Art. 90 
 
 
     Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura 
 
  1. Al fine di  far  fronte  alle  ricadute  economiche  negative  a
seguito  delle  misure  decreto-legge  23  febbraio   2020,   n.   6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e  al
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  la  quota  di  cui  all'articolo
71-octies, comma 3-bis, della legge  22  aprile  1941,  n.  633,  dei
compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo  71-septies
della medesima legge, per la riproduzione  privata  di  fonogrammi  e
videogrammi, e' destinata al sostegno  degli  autori,  degli  artisti
interpreti ed esecutori,  e  dei  lavoratori  autonomi  che  svolgono
attivita' di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto
di  mandato  con  rappresentanza  con  gli  organismi   di   gestione
collettiva di cui all'articolo 180 della legge  22  aprile  1941,  n.
633. 
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto
del reddito dei destinatari, nonche'  le  modalita'  attuative  della
disposizione di cui al comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  citato  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2020, n.  45,
          Edizione straordinaria. 
                
              Il  citato  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 2020, n. 79. 
              Si  riporta  il  testo   degli   articoli   71-septies,
          dell'articolo 71-octies, comma 3-bis, e  dell'articolo  180
          della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del  diritto
          d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): 
                "Art. 71-septies 
                1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi,  nonche'
          i produttori originari di opere  audiovisive,  gli  artisti
          interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i
          loro aventi causa, hanno diritto  ad  un  compenso  per  la
          riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di  cui
          all'articolo 71-sexies. Detto compenso e'  costituito,  per
          gli apparecchi esclusivamente destinati alla  registrazione
          analogica o digitale di fonogrammi o  videogrammi,  da  una
          quota  del  prezzo   pagato   dall'acquirente   finale   al
          rivenditore,  che  per  gli  apparecchi  polifunzionali  e'
          calcolata   sul   prezzo   di   un    apparecchio    avente
          caratteristiche  equivalenti  a  quelle  della   componente
          interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora  cio'
          non fosse possibile, da un importo fisso  per  apparecchio.
          Per i  supporti  di  registrazione  audio  e  video,  quali
          supporti analogici,  supporti  digitali,  memorie  fisse  o
          trasferibili destinate alla registrazione di  fonogrammi  o
          videogrammi,  il  compenso  e'  costituito  da  una   somma
          commisurata  alla  capacita'  di  registrazione  resa   dai
          medesimi supporti. Per i sistemi di  videoregistrazione  da
          remoto il compenso di cui al presente comma e'  dovuto  dal
          soggetto che presta il  servizio  ed  e'  commisurato  alla
          remunerazione ottenuta  per  la  prestazione  del  servizio
          stesso. 
                2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato,  nel
          rispetto della normativa  comunitaria  e  comunque  tenendo
          conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, da adottare  entro  il
          31 dicembre 2009 sentito il comitato  di  cui  all'articolo
          190   e   le   associazioni   di   categoria   maggiormente
          rappresentative  dei  produttori  degli  apparecchi  e  dei
          supporti di cui al  comma  1.  Per  la  determinazione  del
          compenso si  tiene  conto  dell'apposizione  o  meno  delle
          misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonche'
          della diversa incidenza della copia digitale rispetto  alla
          copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad  aggiornamento
          triennale. 
                3. Il compenso e' dovuto da chi  fabbrica  o  importa
          nel territorio dello Stato allo scopo  di  trarne  profitto
          gli apparecchi  e  i  supporti  indicati  nel  comma  1.  I
          predetti soggetti devono presentare alla Societa'  italiana
          degli  autori  ed  editori  (SIAE),  ogni  tre  mesi,   una
          dichiarazione dalla quale risultino le cessioni  effettuate
          e i compensi  dovuti,  che  devono  essere  contestualmente
          corrisposti.  In  caso  di   mancata   corresponsione   del
          compenso, e' responsabile in solido  per  il  pagamento  il
          distributore   degli   apparecchi   o   dei   supporti   di
          registrazione. 
                4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3  e'
          punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  pari  al
          doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi  o
          di  recidiva,  con   la   sospensione   della   licenza   o
          autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  commerciale  o
          industriale da quindici giorni a tre  mesi  ovvero  con  la
          revoca della licenza o autorizzazione stessa." 
                "Art. 71-octies 
                1. - 3. (Omissis) 
                3-bis. Al fine di favorire la creativita' dei giovani
          autori, il 10 per cento di tutti i  compensi  incassati  ai
          sensi  dell'articolo  71-septies,  calcolato  prima   delle
          ripartizioni  effettuate  dalla  Societa'  italiana   degli
          autori ed editori (SIAE) ai sensi  dei  commi  1  e  3  del
          presente articolo, e' destinato dalla Societa', sulla  base
          di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni
          e delle attivita' culturali e del turismo, ad attivita'  di
          promozione culturale nazionale e internazionale." 
                "Art. 180 
                L'attivita' di intermediario, comunque attuata, sotto
          ogni forma diretta o indiretta di  intervento,  mediazione,
          mandato,  rappresentanza   ed   anche   di   cessione   per
          l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
          di  recitazione,  di  radiodiffusione   ivi   compresa   la
          comunicazione al pubblico via satellite e  di  riproduzione
          meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata
          in via esclusiva alla Societa'  italiana  degli  autori  ed
          editori (S.I.A.E.) ed  agli  altri  organismi  di  gestione
          collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017,  n.
          35. 
                Tale attivita' e' esercitata per effettuare: 
                  1) la concessione, per conto e nell'interesse degli
          aventi  diritto,  di  licenze  e  autorizzazioni   per   la
          utilizzazione economica di opere tutelate; 
                  2) la percezione dei proventi  derivanti  da  dette
          licenze ed autorizzazioni; 
                  3) la ripartizione dei proventi  medesimi  tra  gli
          aventi diritto. 
                L'attivita' della Societa' italiana degli  autori  ed
          editori (S.I.A.E.) si esercita altresi'  secondo  le  norme
          stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali
          essa ha una rappresentanza organizzata. 
                La suddetta esclusivita' di poteri non pregiudica  la
          facolta' spettante all'autore, ai suoi  successori  o  agli
          aventi causa, di esercitare  direttamente  i  diritti  loro
          riconosciuti da questa legge. 
                Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3  del
          secondo comma una quota parte  deve  essere  in  ogni  caso
          riservata  all'autore.  I  limiti  e  le  modalita'   della
          ripartizione sono determinati dal regolamento. 
                Quando, pero', i diritti di  utilizzazione  economica
          dell'opera possono dar luogo a percezioni  di  proventi  in
          paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati
          o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti
          non provvedono, per qualsiasi motivo, alla  percezione  dei
          proventi, trascorso un anno  dalla  loro  esigibilita',  e'
          conferito alla Societa' italiana degli  autori  ed  editori
          (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti  medesimi  per
          conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori  o
          aventi causa. 
                I proventi di cui al precedente comma riscossi  dalla
          Societa' italiana degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.)  ,
          detratte  le  spese  di  riscossione,  saranno   tenuti   a
          disposizione degli aventi diritto, per un  periodo  di  tre
          anni;  trascorso  questo  termine  senza  che  siano  stati
          reclamati  dagli  aventi  diritto,  saranno  versati   alla
          Confederazione nazionale  professionisti  ed  artisti,  per
          scopi di assistenza alle categorie degli autori,  scrittori
          e musicisti."