Art. 84 
 
 
Nuove misure urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
  COVID-19  e  contenerne  gli  effetti  in  materia   di   giustizia
  amministrativa 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2,  dall'8  marzo  2020  e
fino al 15 aprile 2020  inclusi  si  applicano  le  disposizioni  del
presente comma. Tutti i termini relativi al  processo  amministrativo
sono sospesi, secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  cui
all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo,
di cui al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104.  Le  udienze
pubbliche e camerali dei  procedimenti  pendenti  presso  gli  uffici
della giustizia amministrativa, fissate in  tale  periodo  temporale,
sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti  cautelari,
promossi o pendenti nel medesimo lasso  di  tempo,  sono  decisi  con
decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui  delegato,
con  il  rito  di  cui  all'articolo  56  del  codice  del   processo
amministrativo, e la relativa trattazione collegiale e' fissata a una
data immediatamente successiva al  15  aprile  2020.  Il  decreto  e'
tuttavia emanato nel rispetto dei termini  di  cui  all'articolo  55,
comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il
caso di cui all'articolo 56, comma 1,  primo  periodo,  dello  stesso
codice. I decreti monocratici che, per effetto  del  presente  comma,
non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui
all'articolo 55, comma 5,  del  codice  del  processo  amministrativo
restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma  4,  dello  stesso
codice, fino  alla  trattazione  collegiale,  fermo  restando  quanto
previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4. 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1,  dal  6  aprile  al  15
aprile 2020 le  controversie  fissate  per  la  trattazione,  sia  in
udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza
discussione orale, sulla base degli  atti  depositati,  se  ne  fanno
congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La  richiesta  e'
depositata entro il termine perentorio di  due  giorni  liberi  prima
dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le  parti  hanno
facolta' di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in  cui
sia stato emanato  decreto  monocratico  di  accoglimento,  totale  o
parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera
di consiglio e' fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini  di
cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo,
a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare
secondo quanto previsto  dal  presente  comma,  salvo  che  entro  il
termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la
misura cautelare depositi  un'istanza  di  rinvio.  In  tal  caso  la
trattazione collegiale e' rinviata a data  immediatamente  successiva
al 15 aprile 2020. 
  3.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e
contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giurisdizionale e consultiva, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al
30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio  di
Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione  siciliana  e  i  presidenti  dei  tribunali   amministrativi
regionali e delle  relative  sezioni  staccate,  sentiti  l'autorita'
sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli  Avvocati  della
citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le  eventuali
disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di
Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa  per
quanto di  rispettiva  competenza,  le  misure  organizzative,  anche
incidenti sulla trattazione degli  affari  giudiziari  e  consultivi,
necessarie   per   consentire   il   rispetto    delle    indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
con le Regioni, e delle prescrizioni  impartite  con  i  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi  dell'articolo
3  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare  assembramenti
all'interno degli uffici giudiziari e  contatti  ravvicinati  tra  le
persone. 
  4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una  o  piu'
delle seguenti misure: 
    a) la limitazione dell'accesso agli  uffici  giudiziari  ai  soli
soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti; 
    b) la limitazione  dell'orario  di  apertura  al  pubblico  degli
uffici o, in ultima istanza e solo per  i  servizi  che  non  erogano
servizi  urgenti,  la  sospensione  dell'attivita'  di  apertura   al
pubblico; 
    c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi,  anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per orari fissi, e adottando  ogni  misura  ritenuta  necessaria  per
evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di direttive vincolanti  per  la  fissazione  e  la
trattazione delle udienze, coerenti  con  le  eventuali  disposizioni
dettate dal presidente del Consiglio di Stato; 
    e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30  giugno  2020,
assicurandone comunque la trattazione con priorita',  anche  mediante
una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze
e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause  rispetto
alle  quali  la  ritardata  trattazione   potrebbe   produrre   grave
pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di  urgenza  e'
fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile. 
  5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno  2020,  in
deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo,  tutte
le controversie fissate per la trattazione, sia in  udienza  camerale
sia in udienza pubblica,  passano  in  decisione,  senza  discussione
orale,  sulla  base  degli  atti  depositati,   ferma   restando   la
possibilita' di definizione del giudizio ai  sensi  dell'articolo  60
del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le  parti
hanno facolta' di presentare brevi note  sino  a  due  giorni  liberi
prima della data fissata per la trattazione. Il giudice,  su  istanza
proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si  sia  avvalsa
della facolta' di  presentare  le  note,  dispone  la  rimessione  in
termini in relazione a quelli che, per effetto  del  secondo  periodo
del comma  1,  non  sia  stato  possibile  osservare  e  adotta  ogni
conseguente  provvedimento   per   l'ulteriore   e   piu'   sollecito
svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui  all'articolo
73, comma 1, del codice del processo amministrativo  sono  abbreviati
della meta', limitatamente al rito ordinario. 
  6. Il giudice  delibera  in  camera  di  consiglio,  se  necessario
avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i
magistrati e il personale addetto e' considerato camera di  consiglio
a tutti gli effetti di legge. 
  7. I provvedimenti di cui  ai  commi  3  e  4  che  determinino  la
decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione
in termini delle parti stesse. 
  8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce
l'esercizio  di  diritti  costituisce  causa  di  sospensione   della
prescrizione e della decadenza. 
  9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente  articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30  giugno
2020. 
  10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, dopo le parole « deve essere  depositata  »,  sono  inserite  le
seguenti: « , anche a mezzo del servizio postale, ». Dall'8  marzo  e
fino al 30 giugno 2020  e'  sospeso  l'obbligo  di  cui  al  predetto
articolo 7, comma 4. 
  11. Soppresso 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 54, 55, comma  5,  e
          56  del  decreto  legislativo  2  luglio   2010,   n.   104
          (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, recante delega al governo per il riordino del  processo
          amministrativo): 
                "Art. 54 Deposito tardivo di memorie  e  documenti  e
          sospensione dei termini 
                1. La presentazione tardiva di  memorie  o  documenti
          puo' essere eccezionalmente autorizzata,  su  richiesta  di
          parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto
          del diritto delle controparti al  contraddittorio  su  tali
          atti, qualora  la  produzione  nel  termine  di  legge  sia
          risultata estremamente difficile. 
                2. I termini processuali sono sospesi dal  1°  agosto
          al 31 agosto di ciascun anno. 
                3. La sospensione dei termini prevista  dal  comma  2
          non si applica al procedimento cautelare." 
                "Art. 55 Misure cautelari collegiali 
                1. - 4. (Omissis) 
                5. Sulla  domanda  cautelare  il  collegio  pronuncia
          nella prima camera di  consiglio  successiva  al  ventesimo
          giorno dal  perfezionamento,  anche  per  il  destinatario,
          dell'ultima notificazione e, altresi', al decimo giorno dal
          deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e
          documenti fino a due giorni liberi prima  della  camera  di
          consiglio." 
                "Art. 56 Misure cautelari monocratiche 
                1. Prima della trattazione della domanda cautelare da
          parte del collegio, in caso di estrema gravita' ed urgenza,
          tale da non consentire neppure la dilazione fino alla  data
          della camera di  consiglio,  il  ricorrente  puo',  con  la
          domanda cautelare o con distinto  ricorso  notificato  alle
          controparti,   chiedere   al   presidente   del   tribunale
          amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e'
          assegnato, di disporre  misure  cautelari  provvisorie.  La
          domanda  cautelare  e'   improcedibile   finche'   non   e'
          presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito,
          salvo  che  essa  debba  essere   fissata   d'ufficio.   Il
          presidente  provvede  sulla  domanda  solo  se  ritiene  la
          competenza   del   tribunale   amministrativo    regionale,
          altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti
          di cui all' articolo 55, comma 13. 
                2. Il presidente o  un  magistrato  da  lui  delegato
          verifica  che  la  notificazione   del   ricorso   si   sia
          perfezionata nei confronti dei destinatari o  almeno  della
          parte pubblica e di uno dei  controinteressati  e  provvede
          con decreto motivato non impugnabile. La notificazione puo'
          avvenire da parte del  difensore  anche  a  mezzo  fax.  Si
          applica  l'  articolo  55,  comma  6.  Qualora   l'esigenza
          cautelare non consenta l'accertamento  del  perfezionamento
          delle  notificazioni,   per   cause   non   imputabili   al
          ricorrente, il presidente puo' comunque  provvedere,  fatto
          salvo il potere  di  revoca.  Ove  ritenuto  necessario  il
          presidente, fuori udienza e senza formalita', sente,  anche
          separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima
          dell'emanazione del decreto. 
                3. Qualora dalla decisione  sulla  domanda  cautelare
          derivino  effetti   irreversibili,   il   presidente   puo'
          subordinare  la  concessione  o  il  diniego  della  misura
          cautelare alla prestazione di una cauzione, anche  mediante
          fideiussione, determinata con  riguardo  all'entita'  degli
          effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i
          terzi. 
                4.  Il  decreto,  nel  quale  deve  essere   comunque
          indicata la camera di consiglio di cui  all'  articolo  55,
          comma 5, in caso di accoglimento e' efficace sino  a  detta
          camera di consiglio.  Il  decreto  perde  efficacia  se  il
          collegio non provvede sulla domanda cautelare nella  camera
          di consiglio di cui al periodo precedente.  Fino  a  quando
          conserva efficacia,  il  decreto  e'  sempre  revocabile  o
          modificabile su istanza di parte notificata. A quest'ultima
          si applica il comma 2. 
                5. Se la parte si avvale della  facolta'  di  cui  al
          secondo periodo del comma 2  le  misure  cautelari  perdono
          efficacia se  il  ricorso  non  viene  notificato  per  via
          ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle  misure
          cautelari provvisorie." 
              Per il testo (modificato dall'art.  91  della  presente
          legge) dell'articolo 3 del citato decreto-legge 23 febbraio
          2020, n. 6, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo  2020,  n.  13  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 48. 
              Per il testo dell'articolo 2 del  citato  decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 17-bis. 
              Si riporta il testo degli articoli 60 e  73,  comma  1,
          del citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: 
                "Art.  60   Definizione   del   giudizio   in   esito
          all'udienza cautelare 
                1. In sede  di  decisione  della  domanda  cautelare,
          purche' siano trascorsi  almeno  venti  giorni  dall'ultima
          notificazione  del  ricorso,  il  collegio,  accertata   la
          completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite
          sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera  di
          consiglio, il giudizio con sentenza in forma  semplificata,
          salvo che una delle parti  dichiari  che  intende  proporre
          motivi  aggiunti,  ricorso  incidentale  o  regolamento  di
          competenza, ovvero  regolamento  di  giurisdizione.  Se  la
          parte  dichiara  che  intende   proporre   regolamento   di
          competenza  o  di  giurisdizione,  il  giudice  assegna  un
          termine non superiore a trenta giorni. Ove ne  ricorrano  i
          presupposti,  il  collegio   dispone   l'integrazione   del
          contraddittorio o il rinvio per consentire la  proposizione
          di motivi aggiunti,  ricorso  incidentale,  regolamento  di
          competenza o di giurisdizione e  fissa  contestualmente  la
          data per il prosieguo della trattazione." 
                "Art. 73 Udienza di discussione 
                1.  Le  parti  possono  produrre  documenti  fino   a
          quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie  fino  a
          trenta  giorni  liberi  e  presentare  repliche,  ai  nuovi
          documenti  e  alle  nuove  memorie  depositate   in   vista
          dell'udienza, fino a venti giorni liberi." 
              Per il testo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001,
          n. 89 si veda nei riferimenti normativi all'art. 83. 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  7  del
          decreto-legge 31  agosto  2016,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,  n.197  (Misure
          urgenti per la definizione del contenzioso presso la  Corte
          di cassazione, per l'efficienza  degli  uffici  giudiziari,
          nonche' per la giustizia amministrativa),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                "Art. 7.  Disposizioni  sul  processo  amministrativo
          telematico 
                1. - 3. (Omissis) 
                4. A decorrere dal 1°  gennaio  2017  per  i  giudizi
          introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in  secondo
          grado, con modalita' telematiche  deve  essere  depositata,
          anche a  mezzo  del  servizio  postale,  almeno  una  copia
          cartacea  del  ricorso  e  degli  scritti  difensivi,   con
          l'attestazione  di   conformita'   al   relativo   deposito
          telematico."