Art. 21 Monitoraggio e diagnostica 1. Alle attivita' di monitoraggio finalizzate al contrasto della diffusione della Xylella fastidiosa e' destinata una dotazione di 5 milioni di euro. 2. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta regionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale.