Art. 90 bis 
 
 
                        Carta della famiglia 
 
  1. Per l'anno 2020, la carta della famiglia di cui all'articolo  1,
comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'  destinata  alle
famiglie con almeno un figlio a carico. 
  2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari  a
500.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo  per  le
politiche della  famiglia  di  cui  all'articolo  19,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 391 dell'articolo 1 della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
                "Art. 1 
                Commi 1. - 390. (Omissis) 
                391. A decorrere dall'anno 2016 e' istituita la carta
          della  famiglia,  destinata  alle  famiglie  costituite  da
          cittadini  italiani  ovvero  appartenenti  a  Paesi  membri
          dell'Unione europea regolarmente residenti  nel  territorio
          italiano, con almeno  tre  figli  conviventi  di  eta'  non
          superiore a 26 anni. La carta e' rilasciata  alle  famiglie
          che ne facciano richiesta secondo i criteri e le  modalita'
          stabiliti con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  ovvero  del  Ministro  per  la  famiglia   e   le
          disabilita', di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione.  La  carta
          consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi
          ovvero  a  riduzioni  tariffarie  concessi   dai   soggetti
          pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti  che
          partecipano all'iniziativa,  i  quali  concedono  sconti  o
          riduzioni maggiori  di  quelli  normalmente  praticati  sul
          mercato,  possono  valorizzare   la   loro   partecipazione
          all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini
          dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la  spesa
          nel limite massimo di 1 milione di euro  per  ciascun  anno
          del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione  del  Fondo
          per le politiche della famiglia  di  cui  all'articolo  19,
          comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248." 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  19  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale): 
                "Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia,  per
          le politiche giovanili  e  per  le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita' 
                1. Al fine di promuovere e realizzare interventi  per
          la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti  e  le
          sue problematiche  generazionali,  nonche'  per  supportare
          l'Osservatorio  nazionale   sulla   famiglia,   presso   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato «Fondo per  le  politiche  della  famiglia»,  al
          quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
          2006 e di dieci  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2007."