Art. 96 
 
 
                  Indennita' collaboratori sportivi 
 
  1. L'indennita' di cui all'articolo  27  del  presente  decreto  e'
riconosciuta da Sport e Salute  S.p.A.,  nel  limite  massimo  di  50
milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione  ai  rapporti  di
collaborazione  presso  federazioni  sportive  nazionali,   enti   di
promozione    sportiva,    societa'    e    associazioni     sportive
dilettantistiche, di cui  all'art.  67,  comma  1,  lettera  m),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
gia' in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento
non concorre alla formazione del reddito ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2020. 
  3. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di  collaborazione  e  della  mancata
percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla  societa'
Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7,
comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,  acquisito  dal
Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese,  le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di  sport,  da  adottare
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le modalita' di presentazione delle domande  di  cui
al comma 3, e definiti i criteri di gestione delle risorse di cui  al
comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e  del  relativo
controllo. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  67  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
                "Art. 67. Redditi diversi 
                1. Sono redditi diversi se non costituiscono  redditi
          di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
          arti e professioni o di imprese commerciali o  da  societa'
          in nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne'  in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: 
                  a)   le   plusvalenze   realizzate   mediante    la
          lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese  a
          renderli  edificabili,  e  la  successiva  vendita,   anche
          parziale, dei terreni e degli edifici; 
                  b) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da
          non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquisiti  per
          successione e le  unita'  immobiliari  urbane  che  per  la
          maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto  o  la
          costruzione e la cessione sono state adibite ad  abitazione
          principale del cedente o dei suoi  familiari,  nonche',  in
          ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di  cessioni
          a titolo oneroso di terreni suscettibili  di  utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante; 
                  c) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di partecipazioni  qualificate.  Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni  altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
          comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
          diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
                    1) cessione di strumenti finanziari di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  44  quando   non
          rappresentano una partecipazione al patrimonio; 
                    2) cessione dei  contratti  di  cui  all'articolo
          109, comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto
          sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento  del  valore
          del  patrimonio  netto  contabile  risultante   dall'ultimo
          bilancio  approvato  prima  della  data  di   stipula   del
          contratto secondo che si tratti di societa'  i  cui  titoli
          sono  negoziati  in  mercati  regolamentati  o   di   altre
          partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate  mediante  la
          cessione  dei  contratti  stipulati  con   associanti   non
          residenti  che  non  soddisfano  le   condizioni   di   cui
          all'articolo 44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo,
          l'assimilazione   opera   a    prescindere    dal    valore
          dell'apporto; 
                    3)  cessione  dei  contratti  di  cui  al  numero
          precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore  al
          25  per  cento  dell'ammontare  dei  beni   dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste del comma  2
          dell'articolo 47 del citato testo unico; 
                  c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
          ai sensi della lettera c), realizzate mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
                    1) cessione dei contratti di  cui  all'art.  109,
          comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
                    2) cessione dei contratti  di  cui  alla  lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'articolo 47; 
                  c-ter) le plusvalenze, diverse  da  quelle  di  cui
          alle lettere c) e c-bis), realizzate  mediante  cessione  a
          titolo   oneroso   ovvero   rimborso    di    titoli    non
          rappresentativi di  merci,  di  certificati  di  massa,  di
          valute estere, oggetto di cessione a termine  o  rivenienti
          da  depositi  o  conti  correnti,  di   metalli   preziosi,
          sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e  di  quote
          di partecipazione ad organismi  d'investimento  collettivo.
          Agli effetti dell'applicazione della  presente  lettera  si
          considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
          valute estere dal deposito o conto corrente; 
                  c-quater)   i   redditi,    diversi    da    quelli
          precedentemente  indicati,  comunque  realizzati   mediante
          rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere  od
          acquistare a termine strumenti finanziari, valute,  metalli
          preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a  termine
          uno o piu' pagamenti collegati  a  tassi  di  interesse,  a
          quotazioni o valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute
          estere, di metalli preziosi o di  merci  e  ad  ogni  altro
          parametro   di    natura    finanziaria.    Agli    effetti
          dell'applicazione della presente lettera  sono  considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti; 
                  c-quinquies)  le  plusvalenze  ed  altri  proventi,
          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
          mediante cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di
          rapporti produttivi  di  redditi  di  capitale  e  mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
          pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,   nonche'   quelli
          realizzati mediante rapporti attraverso cui possono  essere
          conseguiti differenziali positivi e negativi in  dipendenza
          di un evento incerto; 
                  d)  le  vincite  delle  lotterie,  dei  concorsi  a
          premio, dei giochi e delle  scommesse  organizzati  per  il
          pubblico e i premi derivanti da prove di abilita'  o  dalla
          sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in  riconoscimento   di
          particolari meriti artistici, scientifici o sociali; 
                  e) i redditi di natura fondiaria non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli; 
                  f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
                  g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
          di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e   di
          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
          acquisite in campo industriale, commerciale o  scientifico,
          salvo  il  disposto  della   lettera   b)   del   comma   2
          dell'articolo 53; 
                  h)  i  redditi  derivanti  dalla   concessione   in
          usufrutto  e   dalla   sublocazione   di   beni   immobili,
          dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in  uso  di
          veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi; 
                  h-bis)  le  plusvalenze  realizzate  in   caso   di
          successiva  cessione,   anche   parziale,   delle   aziende
          acquisite ai sensi dell'articolo 58; 
                  h-ter) la differenza tra il valore di mercato e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; 
                  i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente; 
                  l) i  redditi  derivanti  da  attivita'  di  lavoro
          autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione  di
          obblighi di fare, non fare o permettere; 
                  m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
          di spesa,  i  premi  e  i  compensi  erogati  ai  direttori
          artistici ed ai collaboratori tecnici  per  prestazioni  di
          natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
          filodrammatiche che perseguono finalita'  dilettantistiche,
          e  quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di   attivita'
          sportive  dilettantistiche  dal  CONI,  dalle   Federazioni
          sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per  l'Incremento
          delle  Razze  Equine  (UNIRE),  dagli  enti  di  promozione
          sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
          persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da  essi
          sia riconosciuto. Tale disposizione  si  applica  anche  ai
          rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  di
          carattere   amministrativo-gestionale   di    natura    non
          professionale resi in favore  di  societa'  e  associazioni
          sportive dilettantistiche; 
                  n)  le  plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
          trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
          ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
          lettere precedenti." 
              Per il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 27. 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  7  del
          decreto legge 28  maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  luglio   2004,   n.   186
          (Disposizioni urgenti per  garantire  la  funzionalita'  di
          taluni settori della pubblica amministrazione): 
                "Art.  7.  Disposizioni  in  materia   di   attivita'
          sportiva dilettantistica. 
                1. (Omissis) 
                2.  Il  CONI  trasmette  annualmente   al   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  -  Agenzia  delle  entrate,
          l'elenco  delle  societa'  e  delle  associazioni  sportive
          dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi."