Art. 87 bis Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico 1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante. 2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, e' autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella proceduta indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente; b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni puo' avvenire con modalita' completamente automatizzate. 4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessita' ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale. 5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: « per la sperimentazione » sono soppresse.
Riferimenti normativi La citata legge 22 maggio 2017, n. 81 e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 giugno 2017, n. 135. Per il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nei riferimenti normativi all'art. 72. Per il testo del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei riferimenti normativi all'art. 75. Per il testo del comma 2 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei riferimenti normativi all'art. 72. Si riporta il testo degli articoli 55, comma 14, e 57, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Art. 55 Sistemi dinamici di acquisizione 1. - 13. (Omissis) 14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A., puo' provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari." "Art. 57 Cataloghi elettronici 1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta. 2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformita' alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonche' gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti conformemente all'articolo 52. 3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici e' accettata o richiesta, le stazioni appaltanti: a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare; b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 52, commi 8 e 9, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonche' alle modalita' e alle specifiche tecniche per il catalogo. 4. Quando un accordo quadro e' concluso con piu' operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi: a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gia' presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilita' sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro. 5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformita' al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate, ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilita' di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilita' di contestare o confermare che l'offerta cosi' costituita non contiene errori materiali. 6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformita' con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo e' completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b)." Per il testo del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei riferimenti normativi all'art. 75. Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge: "Art. 14. Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche 1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e , anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalita', garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresi' i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative."