Art. 88 Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura 1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. 2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilita' sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilita' del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui al primo periodo del comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.
Riferimenti normativi Per il testo (modificato dall'art. 91 della presente legge) dell'articolo 3 del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 si veda nei riferimenti normativi all'art. 48. Per il testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si veda nei riferimenti normativi all'art. 86. Si riporta il testo dell'articolo 1463 del codice civile: "Art. 1463. Impossibilita' totale. Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito." Per il decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 si veda nei riferimenti normativi all'art. 40. Per il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 si veda nei riferimenti normativi all'art. 17-bis.