Art. 82 
 
 
Misure destinate agli operatori che  forniscono  reti  e  servizi  di
                     comunicazioni elettroniche 
 
  1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al  Governo,
nonche'  quanto  disposto   dall'articolo   4-bis,   comma   3,   del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno  2020,  al
fine di far fronte alla  crescita  dei  consumi  dei  servizi  e  del
traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e' stabilito quanto
segue. 
  2. Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di reti e servizi
di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del capo  II  del
titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, intraprendono misure e svolgono ogni  utile  iniziativa  atta  a
potenziare le infrastrutture e a  garantire  il  funzionamento  delle
reti e l'operativita' e continuita' dei servizi. 
  3. Le imprese fornitrici di servizi di  comunicazioni  elettroniche
accessibili al pubblico  adottano  tutte  le  misure  necessarie  per
potenziare  e  garantire  l'accesso  ininterrotto   ai   servizi   di
emergenza. 
  4. Le  imprese  fornitrici  di  reti  e  servizi  di  comunicazioni
elettroniche   soddisfano   qualsiasi   richiesta   ragionevole    di
miglioramento della capacita' di rete e della qualita'  del  servizio
da parte degli utenti, dando  priorita'  alle  richieste  provenienti
dalle strutture e dai settori ritenuti « prioritari » dall'unita'  di
emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle  unita'
di crisi regionali. 
  5. Le  imprese  fornitrici  di  reti  e  servizi  di  comunicazioni
elettroniche  accessibili  al  pubblico  sono  imprese  di   pubblica
utilita' e assicurano  interventi  di  potenziamento  e  manutenzione
della  rete  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  e   dei
protocolli di sicurezza anti-contagio. 
  6. Le misure  straordinarie,  di  cui  ai  commi  2,  3  e  4  sono
comunicate all'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  che,
laddove  necessario  al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al
presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a
modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal  presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 11 maggio  2012,  n.  56  recante
          "Norme  in  materia  di  poteri  speciali   sugli   assetti
          societari  nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
          nei   settori   dell'energia,   dei   trasporti   e   delle
          comunicazioni" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  15  marzo
          2012, n. 63. 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 4-bis del
          citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: 
                "Art. 4-bis. Modifiche  alla  disciplina  dei  poteri
          speciali nei settori di rilevanza strategica 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  primo
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'articolo 2, comma 1-ter,  del  decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio 2012, n. 56, come sostituito dal  comma  1,  lettera
          c),  numero  3),  del  presente   articolo,   fatta   salva
          l'applicazione  degli   articoli   1   e   2   del   citato
          decreto-legge, come modificati dal  presente  articolo,  e'
          soggetto alla notifica di cui al comma  5  dell'articolo  2
          del medesimo decreto-legge n.  21  del  2012  l'acquisto  a
          qualsiasi  titolo,  da  parte  di   un   soggetto   esterno
          all'Unione  europea,  di  partecipazioni  in  societa'  che
          detengono beni e rapporti nei settori di  cui  all'articolo
          4, paragrafo 1, lettere  a)  e  b),  del  regolamento  (UE)
          2019/452 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19
          marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento
          stabile  dell'acquirente  in  ragione  dell'assunzione  del
          controllo della societa' la cui partecipazione  e'  oggetto
          dell'acquisto,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile e del testo unico di cui al decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58.  Si  applicano   le   disposizioni
          dell'articolo  2,  commi  5-bis,  6   e   7,   del   citato
          decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal  presente
          articolo." 
                
              Il Capo II (Autorizzazioni) del  Titolo  II  (  RETI  E
          SERVIZI   DI   COMUNICAZIONE   ELETTRONICA)   del   decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259   (Codice   delle
          comunicazioni elettroniche) comprende gli articoli da 25  a
          39 ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003,  n.
          214, S.O.