Art. 99 
 
 
Erogazioni  liberali   a   sostegno   del   contrasto   all'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1. In relazione  alle  molteplici  manifestazioni  di  solidarieta'
pervenute, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato  ad
aprire uno o piu' conti correnti bancari dedicati  in  via  esclusiva
alla  raccolta  ed  utilizzo  delle  donazioni  liberali   di   somme
finalizzate a  far  fronte  all'emergenza  epidemiologica  del  virus
COVID-19. 
  2. Ai conti correnti  di  cui  al  comma  1  ed  alle  risorse  ivi
esistenti si  applica  l'articolo  27,  commi  7  e  8,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020 e,  in  ogni  caso  sino  al  31
luglio 2020, l'acquisizione di forniture e  servizi  da  parte  delle
aziende, agenzie e degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  da
utilizzare nelle  attivita'  di  contrasto  dell'emergenza  COVID-19,
qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di  persone
fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'articolo 793  del  codice
civile,  avviene   mediante   affidamento   diretto,   senza   previa
consultazione di due o piu'  operatori  economici,  per  importi  non
superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al
motivo delle liberalita'. 
  4. I maggiori introiti derivanti dalle erogazioni liberali  di  cui
al presente articolo integrano e non assorbono i budget stabiliti con
decreto di assegnazione regionale. 
  5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna
pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita  rendicontazione
separata, per la quale e' autorizzata l'apertura di un conto corrente
dedicato presso  il  proprio  tesoriere,  assicurandone  la  completa
tracciabilita'. Al termine dello  stato  di  emergenza  nazionale  da
COVID-19, tale separata rendicontazione dovra' essere  pubblicata  da
ciascuna  pubblica  amministrazione  beneficiaria  sul  proprio  sito
internet o, in assenza, su altro idoneo sito  internet,  al  fine  di
garantire la trasparenza della fonte e  dell'impiego  delle  suddette
liberalita'. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per  il  testo  dell'articolo  27  del  citato  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 5-quater. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  793  del  codice
          civile: 
                "Art. 793. Donazione modale. 
                La donazione puo' essere gravata da un onere. 
                Il donatario  e'  tenuto  all'adempimento  dell'onere
          entro i limiti del valore della cosa donata. 
                Per l'adempimento dell'onere  puo'  agire,  oltre  il
          donante, qualsiasi interessato, anche durante la  vita  del
          donante stesso. 
                La  risoluzione  per  inadempimento  dell'onere,   se
          preveduta nell'atto di donazione, puo' essere domandata dal
          donante o dai suoi eredi." 
              Per  il  testo  dell'articolo  35  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 91.