Art. 83 
 
 
Nuove misure urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
  COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di  giustizia  civile,
  penale, tributaria e militare 
 
  1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze  dei  procedimenti
civili e penali pendenti presso  tutti  gli  uffici  giudiziari  sono
rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 
  2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e'  sospeso  il  decorso  dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali. Si intendono  pertanto  sospesi,  per  la  stessa  durata,  i
termini  stabiliti  per  la  fase  delle  indagini  preliminari,  per
l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito  della  loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio
e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti
i termini procedurali.  Ove  il  decorso  del  termine  abbia  inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla
fine di detto periodo. Quando il termine e'  computato  a  ritroso  e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione,  e'  differita
l'udienza o  l'attivita'  da  cui  decorre  il  termine  in  modo  da
consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa
durata indicata nel primo periodo, i  termini  per  la  notifica  del
ricorso in primo grado  innanzi  alle  Commissioni  tributarie  e  il
termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992 n. 546. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano  nei  seguenti
casi: 
    a) cause di competenza del tribunale  per  i  minorenni  relative
alle  dichiarazioni  di  adottabilita',  ai  minori   stranieri   non
accompagnati e  ai  minori  allontanati  dalla  famiglia  quando  dal
ritardo puo' derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti
in cui e' urgente e indifferibile la tutela di  diritti  fondamentali
della  persona;  cause  relative  ad  alimenti  o   ad   obbligazioni
alimentari derivanti  da  rapporti  di  famiglia,  di  parentela,  di
matrimonio o di affinita', nei soli casi in cui  vi  sia  pregiudizio
per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad
oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti
per  l'adozione  di  provvedimenti   in   materia   di   tutela,   di
amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione  nei
soli  casi  in  cui  viene  dedotta  una   motivata   situazione   di
indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di  provvedimenti
provvisori  e  sempre  che  l'esame   diretto   della   persona   del
beneficiario,  dell'interdicendo  e  dell'inabilitando  non   risulti
incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di
cui  all'articolo  35  della  legge  23  dicembre   1978,   n.   833;
procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22  maggio  1978,  n.
194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione  contro  gli
abusi   familiari;   procedimenti   di   convalida   dell'espulsione,
allontanamento  e  trattenimento  di  cittadini  di  paesi  terzi   e
dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373
del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti  la
cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti;
procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del  decreto
legislativo 1° settembre 2011,  n.  150.  In  quest'ultimo  caso,  la
dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o
dal suo delegato in calce alla citazione o al  ricorso,  con  decreto
non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento  del
giudice istruttore o del  presidente  del  collegio,  egualmente  non
impugnabile; 
    b)  procedimenti  di  convalida  dell'arresto  o  del   fermo   o
dell'ordine  di  allontanamento  immediato  dalla   casa   familiare,
procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono  i  termini
di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale,  procedimenti
per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi
della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di  estradizione  per
l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI  del  codice  di
procedura penale,  procedimenti  in  cui  sono  applicate  misure  di
sicurezza detentive o e' pendente la  richiesta  di  applicazione  di
misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli  imputati,  i
proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si  proceda,
altresi' i seguenti: 
      1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i  casi  di
sospensione  cautelativa   delle   misure   alternative,   ai   sensi
dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
      2) procedimenti in cui sono applicate  misure  cautelari  o  di
sicurezza; 
      3) procedimenti per l'applicazione di misure di  prevenzione  o
nei quali sono disposte misure di prevenzione; 
    c) procedimenti che  presentano  carattere  di  urgenza,  per  la
necessita'  di  assumere  prove  indifferibili,  nei  casi   di   cui
all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione  di
urgenza e' fatta dal  giudice  o  dal  presidente  del  collegio,  su
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. 
  3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o
proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i  procedimenti
pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, puo' essere avanzata  solo
a mezzo del difensore che li  rappresenta  dinanzi  alla  Corte.  Nei
procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di  cassazione  e  pervenuti
alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9  marzo  al  30  giugno
2020 il decorso del termine di prescrizione e' sospeso sino alla data
dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il
31 dicembre 2020. 
  4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei  termini
ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il
corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303  e  308
del codice di procedura penale. 
  5.  Nel  periodo  di  sospensione  dei  termini   e   limitatamente
all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari
possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a)  a  f)  e
h). 
  6.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e
contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30  giugno
2020 i capi degli uffici giudiziari,  sentiti  l'autorita'  sanitaria
regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della  Regione,
e  il  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,  adottano  le  misure
organizzative,  anche  relative   alla   trattazione   degli   affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto  delle  indicazioni
igienicosanitarie fornite dal Ministero della salute, anche  d'intesa
con le  Regioni,  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della  giustizia
e delle prescrizioni adottate in materia con decreti  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  al  fine  di  evitare   assembramenti
all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti  ravvicinati  tra  le
persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di  cassazione  e
dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure  sono
adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello  e  con  il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte  d'appello  dei
rispettivi distretti. 
  7. Per assicurare le finalita' di cui al  comma  6,  i  capi  degli
uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: 
    a)  la  limitazione  dell'accesso  del   pubblico   agli   uffici
giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle  persone  che  debbono
svolgervi attivita' urgenti; 
    b)  la  limitazione,   sentito   il   dirigente   amministrativo,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche  in  deroga  a
quanto disposto dall'articolo 162 della legge  23  ottobre  1960,  n.
1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che  non  erogano
servizi urgenti, la chiusura al pubblico; 
    c)  la   regolamentazione   dell'accesso   ai   servizi,   previa
prenotazione, anche  tramite  mezzi  di  comunicazione  telefonica  o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per  orari  fissi,  nonche'  l'adozione  di  ogni   misura   ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di linee guida vincolanti per la  fissazione  e  la
trattazione delle udienze; 
    e) la celebrazione a porte chiuse, ai  sensi  dell'articolo  472,
comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le  udienze  penali
pubbliche o di singole udienze e,  ai  sensi  dell'articolo  128  del
codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; 
    f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili  che  non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti
e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di
informazioni   presso   la   pubblica    amministrazione,    mediante
collegamenti da remoto individuati e regolati con  provvedimento  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve  in  ogni
caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio
e l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima  dell'udienza  il
giudice fa comunicare  ai  procuratori  delle  parti  e  al  pubblico
ministero, se e'  prevista  la  sua  partecipazione,  giorno,  ora  e
modalita' di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a  verbale
delle modalita'  con  cui  si  accerta  dell'identita'  dei  soggetti
partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di
tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale; 
    g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30
giugno 2020 nei  procedimenti  civili  e  penali,  con  le  eccezioni
indicate al comma 3; 
    h) lo svolgimento delle udienze  civili  che  non  richiedono  la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti  mediante  lo
scambio e il deposito in telematico di  note  scritte  contenenti  le
sole istanze e conclusioni, e la successiva  adozione  fuori  udienza
del provvedimento del giudice. 
  h-bis) lo svolgimento dell'attivita' degli  ausiliari  del  giudice
con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione delle parti. 
  7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per  il  periodo
compreso tra il 16 aprile e il  31  maggio  2020,  gli  incontri  tra
genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di  operatori
del  servizio  socio-  assistenziale,  disposti   con   provvedimento
giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano
la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore
specializzato, secondo le modalita' individuate dal responsabile  del
servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente.  Nel
caso in cui non sia possibile assicurare il  collegamento  da  remoto
gli incontri sono sospesi. 
  8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma  7
che precludano la presentazione della domanda giudiziale  e'  sospesa
la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle
attivita' precluse dai provvedimenti medesimi. 
  9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i  termini
di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis,  e
324, comma 7, del codice di procedura  penale  e  agli  articoli  24,
comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato
ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non  oltre  il  30
giugno 2020. 
  10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente  articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30  giugno
2020. 
  11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che  hanno  la
disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli  atti  e
documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto  legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n.  221,  sono  depositati  esclusivamente  con  le
modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  nonche'
l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del  medesimo
decreto, connessi al deposito degli atti con  le  modalita'  previste
dal periodo  precedente,  sono  assolti  con  sistemi  telematici  di
pagamento  anche  tramite   la   piattaforma   tecnologica   di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte  di  cassazione,
sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti  e  dei  documenti  da
parte degli  avvocati  puo'  avvenire  in  modalita'  telematica  nel
rispetto  della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici.  L'attivazione  del  servizio   e'   preceduta   da   un
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati   del   Ministero   della   giustizia    che    accerta
l'installazione  e  l'idoneita'  delle   attrezzature   informatiche,
unitamente  alla  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo
unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  nonche'
l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del  medesimo
decreto, connessi al deposito telematico degli atti  di  costituzione
in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti  con  sistemi
telematici di pagamento anche tramite la piattaforma  tecnologica  di
cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. 
  12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice  di
procedura  penale,  dal  9  marzo  2020  al  30   giugno   2020,   la
partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,  internate
o in stato  di  custodia  cautelare  e'  assicurata,  ove  possibile,
mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto  individuati  e
regolati  con  provvedimento  del  Direttore  generale  dei   sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui  ai  commi  3,  4  e  5
dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
  12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al  30
giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di
soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti  private  e  dai
rispettivi difensori, dagli ausiliari del  giudice,  da  ufficiali  o
agenti di polizia giudiziaria, da  interpreti,  consulenti  o  periti
possono essere tenute mediante collegamenti da remoto  individuati  e
regolati  con  provvedimento  del  direttore  generale  dei   sistemi
informativi  e  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia.   Lo
svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare
il contraddittorio e l'effettiva partecipazione  delle  parti.  Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al
pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I  difensori
attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali,  se  liberi  o
sottoposti a misure cautelari  diverse  dalla  custodia  in  carcere,
partecipano all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si
collega il difensore.  In  caso  di  custodia  dell'arrestato  o  del
fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,  comma  1,  del
codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
difensore possono partecipare  all'udienza  di  convalida  da  remoto
anche dal piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,  l'identita'
della persona arrestata o  formata  e'  accertata  dall'ufficiale  di
polizia giudiziaria  presente.  L'ausiliario  del  giudice  partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza
delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  di  tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di
vistarlo,  ai  sensi  dell'articolo  483,  comma  1,  del  codice  di
procedura penale. 
  12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto e sino al 30  giugno  2020,  per  la
decisione sui ricorsi proposti  per  la  trattazione  a  norma  degli
articoli 127 e 614  del  codice  di  procedura  penale  la  Corte  di
cassazione procede in camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del
procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che  la
parte ricorrente faccia richiesta  di  discussione  orale.  Entro  il
quindicesimo giorno precedente  l'udienza,  il  procuratore  generale
formula le sue richieste con  atto  spedito  alla  cancelleria  della
Corte a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria
provvede immediatamente  a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro  il
quinto giorno antecedente  l'udienza,  possono  presentare  con  atto
scritto, inviato alla  cancelleria  della  Corte  a  mezzo  di  posta
elettronica  certificata,  le  conclusioni.  Alla  deliberazione   si
procede anche con le modalita' di cui al comma 12-quinquies;  non  si
applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il
dispositivo e' comunicato alle parti.  La  richiesta  di  discussione
orale  e'  formulata  per  iscritto  dal  difensore  del   ricorrente
abilitato a norma dell'articolo 613 del codice  di  procedura  penale
entro il  termine  perentorio  di  venticinque  giorni  liberi  prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata,
alla  cancelleria.  Le  udienze  fissate   in   data   anteriore   al
venticinquesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo
da consentire il rispetto del termine previsto per  la  richiesta  di
discussione orale. Se la richiesta e'  formulata  dal  difensore  del
ricorrente, i termini di prescrizione e di  custodia  cautelare  sono
sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato. 
  12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30  giugno  2020,  nel  corso  delle
indagini preliminari il  pubblico  ministero  e  il  giudice  possono
avvalersi di collegamenti  da  remoto,  individuati  e  regolati  con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati del Ministero della giustizia, per  compiere  atti  che
richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle  indagini,
della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti  o  di
altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non puo'
essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento
della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle  persone
detenute, internate o in stato di custodia  cautelare  e'  assicurata
con  le  modalita'  di  cui  al  comma  12.  Le  persone  chiamate  a
partecipare all'atto  sono  tempestivamente  invitate  a  presentarsi
presso il piu' vicino ufficio di polizia giudiziaria,  che  abbia  in
dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in
presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede
alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell'atto  avviene  con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad
assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di
consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale,  salvo
che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti  e
di tutte le ulteriori  operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei
soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai
sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. 
  12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei  procedimenti
civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di
consiglio possono essere  assunte  mediante  collegamenti  da  remoto
individuati e regolati con provvedimento del direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il
luogo da cui si collegano  i  magistrati  e'  considerato  camera  di
consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo
la deliberazione, il presidente del  collegio  o  il  componente  del
collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza  o
l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria  ai  fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e,  in  ogni  caso,
immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. 
  13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi  e  ai
provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del  presente
articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9,  sono  effettuate  attraverso  il  Sistema  di   notificazioni   e
comunicazioni  telematiche  penali  ai  sensi  dell'articolo  16  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici
individuati e regolati con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 
  14.  Le  comunicazioni  e  le  notificazioni  degli  avvisi  e  dei
provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle  altre  parti
sono eseguite  mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata di sistema del difensore di fiducia,  ferme  restando  le
notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio. 
  15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati  all'utilizzo  del
Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche  penali  per  le
comunicazioni e le notificazioni di avvisi e  provvedimenti  indicati
ai  commi  13  e  14,  senza  necessita'  di  ulteriore  verifica   o
accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
  16.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per
minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo
2020, i colloqui con i  congiunti  o  con  altre  persone  cui  hanno
diritto i condannati, gli internati e  gli  imputati  a  norma  degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del  decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante,
ove  possibile,  apparecchiature  e  collegamenti  di   cui   dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante  corrispondenza
telefonica, che  puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  di  cui
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 121 del 2018. 
  17.  Tenuto  conto  delle  evidenze  rappresentate   dall'autorita'
sanitaria, la  magistratura  di  sorveglianza  puo'  sospendere,  nel
periodo compreso tra il 9  marzo  2020  ed  il  31  maggio  2020,  la
concessione dei permessi premio  di  cui  all'articolo  30-ter  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e del regime di semiliberta'  ai  sensi
dell'articolo 48 della medesima legge e  del  decreto  legislativo  2
ottobre 2018, n. 121. 
  18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti  di  assise  di
appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287,  in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
prorogate fino alla data del 30 giugno 2020. 
  19. In deroga al disposto dell'articolo 1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni  per
il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e  del  consiglio
direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima  domenica  e
il lunedi' successivo del mese di ottobre. 
  20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile  2020  sono  altresi'  sospesi  i
termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di
mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  nei
procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione
stragiudiziale  delle  controversie   regolati   dalle   disposizioni
vigenti, quando i predetti  procedimenti  siano  stati  introdotti  o
risultino gia' pendenti a far data dal 9  marzo  fino  al  15  aprile
2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata  massima  dei
medesimi procedimenti. 
  20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri  di
mediazione in ogni caso possono svolgersi in via  telematica  con  il
preventivo consenso di tutte le  parti  coinvolte  nel  procedimento.
Anche successivamente a tale periodo  gli  incontri  potranno  essere
svolti, con il preventivo consenso di tutte le  parti  coinvolte  nel
procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3,  comma  4,
del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  mediante  sistemi  di
videoconferenza. In caso  di  procedura  telematica  l'avvocato,  che
sottoscrive  con  firma  digitale,  puo'  dichiarare   autografa   la
sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta  in
calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo
al procedimento di mediazione svoltosi  in  modalita'  telematica  e'
sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati  delle  parti  con  firma
digitale   ai   fini    dell'esecutivita'    dell'accordo    prevista
dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 
  20-ter.  Fino  alla  cessazione  delle  misure  di   distanziamento
previste dalla legislazione emergenziale in  materia  di  prevenzione
del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili  la  sottoscrizione
della procura alle liti puo' essere apposta dalla parte anche  su  un
documento  analogico  trasmesso  al   difensore,   anche   in   copia
informatica per immagine, unitamente  a  copia  di  un  documento  di
identita' in corso di  validita',  anche  a  mezzo  di  strumenti  di
comunicazione  elettronica.  In  tal   caso,   l'avvocato   certifica
l'autografia  mediante  la  sola  apposizione  della  propria   firma
digitale  sulla  copia  informatica  della  procura.  La  procura  si
considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del  codice  di
procedura civile, se e' congiunta all'atto cui si riferisce  mediante
gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della
giustizia. 
  21. Le disposizioni del presente articolo, in  quanto  compatibili,
si applicano altresi' ai  procedimenti  relativi  alle  giurisdizioni
speciali non contemplate dal presente decreto-legge,  agli  arbitrati
rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. 
  22. Soppresso 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  17-bis
          del  decreto  legislativo   31   dicembre   1992   n.   546
          (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413): 
                "Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione 
                1. - 1-bis. (Omissis) 
                2. Il ricorso non e' procedibile fino  alla  scadenza
          del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro
          il quale deve  essere  conclusa  la  procedura  di  cui  al
          presente articolo. Si applica la  sospensione  dei  termini
          processuali nel periodo feriale." 
              Si riporta il testo dell'articolo 35 della citata legge
          23 dicembre 1978, n. 833: 
                "Art. 35 (Procedimento relativo agli  accertamenti  e
          trattamenti sanitari obbligatori in condizioni  di  degenza
          ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale) 
                Il provvedimento con il quale il sindaco  dispone  il
          trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
          ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore  dalla  convalida  di
          cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta
          medica motivata di cui  all'articolo  33,  terzo  comma,  e
          dalla suddetta convalida deve essere notificato,  entro  48
          ore  dal  ricovero,  tramite  messo  comunale,  al  giudice
          tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. 
                Il giudice tutelare,  entro  le  successive  48  ore,
          assunte  le   informazioni   e   disposti   gli   eventuali
          accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o
          non convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione  al
          sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
          cessazione  del  trattamento  sanitario   obbligatorio   in
          condizioni di degenza ospedaliera. 
                Se  il  provvedimento  di  cui  al  primo  comma  del
          presente articolo e' disposto  dal  sindaco  di  un  comune
          diverso da quello di residenza  dell'infermo,  ne  va  data
          comunicazione al sindaco di questo ultimo  comune,  nonche'
          al giudice tutelare nella  cui  circoscrizione  rientra  il
          comune di residenza. Se il provvedimento di  cui  al  primo
          comma del presente articolo e' adottato nei  confronti  dei
          cittadini stranieri o di apolidi, ne va data  comunicazione
          al  Ministero  dell'interno,  e  al  consolato  competente,
          tramite il prefetto. 
                Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio
          debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed  in  quelli  di
          ulteriore  prolungamento,  il  sanitario  responsabile  del
          servizio psichiatrico  della  unita'  sanitaria  locale  e'
          tenuto a formulare, in tempo utile, una  proposta  motivata
          al sindaco che ha disposto il ricovero,  il  quale  ne  da'
          comunicazione al giudice tutelare, con le modalita'  e  per
          gli adempimenti  di  cui  al  primo  e  secondo  comma  del
          presente   articolo,   indicando   la   ulteriore    durata
          presumibile del trattamento stesso. 
                Il sanitario di cui al comma precedente e'  tenuto  a
          comunicare al  sindaco,  sia  in  caso  di  dimissione  del
          ricoverato che in continuita'  di  degenza,  la  cessazione
          delle condizioni che richiedono l'obbligo  del  trattamento
          sanitario;  comunica  altresi'  la  eventuale  sopravvenuta
          impossibilita'  a  proseguire  il  trattamento  stesso.  Il
          sindaco, entro 48 ore dal ricevimento  della  comunicazione
          del sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare. 
                Qualora ne sussista la necessita' il giudice tutelare
          adotta i provvedimenti urgenti che  possono  occorrere  per
          conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. 
                La omissione delle comunicazioni  di  cui  al  primo,
          quarto e quinto comma del presente  articolo  determina  la
          cessazione di ogni effetto del provvedimento  e  configura,
          salvo che non sussistano gli estremi  di  un  delitto  piu'
          grave, il reato di omissione di atti di ufficio. 
                Chi   e'   sottoposto   a    trattamento    sanitario
          obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, puo'  proporre
          al tribunale competente per territorio  ricorso  contro  il
          provvedimento convalidato dal giudice tutelare. 
                Entro il termine di trenta giorni,  decorrente  dalla
          scadenza del termine di cui al secondo comma  del  presente
          articolo, il sindaco puo' proporre analogo ricorso  avverso
          la mancata  convalida  del  provvedimento  che  dispone  il
          trattamento sanitario obbligatorio. 
                Nel processo davanti al tribunale  le  parti  possono
          stare in giudizio senza  ministero  di  difensore  e  farsi
          rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce
          al ricorso o in  atto  separato.  Il  ricorso  puo'  essere
          presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di
          ricevimento. 
                Il  presidente  del  tribunale  fissa  l'udienza   di
          comparizione delle parti con decreto in  calce  al  ricorso
          che, a cura  del  cancelliere,  e'  notificato  alle  parti
          nonche' al pubblico ministero. 
                Il   presidente   del   tribunale,    acquisito    il
          provvedimento che  ha  disposto  il  trattamento  sanitario
          obbligatorio  e  sentito  il   pubblico   ministero,   puo'
          sospendere il trattamento  medesimo  anche  prima  che  sia
          tenuta l'udienza di comparizione. 
                Sulla  richiesta  di  sospensiva  il  presidente  del
          tribunale provvede entro dieci giorni. 
                Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito
          il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e
          raccolto le prove disposte di  ufficio  o  richieste  dalle
          parti. 
                I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da
          imposta di bollo. La decisione del processo non e' soggetta
          a registrazione." 
              Si riporta il testo dell'articolo  12  della  legge  22
          maggio 1978, n. 194 (Norme  per  la  tutela  sociale  della
          maternita'    e    sull'interruzione    volontaria    della
          gravidanza): 
                "Art.  12.  La  richiesta   di   interruzione   della
          gravidanza secondo le procedure  della  presente  legge  e'
          fatta personalmente dalla donna. 
                Se la donna e' di eta' inferiore  ai  diciotto  anni,
          per l'interruzione della gravidanza e' richiesto  l'assenso
          di chi  esercita  sulla  donna  stessa  la  responsabilita'
          genitoriale  o  la  tutela.  Tuttavia,  nei  primi  novanta
          giorni, quando vi  siano  seri  motivi  che  impediscano  o
          sconsiglino la consultazione  delle  persone  esercenti  la
          responsabilita' genitoriale o  la  tutela,  oppure  queste,
          interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano  pareri
          tra  loro  difformi,  il   consultorio   o   la   struttura
          socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i  compiti
          e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro  sette
          giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio
          parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il
          giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la  donna  e
          tenuto conto della sua volonta', delle ragioni che adduce e
          della relazione trasmessagli, puo'  autorizzare  la  donna,
          con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione
          della gravidanza. 
                Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a
          causa di un grave pericolo per la salute  della  minore  di
          diciotto  anni,  indipendentemente  dall'assenso   di   chi
          esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela e senza
          adire il  giudice  tutelare,  certifica  l'esistenza  delle
          condizioni   che    giustificano    l'interruzione    della
          gravidanza.  Tale  certificazione  costituisce  titolo  per
          ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il
          ricovero. 
                Ai fini dell'interruzione  della  gravidanza  dopo  i
          primi novanta giorni, si applicano  anche  alla  minore  di
          diciotto  anni  le  procedure  di   cui   all'articolo   7,
          indipendentemente   dall'assenso   di   chi   esercita   la
          responsabilita' genitoriale o la tutela." 
              Si riporta il testo degli articoli 283, 351 e  373  del
          codice di procedura civile: 
                "Art. 283. Provvedimenti sull'esecuzione  provvisoria
          in appello. 
                Il  giudice  dell'appello,  su  istanza   di   parte,
          proposta  con  l'impugnazione  principale  o   con   quella
          incidentale, quando  sussistono  gravi  e  fondati  motivi,
          anche in relazione alla possibilita' di insolvenza  di  una
          delle parti, sospende  in  tutto  o  in  parte  l'efficacia
          esecutiva o l'esecuzione della sentenza  impugnata,  con  o
          senza cauzione. 
                Se  l'istanza  prevista  dal  comma  che  precede  e'
          inammissibile o manifestamente infondata  il  giudice,  con
          ordinanza non impugnabile, puo'  condannare  la  parte  che
          l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad  euro
          250  e  non  superiore  ad  euro  10.000.  L'ordinanza   e'
          revocabile con la sentenza che definisce il giudizio." 
                "Art. 351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria. 
                Sull'istanza prevista dall'articolo  283  il  giudice
          provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. 
                La parte puo', con ricorso al giudice,  chiedere  che
          la  decisione  sulla  sospensione  sia  pronunciata   prima
          dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello
          il ricorso e' presentato al presidente del collegio. 
                Il  presidente  del  collegio  o  il  tribunale,  con
          decreto in calce al ricorso, ordina la  comparizione  delle
          parti in camera di consiglio, rispettivamente,  davanti  al
          collegio o  davanti  a  se'.  Con  lo  stesso  decreto,  se
          ricorrono  giusti  motivi   di   urgenza,   puo'   disporre
          provvisoriamente  l'immediata  sospensione   dell'efficacia
          esecutiva o dell'esecuzione della sentenza;  in  tal  caso,
          all'udienza  in  camera  di  consiglio  il  collegio  o  il
          tribunale  conferma,  modifica  o  revoca  il  decreto  con
          ordinanza non impugnabile. 
                Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma,  se
          ritiene la causa matura per la decisione,  puo'  provvedere
          ai sensi dell'articolo  281-sexies.  Se  per  la  decisione
          sulla sospensione e' stata  fissata  l'udienza  di  cui  al
          terzo comma, il  giudice  fissa  apposita  udienza  per  la
          decisione  della  causa  nel   rispetto   dei   termini   a
          comparire." 
                "Art. 373. Sospensione dell'esecuzione. 
                Il ricorso per cassazione non  sospende  l'esecuzione
          della sentenza. Tuttavia il giudice che ha  pronunciato  la
          sentenza impugnata puo', su  istanza  di  parte  e  qualora
          dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile  danno,
          disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
          sospesa o che sia prestata congrua cauzione. 
                L'istanza si propone con ricorso al giudice di  pace,
          al tribunale in composizione monocratica  o  al  presidente
          del collegio, il quale, con decreto in  calce  al  ricorso,
          ordina la comparizione delle parti rispettivamente  dinanzi
          a se' o al collegio  in  camera  di  consiglio.  Copia  del
          ricorso  e  del  decreto  sono  notificate  al  procuratore
          dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se  questa  sia
          stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia
          costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata.
          Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza  puo'
          essere disposta  provvisoriamente  l'immediata  sospensione
          dell'esecuzione." 
              Si riporta il testo degli articoli  22,  23  e  24  del
          decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
          complementari al codice di procedura civile in  materia  di
          riduzione e  semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
          cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
          2009, n. 69): 
                "Art. 22 Delle azioni popolari e  delle  controversie
          in materia di eleggibilita', decadenza ed  incompatibilita'
          nelle elezioni comunali, provinciali e regionali 
                1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e
          secondo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
          16 maggio 1960, n. 570, quelle  previste  dall'articolo  7,
          secondo comma, della  legge  23  dicembre  1966,  n.  1147,
          quelle previste dall'articolo 19 della  legge  17  febbraio
          1968, n.  108,  e  quelle  previste  dall'articolo  70  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  sono  regolate
          dal rito  sommario  di  cognizione,  ove  non  diversamente
          disposto dal presente articolo. 
                2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per
          quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del
          tribunale  della  circoscrizione  territoriale  in  cui  e'
          compreso il  comune  medesimo.  Le  azioni  popolari  e  le
          impugnative consentite  per  quanto  concerne  le  elezioni
          provinciali  sono  di  competenza   del   tribunale   della
          circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo
          della  provincia.  Le  azioni  popolari  e  le  impugnative
          consentite per quanto concerne le elezioni  regionali  sono
          di competenza del tribunale del capoluogo della regione. 
                3. Il tribunale giudica in composizione collegiale  e
          al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
                4. Il ricorso avverso le  deliberazioni  adottate  in
          materia di eleggibilita' deve essere proposto,  a  pena  di
          inammissibilita', entro trenta giorni dalla data finale  di
          pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data  della
          notificazione di essa, quando e' necessaria. Il termine  e'
          di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
                5. I  termini  per  la  notifica  del  ricorso  e  la
          costituzione delle parti sono perentori. 
                6.  L'ordinanza  che   definisce   il   giudizio   e'
          immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al
          sindaco, al presidente della giunta provinciale  ovvero  al
          presidente della regione perche' entro ventiquattro ore dal
          ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni
          del dispositivo nell'albo dell'ente. 
                7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale  puo'
          essere proposto appello  da  qualsiasi  cittadino  elettore
          dell'ente locale o  da  chiunque  altro  vi  abbia  diretto
          interesse, dal procuratore della  Repubblica,  nonche'  dal
          prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilita'. 
                8. L'efficacia esecutiva  dell'ordinanza  pronunciata
          dal tribunale e' sospesa in pendenza di appello. 
                9. Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre,
          per ogni altro cittadino elettore  o  diretto  interessato,
          dall'ultimo  giorno  della  pubblicazione  del  dispositivo
          dell'ordinanza nell'albo dell'ente. 
                10. Contro la decisione della  corte  di  appello  la
          parte soccombente e il procuratore generale presso la corte
          di appello possono proporre ricorso  per  cassazione  entro
          trenta giorni dalla sua comunicazione. 
                11. Il presidente  della  corte  di  cassazione,  con
          decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza
          di discussione.  Tutti  i  termini  del  procedimento  sono
          ridotti della meta'. 
                12. Il giudice, quando accoglie il ricorso,  corregge
          il risultato delle  elezioni  e  sostituisce  ai  candidati
          illegittimamente proclamati coloro  che  hanno  diritto  di
          esserlo. 
                13. Il provvedimento che  definisce  il  giudizio  e'
          immediatamente comunicato al sindaco, al  presidente  della
          giunta provinciale ovvero al presidente della regione,  che
          subito  ne  cura  la  notificazione,  senza   spese,   agli
          interessati. Eguale comunicazione e' data al  prefetto  per
          le controversie inerenti elezioni regionali. 
                14. Le parti possono stare in giudizio  personalmente
          in ogni grado. 
                15. Gli atti del procedimento  e  la  decisione  sono
          esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
                16. La controversia e' trattata in ogni grado in  via
          di urgenza." 
                "Art. 23 Delle azioni in materia di  eleggibilita'  e
          incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo 
                1. Le controversie previste  dall'articolo  44  della
          legge 24 gennaio  1979,  n.  18,  sono  regolate  dal  rito
          sommario di cognizione, ove non diversamente  disposto  dal
          presente articolo. 
                2. E'  competente  la  corte  di  appello  nella  cui
          circoscrizione  ha  sede  l'ufficio   elettorale   che   ha
          proclamato l'elezione  o  la  surrogazione  e  al  giudizio
          partecipa il pubblico ministero. 
                3.   Il   ricorso   e'   proposto,    a    pena    di
          inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale  dei  nominativi  degli  eletti  a
          norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n.  18,
          ovvero entro  sessanta  giorni  se  il  ricorrente  risiede
          all'estero. 
                4. I  termini  per  la  notifica  del  ricorso  e  la
          costituzione delle parti sono perentori. 
                5. L'ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia
          stato proposto ricorso per  cassazione,  e'  immediatamente
          trasmessa in copia, a cura del cancelliere,  al  presidente
          dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione. 
                6. Contro la decisione  della  corte  di  appello  la
          parte soccombente e il procuratore generale presso la corte
          di appello possono proporre ricorso  per  cassazione  entro
          trenta giorni dalla sua comunicazione. 
                7. Il  presidente  della  corte  di  cassazione,  con
          decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza
          di discussione.  Tutti  i  termini  del  procedimento  sono
          ridotti  alla  meta'.   La   sentenza   e'   immediatamente
          pubblicata  e  trasmessa,  a  cura  del  cancelliere,   per
          l'esecuzione   al   presidente   dell'Ufficio    elettorale
          nazionale. 
                8. Gli atti del  procedimento  e  la  decisione  sono
          esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
                9. La controversia e' trattata in ogni grado  in  via
          di urgenza." 
                "Art.  24  Dell'impugnazione  delle  decisioni  della
          Commissione elettorale circondariale in tema di  elettorato
          attivo 
                1. Le  controversie  previste  dall'articolo  42  del
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.
          223, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
          diversamente disposto dal presente articolo. 
                2. E'  competente  la  corte  di  appello  nella  cui
          circoscrizione   ha   sede   la   Commissione    elettorale
          circondariale che ha emesso la  decisione  impugnata  e  al
          giudizio partecipa il pubblico ministero. 
                3.   Il   ricorso   e'   proposto,    a    pena    di
          inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  notificazione
          di cui al quarto comma dell'articolo  30  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.  223,  quando
          il ricorrente e' lo stesso cittadino che aveva reclamato  o
          aveva presentato direttamente alla Commissione una  domanda
          d'iscrizione  o  era  stato  dalla   Commissione   medesima
          cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il  ricorso
          e' proposto, anche dal procuratore della Repubblica  presso
          il  tribunale  competente  per  territorio,   a   pena   di
          inammissibilita', entro trenta giorni dall'ultimo giorno di
          pubblicazione  della  lista  rettificata.  I  termini  sono
          raddoppiati per i cittadini  residenti  all'estero  di  cui
          all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 marzo 1967, n. 223. 
                4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto  di
          fissazione  d'udienza,  al   cittadino   o   ai   cittadini
          interessati e alla Commissione elettorale. 
                5. Nel giudizio  dinanzi  alla  Corte  di  cassazione
          tutti i termini del procedimento sono  ridotti  alla  meta'
          fatta eccezione  per  i  ricorsi  dei  cittadini  residenti
          all'estero. 
                6. Le parti possono stare in  giudizio  personalmente
          in ogni grado. 
                7. Il provvedimento  che  definisce  il  giudizio  e'
          comunicato immediatamente dalla cancelleria  al  presidente
          della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che
          ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione  agli
          interessati. 
                8. Gli atti del  procedimento  e  la  decisione  sono
          esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
                9. La controversia e' trattata in ogni grado  in  via
          di urgenza." 
              La legge 22 aprile 2005, n.  69  recante  "Disposizioni
          per conformare il diritto  interno  alla  decisione  quadro
          2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
          mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna  tra
          Stati membri" e' pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  29  aprile
          2005, n. 98. 
              Il Capo I (Estradizione per  l'estero)  del  titolo  II
          (estradizione) del libro XI (Rapporti  giurisdizionali  con
          autorita'  straniere)  del  codice  di   procedura   penale
          comprende gli articoli da 697 a 719. 
              Si riporta il testo dell'articolo 51-ter della legge 26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta'): 
                "Art. 51-ter  Sospensione  cautelativa  delle  misure
          alternative 
                1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone
          in essere comportamenti  suscettibili  di  determinarne  la
          revoca,  il   magistrato   di   sorveglianza,   nella   cui
          giurisdizione la misura e' in esecuzione, ne da'  immediata
          comunicazione al tribunale di sorveglianza affinche' decida
          in ordine alla prosecuzione, sostituzione  o  revoca  della
          misura. 
                2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il  magistrato  di
          sorveglianza  puo'  disporre  con   decreto   motivato   la
          provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare
          l'accompagnamento  in   istituto   del   trasgressore.   Il
          provvedimento  di  sospensione  perde   efficacia   se   la
          decisione del tribunale non interviene entro trenta  giorni
          dalla ricezione degli atti." 
              Si riporta il testo degli articoli 303, 308 e  392  del
          codice di procedura penale: 
                "Art. 303. Termini di durata massima  della  custodia
          cautelare. 
                1. La custodia cautelare perde efficacia quando: 
                  a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi  i
          seguenti  termini   senza   che   sia   stato   emesso   il
          provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
          il  giudice  dispone  il  giudizio  abbreviato   ai   sensi
          dell'articolo 438, ovvero senza che sia  stata  pronunciata
          la sentenza di applicazione della pena su  richiesta  delle
          parti; 
                    1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
                    2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la  legge  stabilisce  la  pena  della  reclusione
          superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
          numero 3); 
                    3) un anno, quando si procede per un delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o  la
          pena della reclusione non inferiore  nel  massimo  a  venti
          anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407,
          comma 2, lettera a), sempre che  per  lo  stesso  la  legge
          preveda la pena della reclusione superiore  nel  massimo  a
          sei anni; 
                  b) dall'emissione del provvedimento che dispone  il
          giudizio o dalla  sopravvenuta  esecuzione  della  custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 
                    1) sei mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni. 
                    2) un anno, quando si procede per un delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a venti anni, salvo  quanto  previsto
          dal numero 1); 
                    3) un anno e sei mesi, quando si procede  per  un
          delitto  per  il  quale  la  legge   stabilisce   la   pena
          dell'ergastolo o la pena  della  reclusione  superiore  nel
          massimo a venti anni; 
                    3-bis) qualora si proceda per i  delitti  di  cui
          all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui  ai
          numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino  a  sei  mesi.  Tale
          termine e' imputato a quello della fase precedente ove  non
          completamente utilizzato, ovvero ai  termini  di  cui  alla
          lettera  d)  per  la  parte   eventualmente   residua.   In
          quest'ultimo caso i termini di cui  alla  lettera  d)  sono
          proporzionalmente ridotti; 
                  b-bis) dall'emissione  dell'ordinanza  con  cui  il
          giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
          esecuzione della custodia sono decorsi i  seguenti  termini
          senza che sia stata pronunciata  sentenza  di  condanna  ai
          sensi dell'articolo 442: 
                    1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
                    2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a venti anni, salvo  quanto  previsto
          nel numero 1; 
                    3) nove mesi, quando si procede  per  un  delitto
          per il quale la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o
          la pena della reclusione  superiore  nel  massimo  a  venti
          anni; 
                  c) dalla pronuncia della sentenza  di  condanna  di
          primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della  custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 
                    1) nove mesi, se vi e' stata condanna  alla  pena
          della reclusione non superiore a tre anni; 
                    2) un anno, se vi e'  stata  condanna  alla  pena
          della reclusione non superiore a dieci anni; 
                    3) un anno e sei mesi, se vi  e'  stata  condanna
          alla pena dell'ergastolo o  della  reclusione  superiore  a
          dieci anni; 
                  d) dalla pronuncia della sentenza  di  condanna  in
          grado di appello  o  dalla  sopravvenuta  esecuzione  della
          custodia sono decorsi gli  stessi  termini  previsti  dalla
          lettera  c)  senza  che  sia  stata  pronunciata   sentenza
          irrevocabile di condanna, salve  le  ipotesi  di  cui  alla
          lettera  b),  numero  3-bis).  Tuttavia,  se  vi  e'  stata
          condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
          proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si  applica
          soltanto la disposizione del comma 4. 
                2. Nel caso in cui, a  seguito  di  annullamento  con
          rinvio da parte della  Corte  di  cassazione  o  per  altra
          causa, il procedimento regredisca a una fase o a  un  grado
          di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad  altro  giudice,
          dalla data del procedimento che dispone il  regresso  o  il
          rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della  custodia
          cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
          relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. 
                3. Nel caso di evasione  dell'imputato  sottoposto  a
          custodia  cautelare,  i  termini  previsti  dal   comma   1
          decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e  grado
          del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata  la
          custodia cautelare. 
                4. La durata complessiva  della  custodia  cautelare,
          considerate anche le proroghe previste  dall'articolo  305,
          non puo' superare i seguenti termini: 
                  a) due anni, quando si procede per un  delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
                  b) quattro anni, quando si procede per  un  delitto
          per il quale la legge stabilisce la pena  della  reclusione
          non superiore  nel  massimo  a  venti  anni,  salvo  quanto
          previsto dalla lettera a); 
                  c) sei anni, quando si procede per un  delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
          reclusione superiore nel massimo a venti anni." 
                "Art. 308. Termini di  durata  massima  delle  misure
          diverse dalla custodia cautelare. 
                1.  Le  misure  coercitive  diverse  dalla   custodia
          cautelare perdono efficacia quando dall'inizio  della  loro
          esecuzione e' decorso un periodo di tempo  pari  al  doppio
          dei termini previsti dall'articolo 303. 
                2. Le misure interdittive non  possono  avere  durata
          superiore a dodici  mesi  e  perdono  efficacia  quando  e'
          decorso il termine fissato dal giudice  nell'ordinanza.  In
          ogni  caso,  qualora  siano  state  disposte  per  esigenze
          probatorie, il giudice puo' disporne  la  rinnovazione  nei
          limiti temporali previsti dal primo  periodo  del  presente
          comma. 
                2-bis. 
                3.   L'estinzione   delle   misure   non   pregiudica
          l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al  giudice
          penale o  ad  altre  autorita'  nell'applicazione  di  pene
          accessorie o di altre misure interdittive." 
                "Art. 392. Casi. 
                1. Nel corso delle indagini preliminari  il  pubblico
          ministero e la persona  sottoposta  alle  indagini  possono
          chiedere  al  giudice  che   si   proceda   con   incidente
          probatorio: 
                  a)  all'assunzione  della  testimonianza   di   una
          persona, quando vi e' fondato motivo  di  ritenere  che  la
          stessa non potra' essere  esaminata  nel  dibattimento  per
          infermita' o altro grave impedimento; 
                  b) all'assunzione di una testimonianza quando,  per
          elementi concreti e specifici,  vi  e'  fondato  motivo  di
          ritenere che la persona sia esposta a  violenza,  minaccia,
          offerta o promessa di denaro o di altra utilita'  affinche'
          non deponga o deponga il falso; 
                  c) all'esame della persona sottoposta alle indagini
          su fatti concernenti la responsabilita' di altri; 
                  d) all'esame delle persone  indicate  nell'articolo
          210 e all'esame dei testimoni di giustizia; 
                  e) al confronto tra persone che in altro  incidente
          probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
          discordanti, quando ricorre una delle circostanze  previste
          dalle lettere a) e b); 
                  f) a una perizia o a un esperimento giudiziale,  se
          la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo  il  cui
          stato e' soggetto a modificazione non evitabile; 
                  g) a una ricognizione, quando  particolari  ragioni
          di  urgenza  non   consentono   di   rinviare   l'atto   al
          dibattimento. 
                1-bis. Nei procedimenti per i  delitti  di  cui  agli
          articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche  se
          relativi al  materiale  pornografico  di  cui  all'articolo
          600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  612-bis   del
          codice penale il pubblico  ministero,  anche  su  richiesta
          della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
          possono chiedere che si proceda  con  incidente  probatorio
          all'assunzione della  testimonianza  di  persona  minorenne
          ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di  fuori
          delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
          persona  offesa  versa   in   condizione   di   particolare
          vulnerabilita', il pubblico ministero, anche  su  richiesta
          della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
          chiedere  che   si   proceda   con   incidente   probatorio
          all'assunzione della sua testimonianza. 
                2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
          indagini possono altresi'  chiedere  una  perizia  che,  se
          fosse disposta nel dibattimento,  ne  potrebbe  determinare
          una sospensione superiore  a  sessanta  giorni  ovvero  che
          comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
          vivente previsti dall'articolo 224-bis." 
              Si riporta il testo dell'articolo 162  della  legge  23
          ottobre 1960, n.  1196  (Ordinamento  del  personale  delle
          cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi): 
                "Art. 162. Orario di ufficio. 
                Le cancellerie e segreterie giudiziarie  sono  aperte
          al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario
          stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i  capi
          delle cancellerie e segreterie interessate. Le  cancellerie
          delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte
          al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali,  secondo
          l'orario stabilito dai  rispettivi  presidenti,  sentiti  i
          capi delle cancellerie interessate. 
                L'orario giornaliero di servizio ha la durata di  sei
          ore in ciascun giorno feriale. 
                Il presidente della Corte e il  procuratore  generale
          possono  stabilire  che  tale  orario  sia  diviso  in  due
          periodi. 
                Quando le  esigenze  dell'ufficio  lo  richiedano  il
          funzionario o l'impiegato e' tenuto  a  prestare  servizio,
          con il diritto alla retribuzione per lavoro  straordinario,
          anche in giorni o in ore non comprese nell'orario  normale,
          salvo che sia esonerato per giustificati motivi." 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  472  del
          codice di procedura penale: 
                "Art. 472. Casi in cui si procede a porte chiuse. 
                1.- 2. (Omissis) 
                3. Il giudice dispone altresi' che il dibattimento  o
          alcuni atti di esso si svolgano a porte  chiuse  quando  la
          pubblicita'  puo'  nuocere  alla  pubblica  igiene,  quando
          avvengono da parte del pubblico manifestazioni che  turbano
          il regolare svolgimento  delle  udienze  ovvero  quando  e'
          necessario salvaguardare la sicurezza  di  testimoni  o  di
          imputati." 
              Si riporta il testo dell'articolo  128  del  codice  di
          procedura civile: 
                "Art. 128. Udienza pubblica. 
                L'udienza in cui si discute la causa  e'  pubblica  a
          pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre
          che si svolga a  porte  chiuse,  se  ricorrono  ragioni  di
          sicurezza  dello  Stato,  di  ordine  pubblico  o  di  buon
          costume. 
                Il giudice  esercita  i  poteri  di  polizia  per  il
          mantenimento dell'ordine e del decoro  e  puo'  allontanare
          chi contravviene alle sue prescrizioni." 
              Si riporta il testo degli articoli 309, comma  9,  311,
          commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del  codice  di  procedura
          penale : 
                "Art. 309. Riesame delle ordinanze che dispongono una
          misura coercitiva 
                1. - 8-bis. (Omissis) 
                9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli  atti  il
          tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita'  della
          richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza  oggetto
          del riesame  decidendo  anche  sulla  base  degli  elementi
          addotti dalle parti nel corso  dell'udienza.  Il  tribunale
          puo' annullare il provvedimento impugnato o  riformarlo  in
          senso favorevole all'imputato anche per motivi  diversi  da
          quelli  enunciati  ovvero  puo'  confermarlo  per   ragioni
          diverse  da   quelle   indicate   nella   motivazione   del
          provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento
          impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma
          valutazione, a  norma  dell'articolo  292,  delle  esigenze
          cautelari, degli indizi  e  degli  elementi  forniti  dalla
          difesa." 
                "Art. 311. Ricorso per cassazione. 
                1. - 4. (Omissis) 
                5. La Corte di cassazione decide entro trenta  giorni
          dalla ricezione degli atti  osservando  le  forme  previste
          dall'articolo 127. 
                5-bis. Se e' stata annullata con rinvio,  su  ricorso
          dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la
          misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma  9,  il
          giudice decide entro dieci  giorni  dalla  ricezione  degli
          atti e  l'ordinanza  e'  depositata  in  cancelleria  entro
          trenta giorni dalla decisione. Se la  decisione  ovvero  il
          deposito dell'ordinanza non intervengono  entro  i  termini
          prescritti,  l'ordinanza  che   ha   disposto   la   misura
          coercitiva perde  efficacia,  salvo  che  l'esecuzione  sia
          sospesa ai sensi  dell'articolo  310,  comma  3,  e,  salve
          eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non
          puo' essere rinnovata." 
                "Art. 324. Procedimento di riesame. 
                1. - 6. (Omissis) 
                7. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  309,
          commi 9,  9-bis  e  10.  La  revoca  del  provvedimento  di
          sequestro puo' essere parziale e non puo'  essere  disposta
          nei casi indicati nell'articolo  240  comma  2  del  codice
          penale." 
              Si riporta il testo degli articoli 24, comma 2,  e  27,
          comma 6, del citato decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n. 159: 
                "Art. 24 Confisca 
                1. - 1-bis. (Omissis) 
                2. Il provvedimento di sequestro perde  efficacia  se
          il tribunale non  deposita  il  decreto  che  pronuncia  la
          confisca entro un anno e sei mesi dalla data di  immissione
          in  possesso  dei   beni   da   parte   dell'amministratore
          giudiziario. Nel caso  di  indagini  complesse  o  compendi
          patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo  periodo
          puo' essere prorogato con decreto  motivato  del  tribunale
          per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti,  si
          tiene conto delle  cause  di  sospensione  dei  termini  di
          durata della custodia cautelare,  previste  dal  codice  di
          procedura penale, in quanto compatibili; il  termine  resta
          sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia
          necessario  procedere  all'espletamento   di   accertamenti
          peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e'
          iniziato   il   procedimento   risulta   poter    disporre,
          direttamente o indirettamente. Il  termine  resta  altresi'
          sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva
          sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e  per
          il tempo decorrente dalla morte del  proposto,  intervenuta
          durante il procedimento, fino  all'identificazione  e  alla
          citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma  2,
          nonche' durante la pendenza dei termini previsti dai  commi
          10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7." 
                "Art. 27 Comunicazioni e impugnazioni 
                1. - 5. (Omissis) 
                6. In caso di appello, il provvedimento  di  confisca
          perde efficacia se la  corte  d'appello  non  si  pronuncia
          entro un anno e sei  mesi  dal  deposito  del  ricorso.  Si
          applica l'articolo 24, comma 2." 
              Si riporta il testo  dell'articolo  2  della  legge  24
          marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione  in  caso
          di  violazione  del  termine  ragionevole  del  processo  e
          modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile): 
                "Art. 2. (Diritto all'equa riparazione) 
                1. E' inammissibile la domanda  di  equa  riparazione
          proposta  dal  soggetto  che  non  ha  esperito  i   rimedi
          preventivi all'irragionevole durata  del  processo  di  cui
          all'articolo 1-ter. 
                2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta  la
          complessita'  del  caso,  l'oggetto  del  procedimento,  il
          comportamento  delle  parti  e  del  giudice   durante   il
          procedimento,  nonche'  quello  di  ogni   altro   soggetto
          chiamato  a  concorrervi   o   a   contribuire   alla   sua
          definizione. 
                2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole
          di cui al comma 1 se il processo non eccede  la  durata  di
          tre anni in primo grado, di due anni in secondo  grado,  di
          un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini  del  computo
          della durata il  processo  si  considera  iniziato  con  il
          deposito del ricorso introduttivo del giudizio  ovvero  con
          la  notificazione  dell'atto  di  citazione.  Si  considera
          rispettato il termine ragionevole  se  il  procedimento  di
          esecuzione forzata si e' concluso in  tre  anni,  e  se  la
          procedura concorsuale  si  e'  conclusa  in  sei  anni.  Il
          processo penale  si  considera  iniziato  con  l'assunzione
          della  qualita'  di  imputato,  di  parte   civile   o   di
          responsabile civile,  ovvero  quando  l'indagato  ha  avuto
          legale   conoscenza   della   chiusura    delle    indagini
          preliminari. 
                2-ter. Si considera comunque  rispettato  il  termine
          ragionevole  se  il  giudizio  viene   definito   in   modo
          irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. 
                2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto  del
          tempo in cui il processo e' sospeso e di quello  intercorso
          tra il giorno in cui inizia  a  decorrere  il  termine  per
          proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa. 
                2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: 
                  a) in favore della parte che ha agito  o  resistito
          in giudizio consapevole  della  infondatezza  originaria  o
          sopravvenuta delle proprie domande o  difese,  anche  fuori
          dai casi di cui all'articolo 96  del  codice  di  procedura
          civile; 
                  b) nel caso di cui all'articolo  91,  primo  comma,
          secondo periodo, del codice di procedura civile; 
                  c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1,  primo
          periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
                  d)  in  ogni  altro  caso  di  abuso   dei   poteri
          processuali  che  abbia  determinato   una   ingiustificata
          dilazione dei tempi del procedimento. 
                2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio  da
          irragionevole durata del processo, salvo  prova  contraria,
          nel caso di: 
                  a) dichiarazione di  intervenuta  prescrizione  del
          reato, limitatamente all'imputato; 
                  b) contumacia della parte; 
                  c)  estinzione  del   processo   per   rinuncia   o
          inattivita' delle parti ai sensi degli articoli 306  e  307
          del codice di  procedura  civile  e  dell'articolo  84  del
          codice del  processo  amministrativo,  di  cui  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
                  d) perenzione del ricorso ai sensi  degli  articoli
          81 e 82 del codice del processo amministrativo, di  cui  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
                  e) mancata presentazione della domanda di  riunione
          nel giudizio amministrativo  presupposto,  in  pendenza  di
          giudizi dalla  stessa  parte  introdotti  e  ricorrendo  le
          condizioni di cui all'articolo 70 del codice  del  processo
          amministrativo, di cui  al  decreto  legislativo  2  luglio
          2010, n. 104; 
                  f) introduzione  di  domande  nuove,  connesse  con
          altre gia' proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i
          presupposti per i motivi aggiunti di  cui  all'articolo  43
          del codice del processo amministrativo, di cui  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  salvo  che  il  giudice
          amministrativo disponga la separazione dei processi; 
                  g) irrisorieta' della pretesa o  del  valore  della
          causa,  valutata  anche  in   relazione   alle   condizioni
          personali della parte. 
                2-septies.  Si  presume  parimenti  insussistente  il
          danno quando la parte  ha  conseguito,  per  effetto  della
          irragionevole durata del  processo,  vantaggi  patrimoniali
          eguali o  maggiori  rispetto  alla  misura  dell'indennizzo
          altrimenti dovuto. 
                3. 
              Si riporta il testo degli articoli 16 e 16-bis, commi 1
          e 1-bis, del citato decreto legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
                "Art. 16 Biglietti di  cancelleria,  comunicazioni  e
          notificazioni per via telematica 
                1. All'articolo  136,  primo  comma,  del  codice  di
          procedura civile, le parole: «in carta  non  bollata»  sono
          soppresse. 
                2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di
          procedura civile, dopo le parole: «pubblici  elenchi»  sono
          inserite  le  seguenti:  «o   comunque   accessibili   alle
          pubbliche amministrazioni». 
                3.   All'articolo   45   delle    disposizioni    per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo comma sono premesse le seguenti parole:
          «Quando viene redatto su supporto cartaceo»; 
                  b) al secondo comma le  parole:  «Esse  contengono»
          sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; 
                  c) al secondo comma le parole: «ed  il  nome  delle
          parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti
          ed il testo integrale del provvedimento comunicato»; 
                  d) dopo il terzo comma  e'  aggiunto  il  seguente:
          «Quando  viene  trasmesso   a   mezzo   posta   elettronica
          certificata il biglietto di cancelleria e'  costituito  dal
          messaggio di  posta  elettronica  certificata,  formato  ed
          inviato nel rispetto della normativa, anche  regolamentare,
          concernente la trasmissione e la  ricezione  dei  documenti
          informatici.». 
                4. Nei procedimenti  civili  le  comunicazioni  e  le
          notificazioni a  cura  della  cancelleria  sono  effettuate
          esclusivamente per via telematica  all'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata risultante da  pubblici  elenchi  o
          comunque  accessibili   alle   pubbliche   amministrazioni,
          secondo la normativa, anche regolamentare,  concernente  la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  le
          notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
          articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e  151,  comma  2,  del
          codice di procedura penale. La relazione  di  notificazione
          e' redatta in forma automatica dai sistemi  informatici  in
          dotazione alla cancelleria. 
                5. La notificazione o comunicazione che contiene dati
          sensibili e' effettuata solo per estratto  con  contestuale
          messa  a  disposizione,  sul  sito   internet   individuato
          dall'amministrazione,   dell'atto    integrale    cui    il
          destinatario  accede  mediante   gli   strumenti   di   cui
          all'articolo 64 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. 
                6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i
          quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo
          di posta elettronica certificata, che non hanno  provveduto
          ad istituire  o  comunicare  il  predetto  indirizzo,  sono
          eseguite esclusivamente mediante deposito  in  cancelleria.
          Le stesse modalita' si adottano nelle  ipotesi  di  mancata
          consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
          cause imputabili al destinatario. 
                7. Nei procedimenti civili nei quali sta in  giudizio
          personalmente  la  parte  il   cui   indirizzo   di   posta
          elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la
          stessa  puo'  indicare  l'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata al quale  vuole  ricevere  le  comunicazioni  e
          notificazioni relative al procedimento.  In  tale  caso  le
          comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria,  si
          effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6  e
          8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche
          amministrazioni  che   stanno   in   giudizio   avvalendosi
          direttamente   di   propri   dipendenti   sono   effettuate
          esclusivamente  agli   indirizzi   di   posta   elettronica
          comunicati a norma del comma 12. 
                8. Quando non e' possibile  procedere  ai  sensi  del
          comma 4 per  causa  non  imputabile  al  destinatario,  nei
          procedimenti civili  si  applicano  l'articolo  136,  terzo
          comma,  e  gli  articoli  137  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile e, nei procedimenti penali,  si  applicano
          gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. 
                9. Le disposizioni dei commi  da  4  a  8  acquistano
          efficacia: 
                  a) a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a
          cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori,
          nei procedimenti civili pendenti  dinanzi  ai  tribunali  e
          alle corti d'appello che,  alla  predetta  data  sono  gia'
          stati  individuati  dai   decreti   ministeriali   previsti
          dall'articolo 51, comma  2,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133; 
                  b) a decorrere dal sessantesimo  giorno  successivo
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del  presente   decreto   per   le   comunicazioni   e   le
          notificazioni di cui alla lettera a),  per  i  procedimenti
          civili pendenti dinanzi  ai  tribunali  ed  alle  corti  di
          appello che alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali
          previsti dall'articolo 51, comma 2,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133; 
                  c) a decorrere dal trecentesimo  giorno  successivo
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del  presente   decreto   per   le   comunicazioni   e   le
          notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a  destinatari
          diversi dai  difensori  nei  procedimenti  civili  pendenti
          dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; 
                  c-bis) a decorrere dal  15  dicembre  2014  per  le
          notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
          articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e  151,  comma  2,  del
          codice di procedura  penale  nei  procedimenti  dinanzi  ai
          tribunali e alle corti di appello; 
                  d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a
          quello della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per  gli
          uffici giudiziari  diversi  dai  tribunali  e  dalle  corti
          d'appello. 
                10.  Con  uno  o  piu'  decreti  aventi  natura   non
          regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,
          il Consiglio nazionale forense  e  i  consigli  dell'ordine
          degli avvocati interessati, il  Ministro  della  giustizia,
          previa verifica, accerta la funzionalita'  dei  servizi  di
          comunicazione, individuando: 
                  a) gli uffici giudiziari diversi  dai  tribunali  e
          dalle corti di appello nei quali  trovano  applicazione  le
          disposizioni del presente articolo; 
                  b)  gli  uffici  giudiziari  in   cui   le   stesse
          disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa
          dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
          150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. 
                11.  I  commi  da  1  a  4   dell'articolo   51   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  sono
          abrogati. 
                12.  Al  fine  di   favorire   le   comunicazioni   e
          notificazioni   per   via   telematica    alle    pubbliche
          amministrazioni,  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  comunicano  al
          Ministero della giustizia, con le regole tecniche  adottate
          ai sensi dell'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il  30  novembre  2014
          l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  conforme  a
          quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
          11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a  cui
          ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato
          dal   Ministero    della    giustizia    e'    consultabile
          esclusivamente  dagli  uffici  giudiziari,   dagli   uffici
          notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. 
                13. In caso di mancata comunicazione entro il termine
          di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8. 
                14.   All'articolo   40   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma  1-bis  e'
          aggiunto, in fine, il seguente: 
                  «1-ter. L'importo del diritto di  copia,  aumentato
          di dieci  volte,  e'  dovuto  per  gli  atti  comunicati  o
          notificati in cancelleria nei casi in cui la  comunicazione
          o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile
          per causa a lui imputabile.». 
                15.  Per  l'adeguamento   dei   sistemi   informativi
          hardware e software presso gli  uffici  giudiziari  nonche'
          per la manutenzione dei relativi servizi e  per  gli  oneri
          connessi alla formazione del  personale  amministrativo  e'
          autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e
          di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. 
                16. Al relativo onere si  provvede  con  quota  parte
          delle maggiori entrate  derivanti  dall'applicazione  delle
          disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2,  della  legge
          12  novembre  2011,  n.  183,  che  sono   conseguentemente
          iscritte nello  stato  di  previsione  dell'entrata  ed  in
          quello del Ministero della giustizia. 
                17. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                17-bis. Le disposizioni di cui a i commi 4, 6, 7,  8,
          12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo." 
                "Art. 16-bis. Obbligatorieta' del deposito telematico
          degli atti processuali 
                1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal
          30 giugno 2014 nei procedimenti civili,  contenziosi  o  di
          volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
          degli  atti  processuali  e  dei  documenti  da  parte  dei
          difensori delle parti precedentemente costituite  ha  luogo
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
          della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il
          deposito degli atti e dei documenti da parte  dei  soggetti
          nominati o delegati dall'autorita'  giudiziaria.  Le  parti
          provvedono, con le modalita' di cui al  presente  comma,  a
          depositare gli atti e i documenti provenienti dai  soggetti
          da  esse  nominati.  Per  difensori  non  si  intendono   i
          dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
          per stare  in  giudizio  personalmente.  In  ogni  caso,  i
          medesimi dipendenti possono depositare,  con  le  modalita'
          previste dal presente comma, gli atti e i documenti di  cui
          al medesimo comma. 
                1-bis.   Nell'ambito   dei    procedimenti    civili,
          contenziosi  e  di  volontaria  giurisdizione  innanzi   ai
          tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015,  innanzi  alle
          corti di appello e' sempre ammesso il  deposito  telematico
          di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1  e  dei
          documenti che si offrono in  comunicazione,  da  parte  del
          difensore o del dipendente di cui  si  avvale  la  pubblica
          amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le
          modalita'  previste  dalla  normativa  anche  regolamentare
          concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione   e   la
          ricezione  dei  documenti  informatici.  In  tal  caso   il
          deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'." 
              Si riporta il testo dell'articolo 14  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia): 
                "Art. 14 (Obbligo di pagamento) 
                1. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
          che deposita  il  ricorso  introduttivo,  ovvero  che,  nei
          processi esecutivi di espropriazione  forzata,  fa  istanza
          per l'assegnazione o la  vendita  dei  beni  pignorati,  e'
          tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 
                1-bis. La parte che fa istanza a norma  dell'articolo
          492-bis, primo comma, del codice  di  procedura  civile  e'
          tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 
                2. Il valore dei processi, determinato ai  sensi  del
          codice  di  procedura  civile,  senza  tener  conto   degli
          interessi, deve risultare da  apposita  dichiarazione  resa
          dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito. 
                3. La parte di cui al comma  1,  quando  modifica  la
          domanda  o  propone  domanda  riconvenzionale   o   formula
          chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore  della
          causa,  e'  tenuta  a  farne  espressa  dichiarazione  e  a
          procedere al contestuale pagamento  integrativo.  Le  altre
          parti, quando modificano la domanda  o  propongono  domanda
          riconvenzionale o formulano chiamata in  causa  o  svolgono
          intervento  autonomo,  sono   tenute   a   farne   espressa
          dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di  un
          autonomo  contributo  unificato,  determinato  in  base  al
          valore della domanda proposta. 
                3-bis. Nei processi tributari, il valore della  lite,
          determinato, per ciascun atto impugnato anche  in  appello,
          ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo  12   del   decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,   e   successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito. 
                3-ter. Nel processo amministrativo per  valore  della
          lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,  lettera
          a) del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
          intende l'importo posto a  base  d'asta  individuato  dalle
          stazioni  appaltanti  negli  atti   di   gara,   ai   sensi
          dell'articolo 29, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163. Nei ricorsi  di  cui  all'articolo  119,  comma  1,
          lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,
          in  caso  di  controversie  relative   all'irrogazione   di
          sanzioni, comunque  denominate,  il  valore  e'  costituito
          dalla somma di queste." 
              Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115: 
                "Art.  30  (Anticipazioni  forfettarie  dai   privati
          all'erario nel processo civile) 
                1. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
          che deposita  il  ricorso  introduttivo,  ovvero  che,  nei
          processi esecutivi di espropriazione  forzata,  fa  istanza
          per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa
          i diritti,  le  indennita'  di  trasferta  e  le  spese  di
          spedizione per la notificazione eseguita su  richiesta  del
          funzionario addetto  all'ufficio,  in  modo  forfettizzato,
          nella misura di euro 27, eccetto che nei processi  previsti
          dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958,  n.  319,  e
          successive modificazioni, e in quelli in cui si applica  lo
          stesso articolo. 
                2.   L'inosservanza   delle   prescrizioni   di   cui
          all'articolo 134,  secondo  comma,  n.  1,  e  del  termine
          stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio
          decreto  18   dicembre   1941,   n.   1368   e   successive
          modificazioni, determina il raddoppio dell'importo  dovuto;
          il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione
          mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte  VII  e
          relative  norme  transitorie,  in  solido   nei   confronti
          dell'impugnante e del difensore." 
              Per il testo del comma 2  dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 75. 
              Si riporta il testo dei commi 3, 4  e  5  dell'articolo
          146-bis del decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271
          (Norme di attuazione, di coordinamento  e  transitorie  del
          codice di procedura penale): 
                "Art.  146-bis.  Partecipazione  al  dibattimento   a
          distanza. 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. Quando e' disposta la partecipazione  a  distanza,
          e' attivato  un  collegamento  audiovisivo  tra  l'aula  di
          udienza e il luogo della custodia, con  modalita'  tali  da
          assicurare   la   contestuale,   effettiva   e    reciproca
          visibilita' delle persone presenti in entrambi i  luoghi  e
          la possibilita' di udire  quanto  vi  viene  detto.  Se  il
          provvedimento e' adottato nei confronti  di  piu'  imputati
          che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di  detenzione
          in luoghi diversi, ciascuno e' posto altresi' in grado, con
          il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. 
                4. E' sempre consentito  al  difensore  o  a  un  suo
          sostituto di  essere  presente  nel  luogo  dove  si  trova
          l'imputato.  Il  difensore  o  il  suo  sostituto  presenti
          nell'aula  di  udienza  e  l'imputato  possono  consultarsi
          riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 
                4-bis. (Omissis) 
                5.  Il  luogo   dove   l'imputato   si   collega   in
          audiovisione e' equiparato all'aula di udienza." 
              Si riporta il testo degli articoli 284, 137 e  483  del
          codice di procedura penale: 
                "Art. 284. Arresti domiciliari. 
                1. Con  il  provvedimento  che  dispone  gli  arresti
          domiciliari,  il  giudice  prescrive  all'imputato  di  non
          allontanarsi dalla propria abitazione o da altro  luogo  di
          privata dimora ovvero da un luogo pubblico  di  cura  o  di
          assistenza ovvero, ove  istituita,  da  una  casa  famiglia
          protetta. 
                1-bis. Il giudice  dispone  il  luogo  degli  arresti
          domiciliari in modo da assicurare comunque  le  prioritarie
          esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 
                1-ter. La misura cautelare degli arresti  domiciliari
          non  puo'  essere  eseguita  presso  un  immobile  occupato
          abusivamente. 
                2. Quando e' necessario, il giudice impone  limiti  o
          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con
          persone diverse da quelle che con lui coabitano  o  che  lo
          assistono. 
                3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere  alle
          sue  indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa   in
          situazione  di  assoluta   indigenza,   il   giudice   puo'
          autorizzarlo ad assentarsi nel  corso  della  giornata  dal
          luogo di arresto per il tempo strettamente  necessario  per
          provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
          attivita' lavorativa. 
                4. Il pubblico ministero o  la  polizia  giudiziaria,
          anche di propria iniziativa, possono  controllare  in  ogni
          momento    l'osservanza    delle    prescrizioni    imposte
          all'imputato. 
                5. L'imputato agli arresti domiciliari  si  considera
          in stato di custodia cautelare. 
                5-bis. Non possono  essere,  comunque,  concessi  gli
          arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
          di evasione nei cinque anni  precedenti  al  fatto  per  il
          quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla  base
          di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita'  e
          che le esigenze cautelari possano  essere  soddisfatte  con
          tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu'
          rapide le relative notizie." 
                "Art. 137. Sottoscrizione del verbale. 
                1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483  comma  1,
          il verbale, previa lettura, e' sottoscritto  alla  fine  di
          ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha  redatto,  dal
          giudice  e  dalle  persone  intervenute,  anche  quando  le
          operazioni non sono esaurite e vengono  rinviate  ad  altro
          momento. 
                2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e'  in
          grado  di  sottoscrivere,  ne   e'   fatta   menzione   con
          l'indicazione del motivo." 
                "Art. 483. Sottoscrizione e trascrizione del verbale. 
                1. Subito  dopo  la  conclusione  dell'udienza  o  la
          chiusura  del  dibattimento  [c.p.p.  524],   il   verbale,
          sottoscritto  alla  fine  di  ogni  foglio   dal   pubblico
          ufficiale che lo ha redatto, e'  presentato  al  presidente
          per l'apposizione del visto. 
                2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i  nastri
          impressi con i caratteri della stenotipia  sono  trascritti
          in  caratteri  comuni  non  oltre  tre  giorni  dalla  loro
          formazione. 
                3. I  verbali  e  le  trascrizioni  sono  acclusi  al
          fascicolo per il dibattimento." 
              Si riporta il testo degli articoli 127, 614 e  615  del
          codice di procedura penale: 
                "Art. 127. Procedimento in camera di consiglio. 
                1. Quando si deve procedere in camera  di  consiglio,
          il giudice o il  presidente  del  collegio  fissa  la  data
          dell'udienza e ne fa dare avviso  alle  parti,  alle  altre
          persone interessate e ai difensori. L'avviso e'  comunicato
          o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
          Se l'imputato e' privo di difensore,  l'avviso  e'  dato  a
          quello di ufficio. 
                2. Fino a cinque giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria. 
                3.  Il  pubblico  ministero,  gli  altri  destinatari
          dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se  compaiono.
          Se l'interessato e' detenuto o  internato  in  luogo  posto
          fuori della circoscrizione del giudice e ne  fa  richiesta,
          deve essere sentito  prima  del  giorno  dell'udienza,  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo. 
                4. L'udienza e' rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento dell'imputato o del condannato che  ha  chiesto
          di essere sentito personalmente e che non  sia  detenuto  o
          internato in luogo diverso da quello  in  cui  ha  sede  il
          giudice. 
                5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono  previste
          a pena di nullita'. 
                6.  L'udienza  si  svolge  senza  la   presenza   del
          pubblico. 
                7. Il giudice provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma  1,
          che possono proporre ricorso per cassazione. 
                8.   Il    ricorso    non    sospende    l'esecuzione
          dell'ordinanza, a meno  che  il  giudice  che  l'ha  emessa
          disponga diversamente con decreto motivato. 
                9.  L'inammissibilita'  dell'atto  introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza formalita' di procedura,  salvo  che  sia  altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 
                10. Il verbale di  udienza  e'  redatto  soltanto  in
          forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2." 
                "Art. 614. Dibattimento. 
                1. Le norme concernenti la pubblicita', la polizia  e
          la  disciplina  delle  udienze   e   la   direzione   della
          discussione nei giudizi di primo  e  di  secondo  grado  si
          osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano
          applicabili. 
                2. Le parti private possono comparire per  mezzo  dei
          loro difensori. 
                3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla
          verifica della costituzione delle parti e della regolarita'
          degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente
          o un consigliere da lui  delegato  fa  la  relazione  della
          causa. 
                4. Dopo la requisitoria  del  pubblico  ministero,  i
          difensori della  parte  civile,  del  responsabile  civile,
          della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
          dell'imputato espongono nell'ordine  le  loro  difese.  Non
          sono ammesse repliche." 
                "Art. 615. Deliberazione e pubblicazione. 
                1. La corte di cassazione  delibera  la  sentenza  in
          camera di  consiglio  subito  dopo  terminata  la  pubblica
          udienza salvo che, per la molteplicita' o per  l'importanza
          delle  questioni  da  decidere,   il   presidente   ritenga
          indispensabile differire la deliberazione ad altra  udienza
          prossima.  Si  osservano,   in   quanto   applicabili,   le
          disposizioni degli articoli 527 e 546. 
                2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622  e
          623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. 
                3. La sentenza e' pubblicata in udienza  subito  dopo
          la deliberazione, mediante lettura  del  dispositivo  fatta
          dal presidente o da un consigliere da lui delegato. 
                4.   Prima   della   lettura,   il   dispositivo   e'
          sottoscritto dal presidente." 
              Si riporta il testo dell'articolo  613  del  codice  di
          procedura penale: 
                "Art. 613. Difensori. 
                1. L'atto di ricorso, le memorie  e  i  motivi  nuovi
          devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilita',  da
          difensori  iscritti  nell'albo  speciale  della  corte   di
          cassazione. Davanti  alla  corte  medesima  le  parti  sono
          rappresentate dai difensori. 
                2.  Per  tutti  gli  atti   che   si   compiono   nel
          procedimento davanti alla corte, il domicilio  delle  parti
          e' presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal
          comma 4. Il difensore e' nominato per la  proposizione  del
          ricorso  o  successivamente;  in  mancanza  di  nomina   il
          difensore e' quello che ha assistito la  parte  nell'ultimo
          giudizio, purche' abbia i requisiti indicati nel comma 1. 
                3. Se l'imputato e' privo del difensore  di  fiducia,
          il presidente del collegio provvede a  norma  dell'articolo
          97. 
                4. Gli avvisi che devono  essere  dati  al  difensore
          sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da
          difensore di fiducia. 
                5. Quando il ricorso concerne gli  interessi  civili,
          il presidente, se la  parte  ne  fa  richiesta,  nomina  un
          difensore  secondo  le  norme  sul   patrocinio   dei   non
          abbienti." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10  del   citato
          decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9: 
                "Art. 10. Misure urgenti in  materia  di  sospensione
          dei termini e rinvio delle udienze processuali 
                1. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  marzo
          2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo
          2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli
          uffici  giudiziari  dei  circondari   dei   Tribunali   cui
          appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  1°  marzo  2020,  ad
          eccezione delle  udienze  nelle  cause  di  competenza  del
          tribunale  per  i  minorenni,  nelle  cause   relative   ad
          alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti  per
          l'adozione di provvedimenti in materia  di  amministrazione
          di  sostegno,  di  interdizione,  di  inabilitazione,   nei
          procedimenti  di  convalida   del   trattamento   sanitario
          obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini  di
          protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti  di
          convalida dell'espulsione, allontanamento  e  trattenimento
          di cittadini di  paesi  terzi  e  dell'Unione  europea,  in
          quelli di cui all'articolo  283  del  codice  di  procedura
          civile e in genere  nelle  cause  rispetto  alle  quali  la
          ritardata trattazione potrebbe produrre  grave  pregiudizio
          alle parti.  In  quest'ultimo  caso,  la  dichiarazione  di
          urgenza e' fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in
          calce  alla  citazione  o  al  ricorso,  con  decreto   non
          impugnabile  e,   per   le   cause   gia'   iniziate,   con
          provvedimento  del  giudice  istruttore  o  del   collegio,
          egualmente non impugnabile. 
                2. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e sino al  31  marzo
          2020: 
                  a) nei procedimenti di cui al  comma  1  e  con  le
          eccezioni ivi  previste  sono  sospesi  i  termini  per  il
          compimento di qualsiasi atto processuale,  comunicazione  e
          notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui
          appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; 
                  b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni
          di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento
          di   qualsiasi   atto    processuale,    comunicazione    e
          notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui
          all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 1° marzo 2020. 
                3. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  in  tutti   i
          procedimenti  civili  sono  rinviate   d'ufficio   a   data
          successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in  cui
          risulta che le parti o i loro difensori  sono  residenti  o
          hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020  alla
          medesima data. 
                4. Per i soggetti che alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o
          esercitano la propria attivita'  lavorativa,  produttiva  o
          funzione nei comuni di cui all'allegato 1  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  1°  marzo  2020,  il
          decorso dei  termini  perentori,  legali  e  convenzionali,
          sostanziali  e  processuali,  comportanti  prescrizioni   e
          decadenze  da  qualsiasi  diritto,  azione  ed   eccezione,
          nonche' dei termini per  gli  adempimenti  contrattuali  e'
          sospeso dal 22 febbraio  2020  fino  al  31  marzo  2020  e
          riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
          Ove la decorrenza  del  termine  abbia  inizio  durante  il
          periodo di sospensione, il termine decorre dalla  fine  del
          medesimo periodo. Sono  altresi'  sospesi,  per  lo  stesso
          periodo e nei riguardi dei  medesimi  soggetti,  i  termini
          relativi ai processi esecutivi e i  termini  relativi  alle
          procedure concorsuali, nonche' i termini  di  notificazione
          dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura
          ridotta, di svolgimento di attivita'  difensiva  e  per  la
          presentazione di ricorsi giurisdizionali. 
                5. Nei riguardi dei soggetti di cui  al  comma  4,  i
          termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che
          va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a
          vaglia cambiari, a cambiali  e  ad  ogni  altro  titolo  di
          credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per  lo
          stesso periodo. La sospensione opera a favore dei  debitori
          ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva
          la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 
                6. Nei procedimenti civili e penali  pendenti  presso
          gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte
          di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato  1
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
          marzo 2020, il  mancato  rispetto  di  termini  processuali
          perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si
          presume  dovuto,  salvo  prova  contraria,  a   causa   non
          imputabile alla parte incorsa in decadenze. 
                7. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono  rinviate
          d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei
          procedimenti penali pendenti negli  uffici  giudiziari  dei
          circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni  di  cui
          all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 1° marzo 2020. 
                8. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  marzo
          2020: 
                  a) nei  procedimenti  penali  pendenti  presso  gli
          uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte  di
          appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo
          2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi
          atto, comunicazione  e  notificazione  che  chiunque  debba
          svolgere nei medesimi distretti; 
                  b) in tutti i procedimenti penali  sono  sospesi  i
          termini per il compimento di qualsiasi atto,  comunicazione
          e notificazione che chiunque debba svolgere nei  comuni  di
          cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 1° marzo 2020. 
                9. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  nei  procedimenti
          penali in cui, alla data del 22 febbraio  2020,  una  delle
          parti o uno dei loro difensori e' residente nei  comuni  di
          cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti  dal  codice
          di procedura penale a pena di inammissibilita' o  decadenza
          sono sospesi, in favore dei medesimi  soggetti,  sino  alla
          data del 31 marzo 2020. 
                10. A decorrere dal giorno successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  nei  procedimenti
          penali pendenti, quando una delle  parti  o  uno  dei  loro
          difensori non presente all'udienza risulta residente  o  lo
          studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all'allegato
          1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  1°
          marzo  2020,  il  giudice  dispone  d'ufficio   il   rinvio
          dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020. 
                11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10  non
          si applicano all'udienza di convalida  dell'arresto  o  del
          fermo, nei procedimenti nei confronti di persone  detenute,
          internate  o  in   stato   di   custodia   cautelare,   nei
          procedimenti che presentano  carattere  di  urgenza  e  nei
          processi a carico di imputati minorenni. 
                12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma  3,
          del codice di procedura  penale,  a  decorrere  dal  giorno
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la  partecipazione
          alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi
          del comma 11, non operano le disposizioni di cui  ai  commi
          7, 8,  9  e  10  e'  assicurata,  ove  possibile,  mediante
          videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati  e
          regolati  con  provvedimento  del  Direttore  generale  dei
          sistemi informativi e  automatizzati  del  Ministero  della
          giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi  3,  4
          e,  in  quanto   compatibili,   5   dell'articolo   146-bis
          dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
          n. 271. 
                13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il
          tempo  in  cui  il  processo  e'  rinviato  o   i   termini
          procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10. 
                14. Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti
          penali per  minorenni  ubicati  nelle  regioni  in  cui  si
          trovano i comuni di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  marzo  2020,  a
          decorrere dal giorno successivo alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto sino alla  data  del  31  marzo
          2020 i colloqui con i congiunti o  con  altre  persone  cui
          hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati  a
          norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
          37 del decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre  2018,
          n. 121, sono svolti a distanza,  mediante,  ove  possibile,
          apparecchiature   e    collegamenti    di    cui    dispone
          l'amministrazione  penitenziaria  e  minorile  o   mediante
          corrispondenza  telefonica,  che  puo'  essere  autorizzata
          oltre i  limiti  di  cui  all'articolo  39,  comma  2,  del
          predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del
          2000 e all'articolo  19,  comma  1,  del  predetto  decreto
          legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari  e
          negli istituti penali  per  minorenni  ubicati  in  regioni
          diverse da quelle indicate nel primo periodo, si  applicano
          le medesime disposizioni  quando  ai  colloqui  partecipano
          persone residenti o che  esercitano  la  propria  attivita'
          lavorativa,  produttiva  o  funzione  nei  comuni  di   cui
          all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 1° marzo 2020. 
                15. A decorrere dal giorno successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  marzo
          2020, presso le sezioni  giurisdizionali  della  Corte  dei
          conti, nonche' presso le relative  procure,  sono  rinviate
          d'ufficio le udienze relative ai processi, e  sono  sospese
          le   connesse   attivita'    istruttorie    preprocessuali,
          concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o
          sede legale nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020.
          Analogamente, a decorrere dal giorno successivo  alla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto  e  fino  al  31
          marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte  dei
          conti, sono rinviate d'ufficio le  adunanze  concernenti  i
          medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al
          presente  comma,   il   cui   mandato   risulti   conferito
          anteriormente al 22 febbraio  2020,  si  ha  riguardo  alla
          residenza  e  alla  sede  dello  studio  legale.  Presso  i
          medesimi uffici della Corte dei conti, con  riferimento  ai
          processi e alle attivita' di cui al presente comma, tutti i
          termini in corso alla data  del  22  febbraio  2020  e  che
          scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a
          decorrere dal 1° aprile 2020. 
                16. Ai fini del computo di cui all'articolo  2  della
          legge 24 marzo  2001,  n.  89,  nei  procedimenti  rinviati
          d'ufficio a norma del presente articolo, non si tiene conto
          del periodo compreso dal giorno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e  la  data  del  31
          marzo 2020. 
                17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della
          giustizia amministrativa: 
                  a) sono sospesi, a decorrere dal giorno  successivo
          alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al
          31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto
          processuale, comunicazione  e  notificazione  che  chiunque
          debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; 
                  b) a decorrere dal giorno successivo alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono  rinviate
          d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei
          processi in cui  risulta  che  i  difensori  costituiti  in
          giudizio ovvero  le  parti  costituite  personalmente  sono
          residenti o  domiciliati  nella  sede  nei  comuni  di  cui
          all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 1° marzo 2020; 
                  c) il giudice amministrativo concede la  remissione
          in termini se e' provato o appare verosimile che il mancato
          rispetto di termini perentori scaduti in  epoca  successiva
          al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto sia conseguenza delle misure  adottate
          in  materia  di  contenimento  e  gestione   dell'emergenza
          epidemiologica. 
                18. In caso di aggiornamento dell'elenco  dei  comuni
          di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri   1°   marzo   2020,   ovvero   di
          individuazione   di   ulteriori    comuni    con    diverso
          provvedimento, le disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano con riferimento ai  medesimi  comuni  dal  giorno
          successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  del
          relativo provvedimento." 
              Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata legge
          26 luglio 1975, n. 354: 
                "Art. 18 Colloqui, corrispondenza e informazione 
                I detenuti e gli  internati  sono  ammessi  ad  avere
          colloqui e corrispondenza  con  i  congiunti  e  con  altre
          persone, anche al fine di compiere atti giuridici. 
                I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire
          con il difensore, fermo quanto previsto  dall'articolo  104
          del   codice   di   procedura   penale,   sin   dall'inizio
          dell'esecuzione della misura o della pena.  Hanno  altresi'
          diritto di avere colloqui e corrispondenza  con  i  garanti
          dei diritti dei detenuti. 
                I colloqui si svolgono in appositi  locali  sotto  il
          controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
          I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono,
          ove possibile, una dimensione  riservata  del  colloquio  e
          sono collocati preferibilmente in prossimita' dell'ingresso
          dell'istituto. Particolare cura e' dedicata ai colloqui con
          i minori di anni quattordici. 
                Particolare favore viene accordato ai colloqui con  i
          familiari. 
                L'amministrazione penitenziaria pone  a  disposizione
          dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli
          oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. 
                Puo' essere autorizzata nei rapporti con i  familiari
          e,  in  casi   particolari,   con   terzi,   corrispondenza
          telefonica con le  modalita'  e  le  cautele  previste  dal
          regolamento. 
                I detenuti e gli internati sono autorizzati a  tenere
          presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
          vendita all'esterno  e  ad  avvalersi  di  altri  mezzi  di
          informazione. 
                Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione  e
          di  esprimere  le  proprie  opinioni,  anche   usando   gli
          strumenti  di  comunicazione  disponibili  e  previsti  dal
          regolamento. 
                L'informazione e' garantita per mezzo dell'accesso  a
          quotidiani e siti informativi con le cautele  previste  dal
          regolamento. 
                Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis,  per  gli
          imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
          i   permessi   di   colloquio,   le   autorizzazioni   alla
          corrispondenza   telefonica   e   agli   altri   tipi    di
          comunicazione sono di competenza dell'autorita' giudiziaria
          che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
          Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il
          direttore dell'istituto. " 
              Si riporta il testo dell'articolo 37  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno  2000,   n.   230
          (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulle misure privative e limitative della liberta'): 
                "Art. 37. Colloqui. 
                1. I  colloqui  dei  condannati,  degli  internati  e
          quelli degli imputati dopo la pronuncia della  sentenza  di
          primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I
          colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi
          sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi. 
                2.  Per  i  colloqui  con  gli  imputati  fino   alla
          pronuncia della sentenza  di  primo  grado,  i  richiedenti
          debbono presentare il  permesso  rilasciato  dall'autorita'
          giudiziaria che procede. 
                3. Le persone ammesse al colloquio sono  identificate
          e,  inoltre,  sottoposte  a  controllo,  con  le  modalita'
          previste dal regolamento interno, al fine di garantire  che
          non siano introdotti nell'istituto strumenti  pericolosi  o
          altri oggetti non ammessi. 
                4. Nel corso del colloquio deve essere  mantenuto  un
          comportamento corretto e tale da  non  recare  disturbo  ad
          altri. Il personale  preposto  al  controllo  sospende  dal
          colloquio le persone che tengono comportamento scorretto  o
          molesto, riferendone al direttore, il  quale  decide  sulla
          esclusione. 
                5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi
          divisori o in spazi all'aperto  a  cio'  destinati.  Quando
          sussistono ragioni sanitarie o  di  sicurezza,  i  colloqui
          avvengono  in  locali  interni  comuni  muniti   di   mezzi
          divisori. La direzione puo' consentire  che,  per  speciali
          motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In  ogni
          caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del
          personale del Corpo di polizia penitenziaria. 
                6. Appositi locali sono  destinati  ai  colloqui  dei
          detenuti con i loro difensori. 
                7. Per i detenuti e gli internati infermi i  colloqui
          possono avere luogo nell'infermeria. 
                8. I detenuti e gli  internati  usufruiscono  di  sei
          colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o  internati
          per uno dei delitti previsti dal primo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 4-bis della legge  e  per  i  quali  si
          applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero  di
          colloqui non puo' essere superiore a quattro al mese. 
                9.  Ai  soggetti  gravemente  infermi,  o  quando  il
          colloquio si svolge con prole di  eta'  inferiore  a  dieci
          anni  ovvero  quando  ricorrano  particolari   circostanze,
          possono essere concessi colloqui  anche  fuori  dei  limiti
          stabiliti nel comma 8. 
                10. Il colloquio ha la durata massima di  un'ora.  In
          considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di
          prolungare la durata del colloquio  con  i  congiunti  o  i
          conviventi. Il colloquio con i congiunti  o  conviventi  e'
          comunque prolungato  sino  a  due  ore  quando  i  medesimi
          risiedono in un comune diverso da quello  in  cui  ha  sede
          l'istituto, se nella settimana  precedente  il  detenuto  o
          l'internato non ha  fruito  di  alcun  colloquio  e  se  le
          esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono.  A
          ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono
          partecipare non piu'  di  tre  persone.  E'  consentito  di
          derogare a tale norma  quando  si  tratti  di  congiunti  o
          conviventi. 
                11. Qualora risulti che i  familiari  non  mantengono
          rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne  fa
          segnalazione  al  centro  di  servizio  sociale   per   gli
          opportuni interventi. 
                12. Del colloquio, con  l'indicazione  degli  estremi
          del permesso, si fa annotazione in apposito registro. 
                13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attivita'
          lavorativa  articolata  su  tutti  i  giorni  feriali,   e'
          favorito lo svolgimento dei colloqui  nei  giorni  festivi,
          ove possibile." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo   2   ottobre   2018,   n.   121    (Disciplina
          dell'esecuzione delle pene  nei  confronti  dei  condannati
          minorenni, in attuazione della delega di  cui  all'art.  1,
          commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno  2017,
          n. 103): 
                "Art. 19. Colloqui e tutela dell'affettivita' 
                1. Il detenuto ha diritto ad otto  colloqui  mensili,
          di cui almeno uno da  svolgersi  in  un  giorno  festivo  o
          prefestivo, con i  congiunti  e  con  le  persone  con  cui
          sussiste un significativo legame affettivo. Ogni  colloquio
          ha una  durata  non  inferiore  a  sessanta  minuti  e  non
          superiore  a  novanta.  La  durata  massima   di   ciascuna
          conversazione  telefonica   mediante   dispositivi,   anche
          mobili, in dotazione dell'istituto,  e'  di  venti  minuti.
          Salvo che ricorrano  specifici  motivi,  il  detenuto  puo'
          usufruire di un numero  di  conversazioni  telefoniche  non
          inferiore  a  due  e  non  superiore  a  tre  a  settimana.
          L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le  conversazioni
          telefoniche vengano ascoltate e  registrate  per  mezzo  di
          idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione
          delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di
          detenuti o internati per  i  reati  indicati  nell'articolo
          4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
                2.   Per   i   detenuti    privi    di    riferimenti
          socio-familiari  sono  favoriti  colloqui   con   volontari
          autorizzati ad operare negli istituti penali per  minorenni
          ed e' assicurato un costante supporto psicologico. 
                3. Al fine di favorire  le  relazioni  affettive,  il
          detenuto  puo'  usufruire  ogni  mese  di  quattro   visite
          prolungate della durata non inferiore a quattro ore  e  non
          superiore a sei ore, con una o piu' delle persone di cui al
          comma 1. 
                4.  Le  visite  prolungate  si  svolgono  in   unita'
          abitative  appositamente   attrezzate   all'interno   degli
          istituti, organizzate per consentire la preparazione  e  la
          consumazione di pasti e riprodurre, per  quanto  possibile,
          un ambiente di tipo domestico. 
                5. Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza
          di  eventuali  divieti   dell'autorita'   giudiziaria   che
          impediscono i contatti con le  persone  indicate  ai  commi
          precedenti. Verifica altresi'  la  sussistenza  del  legame
          affettivo, acquisendo le  informazioni  necessarie  tramite
          l'ufficio del  servizio  sociale  per  i  minorenni  e  dei
          servizi socio-sanitari territoriali. 
                6. Sono favorite le visite prolungate per i  detenuti
          che non usufruiscono di permessi premio." 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  39  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          2000, n. 230: 
                "Art. 39. Corrispondenza telefonica. 
                1. (Omissis) 
                2.  I  condannati  e  gli  internati  possono  essere
          autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza
          telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero,  allorche'
          ricorrano ragionevoli  e  verificati  motivi,  con  persone
          diverse  dai  congiunti  e  conviventi,  una   volta   alla
          settimana. Essi possono, altresi',  essere  autorizzati  ad
          effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o
          con le persone conviventi, in occasione  del  loro  rientro
          nell'istituto dal  permesso  o  dalla  licenza.  Quando  si
          tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti
          dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della
          legge, e per i quali si applichi il  divieto  dei  benefici
          ivi previsto, il numero dei colloqui  telefonici  non  puo'
          essere superiore a due al mese." 
              Si riporta il testo degli articoli 30-ter  e  48  della
          citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 
                "Art. 30-ter Permessi premio 
                1. Ai condannati che hanno tenuto  regolare  condotta
          ai sensi  del  successivo  comma  8  e  che  non  risultano
          socialmente  pericolose,  il  magistrato  di  sorveglianza,
          sentito il direttore dell'istituto, puo' concedere permessi
          premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni
          per consentire di coltivare interessi affettivi,  culturali
          o di lavoro. La  durata  dei  permessi  non  puo'  superare
          complessivamente quarantacinque giorni in ciascun  anno  di
          espiazione. 
                1-bis. 
                2. Per i condannati minori  di  eta'  la  durata  dei
          permessi premio non  puo'  superare  ogni  volta  i  trenta
          giorni e la durata complessiva non puo'  eccedere  i  cento
          giorni in ciascun anno di espiazione. 
                3.  L'esperienza  dei  permessi   premio   e'   parte
          integrante del  programma  di  trattamento  e  deve  essere
          seguita dagli educatori e assistenti  sociali  penitenziari
          in collaborazione con gli operatori sociali del territorio. 
                4. La concessione dei permessi e' ammessa: 
                  a) nei confronti dei condannati all'arresto o  alla
          reclusione non superiore a quattro anni anche se  congiunta
          all'arresto; 
                  b) nei confronti  dei  condannati  alla  reclusione
          superiore a  quattro  anni,  salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera c), dopo l'espiazione di  almeno  un  quarto  della
          pena; 
                  c) nei confronti dei condannati alla reclusione per
          taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter  e  1-quater
          dell'art. 4-bis, dopo l'espiazione di  almeno  meta'  della
          pena e, comunque, di non oltre dieci anni (99) ; (103) 
                  d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo
          l'espiazione di almeno dieci anni. 
                5.   Nei   confronti   dei   soggetti   che   durante
          l'espiazione della pena o delle  misure  restrittive  hanno
          riportato condanna  o  sono  imputati  per  delitto  doloso
          commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione  di
          una  misura  restrittiva  della  liberta'   personale,   la
          concessione e' ammessa  soltanto  decorsi  due  anni  dalla
          commissione del fatto. 
                6. Si applicano, ove del caso,  le  cautele  previste
          per i permessi di cui  al  primo  comma  dell'art.  30;  si
          applicano altresi' le disposizioni di cui  al  terzo  e  al
          quarto comma dello stesso articolo. 
                7. Il provvedimento relativo ai  permessi  premio  e'
          soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le
          procedure di cui all'art. 30-bis. 
                8. La condotta dei condannati si  considera  regolare
          quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato
          costante  senso  di  responsabilita'  e   correttezza   nel
          comportamento personale, nelle attivita' organizzate  negli
          istituti  e  nelle   eventuali   attivita'   lavorative   o
          culturali." 
                "Art. 48 Regime di semiliberta' 
                Il regime di semiliberta' consiste nella  concessione
          al condannato e  all'internato  di  trascorrere  parte  del
          giorno fuori dell'istituto  per  partecipare  ad  attivita'
          lavorative, istruttive o comunque  utili  al  reinserimento
          sociale. 
                I condannati e gli internati  ammessi  al  regime  di
          semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite
          sezioni autonome di istituti  ordinari  e  indossano  abiti
          civili." 
              Il citato decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 2018, n. 250, S.O. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  legge  10
          aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise): 
                "Art. 7. Sessioni della Corte di assise e della Corte
          di assise di appello. 
                1. La Corte di assise e la Corte di assise di appello
          tengono quattro sessioni annuali della durata di tre  mesi.
          I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche
          dopo la scadenza della sessione nel corso della quale  sono
          stati iniziati. 
                2.  Il  presidente  della  Corte   di   appello   per
          particolari esigenze organizzative, sentito il  procuratore
          generale, puo'  disporre  che  singoli  dibattimenti  siano
          tenuti in luoghi diversi da quello di normale  convocazione
          della Corte di assise e della Corte di assise  di  appello,
          nell'ambito del rispettivo territorio." 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35  (Coordinamento
          delle disposizioni in materia  di  elezioni  del  Consiglio
          direttivo  della  Corte  di  cassazione  e   dei   consigli
          giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1,  della  legge
          30 luglio 2007, n. 111): 
                "Art. 1. Epoca delle elezioni e termine per la nomina
          dei componenti avvocato e professore universitario 
                1. Ogni quattro anni,  nella  prima  domenica  e  nel
          lunedi'  successivo  del  mese  di  aprile,  i   magistrati
          ordinari, i giudici onorari di pace e  i  vice  procuratori
          onorari   in   servizio   negli   uffici   compresi   nella
          circoscrizione di ciascun distretto di Corte di  appello  e
          presso la Corte di cassazione procedono alle  elezioni  dei
          componenti  del  consiglio  giudiziario  e  del   consiglio
          direttivo della Corte di cassazione." 
              Il decreto legislativo 4  marzo  2010,  n.  28  recante
          "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
          delle controversie  civili  e  commerciali"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 5 marzo 2010, n. 53. 
              Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 10  novembre  2014,  n.  162
          recante "Misure  urgenti  di  degiurisdizionalizzazione  ed
          altri  interventi  per  la  definizione  dell'arretrato  in
          materia di processo civile" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          12 settembre 2014, n. 212. 
              Si riporta il testo degli articoli 3 e  12  del  citato
          decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: 
                "Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti 
                1.  Al  procedimento  di  mediazione  si  applica  il
          regolamento dell'organismo scelto dalle parti. 
                2. Il regolamento deve  in  ogni  caso  garantire  la
          riservatezza del procedimento  ai  sensi  dell'articolo  9,
          nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano
          l'imparzialita'  e  l'idoneita'  al  corretto  e  sollecito
          espletamento dell'incarico. 
                3. Gli atti del procedimento di mediazione  non  sono
          soggetti a formalita'. 
                4. La mediazione  puo'  svolgersi  secondo  modalita'
          telematiche previste dal regolamento dell'organismo." 
                "Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione 
                1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione  siano
          assistite  da  un  avvocato,  l'accordo   che   sia   stato
          sottoscritto  dalle   parti   e   dagli   stessi   avvocati
          costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione  forzata,
          l'esecuzione per consegna e  rilascio,  l'esecuzione  degli
          obblighi di fare e non fare, nonche'  per  l'iscrizione  di
          ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la
          conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine
          pubblico. L'accordo  di  cui  al  periodo  precedente  deve
          essere  integralmente  trascritto  nel  precetto  ai  sensi
          dell'articolo 480, secondo comma, del codice  di  procedura
          civile. In tutti  gli  altri  casi  l'accordo  allegato  al
          verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto  del
          presidente  del  tribunale,   previo   accertamento   della
          regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e
          dell'ordine pubblico. Nelle  controversie  transfrontaliere
          di  cui  all'articolo  2  della  direttiva  2008/52/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,  il
          verbale e' omologato dal Presidente del tribunale  nel  cui
          circondario l'accordo deve avere esecuzione. 
                2. Il verbale di cui al comma  1  costituisce  titolo
          esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
          forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale." 
              Si riporta il testo  dell'articolo  83  del  codice  di
          procedura civile: 
                "Art. 83. Procura alle liti. 
                Quando la parte sta in giudizio col ministero  di  un
          difensore, questi deve essere munito di procura. 
                La procura alle liti puo' essere generale o speciale,
          e deve essere  conferita  con  atto  pubblico  o  scrittura
          privata autenticata. 
                La procura speciale  puo'  essere  anche  apposta  in
          calce  o  a  margine  della  citazione,  del  ricorso,  del
          controricorso, della comparsa di risposta  o  d'intervento,
          del precetto o della domanda d'intervento  nell'esecuzione,
          ovvero della memoria di  nomina  del  nuovo  difensore,  in
          aggiunta o in sostituzione  del  difensore  originariamente
          designato. In tali casi l'autografia  della  sottoscrizione
          della parte  deve  essere  certificata  dal  difensore.  La
          procura si considera apposta in calce anche  se  rilasciata
          su foglio separato che sia  pero'  congiunto  materialmente
          all'atto cui  si  riferisce,  o  su  documento  informatico
          separato  sottoscritto  con  firma  digitale  e   congiunto
          all'atto cui si riferisce mediante  strumenti  informatici,
          individuati  con  apposito  decreto  del  Ministero   della
          giustizia. Se la procura alle liti e'  stata  conferita  su
          supporto  cartaceo,  il  difensore   che   si   costituisce
          attraverso  strumenti  telematici  ne  trasmette  la  copia
          informatica autenticata con firma  digitale,  nel  rispetto
          della  normativa,  anche  regolamentare,   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici e trasmessi in via telematica. 
                La procura speciale si presume conferita soltanto per
          un determinato grado del processo, quando nell'atto non  e'
          espressa volonta' diversa."