Art. 86 
 
 
Misure urgenti per il ripristino della funzionalita'  degli  Istituti
  penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 
 
  1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e  32  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalita' e
garantire le condizioni  di  sicurezza  degli  istituti  penitenziari
danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in  relazione
alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale  del
Covid-19, e' autorizzata la spesa di euro 20.000.000  nell'anno  2020
per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione  e  di
rifunzionalizzazione delle strutture  e  degli  impianti  danneggiati
nonche' per l'attuazione delle misure  di  prevenzione  previste  dai
protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lettera  u)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020. 
  2. In considerazione della situazione emergenziale  e  al  fine  di
consentire l'adeguata tempestivita' degli interventi di cui al  comma
precedente, fino al 31 dicembre 2020 e' autorizzata l'esecuzione  dei
lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai  limiti
di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea,  e
ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito  del  programma  «
Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da  ripartire  »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a  euro  10.000.000  ai
sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 24 e 32 della citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354: 
                "Art.  24  Pignorabilita'  e  sequestrabilita'  della
          remunerazione 
                Sulla  remunerazione  spettante  ai  condannati  sono
          prelevate le somme dovute  a  titolo  di  risarcimento  del
          danno e di rimborso  delle  spese  di  procedimento.  Sulla
          remunerazione spettante ai  condannati  ed  agli  internati
          sono altresi'  prelevate  le  somme  dovute  ai  sensi  del
          secondo e del terzo comma dell'art. 2. 
                In ogni caso  deve  essere  riservata  a  favore  dei
          condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota  non  e'
          soggetta a  pignoramento  o  a  sequestro,  salvo  che  per
          obbligazioni derivanti da alimenti, o  a  prelievo  per  il
          risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili
          dell'amministrazione. 
                La  remunerazione  dovuta  agli  internati   e   agli
          imputati non e' soggetta  a  pignoramento  o  a  sequestro,
          salvo che per  obbligazioni  derivanti  da  alimenti,  o  a
          prelievo per il risarcimento del danno arrecato  alle  cose
          mobili o immobili dell'amministrazione." 
                "Art. 32 Norme  di  condotta  dei  detenuti  e  degli
          internati Obbligo di risarcimento del danno 
                I  detenuti  e  gli  internati,  all'atto  del   loro
          ingresso  negli  istituti   e,   quando   sia   necessario,
          successivamente, sono informati delle disposizioni generali
          e particolari attinenti ai  loro  diritti  e  doveri,  alla
          disciplina e al trattamento. 
                Essi devono osservare le norme e le disposizioni  che
          regolano la vita penitenziaria. 
                Nessun detenuto o internato puo' avere,  nei  servizi
          dell'istituto,   mansioni   che   importino    un    potere
          disciplinare o consentano l'acquisizione di  una  posizione
          di preminenza sugli altri. 
                I detenuti e gli internati devono  avere  cura  degli
          oggetti messi a loro disposizione e astenersi da  qualsiasi
          danneggiamento di cose altrui. 
                I detenuti e gli internati che  arrecano  danno  alle
          cose mobili o immobili  dell'amministrazione  penitenziaria
          sono tenuti a risarcirlo senza  pregiudizio  dell'eventuale
          procedimento penale e disciplinare." 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  2  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  8
          marzo 2020: 
                "Art. 2. Misure per il contrasto  e  il  contenimento
          sull'intero territorio nazionale del diffondersi del  virus
          COVID-19 
                1.  Allo  scopo  di  contrastare   e   contenere   il
          diffondersi  del  virus  COVID-19,  sull'intero  territorio
          nazionale si applicano le seguenti misure: 
                  a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting
          e  gli  eventi  sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale
          sanitario  o  personale  incaricato  dello  svolgimento  di
          servizi pubblici essenziali  o  di  pubblica  utilita';  e'
          altresi'  differita  a  data  successiva  al   termine   di
          efficacia  del  presente  decreto  ogni   altra   attivita'
          convegnistica o congressuale; 
                  b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli
          spettacoli  di  qualsiasi  natura,   ivi   inclusi   quelli
          cinematografici e  teatrali,  svolti  in  ogni  luogo,  sia
          pubblico sia privato; 
                  c) sono sospese le  attivita'  di  pub,  scuole  di
          ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche
          e  locali  assimilati,  con  sanzione   della   sospensione
          dell'attivita' in caso di violazione; 
                  d) e' sospesa l'apertura dei musei  e  degli  altri
          istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  e) svolgimento delle attivita'  di  ristorazione  e
          bar, con obbligo, a carico del gestore, di  far  rispettare
          la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
          con sanzione della sospensione dell'attivita'  in  caso  di
          violazione; 
                  f) e' fortemente raccomandato presso  gli  esercizi
          commerciali diversi da  quelli  della  lettera  precedente,
          all'aperto  e  al  chiuso,  che   il   gestore   garantisca
          l'adozione di misure organizzative tali  da  consentire  un
          accesso ai predetti luoghi con  modalita'  contingentate  o
          comunque idonee ad evitare assembramenti  di  persone,  nel
          rispetto della  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di
          almeno un metro tra i visitatori; 
                  g)  sono  sospesi  altresi'   gli   eventi   e   le
          competizioni sportive di ogni ordine e  disciplina,  svolti
          in ogni luogo, sia pubblico  sia  privato;  resta  comunque
          consentito   lo   svolgimento   dei   predetti   eventi   e
          competizioni, nonche' delle  sedute  di  allenamento  degli
          atleti   agonisti,   all'interno   di   impianti   sportivi
          utilizzati a  porte  chiuse,  ovvero  all'aperto  senza  la
          presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e
          le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico,
          sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il
          rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti,  i
          tecnici, i dirigenti e  tutti  gli  accompagnatori  che  vi
          partecipano. Lo sport di base e  le  attivita'  motorie  in
          genere, svolti all'aperto ovvero all'interno  di  palestre,
          piscine e  centri  sportivi  di  ogni  tipo,  sono  ammessi
          esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
          rispetto della distanza di sicurezza interpersonale  di  un
          metro di cui all'allegato 1, lettera d); 
                  h) sono sospesi fino al 15  marzo  2020  i  servizi
          educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del  decreto
          legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e   le   attivita'
          didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche'  la
          frequenza  delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione
          superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta
          formazione  artistica  musicale  e  coreutica,   di   corsi
          professionali, anche  regionali,  master,  universita'  per
          anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma  in  ogni
          caso la possibilita' di svolgimento di attivita'  formative
          a distanza; sono esclusi dalla  sospensione  i  corsi  post
          universitari  connessi  con  l'esercizio   di   professioni
          sanitarie, ivi inclusi quelli per i  medici  in  formazione
          specialistica, i corsi di formazione specifica in  medicina
          generale, le attivita' dei  tirocinanti  delle  professioni
          sanitarie, nonche' le attivita' delle scuole dei  ministeri
          dell'interno  e  della  difesa  e  dell'economia  e   delle
          finanze, a condizione che  sia  garantita  la  distanza  di
          sicurezza di cui all'allegato 1  lettera  d).  Al  fine  di
          mantenere  il  distanziamento  sociale,  e'  da  escludersi
          qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; 
                  i)  sono  sospesi   i   viaggi   d'istruzione,   le
          iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
          uscite didattiche comunque  denominate,  programmate  dalle
          istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 
                  l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h),
          la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui
          all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e
          nelle scuole di ogni ordine e grado per  assenze  dovute  a
          malattia infettiva  soggetta  a  notifica  obbligatoria  ai
          sensi  del  decreto  del  Ministro  della  sanita'  del  15
          dicembre 1990, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  6
          dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a  cinque  giorni,
          avviene dietro presentazione di certificato  medico,  anche
          in deroga alle disposizioni vigenti; 
                  m) i dirigenti scolastici attivano,  per  tutta  la
          durata della sospensione delle attivita'  didattiche  nelle
          scuole, modalita'  di  didattica  a  distanza  avuto  anche
          riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli  studenti   con
          disabilita'; 
                  n) nelle Universita' e nelle  Istituzioni  di  alta
          formazione artistica musicale e  coreutica,  per  tutta  la
          durata  della  sospensione,  le  attivita'   didattiche   o
          curriculari  possono  essere  svolte,  ove  possibile,  con
          modalita'   a   distanza,   individuate   dalle    medesime
          Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo  alle
          specifiche esigenze  degli  studenti  con  disabilita';  le
          Universita' e le Istituzioni, successivamente al ripristino
          dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove  ritenuto
          necessario ed  in  ogni  caso  individuandone  le  relative
          modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di
          quelle curriculari ovvero di ogni altra prova  o  verifica,
          anche intermedia, che risultino funzionali al completamento
          del percorso didattico; 
                  o) a beneficio  degli  studenti  ai  quali  non  e'
          consentita,  per   le   esigenze   connesse   all'emergenza
          sanitaria di cui al  presente  decreto,  la  partecipazione
          alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e
          delle Istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e
          coreutica,  tali  attivita'  possono  essere  svolte,   ove
          possibile, con  modalita'  a  distanza,  individuate  dalle
          medesime Universita' e Istituzioni,  avuto  anche  riguardo
          alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le
          Universita' e le Istituzioni assicurano,  laddove  ritenuto
          necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative
          modalita', il recupero delle attivita'  formative,  nonche'
          di  quelle  curriculari,  ovvero  di  ogni  altra  prova  o
          verifica, anche intermedia,  che  risultino  funzionali  al
          completamento del percorso didattico; le  assenze  maturate
          dagli studenti  di  cui  alla  presente  lettera  non  sono
          computate ai  fini  della  eventuale  ammissione  ad  esami
          finali nonche' ai fini delle relative valutazioni; 
                  p)  e'  fatto  divieto  agli   accompagnatori   dei
          pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
          emergenze e accettazione e dei  pronto  soccorso  (DEA/PS),
          salve  specifiche   diverse   indicazioni   del   personale
          sanitario preposto; 
                  q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di
          ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie  assistite
          (RSA),  hospice,  strutture   riabilitative   e   strutture
          residenziali  per  anziani,  autosufficienti  e   non,   e'
          limitata ai soli casi indicati  dalla  direzione  sanitaria
          della struttura,  che  e'  tenuta  ad  adottare  le  misure
          necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
                  r) la modalita' di lavoro agile disciplinata  dagli
          articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo'
          essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di
          cui  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  31
          gennaio 2020, dai datori  di  lavoro  a  ogni  rapporto  di
          lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle
          menzionate disposizioni, anche  in  assenza  degli  accordi
          individuali ivi previsti; gli obblighi  di  informativa  di
          cui all'art. 22 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  sono
          assolti   in   via   telematica   anche   ricorrendo   alla
          documentazione  resa  disponibile  sul  sito  dell'Istituto
          nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 
                  s) qualora sia possibile, si raccomanda  ai  datori
          di lavoro di favorire la fruizione di  periodi  di  congedo
          ordinario o di ferie; 
                  t)  con  apposito  provvedimento  dirigenziale   e'
          disposta, in favore dei  candidati  che  non  hanno  potuto
          sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione  di
          cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  f)  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020,  la
          proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e  122  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
                  u)  tenuto  conto  delle  indicazioni  fornite  dal
          Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore  degli
          interventi per il superamento  dell'emergenza  coronavirus,
          le  articolazioni  territoriali  del   Servizio   sanitario
          nazionale assicurano al Ministero  della  giustizia  idoneo
          supporto per il contenimento della diffusione del  contagio
          del COVID-19, anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
          garantire, secondo i protocolli  sanitari  elaborati  dalla
          Direzione  generale   della   prevenzione   sanitaria   del
          Ministero della salute, i  nuovi  ingressi  negli  istituti
          penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I  casi
          sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione  di
          isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di  valutare
          la  possibilita'  di  misure  alternative   di   detenzione
          domiciliare. I colloqui visivi  si  svolgono  in  modalita'
          telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente
          prevista dalle disposizioni vigenti.  In  casi  eccezionali
          puo'  essere  autorizzato   il   colloquio   personale,   a
          condizione che si garantisca in modo assoluto una  distanza
          pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la
          semiliberta' o di modificare i relativi regimi in  modo  da
          evitare l'uscita e il rientro dalle carceri,  valutando  la
          possibilita'   di   misure   alternative   di    detenzione
          domiciliare; 
                  v) l'apertura dei luoghi di culto  e'  condizionata
          all'adozione  di  misure  organizzative  tali  da   evitare
          assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni  e
          delle caratteristiche dei luoghi, e tali  da  garantire  ai
          frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra
          loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera  d).
          Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi  comprese
          quelle funebri; 
                  z) divieto  assoluto  di  mobilita'  dalla  propria
          abitazione o dimora per i soggetti sottoposti  alla  misura
          della quarantena ovvero risultati positivi al virus." 
              Per il  testo  dell'articolo  163  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 5-quinquies.