Art. 87 bis 
 
 
Misure di ausilio allo svolgimento del  lavoro  agile  da  parte  dei
  dipendenti delle pubbliche amministrazioni  e  degli  organismi  di
  diritto pubblico 
 
  1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile  di  cui
alla legge  22  maggio  2017,  n.  81,  quale  ulteriore  misura  per
contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza  epidemiologica,  i
quantitativi  massimi  delle  vigenti  convenzioni-quadro  di  Consip
S.p.A. per la fornitura  di  personal  computer  portatili  e  tablet
possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore  iniziale
delle   convenzioni,   fatta   salva   la   facolta'    di    recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da  esercitare
entro quindici giorni dalla comunicazione  della  modifica  da  parte
della stazione appaltante. 
  2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma  1  o
nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma  1  non
sia sufficiente al soddisfacimento  del  fabbisogno  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi di diritto
pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),  del  codice  di
cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  Consip  S.p.A.,
nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli  acquisti  nella
pubblica amministrazione, e' autorizzata sino al 30  settembre  2020,
ai  sensi  dell'articolo  63,  comma  2,  lettera  e),  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    a)  allo  svolgimento  di  procedure   negoziate   senza   previa
pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di
convenzioni-quadro  interpellando  progressivamente   gli   operatori
economici che hanno  presentato  un'offerta  valida  nella  proceduta
indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione
per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse
condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente; 
    b)  allo  svolgimento  di  procedure   negoziate   senza   previa
pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di
convenzioni-quadro e di  accordi-quadro  aventi  ad  oggetto  beni  e
servizi informatici, selezionando almeno tre operatori  economici  da
consultare, se sussistono in tale numero  soggetti  idonei,  tra  gli
operatori economici ammessi nella pertinente  categoria  del  sistema
dinamico di acquisizione  di  cui  all'articolo  55,  comma  14,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma  2  le
offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico
di cui all'articolo 57 del codice di cui al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle  relative  informazioni  puo'
avvenire con modalita' completamente automatizzate. 
  4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono
ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  gli
organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
previa attestazione della  necessita'  ed  urgenza  di  acquisire  le
relative dotazioni al fine di poter  adottare  le  misure  di  lavoro
agile di cui al comma 1 per il proprio personale. 
  5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  le
parole: « per la sperimentazione » sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La citata legge 22 maggio 2017,  n.  81  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 13 giugno 2017, n. 135. 
              Per il testo del comma 2  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 72. 
              Per il testo del comma 1  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 75. 
              Per il testo del comma 2 dell'articolo  63  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 72. 
              Si riporta il testo degli articoli 55, comma 14, e  57,
          del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                "Art. 55 Sistemi dinamici di acquisizione 
                1. - 13. (Omissis) 
                14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche
          avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.,   puo'   provvedere   alla
          realizzazione  e  gestione  di  un  sistema   dinamico   di
          acquisizione   per   conto   delle   stazioni   appaltanti,
          predisponendo    gli     strumenti     organizzativi     ed
          amministrativi,  elettronici   e   telematici   e   curando
          l'esecuzione di tutti i servizi informatici,  telematici  e
          di consulenza necessari." 
                "Art. 57 Cataloghi elettronici 
                1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso  di  mezzi  di
          comunicazione elettronici, le stazioni  appaltanti  possono
          chiedere che le offerte siano  presentate  sotto  forma  di
          catalogo  elettronico   o   che   includano   un   catalogo
          elettronico. Le offerte presentate sotto forma di  catalogo
          elettronico possono essere corredate di altri documenti,  a
          completamento dell'offerta. 
                2.  I  cataloghi  elettronici  sono  predisposti  dai
          candidati o dagli offerenti per  la  partecipazione  a  una
          determinata  procedura  di  appalto  in  conformita'   alle
          specifiche tecniche e al formato stabiliti  dalle  stazioni
          appaltanti. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano  i
          requisiti  previsti  per  gli  strumenti  di  comunicazione
          elettronica nonche' gli eventuali  requisiti  supplementari
          stabiliti   dalle   stazioni    appaltanti    conformemente
          all'articolo 52. 
                3. Quando la presentazione delle offerte sotto  forma
          di cataloghi  elettronici  e'  accettata  o  richiesta,  le
          stazioni appaltanti: 
                  a) nei settori ordinari, lo indicano nel  bando  di
          gara o nell'invito a confermare interesse, quando il  mezzo
          di indizione di gara e' un avviso di  preinformazione;  nei
          settori  speciali,  lo  indicano   nel   bando   di   gara,
          nell'invito a confermare interesse, o, quando il  mezzo  di
          indizione di gara e' un avviso sull'esistenza di un sistema
          di qualificazione, nell'invito a  presentare  offerte  o  a
          negoziare; 
                  b)  indicano  nei  documenti  di  gara   tutte   le
          informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 52, commi  8
          e  9,  relative  al  formato,  al  dispositivo  elettronico
          utilizzato  nonche'  alle  modalita'  e   alle   specifiche
          tecniche per il catalogo. 
                4. Quando un accordo  quadro  e'  concluso  con  piu'
          operatori economici dopo  la  presentazione  delle  offerte
          sotto  forma  di   cataloghi   elettronici,   le   stazioni
          appaltanti  possono  prevedere  che   la   riapertura   del
          confronto competitivo per  i  contratti  specifici  avvenga
          sulla  base  di  cataloghi  aggiornati.  In  tal  caso,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori
          utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi: 
                  a) invitano gli offerenti  a  ripresentare  i  loro
          cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto
          in questione; 
                  b)  comunicano   agli   offerenti   che   intendono
          avvalersi  delle  informazioni   raccolte   dai   cataloghi
          elettronici gia' presentati per costituire offerte adeguate
          ai requisiti del contratto in questione, a  condizione  che
          il ricorso a questa possibilita'  sia  stato  previsto  nei
          documenti di gara relativi all'accordo quadro. 
                5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura  del
          confronto  competitivo  per  i   contratti   specifici   in
          conformita' al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti
          la data e l'ora in cui intendono  procedere  alla  raccolta
          delle  informazioni  necessarie  per   costituire   offerte
          adattate, ai requisiti del contratto specifico e danno agli
          offerenti la possibilita' di  rifiutare  tale  raccolta  di
          informazioni. Le stazioni appaltanti prevedono un  adeguato
          periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta  di
          informazioni. Prima  dell'aggiudicazione  dell'appalto,  le
          stazioni appaltanti  presentano  le  informazioni  raccolte
          all'offerente  interessato,   in   modo   da   offrire   la
          possibilita' di contestare o confermare che l'offerta cosi'
          costituita non contiene errori materiali. 
                6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti
          basati su un sistema dinamico di  acquisizione  richiedendo
          che le offerte per un appalto  specifico  siano  presentate
          sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti
          possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un  sistema
          dinamico di acquisizione conformemente al comma 4,  lettera
          b),  e  al  comma  5,  a  condizione  che  la  domanda   di
          partecipazione al  sistema  dinamico  di  acquisizione  sia
          accompagnata da un catalogo elettronico in conformita'  con
          le  specifiche  tecniche  e  il  formato  stabilito   dalla
          stazione  appaltante.  Tale  catalogo  e'  completato   dai
          candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione  della
          stazione appaltante di  costituire  offerte  attraverso  la
          procedura di cui al comma 4, lettera b)." 
              Per il testo del comma 1  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 75. 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 14  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in  materia
          di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 14. Promozione della conciliazione dei tempi di
          vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche 
                1. Le amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle
          risorse di bilancio disponibili a  legislazione  vigente  e
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          adottano misure organizzative  volte  a  fissare  obiettivi
          annuali per l'attuazione del telelavoro e , anche  al  fine
          di  tutelare  le  cure  parentali,   di   nuove   modalita'
          spazio-temporali   di   svolgimento    della    prestazione
          lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il  10
          per cento dei dipendenti, ove lo richiedano,  di  avvalersi
          di tali modalita', garantendo che i dipendenti  che  se  ne
          avvalgono  non  subiscano  penalizzazioni   ai   fini   del
          riconoscimento di professionalita' e della progressione  di
          carriera.  L'adozione  delle  misure  organizzative  e   il
          raggiungimento degli obiettivi di  cui  al  presente  comma
          costituiscono  oggetto  di  valutazione   nell'ambito   dei
          percorsi di misurazione della performance  organizzativa  e
          individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le
          amministrazioni  pubbliche  adeguano  altresi'   i   propri
          sistemi di monitoraggio e controllo  interno,  individuando
          specifici   indicatori   per   la   verifica   dell'impatto
          sull'efficacia      e      sull'efficienza      dell'azione
          amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati,
          delle   misure   organizzative   adottate   in   tema    di
          conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
          anche coinvolgendo i cittadini,  sia  individualmente,  sia
          nelle loro forme associative."