Art. 98 
 
 
               Misure straordinarie urgenti a sostegno 
                     della filiera della stampa 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge  24  aprile  2017  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo
il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
  « 1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta  di  cui
al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti
ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli
investimenti effettuati, nel limite massimo  di  spesa  stabilito  ai
sensi del  comma  3  e  in  ogni  caso  nei  limiti  dei  regolamenti
dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della  concessione
del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati  dalla
presente disposizione, per quanto compatibili, le  norme  recate  dal
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per  l'anno  2020,  la  comunicazione
telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del  predetto  decreto  e'
presentata nel periodo compreso tra il 1°  ed  il  30  settembre  del
medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le
comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed
il 31 marzo 2020 restano comunque valide». 
  2. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole « 2.000 euro »  sono  sostituite
con le seguenti « 2.000 euro per l'anno 2019  e  di  4.000  euro  per
l'anno 2020 »; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'anno 2020,
il credito d'imposta e' esteso alle imprese  di  distribuzione  della
stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite
situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000  abitanti  e
nei comuni con  un  solo  punto  vendita  e  puo'  essere,  altresi',
parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di  energia
elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonche'
per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  57-bis  del  citato
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito   con
          modificazione dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art.  57-bis  Incentivi  fiscali  agli  investimenti
          pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e  sulle
          emittenti televisive e  radiofoniche  locali  e  misure  di
          sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione 
                1. Per  l'anno  2018,  alle  imprese,  ai  lavoratori
          autonomi  e  agli  enti  non  commerciali  che   effettuano
          investimenti  in  campagne   pubblicitarie   sulla   stampa
          quotidiana e periodica anche  on  line  e  sulle  emittenti
          televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il
          cui valore superi almeno  dell'1  per  cento  gli  analoghi
          investimenti effettuati sugli stessi mezzi di  informazione
          nell'anno precedente, e' attribuito  un  contributo,  sotto
          forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore
          incrementale degli investimenti effettuati, elevato  al  90
          per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese
          e start up innovative, nel limite  massimo  complessivo  di
          spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito  d'imposta
          e' utilizzabile esclusivamente in compensazione,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,   previa   istanza   diretta   al   Dipartimento   per
          l'informazione e l'editoria della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della  normativa
          europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono stabiliti le modalita' e  i  criteri
          di attuazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          con  particolare  riguardo  agli  investimenti  che   danno
          accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure
          di  concessione  e  di   utilizzo   del   beneficio,   alla
          documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
          alle modalita' finalizzate ad assicurare  il  rispetto  del
          limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni  di  cui
          al presente articolo sono concesse ai sensi  e  nei  limiti
          del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n.  1408/2013
          della  Commissione,  del   18   dicembre   2013,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)  n.  717/2014
          della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
                1-bis.  A  decorrere  dall'anno  2019,   il   credito
          d'imposta di cui  al  comma  1  e'  concesso,  alle  stesse
          condizioni e ai medesimi soggetti  ivi  contemplati,  nella
          misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli
          investimenti  effettuati,  nel  limite  massimo  di   spesa
          stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso  nei  limiti
          dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma  1.
          Ai fini della concessione del credito d'imposta si  applica
          il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.  90.  Per  l'anno
          2019, le comunicazioni per l'accesso al  credito  d'imposta
          di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono
          presentate dal 1° al 31 ottobre. 
                1-ter.  Limitatamente  all'anno  2020,   il   credito
          d'imposta di cui  al  comma  1  e'  concesso,  alle  stesse
          condizioni e ai medesimi soggetti  ivi  contemplati,  nella
          misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti
          effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai  sensi
          del comma 3 e in  ogni  caso  nei  limiti  dei  regolamenti
          dell'Unione europea richiamati al comma 1.  Ai  fini  della
          concessione del  credito  d'imposta  si  applicano,  per  i
          profili  non  derogati  dalla  presente  disposizione,  per
          quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  16
          maggio 2018, n.  90.  Per  l'anno  2020,  la  comunicazione
          telematica di cui all'articolo 5,  comma  1,  del  predetto
          decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed  il
          30 settembre del medesimo anno, con le modalita'  stabilite
          nello  stesso  articolo  5.  Le  comunicazioni  telematiche
          trasmesse nel periodo compreso tra il 1°  ed  il  31  marzo
          2020 restano comunque valide. 
                2.  Per  favorire  la   realizzazione   di   progetti
          innovativi, anche  con  lo  scopo  di  rimuovere  stili  di
          comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
          idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di  contenuti
          informativi multimediali e la maggiore diffusione  dell'uso
          delle tecnologie  digitali,  e'  emanato  annualmente,  con
          decreto del capo  del  Dipartimento  per  l'informazione  e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
          bando per  l'assegnazione  di  finanziamenti  alle  imprese
          editrici di nuova costituzione. 
                3. Per la concessione del credito di imposta  di  cui
          al comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di  euro
          per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri
          derivanti dal periodo precedente, pari a  62,5  milioni  di
          euro per l'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
          imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
          euro sulla quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. Per gli anni successivi al 2018, alla  copertura
          degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui
          al presente articolo si provvede  mediante  utilizzo  delle
          risorse  del  Fondo  per  il  pluralismo  e   l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre  2016,  n.  198,  nel   limite   complessivo,   che
          costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'articolo 1, comma 4, della  citata  legge  n.  198  del
          2016, da emanare entro  il  termine  di  scadenza  previsto
          dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 16  maggio  2018,
          n. 90, per l'invio delle  comunicazioni  per  l'accesso  al
          credito d'imposta. Le risorse destinate  al  riconoscimento
          del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente
          capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  entrate  -
          fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
          Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  2   si
          provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'articolo 1 della legge  26  ottobre  2016,  n.  198.  I
          finanziamenti da  assegnare  ai  sensi  del  comma  2  sono
          concessi, mediante  utilizzo  delle  risorse  del  medesimo
          Fondo per il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione,
          nel  limite  massimo  di  spesa,  che   costituisce   tetto
          all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della predetta legge  n.  198  del
          2016, nell'ambito  della  quota  delle  risorse  del  Fondo
          destinata agli interventi di  competenza  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma  1,
          una quota pari a 20 milioni di euro, a valere  sulla  quota
          di spettanza della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          dello  stanziamento  relativo   all'annualita'   2018,   e'
          destinata   al   riconoscimento   del   credito   d'imposta
          esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
          sulla stampa quotidiana e periodica, anche online,  di  cui
          al comma 1 effettuati dal 24 giugno  2017  al  31  dicembre
          2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
          l'ammontare  degli   analoghi   investimenti   pubblicitari
          effettuati dai medesimi  soggetti  sugli  stessi  mezzi  di
          informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. 
                4. Le  amministrazioni  interessate  provvedono  allo
          svolgimento delle attivita'  amministrative  inerenti  alle
          disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica." 
              Si riporta il testo del comma 806 dell'articolo 1 della
          citata legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                "Art.1 
                Commi 1. - 805. (Omissis) 
                806.  Per  gli  anni  2019  e  2020,  agli  esercenti
          attivita'  commerciali  che  operano   esclusivamente   nel
          settore della vendita al dettaglio di giornali,  riviste  e
          periodici e'  riconosciuto,  nel  limite  di  spesa  di  13
          milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per
          l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli  importi
          pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con  riferimento
          ai locali dove si svolge la medesima attivita'  di  vendita
          di giornali, riviste e periodici al dettaglio,  nonche'  ad
          altre  eventuali  spese  di  locazione  o  ad  altre  spese
          individuate con il decreto di cui al comma  808,  anche  in
          relazione all'assenza di punti  vendita  della  stampa  nel
          territorio  comunale.  Il  credito  d'imposta  di  cui   al
          presente comma e' stabilito nella misura massima  di  2.000
          euro per l'anno 2019 e  di  4.000  euro  per  l'anno  2020.
          L'agevolazione si estende anche  agli  esercenti  attivita'
          commerciali non esclusivi, come  individuati  dall'articolo
          2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,
          a  condizione  che  la   predetta   attivita'   commerciale
          rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali,
          riviste e periodici nel comune di riferimento.  Per  l'anno
          2020, il  credito  d'imposta  e'  esteso  alle  imprese  di
          distribuzione  della  stampa  che   riforniscono   giornali
          quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con
          una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con
          un solo punto vendita e puo' essere, altresi',  parametrato
          agli importi spesi per i servizi di  fornitura  di  energia
          elettrica,  i  servizi  telefonici  e  di  collegamento   a
          Internet, nonche' per i servizi  di  consegna  a  domicilio
          delle copie di giornali."