Art. 92 
 
 
       Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci 
          e di persone, nonche' di circolazione di veicoli 
 
  1. Al fine di  fronteggiare  l'improvvisa  riduzione  dei  traffici
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in  relazione
alle operazioni effettuate  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020,  non  si  procede
all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1  del
decreto del Presidente della  Repubblica  28  maggio  2009,  n.  107,
attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale ai sensi  del  comma  6
del medesimo articolo nonche' dell'articolo 1, comma 982, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorita'  per
le mancate entrate derivanti dalla  disapplicazione  della  tassa  di
ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno
2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 126. 
  2. Al fine di  fronteggiare  l'improvvisa  riduzione  dei  traffici
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso  il
pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge  28
gennaio 1994, n. 84 relativi al  periodo  compreso  tra  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto e quella del 31  luglio  2020.
Al pagamento dei canoni  sospesi  ai  sensi  del  primo  periodo,  da
effettuarsi entro e non oltre il  31  dicembre  2020  anche  mediante
rateazione senza applicazione di interesse, si  provvede  secondo  le
modalita' stabilite da ciascuna Autorita'  di  Sistema  Portuale.  Le
disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  altresi'  ai
concessionari demaniali marittimi titolari di concessione  rilasciata
da Autorita' portuale  o  Autorita'  di  sistema  portuale  ai  sensi
dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono  al
pagamento dei  canoni  sospesi  entro  il  30  settembre  2020  senza
applicazione di interesse. 
  3. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  i  pagamenti  dei   diritti
doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente
disposizione ed  il  30  aprile  2020  e  da  effettuare  secondo  le
modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di  ulteriori
trenta giorni senza applicazione di interessi. 
  4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla
delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020,   e'
autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione  dei  veicoli  da
sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita  e  prova
di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285 ovvero alle attivita' di revisione di cui all'articolo 80  del
medesimo decreto legislativo. 
  4-bis. Al fine di contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  delle  misure  di   contrasto   alla
diffusione del virus sui gestori di  servizi  di  trasporto  pubblico
locale e regionale e di  trasporto  scolastico,  non  possono  essere
applicate  dai  committenti  dei  predetti  servizi,  anche   laddove
negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o
penali in ragione  delle  minori  corse  effettuate  o  delle  minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al  31
dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al
trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza  e  ai  servizi
ferroviari interregionali indivisi. 
  4-ter. Fino al termine  delle  misure  di  contenimento  del  virus
COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti  dei
servizi di trasporto pubblico locale,  possono  essere  sospese,  con
facolta' di proroga degli affidamenti in atto  al  23  febbraio  2020
fino a dodici  mesi  successivi  alla  dichiarazione  di  conclusione
dell'emergenza; restano escluse le  procedure  di  evidenza  pubblica
relative ai servizi di trasporto pubblico locale  gia'  definite  con
l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 
  4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  4-bis  e
4-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  4-quinquies. All'articolo  13-bis,  comma  4,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 30  giugno  2020  »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 ». 
  4-sexies. All'articolo 5, comma 2,  del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «  Le
disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e  2),  hanno
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'all'articolo 1 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28  maggio  2009,   n.   107
          (Regolamento  concernente  la  revisione  della  disciplina
          delle tasse e dei diritti marittimi, a norma  dell'articolo
          1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296): 
                "Art. 1. Tassa di ancoraggio 
                1. Le navi nazionali, le navi estere equiparate  alle
          nazionali in virtu' di trattati, nonche' le navi operate da
          compagnie di navigazione di  Stati  con  i  quali  l'Unione
          europea  abbia  stipulato  accordi  di  navigazione  e   di
          trasporto marittimo, ancorche' non battano la  bandiera  di
          detti Stati, che  compiono  operazioni  commerciali  in  un
          porto,  rada  o  spiaggia  dello  Stato  o   negli   ambiti
          richiamati al successivo articolo 3, comma 1, sono soggette
          al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata
          di stazza netta, nella seguente misura: 
                  a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime
          50,  se  hanno  una  stazza  netta  non  superiore  a   200
          tonnellate; 
                  b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore  a
          200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo  una  stazza
          superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente  tra  i
          porti dello Stato; 
                  c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore  a
          350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero. 
                2. Per le  navi  di  stazza  netta  superiore  a  350
          tonnellate in provenienza o a destinazione di porti situati
          al di fuori dell'Unione europea, aventi  merci  in  coperta
          ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non  sia
          gia' compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di
          cui  al  comma  1  si  applica   altresi',   in   occasione
          dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato  o  negli
          ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero  in
          occasione del primo giorno di imbarco di tali  merci,  alle
          tonnellate di stazza corrispondenti  allo  spazio  occupato
          dalle  merci  suddette  secondo  le  norme  vigenti   sulla
          stazzatura delle navi, nella misura  di  cui  al  comma  1,
          lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni  previste
          per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge  9  febbraio
          1963, n. 82. 
                3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui  al  comma
          1, lettera a), e' valevole per un anno, nei casi di cui  al
          comma 1, lettere b) e c), per trenta giorni. Le  navi,  nei
          casi di cui alle lettere b) e c),  possono  abbonarsi  alla
          tassa di ancoraggio per  il  periodo  di  un  anno  pagando
          rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni  tonnellata
          di stazza netta. Le predette navi  possono  abbonarsi  alla
          tassa di  ancoraggio  per  il  periodo  di  un  anno  anche
          relativamente  alle   merci   ed   ai   contenitori   pieni
          trasportati in coperta ovvero  nelle  sovrastrutture  della
          nave, il cui spazio non  e'  compreso  nella  stazza  lorda
          della stessa, pagando rispettivamente  euro  0,50  ed  euro
          1,58 per ogni tonnellata di stazza,  calcolata  secondo  le
          norme vigenti sulla stazzatura delle  navi,  corrispondente
          allo spazio occupabile dalla quantita' massima di  merce  e
          dal numero massimo di contenitori  pieni  trasportabili  in
          coperta, o negli spazi chiusi non considerati  nel  calcolo
          della stazza, in accordo  alle  condizioni  di  caricamento
          prescritte nelle «Istruzioni al Comandante sulla stabilita'
          della nave». La tassa  di  ancoraggio  decorre  dal  giorno
          dell'approdo. 
                4.  Le  navi  portacontenitori  adibite   a   servizi
          regolari di linea in attivita' di transhipment di  traffico
          internazionale possono  avvalersi  della  facolta'  di  cui
          all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449. 
                5. Alla  tassa  di  ancoraggio  sono  applicabili  le
          ipotesi di esenzione di cui all'articolo 13 della  legge  9
          febbraio 1963, n. 82,  e,  ai  fini  del  calcolo,  trovano
          altresi' applicazione i coefficienti di correzione  di  cui
          al decreto del Ministro della marina mercantile in data  18
          marzo 1988,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82
          dell'8 aprile 1988. 
                6. La quota di  gettito  della  tassa  di  ancoraggio
          relativa alle merci ed ai contenitori collocati in  coperta
          o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma  2
          ed al comma 4, nonche' il diritto sostitutivo  della  tassa
          di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e
          quella per le  navi  che  effettuano  la  pesca  oltre  gli
          stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5,  7  e  14
          della legge 9 febbraio  1963,  n.  82,  sono  attribuiti  a
          ciascuna   autorita'   portuale   per   la   circoscrizione
          territoriale di competenza. 
                7. Le navi  estere  non  ammesse  ad  un  trattamento
          uguale a quello  delle  navi  nazionali  sono  soggette  al
          pagamento del doppio della tassa di cui al comma  1  e  non
          hanno diritto all'abbonamento. 
                8. Al fine di consentire una puntuale identificazione
          dei  pertinenti  introiti  delle  autorita'   portuali,   a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento  alla
          tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente
          normativa,  appositi  codici  tributi,  differenziati   per
          modalita' di pagamento o validita' temporale delle tasse. 
                9. Alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure
          di riscossione previste dall'articolo 1, comma  119,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Nelle  more  dell'adozione
          del decreto del Capo del  Dipartimento  delle  finanze,  la
          tassa di ancoraggio e' riscossa secondo la procedura di cui
          all'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          30 agosto 1966, n. 1340. 
                10.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si
          applicano anche nei porti della Sicilia che non siano  sede
          di autorita' portuale, ferma restando  l'attribuzione  alla
          Regione siciliana del gettito della tassa di ancoraggio  di
          cui al presente articolo e fatto salvo quanto disposto  dal
          comma 6 per le autorita'  portuali  della  regione  stessa,
          nonche' dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296." 
              Si riporta il testo del comma 982 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
                "Art. 1 
                Commi 1. - 981. (Omissis) 
                982.  Per  assicurare  l'autonomia  finanziaria  alle
          autorita'     portuali     nazionali      e      promuovere
          l'autofinanziamento delle attivita' e la  razionalizzazione
          della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi  di
          manutenzioni ordinaria e straordinaria delle  parti  comuni
          nell'ambito portuale, con priorita' per quelli previsti nei
          piani triennali gia' approvati, ivi compresa quella per  il
          mantenimento  dei  fondali,  sono  attribuiti  a   ciascuna
          autorita' portuale, a  decorrere  dall'anno  2007,  per  la
          circoscrizione territoriale di competenza: 
                  a)  il  gettito  della  tassa   erariale   di   cui
          all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28  febbraio
          1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
          aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni; 
                  b) il gettito della tassa di ancoraggio di  cui  al
          capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n.  82,  e
          successive modificazioni." 
              Si riporta il testo degli articoli 16, 17  e  18  della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino  della  legislazione
          in materia portuale): 
                "Art. 16 Operazioni portuali 
                1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il
          trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle  merci
          e di ogni altro  materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.
          Sono  servizi  portuali  quelli  riferiti   a   prestazioni
          specialistiche, complementari e accessorie al  ciclo  delle
          operazioni portuali. I  servizi  ammessi  sono  individuati
          dalle  Autorita'  di  sistema  portuale,  o,  laddove   non
          istituite,  dalle  autorita'  marittime,   attraverso   una
          specifica regolamentazione da emanare  in  conformita'  dei
          criteri vincolanti fissati con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione. 
                2. Le Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime disciplinano  e  vigilano
          sull'espletamento delle operazioni portuali e  dei  servizi
          portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe  indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente  al   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione. 
                3. L'esercizio delle attivita' di  cui  al  comma  1,
          espletate per conto proprio o  di  terzi,  e'  soggetto  ad
          autorizzazione  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   o,
          laddove  non  istituita,  dell'autorita'  marittima.  Detta
          autorizzazione  riguarda  lo  svolgimento   di   operazioni
          portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso  da
          parte del richiedente dei requisiti  di  cui  al  comma  4,
          oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
          individuare   nell'autorizzazione   stessa.   Le    imprese
          autorizzate sono iscritte  in  appositi  registri  distinti
          tenuti dall'Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non
          istituita, dall'autorita'  marittima  e  sono  soggette  al
          pagamento di un canone annuo  e  alla  prestazione  di  una
          cauzione determinati dalle medesime autorita'. 
                3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui  al
          comma 1 non possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge  23
          ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto  dall'articolo
          17. 
                4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni  di  cui
          al comma 3 da parte dell'autorita' competente, il  Ministro
          dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina: 
                  a)   i   requisiti   di   carattere   personale   e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 
                  b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; 
                  c) i parametri  per  definire  i  limiti  minimi  e
          massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla
          durata ed  alla  specificita'  dell'autorizzazione,  tenuti
          presenti il volume degli investimenti  e  le  attivita'  da
          espletare; 
                  d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni
          specifiche  per  l'esercizio  di  operazioni  portuali,  da
          effettuarsi all'arrivo o alla partenza di  navi  dotate  di
          propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
          operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
          corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
          rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 
                5. Le tariffe delle operazioni  portuali  di  cui  al
          comma 1 sono rese  pubbliche.  Le  imprese  autorizzate  ai
          sensi  del  comma  3  devono  comunicare  all'Autorita'  di
          sistema portuale o, laddove  non  istituita,  all'autorita'
          marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti
          degli utenti, nonche' ogni successiva variazione. 
                6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata sia anche  titolare  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 18, durata identica a  quella  della  concessione
          medesima;  l'autorizzazione  puo'   essere   rinnovata   in
          relazione a nuovi  programmi  operativi  o  a  seguito  del
          rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema  portuale
          o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
          a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
          condizioni previste nel programma operativo. 
                7. L'Autorita' di sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima,  sentita  la  commissione
          consultiva  locale,  determina   il   numero   massimo   di
          autorizzazioni che possono essere rilasciate ai  sensi  del
          comma 3, in relazione alle esigenze  di  funzionamento  del
          porto e del traffico,  assicurando,  comunque,  il  massimo
          della concorrenza nel settore. 
                7-bis. Le disposizioni del presente articolo  non  si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale. 
                7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
          istituite,  le  autorita'  marittime,  devono  pronunciarsi
          sulle  richieste  di  autorizzazione  di  cui  al  presente
          articolo entro novanta giorni dalla  richiesta,  decorsi  i
          quali, in assenza di  diniego  motivato,  la  richiesta  si
          intende accolta." 
                "Art.  17  Disciplina  della  fornitura  del   lavoro
          portuale temporaneo 
                1. Il presente articolo disciplina  la  fornitura  di
          lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18
          per l'esecuzione delle operazioni portuali  e  dei  servizi
          portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3. La
          presente disciplina della  fornitura  del  lavoro  portuale
          temporaneo e' disciplina speciale. 
                2. Le Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
          delle prestazioni di  cui  al  comma  1  da  parte  di  una
          impresa,  la  cui  attivita'  deve  essere   esclusivamente
          rivolta   alla   fornitura   di   lavoro   temporaneo   per
          l'esecuzione delle operazioni e dei  servizi  portuali,  da
          individuare secondo una procedura  accessibile  ad  imprese
          italiane e comunitarie.  Detta  impresa,  che  deve  essere
          dotata  di  adeguato  personale  e  risorse   proprie   con
          specifica     caratterizzazione     di     professionalita'
          nell'esecuzione  delle  operazioni   portuali,   non   deve
          esercitare direttamente o indirettamente  le  attivita'  di
          cui agli articoli 16 e  18  e  le  attivita'  svolte  dalle
          societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera  a),  ne'
          deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o
          piu' imprese di cui agli articoli 16, 18  e  21,  comma  1,
          lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
          minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18
          e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
          a dismettere dette attivita'  e  partecipazioni  prima  del
          rilascio dell'autorizzazione. 
                3.  L'autorizzazione  di  cui  al   comma   2   viene
          rilasciata dall'Autorita' di sistema  portuale  o,  laddove
          non istituita, dall'autorita'  marittima  entro  centoventi
          giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
          subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
          attivita'  e  partecipazione  di  cui  al  medesimo  comma.
          L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere  il  valore
          di mercato di dette attivita' e partecipazioni  all'impresa
          che le dismette. 
                4. L'Autorita' di sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
          garantire la continuita' del rapporto di  lavoro  a  favore
          dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui  all'articolo
          21,  comma  1,  lettera  b),  nei  confronti   dell'impresa
          autorizzata. 
                5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai  commi
          2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
          agenzie promosse dalle Autorita'  di  sistema  portuale  o,
          laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
          al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata  ad
          un  organo  direttivo  composto  da  rappresentanti   delle
          imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,  lettera
          a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1,  l'agenzia
          assume i lavoratori impiegati  presso  le  imprese  di  cui
          all'articolo 21,  comma  1,  lettera  b),  che  cessano  la
          propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  sono  adottate  le  norme  per
          l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia. 
                6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui  al
          comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per  far
          fronte alla fornitura  di  lavoro  temporaneo  prevista  al
          comma 1, possono rivolgersi, quali  imprese  utilizzatrici,
          ai soggetti abilitati  alla  fornitura  di  prestazioni  di
          lavoro temporaneo previsti all'articolo 2  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196. 
                7. Nell'ambito delle trattative per  la  stipula  del
          contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  portuali
          previste al comma 13 le parti sociali individuano: 
                  a) i casi in  cui  il  contratto  di  fornitura  di
          lavoro   temporaneo   puo'   essere   concluso   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della  legge  n.  196
          del 1997; 
                  b)  le  qualifiche  professionali  alle  quali   si
          applica il  divieto  previsto  dall'articolo  1,  comma  4,
          lettera a), della legge n. 196 del 1997; 
                  c) la percentuale massima dei prestatori di  lavoro
          temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati  nell'impresa
          utilizzatrice, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 8, della legge n. 196 del 1997; 
                  d) i casi per i  quali  puo'  essere  prevista  una
          proroga dei contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 4,  della  legge  n.  196  del
          1997; 
                  e) le modalita'  di  retribuzione  dei  trattamenti
          aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge  n.
          196 del 1997. 
                8. Al fine di favorire la  formazione  professionale,
          l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al  comma  5
          realizzano  iniziative  rivolte  al  soddisfacimento  delle
          esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
          Dette iniziative possono  essere  finanziate  anche  con  i
          contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196  del
          1997. 
                9. 
                10. Le Autorita' di sistema portuale o,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime   adottano   specifici
          regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
          soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di  verificare
          l'osservanza dell'obbligo di  parita'  di  trattamento  nei
          confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18  e  21,
          comma 1, lettera a),  e  della  capacita'  di  prestare  le
          attivita'  secondo  livelli  quantitativi   e   qualitativi
          adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: 
                  a) criteri per  la  determinazione  e  applicazione
          delle  tariffe  da  approvare  dall'Autorita'  di   sistema
          portuale   o,   laddove   non   istituita,   dall'autorita'
          marittima; 
                  b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
          quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma  2
          e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
          esigenze delle attivita' svolte; 
                  c)  predisposizione  di  piani   e   programmi   di
          formazione professionale  sia  ai  fini  dell'accesso  alle
          attivita' portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e  della
          riqualificazione dei lavoratori; 
                  d) procedure di verifica e di  controllo  da  parte
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale  o,   laddove   non
          istituite, delle  autorita'  marittime  circa  l'osservanza
          delle regolamentazioni adottate; 
                  e) criteri per la salvaguardia della sicurezza  sul
          lavoro. 
                11.  Ferme  restando  le  competenze   dell'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato,  le  Autorita'  di
          sistema portuale o, laddove  non  istituite,  le  autorita'
          marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al
          comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei  casi  piu'
          gravi, revocarle allorquando accertino la violazione  degli
          obblighi     nascenti     dall'esercizio     dell'attivita'
          autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa  da
          agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
          o, laddove non istituite, le  autorita'  marittime  possono
          disporre   la   sostituzione   dell'organo   di    gestione
          dell'agenzia stessa. 
                12.  La  violazione  delle  disposizioni  tariffarie,
          previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria  da  5164,57  euro  a
          30987,41 euro. 
                13. Le Autorita' di sistema portuale, o, laddove  non
          istituite, le autorita' marittime, inseriscono  negli  atti
          di autorizzazione di cui al presente articolo,  nonche'  in
          quelli  previsti  dall'articolo  16   e   negli   atti   di
          concessione di cui all'articolo 18,  disposizioni  volte  a
          garantire un  trattamento  normativo  ed  economico  minimo
          inderogabile  ai  lavoratori  e  ai  soci   lavoratori   di
          cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
          articoli  16,  18  e  21,  comma  1,  lettera   b).   Detto
          trattamento minimo  non  puo'  essere  inferiore  a  quello
          risultante dal vigente contratto collettivo  nazionale  dei
          lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi,  stipulato
          dalle    organizzazioni    sindacali    dei     lavoratori,
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
          dalle   associazioni   nazionali    di    categoria    piu'
          rappresentative  delle   imprese   portuali   di   cui   ai
          sopracitati articoli  e  dall'Associazione  porti  italiani
          (Assoporti). 
                14. Le Autorita' di sistema  portuale  esercitano  le
          competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
          del comitato portuale, sentita la  commissione  consultiva.
          Le autorita' marittime esercitano le competenze di  cui  al
          presente articolo sentita la commissione consultiva. 
                15.  Per  l'anno  2008  ai  lavoratori  addetti  alle
          prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
          ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle  societa'  derivate
          dalla trasformazione  delle  compagnie  portuali  ai  sensi
          dell'articolo 21, comma  1,  lettera  b),  e'  riconosciuta
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo  mensile  d'integrazione  salariale   straordinaria
          previsto dalle vigenti disposizioni,  nonche'  la  relativa
          contribuzione  figurativa  e  gli  assegni  per  il  nucleo
          familiare, per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al
          lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento  al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
          per un numero di giornate di mancato avviamento  al  lavoro
          pari alla differenza tra il numero massimo di  26  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma  da  parte  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale e'  subordinata  all'acquisizione  degli
          elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o
          agenzia, delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro
          predisposti  dal  Ministero  dei  trasporti  in  base  agli
          accertamenti effettuati in  sede  locale  dalle  competenti
          Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non  istituite,
          dalle autorita' marittime. 
                15-bis.  Al  fine  di  sostenere  l'occupazione,   il
          rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
          dell'impresa  o  dell'agenzia  fornitrice  di   manodopera,
          l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare  una  quota,
          comunque non  eccedente  il  15  per  cento  delle  entrate
          proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
          ed  imbarcate,  al  finanziamento  della  formazione,   del
          ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego  del
          personale   inidoneo   totalmente   o   parzialmente   allo
          svolgimento di  operazioni  e  servizi  portuali  in  altre
          mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
          dei  lavoratori  dell'impresa  o  dell'agenzia  di  cui  al
          presente articolo. Al fine  di  evitare  grave  pregiudizio
          all'operativita'  del  porto,  le  Autorita'   di   sistema
          portuale  possono  finanziare  interventi   finalizzati   a
          ristabilire  gli  equilibri  patrimoniali  dell'impresa   o
          dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di  piani
          di risanamento approvati dall'Autorita' stessa." 
                "Art. 18 Concessione di aree e banchine 
                1.  L'Autorita'  di  sistema  portuale  e,  dove  non
          istituita,   ovvero    prima    del    suo    insediamento,
          l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno  in
          concessione  le  aree  demaniali  e  le  banchine  comprese
          nell'ambito portuale alle imprese di cui  all'articolo  16,
          comma 3,  per  l'espletamento  delle  operazioni  portuali,
          fatta salva l'utilizzazione  degli  immobili  da  parte  di
          amministrazioni pubbliche per lo  svolgimento  di  funzioni
          attinenti ad attivita' marittime e  portuali.  E'  altresi'
          sottoposta a concessione da parte dell'Autorita' di sistema
          portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima,
          la realizzazione e la  gestione  di  opere  attinenti  alle
          attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
          degli specchi acquei esterni alle difese foranee  anch'essi
          da  considerarsi  a  tal  fine  ambito  portuale,   purche'
          interessati dal traffico portuale e dalla  prestazione  dei
          servizi portuali anche per  la  realizzazione  di  impianti
          destinati ad operazioni di  imbarco  e  sbarco  rispondenti
          alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
          sono affidate, previa determinazione dei  relativi  canoni,
          anche commisurati all'entita'  dei  traffici  portuali  ivi
          svolti,  sulla  base  di  idonee  forme   di   pubblicita',
          stabilite dal Ministro dei trasporti e  della  navigazione,
          di concerto con il  Ministro  delle  finanze,  con  proprio
          decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: 
                  a)  la  durata  della  concessione,  i  poteri   di
          vigilanza  e  controllo  delle  Autorita'  concedenti,   le
          modalita' di rinnovo della concessione ovvero  di  cessione
          degli impianti a nuovo concessionario; 
                  b) i limiti minimi dei canoni che  i  concessionari
          sono tenuti a versare. 
                1-bis. Sono  fatti  salvi,  fino  alla  scadenza  del
          titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle  Autorita'  di
          sistema portuale relativi a concessioni gia' assentite alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 
                2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'
          indicati i criteri cui devono  attenersi  le  Autorita'  di
          sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
          al fine di riservare nell'ambito portuale  spazi  operativi
          allo svolgimento delle  operazioni  portuali  da  parte  di
          altre imprese non concessionarie. 
                3. Con il decreto di cui  al  comma  1,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti adegua  la  disciplina
          relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
          comunitarie. 
                4.  Per  le  iniziative  di  maggiore  rilevanza,  il
          presidente  dell'Autorita'   di   sistema   portuale   puo'
          concludere, previa delibera del comitato portuale,  con  le
          modalita' di cui al  comma  1,  accordi  sostitutivi  della
          concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
                4-bis. Le concessioni per  l'impianto  e  l'esercizio
          dei depositi e stabilimenti  di  cui  all'articolo  52  del
          codice della  navigazione  e  delle  opere  necessarie  per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale. 
                5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali. 
                6. Ai fini del rilascio della concessione di  cui  al
          comma  1  e'  richiesto   che   i   destinatari   dell'atto
          concessorio: 
                  a) presentino, all'atto della domanda, un programma
          di attivita', assistito da idonee garanzie, anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
                  b) possiedano  adeguate  attrezzature  tecniche  ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed operativo a  carattere  continuativo  ed  integrato  per
          conto proprio e di terzi; 
                  c) prevedano un organico di  lavoratori  rapportato
          al programma di attivita' di cui alla lettera a). 
                7.  In  ciascun  porto  l'impresa  concessionaria  di
          un'area demaniale deve esercitare direttamente  l'attivita'
          per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al
          tempo stesso concessionaria di altra area  demaniale  nello
          stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale  richiede
          una nuova concessione sia differente da quella di cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Su
          motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali,   autorizzate   ai   sensi   dell'articolo    16,
          dell'esercizio  di  alcune  attivita'  comprese  nel  ciclo
          operativo. 
                8. L'Autorita' di sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad  effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al fine di  verificare  il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
                9. In  caso  di  mancata  osservanza  degli  obblighi
          assunti da parte del  concessionario,  nonche'  di  mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato motivo, l'Autorita'  di  sistema  portuale  o,
          laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima   revocano
          l'atto concessorio. 
                9-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale." 
              Si riporta il testo dell'articolo 36 del  codice  della
          navigazione: 
                "Art. 36. Concessione di beni demaniali. 
                L'amministrazione marittima, compatibilmente  con  le
          esigenze del pubblico uso, puo' concedere  l'occupazione  e
          l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
          territoriale per un determinato periodo di tempo. 
                Le concessioni di durata superiore  a  quindici  anni
          sono di competenza del ministro per la  marina  mercantile.
          Le concessioni di durata superiore  a  quattro,  ma  non  a
          quindici  anni,  e  quelle  di  durata  non  superiore   al
          quadriennio che importino impianti  di  difficile  sgombero
          sono di competenza del direttore marittimo. Le  concessioni
          di  durata  non  superiore  al  quadriennio,   quando   non
          importino  impianti  di   difficile   sgombero,   sono   di
          competenza del capo di compartimento marittimo." 
              Si riporta il testo degli articoli 78 e 79 del  decreto
          del Presidente della Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative in materia doganale): 
                "Art. 78 (Pagamenti periodici di diritti doganali) 
                L'Amministrazione  finanziaria  puo'   consentire   a
          coloro  che  effettuano  con   carattere   di   continuita'
          operazioni doganali di ottenere  la  libera  disponibilita'
          della merce  senza  il  preventivo  pagamento  dei  diritti
          liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in
          apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine  di  un
          determinato      intervallo      di      tempo      fissato
          dall'Amministrazione  predetta  e  che  non  puo'  comunque
          eccedere  i  trenta  giorni,  il  ricevitore  della  dogana
          riassume  il  debito  relativo  al  gruppo  di   operazioni
          effettuate nell'intervallo medesimo da  ciascun  operatore;
          il debito, salvo quanto previsto dagli articoli  79  e  80,
          deve essere  soddisfatto  entro  i  successivi  due  giorni
          lavorativi. 
                La concessione dell'agevolazione e' subordinata  alla
          prestazione  di  idonea  cauzione  nella  misura   ritenuta
          congrua dal ricevitore della dogana. 
                L'Amministrazione puo' in qualsiasi  momento,  quando
          sorgano fondati timori sulla  possibilita'  del  tempestivo
          soddisfacimento del debito,  revocare  la  concessione  del
          pagamento periodico; in tal caso  l'operatore  deve,  entro
          cinque giorni dalla notifica della  revoca,  estinguere  il
          suo  debito  o  prestare  una  garanzia   ritenuta   idonea
          dall'amministrazione stessa. 
                Con decreto del Ministro per le finanze, di  concerto
          con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per  le  poste  e  le
          telecomunicazioni,  possono  essere  stabilite  particolari
          disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento
          dei  diritti  doganali  ed  accessori  relativi  a   pacchi
          postali." 
                "Art. 79 (Pagamento differito di diritti doganali) 
                Il ricevitore  della  dogana  consente,  a  richiesta
          dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali
          per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore  puo'
          autorizzare la concessione di una maggiore  dilazione,  per
          il pagamento  dei  diritti  afferenti  la  sola  fiscalita'
          interna, fino ad un massimo di novanta giorni,  compresi  i
          primi trenta. 
                La concessione del pagamento  differito,  sia  per  i
          primi trenta giorni  sia  per  la  maggiore  dilazione,  e'
          accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e
          dei relativi interessi,  sia  prestata  cauzione  ai  sensi
          dell'articolo 87. 
                Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento,
          quando  sorgano  fondati  timori  sulla  possibilita'   del
          tempestivo  soddisfacimento   del   debito,   revocare   la
          concessione  del   pagamento   differito;   in   tal   caso
          l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica  della
          revoca, estinguere il suo debito o prestare  una  ulteriore
          garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso. 
                L'agevolazione  del  pagamento   differito   comporta
          l'obbligo  della  corresponsione   degli   interessi,   con
          esclusione dei primi trenta  giorni,  al  saggio  stabilito
          semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla
          base del rendimento netto dei buoni ordinari del  Tesoro  a
          tre mesi." 
              Si riporta il testo degli articoli  75,  78  e  80  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
                "Art. 75 Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
          circolazione e omologazione 
                1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli  autoveicoli,  i
          filoveicoli  e  i  rimorchi,  per   essere   ammessi   alla
          circolazione, sono soggetti all'accertamento  dei  dati  di
          identificazione   e   della   loro   corrispondenza    alle
          prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e
          funzionali previste dalle norme del presente codice. Per  i
          ciclomotori costituiti da un normale  velocipede  e  da  un
          motore  ausiliario  di  cilindrata  fino  a  50  cc³,  tale
          accertamento e' limitato al solo motore. 
                2. L'accertamento di cui al comma 1  puo'  riguardare
          singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo  di
          veicolo ed ha luogo mediante visita e prova  da  parte  dei
          competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
          Dipartimento per i  trasporti  terrestri  e  del  trasporto
          intermodale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, con le modalita'  stabilite  con  decreto  dallo
          stesso Ministero. Con il medesimo decreto  e'  indicata  la
          documentazione che l'interessato  deve  esibire  a  corredo
          della domanda di accertamento. 
                3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro  componenti
          o  entita'  tecniche  prodotti  in  serie,  sono   soggetti
          all'omologazione  del  tipo;  questa  ha  luogo  a  seguito
          dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata  su  un
          prototipo, secondo le modalita' stabilite con  decreto  del
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  lo
          stesso  decreto   e'   indicata   la   documentazione   che
          l'interessato deve  esibire  a  corredo  della  domanda  di
          omologazione. 
                3-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti stabilisce con propri  decreti  norme  specifiche
          per l'approvazione nazionale  dei  sistemi,  componenti  ed
          entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per  la  loro
          installazione  quali  elementi   di   sostituzione   o   di
          integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
          motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
          entita'  tecniche,  per  i  quali  siano  stati  emanati  i
          suddetti  decreti  contenenti  le  norme   specifiche   per
          l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati  dalla
          necessita' di ottenere l'eventuale nulla  osta  della  casa
          costruttrice del veicolo di cui all' articolo 236,  secondo
          comma, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  salvo  che  sia
          diversamente disposto nei decreti medesimi. 
                3-ter. Qualora le norme di  cui  al  comma  3-bis  si
          riferiscano  a  sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche
          oggetto di direttive  comunitarie,  ovvero  di  regolamenti
          emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite  recepite
          dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  le
          prescrizioni di approvazione nazionale e  di  installazione
          sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive  o
          regolamenti. 
                3-quater. Gli accertamenti relativi  all'approvazione
          nazionale  di  cui  al  comma  3-bis  sono  effettuati  dai
          competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
          Dipartimento per i trasporti terrestri e per  il  trasporto
          intermodale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
                4. I veicoli di tipo omologato da adibire a  servizio
          di noleggio con conducente per trasporto di persone di  cui
          all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a
          servizio di linea per trasporto di persone di cui  all'art.
          87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2 . 
                5.   Fatti   salvi   gli   accordi    internazionali,
          l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno  Stato
          estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione  di
          reciprocita'. 
                6. L'omologazione  puo'  essere  rilasciata  anche  a
          veicoli privi di carrozzeria.  Il  successivo  accertamento
          sul veicolo carrozzato ha luogo con le  modalita'  previste
          nel comma 2. 
                7. Sono  fatte  salve  le  competenze  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio." 
                "Art. 78 Modifiche delle caratteristiche  costruttive
          dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta  di
          circolazione 
                1. I veicoli a  motore  ed  i  loro  rimorchi  devono
          essere sottoposti a visita  e  prova  presso  i  competenti
          uffici del Dipartimento per i  trasporti  terrestri  quando
          siano apportate una o piu' modifiche  alle  caratteristiche
          costruttive   o   funzionali,   ovvero    ai    dispositivi
          d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e  72,  oppure
          sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta
          giorni  dall'approvazione  delle  modifiche,   gli   uffici
          competenti del Dipartimento per i  trasporti  terrestri  ne
          danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai
          fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 
                2. Nel regolamento sono stabiliti le  caratteristiche
          costruttive  e  funzionali,  nonche'   i   dispositivi   di
          equipaggiamento che possono essere modificati  solo  previa
          presentazione   della   documentazione    prescritta    dal
          regolamento  medesimo.   Sono   stabilite,   altresi',   le
          modalita' per  gli  accertamenti  e  l'aggiornamento  della
          carta di circolazione. 
                3. Chiunque circola con un  veicolo  al  quale  siano
          state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
          certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
          di circolazione, oppure con il telaio modificato e che  non
          risulti  abbia  sostenuto,   con   esito   favorevole,   le
          prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
          quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte  e
          che non risulti abbia sostenuto  con  esito  favorevole  le
          prescritte  visita  e  prova,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  431  ad
          euro 1.734. 
                4.  Le  violazioni  suddette  importano  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI." 
                "Art. 80 Revisioni 
                1. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          stabilisce, con propri decreti, i criteri,  i  tempi  e  le
          modalita' per l'effettuazione della  revisione  generale  o
          parziale delle categorie di veicoli a  motore  e  dei  loro
          rimorchi, al fine di accertare che sussistano  in  essi  le
          condizioni  di  sicurezza  per   la   circolazione   e   di
          silenziosita'  e  che  i  veicoli  stessi   non   producano
          emanazioni inquinanti superiori ai  limiti  prescritti;  le
          revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8  e  seguenti,
          sono  effettuate  a  cura  degli  uffici   competenti   del
          Dipartimento per i  trasporti  terrestri.  Nel  regolamento
          sono stabiliti gli elementi su cui deve  essere  effettuato
          il controllo  tecnico  dei  dispositivi  che  costituiscono
          l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
          della sicurezza stessa. 
                2. Le prescrizioni contenute nei decreti  emanati  in
          applicazione del comma 1  sono  mantenute  in  armonia  con
          quelle contenute nelle direttive  della  Comunita'  europea
          relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. 
                3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
          trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva  a
          pieno carico non superiore a 3,5 t e  per  gli  autoveicoli
          per trasporto promiscuo la revisione deve  essere  disposta
          entro quattro anni dalla data di prima  immatricolazione  e
          successivamente  ogni  due   anni,   nel   rispetto   delle
          specifiche decorrenze previste dalle direttive  comunitarie
          vigenti in materia. 
                4. Per i veicoli destinati al  trasporto  di  persone
          con numero di posti  superiore  a  9  compreso  quello  del
          conducente, per gli autoveicoli destinati ai  trasporti  di
          cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno  carico
          superiore a 3,5 t, per i rimorchi di  massa  complessiva  a
          pieno carico  superiore  a  3,5  t,  per  i  taxi,  per  le
          autoambulanze,  per  i  veicoli  adibiti  a  noleggio   con
          conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
          disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
          nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5  e
          6. 
                5. Gli  uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi  di
          polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano  dubbi
          sulla persistenza dei requisiti di  sicurezza,  rumorosita'
          ed inquinamento prescritti, possono ordinare  in  qualsiasi
          momento la revisione di singoli veicoli. 
                6. I decreti contenenti la disciplina  relativa  alla
          revisione limitata al controllo dell'inquinamento  acustico
          ed  atmosferico   sono   emanati   sentito   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio. 
                7. In caso di incidente stradale nel quale i  veicoli
          a  motore  o  rimorchi  abbiano  subito  gravi   danni   in
          conseguenza  dei  quali   possono   sorgere   dubbi   sulle
          condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi  di
          polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  commi  1  e   2,
          intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne  notizia  al
          competente  ufficio  del  Dipartimento  per   i   trasporti
          terrestri per la adozione del  provvedimento  di  revisione
          singola. 
                8. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          al  fine  di  assicurare  in  relazione  a  particolari   e
          contingenti situazioni operative  degli  uffici  competenti
          del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  (409)  ,  il
          rispetto dei termini previsti per le  revisioni  periodiche
          dei veicoli a motore capaci  di  contenere  al  massimo  16
          persone compreso il conducente, o con massa  complessiva  a
          pieno carico fino a 3,5 t, ovvero  superiore  a  3,5  t  se
          destinati al  trasporto  di  merci  non  pericolose  o  non
          deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), puo'
          per  singole  province  individuate  con  proprio   decreto
          affidare in concessione quinquennale le suddette  revisioni
          ad imprese  di  autoriparazione  che  svolgono  la  propria
          attivita'  nel  campo  della   meccanica   e   motoristica,
          carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad  imprese  che,
          esercendo in prevalenza attivita' di commercio di  veicoli,
          esercitino   altresi',   con   carattere   strumentale    o
          accessorio, l'attivita' di  autoriparazione.  Tali  imprese
          devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
          attivita' di autoriparazione di cui all'art.  2,  comma  1,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette  revisioni
          possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
          e alle societa' consortili, anche in forma di  cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in una diversa sezione del medesimo registro,  in  modo  da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 
                9. Le imprese di cui al  comma  8  devono  essere  in
          possesso    di    requisiti    tecnico-professionali,    di
          attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
          attivita'  di  verifica  e  controllo  per  le   revisioni,
          precisati nel regolamento; il titolare della  ditta  o,  in
          sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
          dei  requisiti  personali  e  professionali  precisati  nel
          regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
          il   periodo   della   concessione.   Il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  definisce  con   proprio
          decreto le  modalita'  tecniche  e  amministrative  per  le
          revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8. 
                10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici
          controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8  e
          controlli, anche  a  campione,  sui  veicoli  sottoposti  a
          revisione presso le medesime. I controlli  periodici  sulle
          officine delle imprese di cui al comma 8  sono  effettuati,
          con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2,  3,  e  4,
          della legge 1° dicembre 1986,  n.  870,  da  personale  del
          Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  in  possesso  di
          laurea ad indirizzo tecnico  ed  inquadrato  in  qualifiche
          funzionali  e  profili  professionali  corrispondenti  alle
          qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati
          nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
          dovranno  essere  versati  in  conto  corrente  postale  ed
          affluire  alle  entrate  dello  Stato  con  imputazione  al
          capitolo 3566 del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  la  cui  denominazione  viene  conseguentemente
          modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
                11. Nel caso in cui,  nel  corso  dei  controlli,  si
          accerti che  l'impresa  non  sia  piu'  in  possesso  delle
          necessarie attrezzature,  oppure  che  le  revisioni  siano
          state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
          le  concessioni  relative  ai  compiti  di  revisione  sono
          revocate. 
                12. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          con  proprio  decreto,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
          operazioni di  revisione  svolte  dal  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri e dalle imprese  di  cui  al  comma  8,
          nonche'  quelle  inerenti  ai  controlli  periodici   sulle
          officine  ed  ai  controlli  a  campione   effettuati   dal
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   -
          Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del  comma
          10. 
                13. Le imprese di cui al comma 8, entro i  termini  e
          con le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  trasmettono
          all'ufficio competente del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri la carta di circolazione, la certificazione della
          revisione effettuata con indicazione  delle  operazioni  di
          controllo   eseguite   e   degli   interventi    prescritti
          effettuati,  nonche'  l'attestazione  del  pagamento  della
          tariffa  da  parte  dell'utente,  al  fine  della  relativa
          annotazione sulla  carta  di  circolazione  cui  si  dovra'
          procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
          della carta stessa. Effettuato tale adempimento,  la  carta
          di circolazione sara'  a  disposizione  presso  gli  uffici
          competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per
          il ritiro da parte  delle  officine,  che  provvederanno  a
          restituirla  all'utente.  Fino  alla  avvenuta  annotazione
          sulla carta di circolazione la certificazione  dell'impresa
          che ha effettuato la  revisione  sostituisce  a  tutti  gli
          effetti la carta di circolazione. 
                14. Ad esclusione  dei  casi  previsti  dall'articolo
          176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non  sia
          stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          173 ad euro 695. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso  di
          revisione omessa per piu' di una volta  in  relazione  alle
          cadenze  previste  dalle  disposizioni  vigenti.   L'organo
          accertatore annota sul documento  di  circolazione  che  il
          veicolo    e'    sospeso    dalla     circolazione     fino
          all'effettuazione  della  revisione.   E'   consentita   la
          circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
          dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i  sistemi  informativi  e  statistici  per  la  prescritta
          revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui  si
          circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
          dell'esito  della  revisione,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.002  ad
          euro 8.009. All'accertamento della  violazione  di  cui  al
          periodo  precedente  consegue  la  sanzione  amministrativa
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
          giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
          titolo VI. In caso di  reiterazione  delle  violazioni,  si
          applica   la    sanzione    accessoria    della    confisca
          amministrativa del veicolo. 
                15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
          quali sia stato accertato da parte  dei  competenti  uffici
          del Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  il  mancato
          rispetto  dei  termini  e  delle  modalita'  stabiliti  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi  del
          comma 13, sono soggette alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma  da  euro  431  ad  euro  1.734.  Se
          nell'arco  di  due  anni  decorrenti  dalla  prima  vengono
          accertate  tre   violazioni,   l'ufficio   competente   del
          Dipartimento  per   i   trasporti   terrestri   revoca   la
          concessione. 
                16.    L'accertamento    della     falsita'     della
          certificazione di revisione comporta la  cancellazione  dal
          registro di cui al comma 8. 
                17.   Chiunque   produce   agli   organi   competenti
          attestazione di revisione falsa e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  431  ad
          euro  1.734.  Da  tale  violazione  discende  la   sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI." 
              Per il paragrafo 3 dell'articolo 108 del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea si veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 56. 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  13-bis
          del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  4  dicembre   2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili), come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 13-bis. Disposizioni in materia di  concessioni
          autostradali 
                1. - 3. (Omissis) 
                4.  Gli  atti  convenzionali  di   concessione   sono
          stipulati  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti   con   i   concessionari   autostradali    delle
          infrastrutture di cui al comma 1, dopo  l'approvazione  del
          CIPE,  previo  parere  dell'Autorita'  di  regolazione  dei
          trasporti sullo  schema  di  convenzione  e  comunque,  con
          riferimento     all'infrastruttura     autostradale     A22
          Brennero-Modena, entro il 30  settembre  2020.  I  medesimi
          concessionari mantengono  tutti  gli  obblighi  previsti  a
          legislazione vigente." 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  5  del
          citato decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,  n.  157,
          come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 5. Contrasto alle frodi in materia di accisa 
                1. (Omissis) 
                2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle
          dogane e dei monopoli di cui all'articolo 25, comma 4,  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504, e'  adottata  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Le
          disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri  1.2)  e
          2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021."