Art. 87 
 
 
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e  di  esenzione  dal
                 servizio e di procedure concorsuali 
 
  1.  Il  periodo  trascorso  in  malattia  o   in   quarantena   con
sorveglianza attiva,  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con
sorveglianza attiva, dai  dipendenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, dovuta  al  COVID-19,  e'  equiparato  al  periodo  di  ricovero
ospedaliero.  Fino  alla  cessazione   dello   stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino  ad  una  data  antecedente
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  su
proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  il  lavoro
agile e' la modalita'  ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,
conseguentemente: 
    a) limitano la presenza del personale nei luoghi  di  lavoro  per
assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili  e
che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione  della
gestione dell'emergenza; 
    b)  prescindono  dagli  accordi  individuali  e  dagli   obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22  maggio
2017, n. 81. 
  2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta
anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilita'  del
dipendente qualora non siano forniti  dall'amministrazione.  In  tali
casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017,  n.  81  non
trova applicazione. 
  3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella
forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi  di
assenza dal servizio dei  dipendenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  imposti  dai  provvedimenti  di   contenimento   del   fenomeno
epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza  dell'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  e  dell'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  le  amministrazioni
utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse,  del  congedo,  della
banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto
della  contrattazione  collettiva.  Esperite  tali  possibilita'   le
amministrazioni   possono   motivatamente   esentare   il   personale
dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  di  esenzione  dal  servizio
costituisce  servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e
l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di  mensa,
ove prevista. Tale periodo non  e'  computabile  nel  limite  di  cui
all'articolo 37,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, al primo periodo, dopo le parole: « di qualunque durata, »  sono
inserite le seguenti: « ad esclusione di quelli relativi al  ricovero
ospedaliero  in  strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale   per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di
assistenza  (LEA),  ».  Agli  oneri  in  termini  di   fabbisogno   e
indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 126, comma 6-bis. 
  3-ter. La valutazione  degli  apprendimenti,  periodica  e  finale,
oggetto dell'attivita'  didattica  svolta  in  presenza  o  svolta  a
distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e  fino  alla  data  di
cessazione dello stato di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri il  31  gennaio  2020,  e  comunque  per  l'anno  scolastico
2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le
istituzioni scolastiche del primo ciclo dal  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 62, e per  le  istituzioni  scolastiche  del  secondo
ciclo  dall'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.  122,  e  dal  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
  4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche'
le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza
sui fondi pensione, ciascuno  nell'ambito  della  propria  autonomia,
adeguano il proprio  ordinamento  ai  principi  di  cui  al  presente
articolo. 
  4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1,  e  comunque
non  oltre  il  30  settembre  2020,  al  fine  di  fronteggiare   le
particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da  COVID-19,
anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali
vigenti,  i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, possono cedere, in tutto  o  in  parte,  i  riposi  e  le  ferie
maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della  medesima
amministrazione di appartenenza, senza  distinzione  tra  le  diverse
categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione
avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente
cedente e a quello del dipendente ricevente, e'  a  titolo  gratuito,
non puo' essere  sottoposta  a  condizione  o  a  termine  e  non  e'
revocabile.  Restano  fermi  i  termini  temporali  previsti  per  la
fruizione delle ferie pregresse  dalla  disciplina  vigente  e  dalla
contrattazione collettiva. 
  5. Lo svolgimento delle  procedure  concorsuali  per  l'accesso  al
pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui  la  valutazione  dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalita' telematica, e' sospeso  per  sessanta  giorni  a  decorrere
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Resta   ferma   la
conclusione delle procedure per le quali  risulti  gia'  ultimata  la
valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei
procedimenti per il conferimento di  incarichi,  anche  dirigenziali,
nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e
si svolgono in via telematica  e  che  si  possono  concludere  anche
utilizzando le modalita' lavorative di cui ai  commi  che  precedono,
ivi  incluse  le  procedure  relative  alle   progressioni   di   cui
all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75. 
  6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori  dei  casi
di assenza dal servizio per malattia o  quarantena  con  sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
dovuta al COVID-19, in considerazione del livello di  esposizione  al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali  e  nel   rispetto   delle   preminenti   esigenze   di
funzionalita' delle amministrazioni interessate, il  personale  delle
Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco puo' essere dispensato temporaneamente  dalla  presenza  in
servizio,   anche   ai   soli   fini   precauzionali   in   relazione
all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con  provvedimento
dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e  dei  Reparti
di appartenenza, adottato secondo specifiche  disposizioni  impartite
dalle amministrazioni competenti. Tale periodo  e'  equiparato,  agli
effetti  economici  e  previdenziali,  al  servizio   prestato,   con
esclusione della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa,
ove prevista, e non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3. 
  7. Fino al termine stabilito ai sensi del  comma  1,  il  personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o  quarantena  con
sorveglianza  attiva  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con
sorveglianza attiva dovuta al COVID-19,  e'  collocato  d'ufficio  in
licenza straordinaria, in congedo straordinario o  in  malattia,  con
esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti
dall'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  dal  periodo
massimo di licenza straordinaria di convalescenza  per  il  personale
militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di  assenza  di
cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della
Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel supplemento ordinario n.
173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento
dell'accordo sindacale integrativo,  rispettivamente,  del  personale
direttivo e dirigente e del personale non direttivo e  non  dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo  di  assenza  di
cui al presente comma  costituisce  servizio  prestato  a  tutti  gli
effetti di legge e  l'amministrazione  non  corrisponde  l'indennita'
sostitutiva di mensa, ove prevista. 
  8. Per il personale delle Forze di polizia, delle  Forze  armate  e
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   agli   accertamenti
diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del  comma
1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo del comma 2  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 72. 
              Per il testo degli articoli da 18 a 23 della  legge  22
          maggio 2017,  n.  81  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 39. 
              Per il testo (modificato dall'art.  91  della  presente
          legge) dell'articolo 3 del citato decreto-legge 23 febbraio
          2020, n. 6, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo  2020,  n.  13  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 48. 
              Per il testo dell'articolo 2 del  citato  decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 17-bis. 
              Si riporta il testo dell'articolo 37  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3  (Testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato): 
                "Art. 37. Congedo straordinario. 
                All'impiegato, oltre il  congedo  ordinario,  possono
          essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. 
                Il congedo straordinario compete  di  diritto  quando
          l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o,
          qualora trattisi di mutilato o invalido  di  guerra  o  per
          servizio, debba attendere alle cure richieste  dallo  stato
          di invalidita'.  Nel  caso  di  matrimonio  l'impiegato  ha
          diritto a 15 giorni di congedo straordinario. 
                In  ogni  caso  il  congedo  straordinario  non  puo'
          superare complessivamente nel corso dell'anno la durata  di
          quarantacinque giorni. 
                Il congedo  straordinario  e'  concesso,  in  base  a
          motivato  rapporto  del  capo   dell'ufficio,   dall'organo
          competente  secondo  gli  ordinamenti   particolari   delle
          singole amministrazioni." 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  71  del
          citato decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art.  71.  Assenze  per  malattia  e  per   permesso
          retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
                1.  Per  i  periodi  di  assenza  per  malattia,   di
          qualunque durata,  ad  esclusione  di  quelli  relativi  al
          ricovero ospedaliero in strutture  del  Servizio  sanitario
          nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei
          livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nei  primi
          dieci giorni  di  assenza  e'  corrisposto  il  trattamento
          economico fondamentale con esclusione di ogni indennita'  o
          emolumento, comunque denominati, aventi carattere  fisso  e
          continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio.
          Resta fermo il trattamento  piu'  favorevole  eventualmente
          previsto  dai  contratti  collettivi  o  dalle   specifiche
          normative di settore per le assenze per malattia dovute  ad
          infortunio sul lavoro o  a  causa  di  servizio,  oppure  a
          ricovero ospedaliero o  a  day  hospital,  nonche'  per  le
          assenze relative a patologie gravi che  richiedano  terapie
          salvavita.  I  risparmi  derivanti  dall'applicazione   del
          presente comma costituiscono economie di  bilancio  per  le
          amministrazioni dello  Stato  e  concorrono  per  gli  enti
          diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento  dei
          saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
          per   incrementare   i   fondi   per   la    contrattazione
          integrativa." 
              Il decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  62  recante
          "Norme in materia di  valutazione  e  certificazione  delle
          competenze nel primo ciclo  ed  esami  di  Stato,  a  norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  16
          maggio 2017, n. 112, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  giugno  2009,   n.   122
          (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti  per
          la  valutazione  degli   alunni   e   ulteriori   modalita'
          applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e  3  del
          decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169): 
                "Art.  4.  Valutazione  degli  alunni  nella   scuola
          secondaria di secondo grado 
                1.  La  valutazione,  periodica   e   finale,   degli
          apprendimenti  e'  effettuata  dal  consiglio  di   classe,
          formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e  successive
          modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico  o  da
          suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario,  a
          maggioranza.  I  docenti  di  sostegno,  contitolari  della
          classe, partecipano alla valutazione di tutti  gli  alunni,
          avendo come oggetto  del  proprio  giudizio,  relativamente
          agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo  314,
          comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita'  sia
          affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con
          un unico voto. Il personale docente esterno e  gli  esperti
          di cui si  avvale  la  scuola,  che  svolgono  attivita'  o
          insegnamenti   per   l'ampliamento   e   il   potenziamento
          dell'offerta formativa, ivi compresi i  docenti  incaricati
          delle   attivita'   alternative   all'insegnamento    della
          religione cattolica, forniscono preventivamente ai  docenti
          della   classe    elementi    conoscitivi    sull'interesse
          manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 
                2.   La   valutazione   periodica   e   finale    del
          comportamento degli alunni e' espressa in decimi  ai  sensi
          dell'articolo 2 del  decreto-legge.  Il  voto  numerico  e'
          riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La
          valutazione del comportamento concorre alla  determinazione
          dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare
          delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 
                3. La valutazione dell'insegnamento  della  religione
          cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa
          senza attribuzione di voto numerico, fatte salve  eventuali
          modifiche all'intesa di  cui  al  punto  5  del  Protocollo
          addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. 
                4. I periodi di apprendimento mediante esperienze  di
          lavoro  fanno  parte  integrante  dei  percorsi   formativi
          personalizzati ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La  valutazione,
          la  certificazione  e   il   riconoscimento   dei   crediti
          relativamente ai percorsi di alternanza  scuola-lavoro,  ai
          sensi del predetto decreto legislativo,  avvengono  secondo
          le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo  decreto
          legislativo. 
                5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che
          in  sede  di  scrutinio  finale  conseguono  un   voto   di
          comportamento non  inferiore  a  sei  decimi  e,  ai  sensi
          dell'articolo 193, comma  1,  secondo  periodo,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 297  del  1994,  una
          votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
          o gruppo di discipline valutate con  l'attribuzione  di  un
          unico voto secondo l'ordinamento  vigente.  La  valutazione
          finale degli apprendimenti e del comportamento  dell'alunno
          e' riferita a ciascun anno scolastico. 
                6. Nello scrutinio  finale  il  consiglio  di  classe
          sospende il giudizio degli alunni che non hanno  conseguito
          la sufficienza in una o piu'  discipline,  senza  riportare
          immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione
          dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline  e'
          comunicato alle famiglie. A  conclusione  degli  interventi
          didattici  programmati  per  il  recupero   delle   carenze
          rilevate, il consiglio di classe, in sede  di  integrazione
          dello scrutinio finale, previo  accertamento  del  recupero
          delle carenze formative da effettuarsi entro  la  fine  del
          medesimo anno scolastico e comunque non oltre  la  data  di
          inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico   successivo,
          procede alla verifica dei risultati conseguiti  dall'alunno
          e alla formulazione del giudizio finale  che,  in  caso  di
          esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza  della
          classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico." 
              Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo  22  del
          citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: 
                "Art. 22. Disposizioni di coordinamento e transitorie 
                1. - 14. (Omissis) 
                15.  Per  il   triennio   2020-2022,   le   pubbliche
          amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita'
          interne,  possono  attivare,  nei  limiti   delle   vigenti
          facolta'   assunzionali,   procedure   selettive   per   la
          progressione tra le aree riservate al personale  di  ruolo,
          fermo restando il possesso dei titoli di  studio  richiesti
          per l'accesso dall'esterno. Il numero  di  posti  per  tali
          procedure selettive riservate non puo' superare il  30  per
          cento di quelli previsti  nei  piani  dei  fabbisogni  come
          nuove  assunzioni  consentite  per  la  relativa   area   o
          categoria. In ogni caso, l'attivazione di  dette  procedure
          selettive riservate determina, in relazione  al  numero  di
          posti  individuati,  la  corrispondente   riduzione   della
          percentuale di riserva  di  posti  destinata  al  personale
          interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle
          progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto
          legislativo n.  165  del  2001.  Tali  procedure  selettive
          prevedono  prove  volte  ad  accertare  la  capacita'   dei
          candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
          soluzione  di  problemi  specifici  e  casi  concreti.   La
          valutazione positiva conseguita dal dipendente  per  almeno
          tre anni, l'attivita'  svolta  e  i  risultati  conseguiti,
          nonche' l'eventuale  superamento  di  precedenti  procedure
          selettive,   costituiscono   titoli   rilevanti   ai   fini
          dell'attribuzione  dei  posti   riservati   per   l'accesso
          all'area superiore."