Art. 86 bis 
 
 
               Disposizioni in materia di immigrazione 
 
  1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo
stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020, fino al  31  dicembre  2020,  gli  enti  locali
titolari di  progetti  di  accoglienza  nell'ambito  del  sistema  di
protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui  attivita'  sono
state autorizzate alla prosecuzione fino al  30  giugno  2020,  e  di
progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno
presentato domanda di proroga  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284 del 4 dicembre  2019,  sono  autorizzati  alla  prosecuzione  dei
progetti in essere alle attuali condizioni  di  attivita'  e  servizi
finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea ed  a  condizione  che  non  sussistano  eventuali
ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro
dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle  risorse  del  Fondo
nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi   dell'asilo,   di   cui
all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989. 
  2. Fino al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera
del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle
correlate straordinarie esigenze,  possono  rimanere  in  accoglienza
nelle strutture del sistema di protezione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti  di  cui  all'articolo
1-sexies, comma 1,  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i
titolari di protezione internazionale  o  umanitaria,  i  richiedenti
protezione   internazionale,   nonche'   i   minori   stranieri   non
accompagnati anche oltre il compimento della  maggiore  eta',  per  i
quali sono venute meno le condizioni  di  permanenza  nelle  medesime
strutture, previste dalle disposizioni vigenti. 
  3. Le strutture del sistema  di  protezione  di  cui  al  comma  1,
eventualmente   disponibili,   possono   essere   utilizzate    dalle
prefetture, fino al termine dello stato  di  emergenza  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,  sentiti
il dipartimento di prevenzione territorialmente competente  e  l'ente
locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza
dei  richiedenti  protezione  internazionale  e   dei   titolari   di
protezione umanitaria, sottoposti alle misure di  quarantena  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili,  possono  essere
utilizzate dagli enti locali titolari  del  progetto  di  accoglienza
fino al termine dello stato di emergenza, previa  autorizzazione  del
Ministero dell'interno, che indica altresi' le condizioni di utilizzo
e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di  necessita',
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
  4. Al solo fine di assicurare  la  tempestiva  adozione  di  misure
dirette  al  contenimento   della   diffusione   del   COVID-19,   le
prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  sono   autorizzate   a
provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture
supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11  e
19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di
cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui
al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  nel  rispetto  dei
principi di economicita',  efficacia,  tempestivita',  correttezza  e
trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  5. Agli oneri  derivanti  dal  comma  2,  pari  complessivamente  a
42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse  disponibili  a
legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate
nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma  767,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-sexies   del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  20  febbraio  1990,  n.  39,  e
          successive modificazioni (Norme urgenti in materia di asilo
          politico,   di   ingresso   e   soggiorno   dei   cittadini
          extracomunitari  e  di   regolarizzazione   dei   cittadini
          extracomunitari ed apolidi  gia'  presenti  nel  territorio
          dello Stato): 
                "Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di
          protezione  internazionale  e  per  minori  stranieri   non
          accompagnati. 
                1.  Gli  enti  locali   che   prestano   servizi   di
          accoglienza per i titolari di protezione  internazionale  e
          per i minori stranieri non  accompagnati,  che  beneficiano
          del  sostegno  finanziario  di  cui  al  comma  2,  possono
          accogliere  nell'ambito  dei  medesimi  servizi   anche   i
          titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19,
          comma 2, lettera d-bis),  18,  18-bis,  20-bis,  22,  comma
          12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n. 286,  qualora  non  accedano  a  sistemi  di  protezione
          specificamente dedicati. 
                2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che  si  esprime  entro
          trenta giorni, sono definiti i criteri e le  modalita'  per
          la presentazione da parte degli enti locali  delle  domande
          di contributo per la realizzazione e  la  prosecuzione  dei
          progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
          comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo  di
          cui all'articolo 1-septies, il Ministro  dell'interno,  con
          proprio decreto, provvede all'ammissione  al  finanziamento
          dei progetti presentati dagli enti locali. 
                3. 
                4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
          di  protezione  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  e  di
          facilitare  il  coordinamento,  a  livello  nazionale,  dei
          servizi   di   accoglienza   territoriali,   il   Ministero
          dell'interno attiva, sentiti l'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio  centrale  di
          informazione,  promozione,   consulenza,   monitoraggio   e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza di cui al comma  1.  Il  servizio  centrale  e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 
                5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: 
                  a)  monitorare  la  presenza  sul  territorio   dei
          soggetti di cui al comma 1; 
                  b)  creare  una   banca   dati   degli   interventi
          realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo
          e dei rifugiati; 
                  c) favorire la diffusione delle informazioni  sugli
          interventi; 
                  d) fornire assistenza  tecnica  agli  enti  locali,
          anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; 
                  e) promuovere e attuare, d'intesa con il  Ministero
          degli affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio  attraverso
          l'Organizzazione internazionale per le migrazioni  o  altri
          organismi,  nazionali   o   internazionali,   a   carattere
          umanitario. 
                6. Le  spese  di  funzionamento  e  di  gestione  del
          servizio centrale sono finanziate nei limiti delle  risorse
          del Fondo di cui all'articolo 1-septies." 
              Per il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  si
          veda si veda nei riferimenti normativi all'art. 5-bis. 
              Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  si
          veda si veda nei riferimenti normativi all'art. 75. 
              Il decreto del Ministro dell'interno 18  novembre  2019
          recante  "Modalita'  di  accesso  degli  enti   locali   ai
          finanziamenti del Fondo nazionale per  le  politiche  ed  i
          servizi  dell'asilo  e  di  funzionamento  del  Sistema  di
          protezione per titolari di protezione internazionale e  per
          i  minori  stranieri  non   accompagnati   (Siproimi)"   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2019, n. 284. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1-septies del  citato
          decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  (Norme  urgenti  in
          materia di asilo politico,  di  ingresso  e  soggiorno  dei
          cittadini  extracomunitari  e   di   regolarizzazione   dei
          cittadini extracomunitari  ed  apolidi  gia'  presenti  nel
          territorio dello Stato): 
                "Art. 1-septies. Fondo nazionale per le politiche e i
          servizi dell'asilo. 
                1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e  degli
          interventi  di  cui  all'articolo   1-sexies,   presso   il
          Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per
          le politiche e i servizi dell'asilo, la  cui  dotazione  e'
          costituita da: 
                  a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale  di
          base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati»  -  capitolo
          2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
          per l'anno 2002, gia'  destinate  agli  interventi  di  cui
          all'articolo 1-sexies e corrispondenti a  5,16  milioni  di
          euro; 
                  b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per  i
          rifugiati, ivi comprese quelle gia'  attribuite  all'Italia
          per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di  accreditamento
          al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; 
                  c)  i  contributi  e  le  donazioni   eventualmente
          disposti  da  privati,   enti   o   organizzazioni,   anche
          internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea. 
                2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 
                3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              Si riporta il testo degli articoli 9, 11  e  19,  comma
          3-bis, del decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142
          (Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme
          relative   all'accoglienza   dei   richiedenti   protezione
          internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
          procedure comuni ai fini del riconoscimento e della  revoca
          dello status di protezione internazionale): 
                "Art. 9. Misure di prima accoglienza 
                1.  Per  le  esigenze  di  prima  accoglienza  e  per
          l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione
          della posizione giuridica,  lo  straniero  e'  accolto  nei
          centri  governativi  di  prima  accoglienza  istituiti  con
          decreto del Ministro dell'interno,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i  criteri
          individuati dal Tavolo di  coordinamento  nazionale  e  dai
          Tavoli di coordinamento regionale  ai  sensi  dell'articolo
          16. 
                2. La gestione dei centri di  cui  al  comma  1  puo'
          essere affidata  ad  enti  locali,  anche  associati,  alle
          unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che
          operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo  o
          agli  immigrati  o  nel  settore  dell'assistenza  sociale,
          secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. 
                3. Le strutture allestite ai sensi del  decreto-legge
          30 ottobre 1995, n.  451,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  29  dicembre  1995,  n.  563,  possono  essere
          destinate, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  alle
          finalita'  di  cui  al  presente  articolo.  I  centri   di
          accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto  svolgono  le
          funzioni di cui al presente articolo. 
                4.  Il  prefetto,  sentito  il  Dipartimento  per  le
          liberta'   civili   e    l'immigrazione    del    Ministero
          dell'interno, invia il richiedente nelle strutture  di  cui
          al  comma  1.  Il  richiedente  e'  accolto  per  il  tempo
          necessario,   all'espletamento    delle    operazioni    di
          identificazione, ove non completate  precedentemente,  alla
          verbalizzazione della domanda ed all'avvio della  procedura
          di esame della medesima domanda,  nonche'  all'accertamento
          delle condizioni di salute diretto anche a verificare,  fin
          dal momento dell'ingresso nelle strutture  di  accoglienza,
          la sussistenza di situazioni di vulnerabilita' ai  fini  di
          cui all'articolo 17, comma 3. 
                5. 
                "Art. 11. Misure straordinarie di accoglienza 
                1. Nel caso in cui  e'  temporaneamente  esaurita  la
          disponibilita' di  posti  all'interno  dei  centri  di  cui
          all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
          di richiedenti,  l'accoglienza  puo'  essere  disposta  dal
          prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili  e
          l'immigrazione del  Ministero  dell'interno,  in  strutture
          temporanee,  appositamente  allestite,  previa  valutazione
          delle condizioni di salute del richiedente, anche  al  fine
          di accertare la  sussistenza  di  esigenze  particolari  di
          accoglienza. 
                2. Le strutture di  cui  al  comma  1  soddisfano  le
          esigenze  essenziali  di  accoglienza  nel   rispetto   dei
          principi  di  cui  all'articolo  10,  comma   1,   e   sono
          individuate  dalle   prefetture-uffici   territoriali   del
          Governo, previo parere dell'ente locale nel cui  territorio
          e'  situata  la  struttura,   secondo   le   procedure   di
          affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
          di  estrema  urgenza,  il   ricorso   alle   procedure   di
          affidamento diretto ai sensi del decreto-legge  30  ottobre
          1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre  1995,  n.  563,  e  delle   relative   norme   di
          attuazione. 
                3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e'
          limitata al tempo strettamente necessario al  trasferimento
          del richiedente nei centri di cui all'articolo 9. 
                4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
          della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
          al luogo di accoglienza." 
                "Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati 
                1. - 3. (Omissis) 
                3-bis.  In   presenza   di   arrivi   consistenti   e
          ravvicinati   di   minori   non    accompagnati,    qualora
          l'accoglienza non possa essere  assicurata  dai  comuni  ai
          sensi del comma 3,  e'  disposta  dal  prefetto,  ai  sensi
          dell'articolo  11,  l'attivazione  di  strutture  ricettive
          temporanee   esclusivamente   dedicate   ai   minori    non
          accompagnati, con una capienza massima di  cinquanta  posti
          per ciascuna struttura. Sono  assicurati  in  ogni  caso  i
          servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente
          articolo.   L'accoglienza   nelle    strutture    ricettive
          temporanee non  puo'  essere  disposta  nei  confronti  del
          minore di  eta'  inferiore  agli  anni  quattordici  ed  e'
          limitata al tempo strettamente necessario al  trasferimento
          nelle strutture  di  cui  ai  commi  2  e  3  del  presente
          articolo.  Dell'accoglienza  del  minore  non  accompagnato
          nelle strutture di cui al presente comma e al comma  1  del
          presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della
          struttura, al comune in cui si trova la  struttura  stessa,
          per il coordinamento con i servizi del territorio." 
              Per  il  testo  del  comma  2   dell'articolo   1   del
          decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 si veda nei  riferimenti
          normativi all'art. 14. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10-ter  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
                "Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione  dei
          cittadini   stranieri   rintracciati   in   posizione    di
          irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
          dioperazioni di salvataggio in mare) 
                1.   Lo   straniero   rintracciato    in    occasione
          dell'attraversamento irregolare della frontiera  interna  o
          esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di
          operazioni di  salvataggio  in  mare  e'  condotto  per  le
          esigenze di soccorso e di prima assistenza presso  appositi
          punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui
          al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  dicembre  1995,  n.  563,  e
          delle  strutture  di  cui  all'articolo   9   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti
          di  crisi  sono  altresi'  effettuate  le   operazioni   di
          rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini
          di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n.  603/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 26  giugno  2013
          ed  e'  assicurata  l'informazione   sulla   procedura   di
          protezione internazionale, sul programma di  ricollocazione
          in  altri  Stati  membri  dell'Unione   europea   e   sulla
          possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario assistito. 
                2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico  e
          segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
          cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26  giugno  2013,
          anche  nei  confronti  degli  stranieri   rintracciati   in
          posizione di irregolarita' sul territorio nazionale. 
                3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi
          ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di  fuga
          ai fini del trattenimento nei centri  di  cui  all'articolo
          14.  Il  trattenimento  e'  disposto  caso  per  caso,  con
          provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per
          una durata massima di trenta  giorni  dalla  sua  adozione,
          salvo che non cessino prima le esigenze  per  le  quali  e'
          stato disposto. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se  il  trattenimento
          e' disposto nei  confronti  di  un  richiedente  protezione
          internazionale, come definita  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.
          251, e' competente alla convalida il Tribunale  sede  della
          sezione   specializzata   in   materia   di   immigrazione,
          protezione  internazionale  e   libera   circolazione   dei
          cittadini dell'Unione europea. 
                4. L'interessato e' informato delle  conseguenze  del
          rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2." 
              Si riporta il testo del comma 767 dell'articolo 1 della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                "Art. 1 
                Commi 1. - 766. (Omissis) 
                767.  Il  Ministero  dell'interno  pone   in   essere
          processi di revisione e razionalizzazione della  spesa  per
          la gestione dei centri per  l'immigrazione  in  conseguenza
          della  contrazione   del   fenomeno   migratorio,   nonche'
          interventi per  la  riduzione  del  costo  giornaliero  per
          l'accoglienza dei migranti, dai  quali,  previa  estinzione
          dei debiti pregressi,  devono  derivare  risparmi  connessi
          all'attivazione,  locazione  e  gestione  dei   centri   di
          trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
          un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro  per  l'anno
          2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
          di euro annui a decorrere  dal  2021.  Eventuali  ulteriori
          risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
          da  accertare  annualmente   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
          anno, confluiscono in un apposito fondo, da  istituire  nel
          programma   «   Servizi   e   affari   generali   per    le
          amministrazioni di competenza » della  missione  «  Servizi
          istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  »
          del Ministero dell'interno, da destinare alle  esigenze  di
          funzionamento   del   medesimo   Ministero.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."