Art. 94 bis 
 
 
Disposizioni urgenti per il territorio  di  Savona  a  seguito  degli
  eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio  da  COVID-19  e  di  consentire  la  ripresa
economica dell'area della provincia di Savona,  la  regione  Liguria,
nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima  regione
ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, puo' erogare nell'anno 2020,  nel  limite  di
spesa di 1,5 milioni  di  euro,  un'indennita'  pari  al  trattamento
straordinario di integrazione salariale, comprensiva  della  relativa
contribuzione figurativa, per la durata massima di  dodici  mesi,  in
favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di  Savona
impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in tutto o in parte a
seguito della  frana  verificatasi  lungo  l'impianto  funiviario  di
Savona in concessione alla societa'  Funivie  S.p.a.  in  conseguenza
degli eccezionali eventi atmosferici del mese di  novembre  2019.  La
misura di cui al primo periodo e' residuale rispetto  ai  trattamenti
di integrazione salariale, compresi quelli  a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. 
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento  netto  derivanti  dal  comma  1,  pari  a
900.000 euro per l'anno 2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite
dalle  misure  urgenti  in  materia  di   contenimento   e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli
interventi urgenti di ripristino  della  funzionalita'  dell'impianto
funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a.,  il
provveditore interregionale  alle  opere  pubbliche  per  le  regioni
Piemonte,  Valle  d'Aosta   e   Liguria   e'   nominato   Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55. 
  4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri  di  cui  ai
commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi
necessari  per  il  ripristino  della   funzionalita'   dell'impianto
funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., nel
limite delle risorse di cui al comma 7. 
  5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo,
al Commissario straordinario non spetta alcun  compenso,  gettone  di
presenza, indennita' comunque denominata o rimborso di spese. 
  6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attivita'
di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica, delle strutture centrali e  periferiche  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'  di  societa'
dallo stesso controllate. 
  7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata  la  spesa  di
4.000.000 di euro per l'anno 2020.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 95, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
relativamente alle risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  il  finanziamento
del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo del  comma  11-bis  dell'articolo  44  del
          citato decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148  si
          veda nei riferimenti normativi all'art. 22. 
                
              Il titolo II (Fondi di solidarieta') del citato decreto
          legislativo  14  settembre  2015,  n.  148  comprende   gli
          articoli da 26 a 40 ed e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  23
          settembre 2015, n. 221, S.O. 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre   2008   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
                1. - 1-quater. (Omissis) 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti." 
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio  del   settore   dei   contratti   pubblici,   per
          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici): 
                "Art.   4.   Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali 
                1.  Per  gli  interventi  infrastrutturali   ritenuti
          prioritari,  individuati  con  uno  o  piu'   decreti   del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  da  adottare  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di  uno  o
          piu'  Commissari  straordinari.  Con  uno  o  piu'  decreti
          successivi, da adottare con le modalita' di  cui  al  primo
          periodo entro  il  31  dicembre  2020,  il  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri   puo'   individuare   ulteriori
          interventi prioritari per i quali  disporre  la  nomina  di
          Commissari straordinari. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo  scopo
          di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali si procede  comunque  all'  iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
                3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti  pubblici,  fatto   salvo   il   rispetto   delle
          disposizioni del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli  inderogabili
          derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Per  le
          occupazioni di urgenza e per le espropriazioni  delle  aree
          occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i  Commissari
          straordinari,  con   proprio   decreto,   provvedono   alla
          redazione dello stato  di  consistenza  e  del  verbale  di
          immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
          di  due  rappresentanti  della   regione   o   degli   enti
          territoriali  interessati,  prescindendo  da   ogni   altro
          adempimento. 
                4. I Commissari straordinari operano in raccordo  con
          la Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della  legge
          30 dicembre  2018,  n.  145,  anche  con  riferimento  alla
          sicurezza delle dighe e  delle  infrastrutture  idriche,  e
          trasmettono   al   Comitato   interministeriale   per    la
          programmazione   economica   i   progetti   approvati,   il
          cronoprogramma  dei  lavori  e   il   relativo   stato   di
          avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e
          significativi scostamenti rispetto ai termini  fissati  nel
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai  fini
          della valutazione di definanziamento degli  interventi.  Le
          modalita' e le deroghe di cui al  presente  comma,  nonche'
          quelle di cui al  comma  2,  ad  eccezione  di  quanto  ivi
          previsto per i procedimenti relativi alla  tutela  di  beni
          culturali  e  paesaggistici,  e  di  cui  al  comma  3,  si
          applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari
          per il  dissesto  idrogeologico  in  attuazione  del  Piano
          nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,  il
          ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
          febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  88
          del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione  degli
          interventi idrici di cui all'articolo 1, comma  153,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
                5.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le
          modalita', le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le
          attivita'  connesse  alla  realizzazione   dell'opera,   il
          compenso per i Commissari straordinari, i  cui  oneri  sono
          posti a carico dei quadri  economici  degli  interventi  da
          realizzare o completare. I  compensi  dei  Commissari  sono
          stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito con modificazioni dalla legge  15  luglio
          2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione centrale  o  territoriale  interessata
          nonche'  di  societa'  controllate  dallo  Stato  o   dalle
          Regioni. 
                6. Al fine di fronteggiare  la  situazione  di  grave
          degrado in cui  versa  la  rete  viaria  provinciale  della
          Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in  conseguenza  dei
          recenti eventi meteorologici che  hanno  interessato  vaste
          aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
          interventi    di    riqualificazione,    miglioramento    e
          rifunzionalizzazione della stessa rete  viaria  provinciale
          al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
          e  adeguata  mobilita',  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il  28
          febbraio   2020,   e'   nominato    apposito    Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi  poteri  di  cui  i
          commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la  progettazione,
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  interventi  sulla  rete
          viaria provinciale della Regione Siciliana, anche  mediante
          apposite convenzioni da stipulare  con  le  amministrazioni
          competenti.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  stabiliti  i  termini,  le  modalita',   le
          tempistiche, il supporto  tecnico,  le  attivita'  connesse
          alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
          i cui oneri sono posti a carico del quadro economico  degli
          interventi  da  realizzare  o  completare.  Il  Commissario
          straordinario per la realizzazione  degli  interventi  puo'
          avvalersi, sulla base  di  apposite  convenzioni,  di  ANAS
          S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche  dello
          Stato e degli enti pubblici dotati di specifica  competenza
          tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli  oneri
          di cui alle predette convenzioni sono posti  a  carico  dei
          quadri  economici  degli  interventi  da   realizzare.   Il
          compenso  del  Commissario  e'  stabilito  in  misura   non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, di strutture  dell'amministrazione
          interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima. 
                6-bis.   Per   la   prosecuzione   dei   lavori    di
          realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico  per
          la tutela e la salvaguardia della Laguna di  Venezia,  noto
          come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti  i
          Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e delle politiche agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
          e il comune di Venezia, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
          straordinario incaricato di  sovraintendere  alle  fasi  di
          prosecuzione dei lavori volti al completamento  dell'opera.
          A tal fine il Commissario  puo'  assumere  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in raccordo  con  la  struttura
          del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche  per
          il Veneto, il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli  Venezia
          Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita'  assegnate
          al Commissario straordinario, con il medesimo decreto  sono
          altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
          l'eventuale supporto tecnico, il compenso del  Commissario,
          il cui  onere  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'opera. Il  compenso  del  Commissario  e'  fissato  in
          misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Commissario straordinario opera in  deroga  alle
          disposizioni di legge in  materia  di  contratti  pubblici,
          fatto salvo il rispetto dei  principi  generali  posti  dai
          Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
          direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento
          interno. Il Commissario puo' avvalersi di  strutture  delle
          amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
          di societa' controllate dallo Stato o  dalle  regioni,  nel
          limite delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia,  le
          risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852,  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2019 al 2024, e destinate ai  comuni  della  Laguna  di
          Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
          legge 29 novembre 1984, n.  798,  sono  ripartite,  per  le
          annualita' 2018 e 2019,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori. 
                6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'
          degli spazi  costruiti  sull'infrastruttura  del  Ponte  di
          Parma   denominato   "Nuovo   Ponte   Nord",   la   regione
          Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
          verificata la presenza sul corso d'acqua principale su  cui
          insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
          di altre opere idrauliche a monte del  manufatto  idonee  a
          garantire un  franco  di  sicurezza  adeguato  rispetto  al
          livello  delle  piene,   possono   adottare   i   necessari
          provvedimenti   finalizzati   a   consentirne    l'utilizzo
          permanente  attraverso  l'insediamento  di   attivita'   di
          interesse collettivo sia a scala  urbana  che  extraurbana,
          anche in deroga alla pianificazione vigente,  nel  rispetto
          della pianificazione di bacino e delle  relative  norme  di
          attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie  unica  e
          straordinaria. I costi per l'utilizzo di  cui  al  presente
          comma gravano sull'ente incaricato  della  gestione  e  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                6-quinquies. Al fine  di  procedere  celermente  alla
          realizzazione delle  opere  di  infrastrutturazione  viaria
          nella regione Sardegna,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale della regione Sardegna, da  adottare
          entro il 30 giugno 2020, e' nominato  apposito  Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi poteri  di  cui  ai
          commi  2  e  3,  e'  incaricato  di   sovraintendere   alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione degli interventi  sulla  rete  viaria  della
          regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui  al  primo
          periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
          supporto tecnico, le attivita' connesse alla  realizzazione
          dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri  sono
          posti a carico del quadro  economico  degli  interventi  da
          realizzare o da completare. Il compenso del Commissario  e'
          stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione  interessata   nonche'   di   societa'
          controllate dalla medesima. 
                6-sexies. Anche per le  finalita'  di  cui  al  comma
          6-quinquies  del  presente  articolo,  il  comma   4-novies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 141, e' sostituito dal seguente: 
                  "4-novies. A decorrere dal 1° gennaio  2020,  nelle
          aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
          grado elevato o molto elevato, come  definite  dalle  norme
          tecniche di attuazione dei relativi Piani  di  bacino,  non
          sono  consentiti  incrementi   delle   attuali   quote   di
          impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte  salve
          le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani
          di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
          cui al periodo precedente". 
                7. Alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   da   intendersi
          conclusi i programmi infrastrutturali  "6000  Campanili"  e
          "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge  21
          giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
          e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito  con
          modificazioni in  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  provvedimento,  si   provvede   alla
          ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
          anche in conto residui,  e  non  piu'  dovute  relative  ai
          predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.  Le
          somme accertate a seguito della predetta ricognizione  sono
          mantenute  nel  conto  del  bilancio  per  essere   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno   2019,
          qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
          e riassegnate ad apposito capitolo di  spesa  da  istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento  di  un
          nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per  Piccoli
          Comuni fino a 3.500 abitanti. Con  il  decreto  di  cui  al
          precedente  periodo  sono  individuate  le  modalita'  e  i
          termini  di  accesso  al  finanziamento  del  programma  di
          interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
          abitanti per lavori di  immediata  cantierabilita'  per  la
          manutenzione di strade, illuminazione  pubblica,  strutture
          pubbliche comunali  e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche. 
                7-bis. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  individuati  gli   interventi   per   realizzare   la
          Piattaforma unica nazionale (PUN) di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
          di progetti di realizzazione di reti di  infrastrutture  di
          ricarica  dedicate  ai  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica,   immediatamente   realizzabili,   valutati    e
          selezionati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
                7-ter.  All'onere  derivante  dal  comma  7-bis,  nel
          limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno  2019,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 1091, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205. 
                8.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  e  il
          completamento delle opere  di  cui  all'articolo  86  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche  sulla
          base della ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo
          49, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, a individuare: 
                  a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
          rapporti  attivi   e   passivi   della   cessata   gestione
          commissariale, rispetto all'avvio ovvero  al  completamento
          degli interventi di cui  all'articolo  86  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
          modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio  o  il
          completamento degli interventi stessi; 
                  b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
          interventi   completati    da    parte    della    gestione
          commissariale; 
                  c)  i  centri  di   costo   delle   amministrazioni
          competenti  cui  trasferire  le  risorse   presenti   sulla
          contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale n.  1728,  di
          cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289. 
                9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
          Regione Campania provvede al completamento delle  attivita'
          relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
          A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana  Strada
          a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda"  subentrando  nei
          rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
          autorizzata alla liquidazione delle  somme  spettanti  alle
          imprese esecutrici utilizzando  risorse  finanziarie  nella
          propria disponibilita', comunque destinate al completamento
          del  citato  collegamento  e   provvede   alle   occorrenti
          attivita'  di  esproprio  funzionali   alla   realizzazione
          dell'intervento.  La   Regione   Campania   puo'   affidare
          eventuali contenziosi all'Avvocatura  dello  Stato,  previa
          stipula di apposita  convenzione,  ai  sensi  dell'articolo
          107,  terzo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
                10. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
          di  vigilanza  per   l'attuazione   degli   interventi   di
          completamento   della   strada   a    scorrimento    veloce
          "Lioni-Grottaminarda", anche  ai  fini  dell'individuazione
          dei lotti  funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La
          costituzione e il funzionamento del Comitato,  composto  da
          cinque  componenti  di  qualificata   professionalita'   ed
          esperienza cui non spettano compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati,  non
          comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                11.  Ai   fini   degli   effetti   finanziari   delle
          disposizioni di cui ai commi 8 e 9,  le  risorse  esistenti
          sulla contabilita' speciale 3250, intestata al  commissario
          ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale  n.  1728,
          di cui all'articolo 86, comma 3  della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289, sono riassegnate,  ove  necessario,  mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  alle
          Amministrazioni titolari degli interventi. 
                12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
          8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
          comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
          territori della Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria
          colpiti  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,   del
          febbraio  1981  e  del  marzo  1982,  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
                12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: 
                  " 148-bis. Le disposizioni dei commi da 140  a  148
          si applicano anche ai contributi da attribuire  per  l'anno
          2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853,  della  legge  27
          dicembre  2017,  n.   205.   Per   tali   contributi   sono
          conseguentemente disapplicate le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          205 del 2017". 
                12-ter. All'articolo  1,  comma  1,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
          seguente: "La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su richiesta dell'amministrazione procedente". 
                12-quater. All'articolo 16 della  legge  27  febbraio
          1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
                  "In caso di assenza o  impedimento  temporaneo  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'
          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in
          qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,
          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
          anziano per eta'". 
                12-quinquies. All'articolo 61  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 6, le parole: "31 dicembre  2019"  sono
          sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021"; 
                  b) al comma 9, le parole: "con  la  consegna  delle
          opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
          dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021". 
                12-sexies.   Al   primo   periodo   del   comma    13
          dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
          le parole: "Nodo stazione  di  Verona"  sono  aggiunte,  in
          fine,  le  seguenti:  "nonche'  delle  iniziative  relative
          all'interporto di  Trento,  all'interporto  ferroviario  di
          Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di  Valdaro
          (Mantova)". 
                12-septies. Al fine di consentire il  celere  riavvio
          dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e  assicurare  il
          collegamento dell'ultimo miglio tra  il  Terzo  Valico  dei
          Giovi  e  il  Porto   storico   di   Genova,   i   progetti
          "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea
          AV/AC   Milano-Genova:   Terzo   Valico   dei   Giovi"    e
          "Potenziamento  Genova-Campasso"  sono  unificati   in   un
          Progetto unico, il cui  limite  di  spesa  e'  definito  in
          6.853,23 milioni  di  euro  ed  e'  interamente  finanziato
          nell'ambito delle risorse del contratto di  programma  RFI.
          Tale  finalizzazione  e'  recepita  nell'aggiornamento  del
          contratto  di  programma  -  parte  investimenti   tra   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
          per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
          unitario del  Progetto  unico  e  il  cronoprogramma  degli
          interventi. Le  risorse  che  si  rendono  disponibili  sui
          singoli  interventi  del  Progetto  unico  possono   essere
          destinate agli altri interventi  nell'ambito  dello  stesso
          Progetto  unico.   Le   opere   civili   degli   interventi
          "Potenziamento    infrastrutturale    Voltri-Brignole"    e
          "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
          costituiscono lavori  supplementari  all'intervento  "Linea
          AV/AC Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  ai  sensi
          dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014.   E'
          autorizzato l'avvio della  realizzazione  del  sesto  lotto
          costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo  Valico
          dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia'  assegnate
          alla RFI per il finanziamento del contratto di programma  -
          parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni  di  euro
          anche  nell'ambito  del   riparto   del   Fondo   per   gli
          investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,  di
          cui all'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205. 
                12-octies. Entro trenta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il
          Presidente della Giunta regionale  della  Liguria,  nomina,
          con proprio decreto e senza oneri per la finanza  pubblica,
          il  Commissario  straordinario  per  il  completamento  dei
          lavori del Nodo ferroviario di Genova  e  del  collegamento
          dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
          storico di Genova, in deroga alla procedura vigente." 
              Si riporta il testo del comma 95 dell'articolo 1  della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                "Art. 1 
                Commi 1. - 94. (Omissis) 
                95.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033."