Art. 45 
 
               Sistema nazionale per la realizzazione 
               dell'Inventario nazionale dei gas serra 
 
  1. L'ISPRA e' responsabile della realizzazione,  della  gestione  e
dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas  serra,
della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma
di controllo e di garanzia della qualita'. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e' responsabile  dell'approvazione,  dell'aggiornamento  annuale
dell'Inventario  nazionale  dei  gas   serra,   nonche'   della   sua
trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui  cambiamenti
climatici e del Protocollo di Kyoto. 
  3.  L'ISPRA  predispone,  aggiorna  annualmente  e   trasmette   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
progetto  per  l'organizzazione  del   Sistema   nazionale   per   la
realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra,  conformemente
a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione  quadro
sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi. 
  4. Sulla  base  del  progetto  di  cui  al  comma  3,  il  Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  approva
l'organizzazione  del  Sistema  nazionale,   nonche'   i   successivi
aggiornamenti. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici
interessati  provvedono  ad  attuare  le  disposizioni  del  presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente.