Art. 89 
 
 
          Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo 
 
  1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo,  del  cinema  e
dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,
nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno
di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le  emergenze  nei
settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi  di  cui
al primo periodo hanno una dotazione complessiva di  130  milioni  di
euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente
e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. 
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione  delle  risorse
agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti,  autori,  interpreti
ed esecutori, tenendo conto altresi' dell'impatto economico  negativo
conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126; 
    b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di  cui  all'articolo  1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente,  con
Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di  pari  importo,
per l'anno 2020, le somme gia' assegnate  con  la  delibera  CIPE  n.
31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo « Cultura e turismo » di
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo; 
    c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  mediante  riduzione   delle
disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1
della legge 30 aprile 1985, n. 163. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  1  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
                "Art. 1 
                Commi 1. - 5. (Omissis) 
                6. In attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196." 
              La delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo  2018  recante
          "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.  Presa  d'atto  degli
          esiti della cabina di regia del 16 marzo  2018  relativi  a
          piani operativi e interventi approvati con le  delibere  n.
          10, n. 11, n. 14, n. 15 e n. 18 del 28 febbraio 2018  e  al
          quadro di ripartizione del  Fondo  tra  aree  tematiche  di
          interesse approvato con delibera  n.  26  del  28  febbraio
          2018" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 20 settembre 2018,  n.
          219, S.O. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  30
          aprile 1985, n.  163  (Nuova  disciplina  degli  interventi
          dello Stato a favore dello spettacolo): 
                "Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo. 
                Per il sostegno  finanziario  ad  enti,  istituzioni,
          associazioni, organismi ed  imprese  operanti  nei  settori
          delle  attivita'  cinematografiche,  musicali,  di   danza,
          teatrali, circensi e dello spettacolo  viaggiante,  nonche'
          per la promozione  ed  il  sostegno  di  manifestazioni  ed
          iniziative di carattere e rilevanza nazionali  da  svolgere
          in Italia  o  all'estero,  e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il
          Fondo unico per lo spettacolo."