Art. 88 
 
 
             Rimborso di titoli di acquisto di biglietti 
         per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura 
 
  1. A seguito dell'adozione delle  misure  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettere b) e d), del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita'  della
prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di
accesso per  spettacoli  di  qualsiasi  natura,  ivi  inclusi  quelli
cinematografici e teatrali, e di biglietti di  ingresso  ai  musei  e
agli altri luoghi della cultura. 
  2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa  data
di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza  di  rimborso
al soggetto organizzatore  dell'evento,  anche  per  il  tramite  dei
canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando  il  relativo
titolo   di   acquisto.   L'organizzatore   dell'evento,   verificata
l'impossibilita' sopravvenuta della prestazione e,  conseguentemente,
l'inutilizzabilita' del titolo di acquisto  oggetto  dell'istanza  di
rimborso, provvede alla emissione di un voucher di  pari  importo  al
titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  fino  alla
data di efficacia delle misure previste dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 8 marzo  2020  e  da  eventuali  ulteriori
decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi,  il  termine
utile alla presentazione dell'istanza di cui  al  primo  periodo  del
comma 2 decorre dalla data di entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
successivamente adottati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo (modificato dall'art.  91  della  presente
          legge) dell'articolo 3 del citato decreto-legge 23 febbraio
          2020, n. 6, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo  2020,  n.  13  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 48. 
              Per il testo del comma 1 dell'articolo  2  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo  2020  si
          veda nei riferimenti normativi all'art. 86. 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1463  del  codice
          civile: 
                "Art. 1463. Impossibilita' totale. 
                Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte
          liberata   per   la   sopravvenuta   impossibilita'   della
          prestazione dovuta non puo' chiedere la  controprestazione,
          e deve restituire quella che abbia gia'  ricevuta,  secondo
          le norme relative alla ripetizione dell'indebito." 
              Per il decreto del Presidente  del  Consiglio  8  marzo
          2020 si veda nei riferimenti normativi all'art. 40. 
              Per il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del citato
          decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 si veda nei  riferimenti
          normativi all'art. 17-bis.