Art. 46 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni  e
i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle  attivita'
di cui al presente  decreto  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. I costi delle attivita' svolte a  favore  dei  gestori  o  degli
operatori aerei di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7, commi
1e 3, all'articolo 8, commi 4, 7 e 8,  all'articolo  9,  all'articolo
10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 18,
all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi
2 e 5, all'articolo 24, all'articolo 26, commi 1, 3 e 7, all'articolo
27, all'articolo 31, commi 1 e 6,  all'articolo  32,  commi  1  e  5,
all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7,  all'articolo
35, commi 2 e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi  3
e 4, sono a carico degli  stessi,  secondo  tariffe  e  modalita'  di
versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico. 
  3. Le entrate derivanti  dalle  tariffe  di  cui  al  comma  2,  ad
eccezione di quelle risultanti dalle  tariffe  per  la  gestione  del
Registro  dell'Unione  che  sono  versate  dai  soggetti  interessati
direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi  dell'articolo
30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare. 
  4. Nelle more della definizione del decreto  di  cui  al  comma  2,
resta in vigore il decreto adottato ai sensi dell'articolo 41,  comma
4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 
  5. Le tariffe di cui al comma 2, devono coprire il costo  effettivo
dei servizi resi. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche  e  sono
aggiornate, almeno ogni tre anni,  con  il  medesimo  criterio  della
copertura del costo effettivo del servizio. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Il testo dell'art. 30 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              «Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione  europea
          e della legge  europea).  -  1.  La  legge  di  delegazione
          europea e la legge europea, di cui all'art. 29,  assicurano
          il   periodico   adeguamento   dell'ordinamento   nazionale
          all'ordinamento dell'Unione europea. 
              2.  La  legge   di   delegazione   europea,   al   fine
          dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca: 
                a) disposizioni per il  conferimento  al  Governo  di
          delega  legislativa  volta  esclusivamente   all'attuazione
          delle  direttive  europee  e  delle  decisioni  quadro   da
          recepire nell'ordinamento  nazionale,  esclusa  ogni  altra
          disposizione di delegazione  legislativa  non  direttamente
          riconducibile  al  recepimento   degli   atti   legislativi
          europei; 
                b) disposizioni per il  conferimento  al  Governo  di
          delega  legislativa,  diretta  a  modificare   o   abrogare
          disposizioni  statali  vigenti,  limitatamente   a   quanto
          indispensabile     per     garantire     la     conformita'
          dell'ordinamento nazionale ai pareri  motivati  indirizzati
          all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258
          del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  o  al
          dispositivo  di  sentenze  di  condanna  per  inadempimento
          emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire
          in via regolamentare le direttive,  sulla  base  di  quanto
          previsto dall'art. 35; 
                d) delega legislativa al Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea, secondo quanto disposto dall'art. 33; 
                e) delega legislativa al Governo  limitata  a  quanto
          necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
          direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; 
                f) disposizioni  che,  nelle  materie  di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni dell'Unione europea recepite dalle  regioni  e
          dalle province autonome; 
                g)   disposizioni   che   individuano   i    principi
          fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  regioni  e  le
          province  autonome   esercitano   la   propria   competenza
          normativa per recepire o per assicurare  l'applicazione  di
          atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'art. 117,
          terzo comma, della Costituzione; 
                h) disposizioni  che,  nell'ambito  del  conferimento
          della delega legislativa per il recepimento o  l'attuazione
          degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
          Governo a  emanare  testi  unici  per  il  riordino  e  per
          l'armonizzazione di  normative  di  settore,  nel  rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome; 
                i) delega legislativa al Governo  per  l'adozione  di
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6. 
              3. La legge europea reca: 
                a)  disposizioni   modificative   o   abrogative   di
          disposizioni statali vigenti in contrasto con gli  obblighi
          indicati all'art. 1; 
                b)  disposizioni   modificative   o   abrogative   di
          disposizioni   statali   vigenti   oggetto   di   procedure
          d'infrazione  avviate   dalla   Commissione   europea   nei
          confronti della Repubblica italiana  o  di  sentenze  della
          Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                c) disposizioni necessarie per dare attuazione o  per
          assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; 
                d) disposizioni occorrenti  per  dare  esecuzione  ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea; 
                e) disposizioni  emanate  nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo  di  cui  all'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge. 
              4. Gli oneri relativi a prestazioni e  a  controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
              5. Le entrate derivanti dalle  tariffe  determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.». 
              - L'art. 41 del citato  decreto  legislativo  13  marzo
          2013, n. 30, abrogato  dal  presente  decreto  legislativo,
          recava: «Disposizioni finanziarie».