Art. 88 bis
Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno
e di pacchetti turistici
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in
relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo,
nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai
contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali e' stata disposta la
quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita' sanitaria
competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da
eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un
provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal
contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia
dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali
e' disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte
dell'autorita' sanitaria competente ovvero il ricovero presso le
strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel
medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con
partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come
individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con
riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei
predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a
concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni
o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione
in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al
pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in
attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel
periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di
pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione
Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o
l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da
COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla
struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il
ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1
allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la
prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e,
nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione
attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni,
iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale
comunicazione e' effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere
da a) a d);
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della
procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o
dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al
comma 1, lettera f).
3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del
corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno
ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare
entro un anno dall'emissione.
4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma
1, il diritto di recesso puo' essere esercitato dal vettore, previa
comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non
possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle
autorita' nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne
da' tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi
trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il
titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo
da utilizzare entro un anno dall'emissione.
5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attivita',
in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di
qualita' equivalente, superiore o inferiore con restituzione della
differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o,
altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi
dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto
turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con
sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai
decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati
dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione
della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali
casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto
dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un
pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore
con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere al
rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite
dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga
all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79, il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti
i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque
non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai
sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai
contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti
di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia
impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando
l'esecuzione del contratto e' impedita, in tutto o in parte, da
provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorita'
nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi
l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo
41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo'
offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita'
equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza
di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o, altrimenti, puo'
emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher,
da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al
rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e' corrisposto e il
voucher e' emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli
fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data
prevista di inizio del viaggio.
8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione
disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del
codice civile nonche' quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del
codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine
al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto
di viaggio. Il rimborso puo' essere effettuato dall'organizzatore
anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore
del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il
voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori
di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista
di inizio del viaggio. E' sempre corrisposto il rimborso con
restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando
il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola
dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con
effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla
data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con
gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti
con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti
possono modificare le modalita' di svolgimento di viaggi, iniziative,
scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate,
anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle
destinazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura
ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore
del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure
all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da
utilizzare entro un anno dall'emissione.
10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il
pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite
di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in
deroga alle condizioni pattuite.
11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i
rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e
instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020
nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere
all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti
dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli
effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita
mediante un voucher di pari importo valido per un anno
dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve
i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di
accettazione da parte del destinatario.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di
applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31
maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.
593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.
Riferimenti normativi
Per il testo dell'articolo 1463 del codice civile si
veda nei riferimenti normativi all'art. 88.
Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, come modificato
dall'articolo 91 della presente legge, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 48.
Per il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 17-bis.
Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE,
relativa ai contratti di multiproprieta', contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,
contratti di rivendita e di scambio):
"Art. 41 Diritto di recesso prima dell'inizio del
pacchetto
1. Il viaggiatore puo' recedere dal contratto di
pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del
pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese
sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare
quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne
faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico puo' prevedere
spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in
base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di
costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla
riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle spese standard
di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al
prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e
degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi
turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale
sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di
recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L'organizzatore puo' recedere dal contratto di
pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
e' tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto e'
inferiore al minimo previsto dal contratto e
l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in
ogni caso non piu' tardi di venti giorni prima dell'inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano piu' di sei
giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in
caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di
quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di
viaggi che durano meno di due giorni;
b) l'organizzatore non e' in grado di eseguire il
contratto a causa di circostanze inevitabili e
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio
del pacchetto.
6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi
prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a
quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque
pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il
pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici
giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente
collegati stipulati con terzi.
7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal
contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque
giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le
informazioni preliminari se successiva, senza penali e
senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte
correnti, il diritto di recesso e' escluso. In tale ultimo
caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo
evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di
recesso."
Per il testo dell'articolo 17 della citata legge 31
maggio 1995, n. 218 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 75.
Si riporta il testo dell'articolo 9 del regolamento
(CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I):
"Articolo 9
Norme di applicazione necessaria
1. Le norme di applicazione necessaria sono
disposizioni il cui rispetto e' ritenuto cruciale da un
paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici,
quali la sua organizzazione politica, sociale o economica,
al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni
che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia
la legge applicabile al contratto secondo il presente
regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non
ostano all'applicazione delle norme di applicazione
necessaria della legge del foro.
3. Puo' essere data efficacia anche alle norme di
applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi
derivanti dal contratto devono essere o sono stati
eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione
necessaria rendono illecito l'adempimento del contratto.
Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve
tenere conto della loro natura e della loro finalita'
nonche' delle conseguenze derivanti dal fatto che siano
applicate, o meno."