Art. 85 
 
 
Nuove misure urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
  COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84  si  applicano,  in
quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate  dal
presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti. 
  2.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e
contenerne gli effetti negativi  sullo  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020  e
fino  al  30  giugno  2020  i  vertici  istituzionali  degli   uffici
territoriali e centrali, sentiti l'autorita' sanitaria  regionale  e,
per le attivita'  giurisdizionali,  il  Consiglio  dell'ordine  degli
avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio,  adottano,  in  coerenza
con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente
o dal Segretario  generale  della  Corte  dei  conti  per  quanto  di
rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla
trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal  Ministero  della  salute,
anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni impartite  con  i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  emanati  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2
del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  al  fine  di   evitare
assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra  le
persone. 
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una  o  piu'
delle seguenti misure: 
    a)  la  limitazione  dell'accesso  del  pubblico   agli   uffici,
garantendo comunque l'accesso  alle  persone  che  debbono  svolgervi
attivita' urgenti; 
    b) la limitazione, sentito il dirigente  competente,  dell'orario
di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e  solo
per gli uffici che  non  erogano  servizi  urgenti,  la  chiusura  al
pubblico; 
    c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi,  anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per  orari  fissi,  nonche'  l'adozione  di  ogni   misura   ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di linee guida vincolanti per la  fissazione  e  la
trattazione  delle  udienze  o  delle  adunanze,  coerenti   con   le
disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte  dei
conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse; 
    e) la previsione dello svolgimento delle udienze e  delle  camere
di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai
difensori delle parti,  ovvero  delle  adunanze  e  delle  camere  di
consiglio che non richiedono la  presenza  di  soggetti  diversi  dai
rappresentanti  delle  amministrazioni,  mediante   collegamenti   da
remoto, con modalita' idonee a  salvaguardare  il  contraddittorio  e
l'effettiva partecipazione  all'udienza  ovvero  all'adunanza  ovvero
alla camera di consiglio, anche  utilizzando  strutture  informatiche
messe  a  disposizione  da  soggetti  terzi  o  con  ogni  mezzo   di
comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta
l'effettiva partecipazione degli interessati.  Il  luogo  da  cui  si
collegano i magistrati e il personale addetto e' considerato aula  di
udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti  gli  effetti  di
legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni  e  gli
altri atti del processo  e  del  procedimento  di  controllo  possono
essere adottati  mediante  documenti  informatici  e  possono  essere
firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 
    f) il rinvio d'ufficio delle udienze  e  delle  adunanze  a  data
successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le  cause  rispetto  alle
quali la ritardata trattazione potrebbe  produrre  grave  pregiudizio
alle parti. 
  4. In  caso  di  rinvio,  con  riferimento  a  tutte  le  attivita'
giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla
Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che
scadono entro  il  30  giugno  2020,  sono  sospesi  e  riprendono  a
decorrere dal 1° luglio  2020.  A  decorrere  dall'8  marzo  2020  si
intendono sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie
preprocessuali,  alle  prescrizioni  in  corso  ed   alle   attivita'
istruttorie e di verifica relative al controllo. 
  5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno  2020,  in
deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di  cui  al
decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  174,  tutte  le  controversie
pensionistiche  fissate  per  la  trattazione  innanzi   al   giudice
contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza
pubblica, passano in decisione senza discussione  orale,  sulla  base
degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di
discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte  le
parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data
di udienza. Le parti  hanno  facolta'  di  presentare  brevi  note  e
documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la
trattazione. Il  giudice  pronuncia  immediatamente  sentenza,  dando
tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con
comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta
salva la facolta' del giudice di decidere in forma  semplificata,  ai
sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo  26  agosto
2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza  e'  depositata
in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve
tutte le disposizioni compatibili col presente  rito  previste  dalla
parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e
successive modificazioni. Il giudice delibera in camera di consiglio,
se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da  cui
si collegano i magistrati  e  il  personale  addetto  e'  considerato
camera di consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Le  sentenze,  le
ordinanze, i decreti e gli altri atti  del  processo  possono  essere
adottati mediante documenti  informatici  e  possono  essere  firmati
digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 
  6. Per il controllo  preventivo  di  legittimita'  non  si  applica
alcuna sospensione dei termini. In  caso  di  deferimento  alla  sede
collegiale di atti delle amministrazioni  centrali  dello  Stato,  il
collegio deliberante,  fino  al  30  giugno  2020,  e'  composto  dal
presidente della sezione centrale del controllo di legittimita' e dai
sei consiglieri delegati preposti ai relativi  uffici  di  controllo,
integrato dal  magistrato  istruttore  nell'ipotesi  di  dissenso,  e
delibera con un  numero  minimo  di  cinque  magistrati  in  adunanze
organizzabili tempestivamente anche in via telematica.  In  relazione
alle  medesime  esigenze  di  salvaguardia  dello  svolgimento  delle
attivita' istituzionali della Corte  dei  conti,  il  collegio  delle
sezioni riunite in sede di controllo, fino  al  30  giugno  2020,  e'
composto dal presidente di sezione preposto  al  coordinamento  e  da
dieci  magistrati,  individuati,  in  relazione  alle  materie,   con
specifici provvedimenti del  presidente  della  Corte  dei  conti,  e
delibera  con  almeno  nove  magistrati,  in  adunanze  organizzabili
tempestivamente anche in via telematica. 
  7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze  sono  rinviate  a
norma del presente articolo non si tiene conto del  periodo  compreso
tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. 
  8. Soppresso 
  8-bis. In deroga alle  disposizioni  recate  dall'articolo  20-bis,
comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e fino al 30 giugno 2020 i  decreti  del  presidente
della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole  tecniche  ed
operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione  e  della
comunicazione nelle attivita' di  controllo  e  nei  giudizi  che  si
svolgono innanzi alla  Corte  dei  conti,  acquistano  efficacia  dal
giorno successivo a quello della loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di  consiglio  possono
essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in  deroga  alle
vigenti disposizioni di legge, secondo le modalita' tecniche definite
ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo  26
agosto 2016, n. 174. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo (modificato dall'art.  91  della  presente
          legge) dell'articolo 3 del citato decreto-legge 23 febbraio
          2020, n. 6, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo  2020,  n.  13  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 48. 
              Per il testo dell'articolo 2 del  citato  decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 17-bis. 
              Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  174  recante
          "Codice  di  giustizia   contabile,   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 20 della legge 7  agosto  2015,  n.  124"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2016, n. 209, S.O. 
                
              Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  167  del
          citato decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  174,  e
          successive modificazioni: 
                "Allegato 1 - Art. 167 Pronuncia della sentenza 
                1. - 3. (Omissis) 
                4. Nel caso in cui ravvisi  la  manifesta  fondatezza
          ovvero  la  manifesta  irricevibilita',   inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza  del  ricorso,  il  giudice
          decide con sentenza in forma semplificata.  La  motivazione
          della sentenza puo' consistere in un sintetico  riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero,
          se del caso, ad un precedente conforme. In  ogni  caso,  il
          giudice provvede anche sulle spese di giudizio." 
              La parte IV (Giudizi pensionistici), titolo I  (Giudizi
          pensionistici), del citato decreto  legislativo  26  agosto
          2016, n. 174,  e  successive  modificazioni  comprende  gli
          articoli da 151 a 171 ed e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  7
          settembre 2016, n. 209, S.O. 
              Per il testo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001,
          n. 89 si veda nei riferimenti normativi all'art. 83. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  20-bis  del  citato
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
                "Art. 20-bis. Informatizzazione  delle  attivita'  di
          controllo e giurisdizionali della Corte dei conti 
                1. Con decreto del Presidente della Corte  dei  conti
          sono  stabilite  le  regole  tecniche  ed   operative   per
          l'adozione  delle  tecnologie  dell'informazione  e   della
          comunicazione nelle attivita' di controllo  e  nei  giudizi
          che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione
          dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82. 
                2.  Con  il  decreto  di  cui   al   comma   1   sono
          disciplinate, in particolare, le modalita'  per  la  tenuta
          informatica  dei  registri   previsti   nell'ambito   delle
          attivita' giurisdizionali  e  di  controllo  preventivo  di
          legittimita',  nonche'  le  regole  e   le   modalita'   di
          effettuazione delle comunicazioni e notificazioni  mediante
          posta  elettronica  certificata,  ai  sensi   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Fino alla data fissata con
          il  decreto,  le  notificazioni  e  le  comunicazioni  sono
          effettuate  nei  modi  e   nelle   forme   previste   dalle
          disposizioni vigenti. 
                3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il
          sessantesimo  giorno  successivo   a   quello   della   sua
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
                4. Dalla data di cui al  comma  3  cessano  di  avere
          efficacia  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  18  del
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2001,
          n. 123. 
                5. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          del bilancio dello Stato." 
              Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato  decreto
          legislativo 26 agosto 2016, n. 174: 
                "Allegato 1 - Art. 6 Digitalizzazione  degli  atti  e
          informatizzazione delle attivita' 
                1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti
          mediante   le   tecnologie   dell'informazione   e    della
          comunicazione. 
                2. Gli atti processuali, i registri, i  provvedimenti
          del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici
          giudiziari, dei difensori, delle parti  e  dei  terzi  sono
          previsti  quali  documenti  informatici  e  sono  validi  e
          rilevanti  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  purche'  sia
          garantita la riferibilita' soggettiva  e  l'integrita'  dei
          contenuti, in conformita' ai principi stabiliti nel decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                3.  I  decreti  di  cui   all'articolo   20-bis   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  17  dicembre  2012,  n.  221  e
          successive  modificazioni,  che  stabiliscono   indicazioni
          tecniche,   operative   e   temporali,   disciplinano,   in
          particolare, le modalita' per  la  tenuta  informatica  dei
          registri,  per  l'effettuazione   delle   comunicazioni   e
          notificazioni  mediante  posta  elettronica  certificata  o
          altri strumenti di comunicazione telematica,  le  modalita'
          di autenticazione degli utenti e di  accesso  al  fascicolo
          processuale  informatico,  nonche'  le  specifiche  per  la
          sottoscrizione  in  forma  digitale  degli   atti   e   dei
          provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito,
          lo scambio e l'estrazione  di  copia  di  atti  processuali
          digitali,  con  garanzia   di   riferibilita'   soggettiva,
          integrita' dei contenuti e riservatezza dei dati personali. 
                4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono
          effettuare, in conformita' ai decreti di cui al comma 3, le
          notificazioni degli atti  direttamente  agli  indirizzi  di
          posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi
          o registri. 
                5. Si applicano, ove non  previsto  diversamente,  le
          disposizioni di legge e  le  regole  tecniche  relative  al
          processo civile telematico."