Art. 91 
 
 
Disposizioni in  materia  di  ritardi  o  inadempimenti  contrattuali
  derivanti  dall'attuazione  delle  misure  di  contenimento  e   di
  anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici 
 
  1. All'articolo  3  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il
comma 6, e' inserito il seguente: « 6-bis. Il rispetto  delle  misure
di contenimento di cui al presente decreto e' sempre valutato ai fini
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1218  e
1223 del codice civile, della  responsabilita'  del  debitore,  anche
relativamente  all'applicazione  di  eventuali  decadenze  o   penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti. ». 
  2. All'articolo 35, comma 18, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.  50,  e  successive  modificazioni,  dopo  le   parole:   «
L'erogazione  dell'anticipazione  »  inserire  le   seguenti:   «   ,
consentita anche nel caso di consegna  in  via  d'urgenza,  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 3 del  citato  decreto-legge
          23 febbraio 2020,  n.  6,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13,  come  modificato  dal
          presente  articolo,  si  veda  nei  riferimenti   normativi
          all'art. 48. 
              Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto
          legislativo  18  aprile   2016,   n.   50,   e   successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti 
                1. Ai fini dell'applicazione del presente codice,  le
          soglie di rilevanza comunitaria sono: 
                  a) euro  5.225.000  per  gli  appalti  pubblici  di
          lavori e per le concessioni; 
                  b)  euro  135.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                  c)  euro  209.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                  d) euro 750.000 per gli appalti di servizi  sociali
          e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
                2. Nei  settori  speciali,  le  soglie  di  rilevanza
          comunitaria sono: 
                  a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                  b) euro 418.000 per gli appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                  c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
                3.  Le  soglie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
                4. Il  calcolo  del  valore  stimato  di  un  appalto
          pubblico  di  lavori,  servizi  e   forniture   e'   basato
          sull'importo totale pagabile, al netto  dell'IVA,  valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
                5. Se un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
                6. La scelta del metodo per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
                7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
                8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
                9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                  a) quando un'opera prevista o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                10. Per gli appalti di forniture: 
                  a) quando un progetto volto ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
                12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                  a)  il  valore  reale  complessivo  dei   contratti
          analoghi successivi conclusi  nel  corso  dei  dodici  mesi
          precedenti o dell'esercizio  precedente,  rettificato,  ove
          possibile, al fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in
          termini  di  quantita'   o   di   valore   che   potrebbero
          sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al   contratto
          iniziale; 
                  b) il  valore  stimato  complessivo  dei  contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
                13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                  a) per gli appalti pubblici di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                  b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
          o  che  non  puo'  essere  definita,  il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                  a) per i servizi assicurativi: il premio da  pagare
          e altre forme di remunerazione; 
                  b)  per  i  servizi   bancari   e   altri   servizi
          finanziari: gli onorari,  le  commissioni  da  pagare,  gli
          interessi e altre forme di remunerazione; 
                  c) per gli appalti  riguardanti  la  progettazione:
          gli onorari, le commissioni da  pagare  e  altre  forme  di
          remunerazione; 
                  d) per gli appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                    1) in caso di appalti di durata determinata  pari
          o inferiore  a  quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo
          stimato per l'intera loro durata; 
                    2) in caso di appalti di durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
                16. Per gli accordi quadro e per i  sistemi  dinamici
          di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'
          il valore massimo stimato al netto dell'IVA  del  complesso
          dei  contratti  previsti  durante  l'intera  durata   degli
          accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
                17. Nel caso di partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
                18.  Sul  valore  del  contratto  di  appalto   viene
          calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo  pari  al
          20  per  cento  da  corrispondere   all'appaltatore   entro
          quindici giorni dall'effettivo  inizio  della  prestazione.
          L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel  caso
          di consegna in via d'urgenza, ai  sensi  dell'articolo  32,
          comma  8,  del  presente  codice,   e'   subordinata   alla
          costituzione   di   garanzia   fideiussoria   bancaria    o
          assicurativa di importo pari  all'anticipazione  maggiorato
          del  tasso  di  interesse  legale  applicato   al   periodo
          necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
          cronoprogramma della prestazione. La predetta  garanzia  e'
          rilasciata da imprese bancarie  autorizzate  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   o
          assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
          si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  requisiti
          di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
          rispettiva attivita'. La garanzia  puo'  essere,  altresi',
          rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
          degli intermediari finanziari di cui all'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  L'importo
          della  garanzia  viene  gradualmente   ed   automaticamente
          ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto   al
          progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle
          stazioni     appaltanti.     Il     beneficiario     decade
          dall'anticipazione,  con  obbligo   di   restituzione,   se
          l'esecuzione della prestazione non procede, per  ritardi  a
          lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme
          restituite sono dovuti gli interessi legali con  decorrenza
          dalla data di erogazione della anticipazione."