza che lo abbia ammesso. 
                La data del referendum e'  fissata  in  una  domenica
          compresa  tra  il  50°   e   il   70°   giorno   successivo
          all'emanazione del decreto di indizione. 
                Qualora sia  intervenuta  la  pubblicazione  a  norma
          dell'articolo 3, del testo di un'altra legge  di  revisione
          della Costituzione o di un'altra legge  costituzionale,  il
          Presidente della Repubblica puo' ritardare, fino a sei mesi
          oltre il termine previsto  dal  primo  comma  del  presente
          articolo, la indizione del referendum, in modo  che  i  due
          referendum costituzionali  si  svolgano  contemporaneamente
          con unica  convocazione  degli  elettori  per  il  medesimo
          giorno."