Art. 47 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive
modificazioni, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo  periodo
e fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo. 
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  4  della  direttiva  (UE)   2018/410,
l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo  20,
comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo  22,  comma
4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo  31
e l'articolo 32  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,
continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato
nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE  continua
ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. 
  3. Il Comitato di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  13
marzo 2013, n. 30, continua ad operare  fino  alla  costituzione  del
Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini  dell'applicazione  del
presente decreto. 
  4. Sono fatti salvi gli  effetti  dei  provvedimenti  adottati  dal
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE  e  per
il supporto delle attivita' di progetto del protocollo di Kyoto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 9 giugno 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  Costa,  Ministro  dell'ambiente   e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico 
 
                                  De    Micheli,    Ministro    delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Boccia,  Ministro  per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 47: 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2018/410 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 3, comma 1, lettere a) e cc),
          4, 19, 20 comma 1, lett. c), 21 commi 3 e 4,  22  comma  4,
          27, comma 1, 29, commi 3 e 4, 31 e 32  del  citato  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n. 30 cosi' recita: 
              «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto valgono le seguenti definizioni: 
                a) "ampliamento sostanziale della capacita'": aumento
          significativo della capacita'  installata  iniziale  di  un
          sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti: 
                  1) si  registrano  una  o  piu'  modifiche  fisiche
          identificabili relative alla sua configurazione  tecnica  e
          al suo funzionamento, diverse dalla  semplice  sostituzione
          di una linea di produzione esistente; 
                  2)  il  sottoimpianto  puo'   funzionare   ad   una
          capacita' superiore di almeno 10 per  cento  rispetto  alla
          capacita' installata iniziale del sottoimpianto prima della
          modifica; 
                  3) il sottoimpianto, cui le  modifiche  fisiche  si
          riferiscono,   raggiunge   un    livello    di    attivita'
          considerevolmente superiore che comporta l'assegnazione  al
          sottoimpianto  in  questione  di  oltre  50.000  quote   di
          emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno il
          5 per cento  del  numero  annuo  preliminare  di  quote  di
          emissioni  assegnate   a   titolo   gratuito   per   questo
          sottoimpianto prima delle modifiche; 
                omissis 
                cc) "nuovo entrante": 
                  1) l'impianto che esercita  una  o  piu'  attivita'
          indicate all'allegato I, che ha ottenuto  un'autorizzazione
          ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo  il
          30 giugno 2011; 
                  2) l'impianto  che  esercita  per  la  prima  volta
          un'attivita'  inclusa  nel  sistema  comunitario  ai  sensi
          dell'art. 37; 
                  3) l'impianto che esercita  una  o  piu'  attivita'
          indicate all'allegato I o un'attivita' inclusa nel  sistema
          comunitario  ai  sensi  dell'art.  37,  che  ha  subito  un
          ampliamento sostanziale della capacita' dopo il  30  giugno
          2011, solo nella misura in cui  riguarda  l'ampliamento  in
          questione;». 
              «Art. 4  (Autorita'  nazionale  competente).  -  1.  E'
          istituito il  Comitato  nazionale  per  la  gestione  della
          direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
          attivita'  di  progetto  del  Protocollo  di  Kyoto,   come
          definite all'art. 3, di seguito Comitato.  Il  Comitato  ha
          sede presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare che ne assicura  l'adeguato  supporto
          logistico e organizzativo. 
              2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione  di
          autorita' nazionale competente. 
              3. Entro il 30 aprile di ciascun anno  il  Comitato  di
          cui  al  comma  1  presenta  al  Parlamento  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 
              4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di: 
                a) determinare,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  1,
          l'elenco  degli  impianti  che  ricadono   nel   campo   di
          applicazione del presente decreto e  le  quote  preliminari
          eventualmente assegnate a titolo gratuito; 
                b) notificare alla Commissione,  ai  sensi  dell'art.
          21, comma 2, l'elenco degli impianti e le quote preliminari
          eventualmente assegnate  a  titolo  gratuito  di  cui  alla
          lettera a); 
                c)  deliberare,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  3,
          l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti  ricompresi
          nell'elenco di cui alla lettera a); 
                d) determinare l'assegnazione di quote agli  impianti
          nuovi entranti ai sensi dell'art. 22; 
                e) calcolare  e  pubblicare  la  quantita'  totale  e
          annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento
          a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia  per  il
          quale e' stata inoltrata  la  domanda  alla  Commissione  a
          norma dell'art. 7, comma 3; 
                f) definire le modalita' di  presentazione  da  parte
          del pubblico di osservazioni  sulle  materie  di  cui  alla
          lettera a); 
                g) rilasciare le autorizzazioni  ad  emettere  gas  a
          effetto serra, di cui all'art. 13; 
                h) riesaminare le autorizzazioni ad  emettere  gas  a
          effetto  serra  ai  sensi  dell'art.   15,   comma   1,   e
          aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'art. 16; 
                i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni
          e il Piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro"  e
          loro aggiornamenti; 
                l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'art. 23, una
          parte delle quote assegnate a titolo gratuito; 
                m)  impartire  disposizioni  all'amministratore   del
          registro di cui all'art. 28; 
                n) definire i criteri di svolgimento delle  attivita'
          di verifica e di  predisposizione  del  relativo  attestato
          conformemente a quanto previsto all'allegato  III  e  dalla
          decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; 
                o) rendere  pubblici  i  nomi  dei  gestori  e  degli
          operatori  aerei  che  hanno  violato   gli   obblighi   di
          restituzione di quote di emissione a norma dell'art. 32; 
                p) adottare eventuali disposizioni interpretative  in
          materia di monitoraggio delle  emissioni,  sulla  base  dei
          principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto  dalla
          decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; 
                q) definire i contenuti e le  modalita'  per  l'invio
          della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad  effetto
          serra ai sensi dell'art. 14, comma 2; 
                r) definire le modalita'  per  la  predisposizione  e
          l'invio della dichiarazione di cui all'art. 34, sulla  base
          dei contenuti minimi di cui all'allegato V; 
                s) definire, ai sensi dell'art. 29, la tipologia e la
          quantita' di crediti, CERs ed  ERUs  che  i  gestori  degli
          impianti e gli operatori aerei possono utilizzare  ai  fini
          dell'adempimento  dell'obbligo  di  restituzione   per   il
          periodo 2013-2020; 
                t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la
          relazione di cui all'art. 11 e alla Commissione europea  la
          relazione di cui all'art. 40; 
                u)  svolgere  attivita'  di  supporto  al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          attraverso  la  partecipazione,   con   propri   componenti
          all'uopo  delegati,  alle  riunioni  del  Comitato  di  cui
          all'art.  23  della  direttiva  2003/87/CE  ed  alle  altre
          riunioni in sede comunitaria o  internazionale  concernenti
          l'applicazione del Protocollo di Kyoto; 
                v) stimare le  emissioni  rilasciate  annualmente  ai
          sensi dell'art. 34, comma 3; 
                z) emanare apposite disposizioni per  il  trattamento
          degli  operatori   aerei   che   interrompono   l'attivita'
          conformemente  a  quanto  stabilito  dai  regolamenti   sui
          registri; 
                aa) revocare  l'autorizzazione  ad  emettere  gas  ad
          effetto serra ai sensi dell'art. 17; 
                bb) definire i contenuti e le modalita'  per  l'invio
          delle informazioni in caso  di  modifica  dell'impianto  ai
          sensi dell'art. 16, comma 1; 
                cc)  mettere  in  atto  le  azioni   necessarie   per
          assicurare lo scambio di informazioni di cui all'art. 18; 
                dd) definire  i  contenuti  e  le  modalita'  per  la
          comunicazione della cessazione di attivita' di cui all'art.
          24, della cessazione parziale di attivita' di cui  all'art.
          25 e  della  riduzione  sostanziale  di  capacita'  di  cui
          all'art. 26; 
                ee)  rivedere  il  quantitativo  annuo  di  quote  da
          assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione  parziale
          o riduzione sostanziale di capacita' ai sensi dell'art. 20,
          commi 2, 3 e 4,  comunicare  alla  Commissione  europea  la
          revisione di tale quantitativo e assegnare il  quantitativo
          annuo rivisto ai sensi dell'art. 21, comma 4; 
                ff) definire, ai sensi dell'art. 22, i contenuti e le
          modalita' per l'invio  della  domanda  di  assegnazione  di
          quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti
          nuovi entranti, valutare l'eleggibilita'  della  richiesta,
          determinare il quantitativo annuo preliminare  di  quote  e
          comunicare il medesimo alla Commissione europea; 
                gg)  avanzare,  ai  sensi  dell'art.  27,  comma   1,
          richiesta, presso la Commissione europea,  di  integrazione
          dell'elenco dei settori o dei sottosettori  esposti  ad  un
          rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle  emissioni  di
          carbonio; 
                hh) valutare, ai sensi dell'art. 31, le richieste  di
          rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le
          emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale,
          verificare  la  conformita'   rispetto   alle   misure   di
          attuazione adottate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'art. 24-bis della direttiva  2009/29/CE,  decidere  in
          merito  al  rilascio  e,  in  caso  di  accoglimento  della
          richiesta, rilasciare le quote o i crediti; 
                ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare
          la cancellazione delle quote; 
                ll) applicare il presente decreto ad  attivita'  e  a
          gas  a  effetto  serra  che  non  figurano  all'allegato  I
          conformemente  a  quanto  stabilito  all'art.  37,  nonche'
          richiedere  alla  Commissione  europea  l'adozione  di   un
          regolamento  sul  monitoraggio  e  la  comunicazione  delle
          emissioni per le attivita' e i gas serra in oggetto; 
                mm)   dare   attuazione   alle    disposizioni    per
          l'esclusione di  impianti  di  dimensioni  ridotte  di  cui
          all'art. 38; 
                nn) dare attuazione a  tutte  le  restanti  attivita'
          previste dal presente decreto salvo diversamente indicato. 
              5. Il Comitato di cui al comma 1 propone  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          azioni volte a: 
                a) promuovere  le  attivita'  progettuali  legate  ai
          meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; 
                b)  favorire  la  diffusione  dell'informazione,   la
          promozione e  l'orientamento  con  riferimento  al  settore
          privato e pubblico a livello nazionale; 
                c)  valorizzare  e  rafforzare,  attraverso  la  rete
          diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per
          fornire  adeguati   punti   di   riferimento   al   sistema
          industriale ed imprenditoriale italiano; 
                d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di  un'azione
          concertata a  beneficio  del  sistema-Paese,  le  attivita'
          pianificate e  le  risorse  allocate  per  lo  sviluppo  di
          programmi  di  cooperazione  bilaterale  in  attuazione  di
          accordi intergovernativi legati ai meccanismi  di  progetto
          del Protocollo di Kyoto; 
                e) fornire il supporto tecnico ai  Paesi  destinatari
          delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
          di  formazione,  per  l'assistenza  nella  creazione  delle
          necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto  di
          procedure decisionali per l'approvazione dei progetti,  per
          la    semplificazione    dei    percorsi     amministrativi
          autorizzatori  e  per  ogni  altra   necessaria   attivita'
          funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM; 
                f) supportare le aziende italiane nella  preparazione
          di progetti  specifici  corrispondenti  alle  priorita'  di
          sviluppo sostenibile del Paese destinatario; 
                g)  valorizzare  il  potenziale  dei   vari   settori
          tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
          internazionali per la riduzione delle emissioni. 
              6. Il Comitato di cui al comma  1  e'  composto  da  un
          Consiglio  direttivo  e  da  una  Segreteria  tecnica.   La
          Segreteria  risponde  al  Consiglio  direttivo  e  non   ha
          autonomia decisionale, se non nell'ambito  dello  specifico
          mandato conferito dal Consiglio medesimo. 
              7. I membri del Comitato di cui al comma 1  non  devono
          trovarsi in situazione di conflitto di  interesse  rispetto
          alle  funzioni  del  Comitato  stesso   e   dichiarano   la
          insussistenza di tale conflitto all'atto  dell'accettazione
          della nomina. 
              Essi  sono  tenuti  a  comunicare  tempestivamente,  al
          Ministero  o   all'ente   designante,   ogni   sopravvenuta
          situazione di conflitto di interesse.  A  seguito  di  tale
          comunicazione  il  Ministero   o   l'ente   provvede   alla
          sostituzione dell'esperto. 
              8. Il Consiglio direttivo e' composto da  nove  membri,
          di cui tre nominati  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, tre  dal  Ministro  dello
          sviluppo  economico  e  tre,   con   funzioni   consultive,
          rispettivamente,  dal  Ministro   dell'economia   e   delle
          finanze, dal Ministro per  le  politiche  europee  e  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Per
          l'espletamento dei compiti di cui al comma 5  il  Consiglio
          direttivo  e'  integrato  da  due   membri   con   funzioni
          consultive nominati dal Ministro degli affari  esteri.  Per
          l'espletamento  dei  compiti  inerenti  le   attivita'   di
          trasporto aereo, di cui al  capo  III  e  V,  il  Consiglio
          direttivo e' integrato da tre membri nominati dal  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   di   cui   due
          appartenenti  all'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile
          (ENAC). 
              9. I direttori generali delle competenti direzioni  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del Ministero dello sviluppo economico  sono  membri
          di diritto permanenti del  Consiglio.  I  rimanenti  membri
          rimangono in carica quattro anni. 
              10. La Segreteria  tecnica  e'  composta  da  ventitre'
          membri di elevata qualifica professionale,  con  comprovata
          esperienza in materia ambientale e nei settori  interessati
          dal presente  decreto.  Il  coordinatore  della  Segreteria
          tecnica  e  cinque  membri  sono  nominati  dal   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei
          membri  sono  nominati   dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, due membri dall'Ente per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e l'ambiente,  due  membri  dall'ISPRA,  due  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   due   dall'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE. 
              11. Le modalita' di funzionamento del Comitato  di  cui
          al comma 1 sono definite  in  un  apposito  regolamento  da
          approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura  la
          costante operativita' e funzionalita' del  Comitato  stesso
          in relazione agli atti e alle deliberazioni che  lo  stesso
          deve adottare ai sensi del presente decreto. 
              12. Il Comitato di cui al comma 1 opera collegialmente,
          previo un tempestivo inoltro di avviso  di  convocazione  a
          ciascun componente. Le deliberazioni sono  assunte  con  il
          voto favorevole della maggioranza dei componenti e di  esse
          viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. 
              13. Il Comitato di  cui  al  comma  1  puo'  istituire,
          gruppi di  lavoro  ai  quali  possono  partecipare  esperti
          esterni in rappresentanza dei soggetti operanti  in  ambito
          economico,    sociale     e     ambientale     maggiormente
          rappresentativi. 
              14. Per le attivita' di cui al  comma  5  il  Consiglio
          direttivo  si  puo'  avvalere,  di  un  gruppo  di   lavoro
          costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di  lavoro
          presenta al Consiglio direttivo: 
                a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
          di  lavoro  programmatico  da  approvarsi  da   parte   del
          Consiglio direttivo; 
                b) entro il 31 dicembre di ogni anno,  una  relazione
          annuale dell'attivita' svolta. 
              15. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Ai componenti del predetto Comitato e dei  gruppi
          di lavoro di  cui  ai  commi  13  e  14  non  spetta  alcun
          emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
          dovuto.». 
              «Art. 19 (Messa all'asta delle quote). -  1.  La  messa
          all'asta della quantita' di quote determinata con decisione
          della Commissione europea, ai sensi dell'art. 10, paragrafo
          2,  della  direttiva  2003/87/CE,   e'   disciplinata   dal
          regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il  ruolo
          di responsabile per il collocamento di cui  al  regolamento
          sulle aste e  pone  in  essere  a  questo  scopo  tutte  le
          attivita'    necessarie,    propedeutiche,    connesse    e
          conseguenti, ivi incluse quelle  finalizzate  a  consentire
          alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie
          per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al
          citato regolamento e agli eventuali indirizzi e  norme  dei
          Ministeri competenti. 
              2. I proventi delle aste sono  versati  al  GSE  in  un
          apposito conto corrente dedicato «Trans-European  Automated
          Real-time  Gross  Settlement   Express   Transfer   System»
          («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed  i
          relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso
          presso la Tesoreria dello Stato, intestato al  Dipartimento
          del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
          destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
          sensi e per gli effetti della direttiva  2009/29/CE,  degli
          stati di previsione interessati. Le somme di cui  al  primo
          ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte  a
          gestione separata e non sono pignorabili. 
              3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
          provvede,  previa   verifica   dell'entita'   delle   quote
          restituite e dei corrispondenti  proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
          il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
          delle aste, nella misura del 70  per  cento  a  favore  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del 30  per  cento  a  favore  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              4.   Un'apposita   convenzione   fra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di «responsabile del  collocamento»,  in  coerenza
          con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa  la  gestione
          del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
          provvede a valere sui proventi  delle  aste  ai  sensi  del
          comma 6, lettera i). 
              5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
          aste e' riassegnato con i decreti di  cui  al  comma  3  ad
          apposito capitolo di spesa  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  ai  fini  di  cui  al  comma  5,  art.  2,  del
          decreto-legge  20  maggio  2010,  n.  72,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,  n.  111,  sino
          alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, art.  2,
          del citato decreto-legge n. 72 del 2010.  I  crediti  degli
          aventi diritto  di  cui  al  citato  comma  3  dell'art.  2
          verranno liquidati entro l'anno 2015. Dall'anno 2016  detti
          proventi sono riassegnati, ai sensi dell'art. 25, comma  1,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  al
          Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'art. 2, comma
          1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il  50  per
          cento dei proventi delle singole  aste  e'  destinato  alle
          seguenti attivita'  per  misure  aggiuntive  rispetto  agli
          oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza
          pubblica dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
                a) ridurre le emissioni  dei  gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici  (COP  14  e  COP/MOP  4),
          favorire e finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo  e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
                b) sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine  di
          rispettare l'impegno comunitario di utilizzare  il  20  per
          cento di energia rinnovabile entro  il  2020  e  sviluppare
          altre tecnologie che contribuiscano alla transizione  verso
          un'economia  a  basse  emissioni  di  carbonio   sicura   e
          sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
          incrementare l'efficienza energetica del 20 per  cento  per
          il 2020; 
                c) favorire misure atte ad evitare la  deforestazione
          e ad accrescere l'afforestazione e  la  riforestazione  nei
          Paesi in via di sviluppo che avranno  ratificato  l'accordo
          internazionale  sui   cambiamenti   climatici,   trasferire
          tecnologie e favorire l'adattamento  agli  effetti  avversi
          del cambiamento climatico in tali Paesi; 
                d) favorire il sequestro mediante silvicoltura  nella
          Comunita'; 
                e) incentivare la cattura e lo  stoccaggio  geologico
          ambientalmente sicuri di CO2 , in particolare quello emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
                f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
          pubblico a basse emissioni; 
                g)   finanziare   la   ricerca    e    lo    sviluppo
          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei
          settori disciplinati dal presente decreto; 
                h) favorire misure intese ad  aumentare  l'efficienza
          energetica e l'isolamento delle abitazioni o a  fornire  un
          sostegno  finanziario  per  affrontare   le   problematiche
          sociali dei nuclei a reddito medio-basso; 
                i)  coprire  le  spese  amministrative  connesse   al
          sistema per lo scambio di quote  di  emissioni  di  gas  ad
          effetto serra nella  Comunita'  istituito  ai  sensi  della
          direttiva  2003/87/CE,  diverse  dai  costi  di  cui   alla
          direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'art. 41. 
              7.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  presentano,   a   norma   della   decisione   n.
          280/2004/CE,  alla  Commissione   europea   una   relazione
          sull'utilizzo dei  proventi  e  sulle  azioni  adottate  in
          conformita' con il comma 5. 
              8. Al fine di consentire alla  Commissione  europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'art.  10,  comma  5,  della
          direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
          alla  Commissione  europea  ogni  informazione   pertinente
          almeno  due  mesi   prima   l'approvazione   della   citata
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza di cui al regolamento aste, il  Comitato  puo'
          richiedere  le  informazioni  necessarie  alla   Segreteria
          tecnica ed  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.». 
              «Art. 20 (Criteri  per  l'assegnazione  gratuita  delle
          quote). - 1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di
          quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori  eleggibili
          conformemente alle misure comunitarie  per  l'assegnazione.
          In particolare, lo stesso Comitato: 
                omissis; 
                c)   assegna   quote    a    titolo    gratuito    al
          teleriscaldamento e per la generazione di  energia  per  il
          riscaldamento o  il  raffreddamento  da  cogenerazione,  in
          conformita' con le misure comunitarie per l'assegnazione; 
                omissis». 
              «Art. 21 (Norme transitorie per l'assegnazione gratuita
          delle quote agli impianti esistenti). - omissis. 
              3. Fatto salvo il caso in cui  la  Commissione  europea
          respinge l'iscrizione di un impianto nell'elenco di cui  al
          comma 1, il Comitato entro il 31  dicembre  2012,  delibera
          l'assegnazione finale le quote a titolo gratuito a ciascuno
          degli impianti ricompresi in detto elenco. Tali quote  sono
          determinate a partire dalle quote  preliminari  di  cui  al
          comma 1 applicando, conformemente a quanto stabilito  dalle
          misure  comunitarie  per  l'assegnazione,  il  fattore   di
          correzione transettoriale uniforme di  cui  all'art.  10  -
          bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e  il  fattore
          lineare di cui all'art. 9 della stessa direttiva. 
              4. Nei casi di cui all'art. 20, commi 2, 3  e  4  o  in
          caso di revisione dell'elenco dei  settori  o  sottosettori
          esposti ad un rischio  elevato  di  rilocalizzazione  delle
          emissioni  di  carbonio   determinato   dalla   Commissione
          europea, ai sensi dell'art.  10-bis,  paragrafo  13,  della
          direttiva 2003/87/CE, il Comitato comunica alla Commissione
          europea il  quantitativo  annuo  totale  di  quote  rivisto
          conformemente a quanto ivi  stabilito,  comprese  tutte  le
          informazioni  utili  al  fine  della   determinazione   del
          medesimo. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea
          respinge il quantitativo di cui sopra, il  citato  Comitato
          assegna il quantitativo annuo totale rivisto  di  quote  di
          emissioni. 
              omissis». 
              «Art. 22 (Norme transitorie per l'assegnazione gratuita
          delle quote agli impianti nuovi entranti). - omissis. 
              4. Il quantitativo di cui  al  comma  3,  ivi  comprese
          tutte le informazioni utili al  fine  della  determinazione
          del medesimo, e' inviato alla  Commissione  europea.  Fermo
          restando la disponibilita' di quote da assegnare  a  titolo
          gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna  le
          quote a titolo gratuito a  ciascuno  degli  impianti  nuovi
          entranti, fatta eccezione per gli impianti per i  quali  la
          Commissione europea ha respinto l'assegnazione. 
              Omissis». 
              «Art. 27 (Misure a favore dei  settori  o  sottosettori
          esposti ad un rischio  elevato  di  rilocalizzazione  delle
          emissioni  di  carbonio).  -  1.  Il  Comitato,  sentiti  i
          Ministeri interessati, puo' avanzare  richiesta  presso  la
          Commissione europea di integrazione dell'elenco dei settori
          o  dei  sottosettori  esposti  ad  un  rischio  elevato  di
          rilocalizzazione delle emissioni  di  carbonio  determinato
          dalla  Commissione  europea,  ai  sensi  dell'art.  10-bis,
          paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. La  richiesta  e'
          corredata da una relazione analitica volta a dimostrare che
          il settore  o  il  sottosettore  in  questione  soddisfa  i
          criteri di cui all'art. 10-bis, paragrafi da 14 a 17, della
          direttiva 2003/87/CE. 
              Omissis». 
              «Art. 29 (Uso di crediti,  CERs  ed  ERUs  utilizzabili
          nell'ambito del sistema comunitario prima  dell'entrata  in
          vigore  di  un  accordo  internazionale   sui   cambiamenti
          climatici). - omissis. 
              3.   Ai   fini   dell'adempimento    dell'obbligo    di
          restituzione per il  periodo  2013-2020,  i  gestori  degli
          impianti esistenti, 
              degli impianti nuovi entranti  e  gli  operatori  aerei
          amministrati dall'Italia possono utilizzare  crediti,  CERs
          ed ERUs fino alla  quantita'  stabilita  con  delibera  del
          Comitato, sulla base di quanto stabilito  dall'art.  11-bis
          della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, dalle  misure
          adottate dalla Commissione europea ai  sensi  dello  stesso
          articolo. 
              4. Ai fini della  determinazione  dei  crediti  di  cui
          all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio  2010,  n.
          72,  convertito,  dalla  legge  19  luglio  2010,  n.  111,
          spettanti ai gestori degli impianti che nel  periodo  2008-
          2012 non hanno ricevuto  quote  di  emissione  di  anidride
          carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento  della
          riserva per i nuovi entranti prevista  dalla  decisione  di
          assegnazione   (2008-2012),   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione  per  i
          gestori degli impianti in questione del possibile  utilizzo
          di CERs ed  ERUs  nei  limiti  previsti  dal  decisione  di
          assegnazione   (2008-2012)   ai    fini    dell'adempimento
          dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla
          luce della impossibilita' dell'utilizzo degli stessi.». 
              «Art. 31 (Norme armonizzate applicabili ai progetti  di
          riduzione  delle  emissioni).  -  1.   Il   Comitato   puo'
          rilasciare quote o crediti  per  determinati  progetti  che
          riducono  le  emissioni  di  gas  ad  effetto   serra   sul
          territorio   nazionale   non   disciplinate   dal   sistema
          comunitario per lo scambio delle quote di CO2 . 
              2. Ai fini del comma 1 il Comitato valuta le  richieste
          di rilascio delle quote o dei crediti previsti al  comma  1
          presentate   dai   soggetti   interessati,   verifica    la
          conformita' rispetto alle  misure  di  attuazione  adottate
          dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 24-bis  della
          direttiva 2003/87/CE e si esprime  entro  90  giorni  dalla
          presentazione della richiesta.». 
              «Art. 32 (Trasferimento, restituzione  e  cancellazione
          di quote di emissioni). - 1. Le quote di emissioni  possono
          essere trasferite: 
                a) tra persone all'interno della Unione europea; 
                b) tra persone all'interno  della  Unione  europea  e
          persone nei Paesi terzi, quando  tali  quote  di  emissioni
          sono riconosciute conformemente alla procedura dell'art. 25
          della  direttiva  2003/87/CE,  nell'osservanza  delle  sole
          restrizioni previste dal  presente  decreto  legislativo  o
          adottate  in  forza  del   medesimo   o   della   direttiva
          2003/87/CE. 
              2. Le  quote  di  emissioni  rilasciate  dall'autorita'
          nazionale  competente  di  un  altro  Stato   membro   sono
          riconosciute  ai  fini  dell'adempimento   degli   obblighi
          previsti  al   comma   4   per   un   operatore   aereo   o
          dell'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 per  un
          gestore. 
              3. Entro il 30 aprile  di  ogni  anno,  il  gestore  di
          ciascun  impianto  restituisce  un  numero  di   quote   di
          emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del  capo
          III, pari alle emissioni totali di tale impianto nel  corso
          dell'anno civile precedente, come verificate  conformemente
          alle disposizioni sulle verifiche. Il Comitato dispone  che
          tali quote siano successivamente cancellate. 
              4. Il Comitato accerta, entro  il  30  aprile  di  ogni
          anno, che ciascun operatore aereo restituisca un numero  di
          quote corrispondente alle  emissioni  complessive  prodotte
          nell'anno civile precedente dalle  attivita'  di  trasporto
          aereo elencate all'allegato I per le quali  l'operatore  in
          questione   e'   l'operatore   aereo,    come    verificate
          conformemente alle disposizioni sulle verifiche, e che tali
          quote siano successivamente cancellate. 
              5. Non sussiste l'obbligo di restituzione  delle  quote
          per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura  e
          il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso  un
          impianto per cui e' in vigore  un'autorizzazione  ai  sensi
          del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. 
              6. Il Comitato adotta  i  provvedimenti  necessari  per
          garantire che le quote di emissioni vengano  cancellate  in
          qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene. 
              7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano
          fatta  salva  l'eventuale  decisione,  da  parte  di  Stati
          membri, di consentire ai  gestori  degli  impianti  per  la
          produzione di  energia  elettrica  situati  nei  rispettivi
          territori nazionali l'utilizzo  delle  quote  assegnate  ai
          sensi  dell'art.  10-quater  della  direttiva   2003/87/CE,
          esclusivamente ai fini della restituzione  delle  quote  ai
          sensi dell'art. 12, paragrafo 3, della medesima direttiva. 
              8. Limitatamente all'anno 2013 le disposizioni  di  cui
          al comma 3 si applicano  esclusivamente  ai  gestori  degli
          impianti le cui  attivita'  ricadono  nell'allegato  A  del
          decreto  legislativo  n.  216  del  2006  per  il   periodo
          2008-2012.». 
              - La decisione della  Commissione  2014/746/UE  del  27
          ottobre  2014  che  determina,  a  norma  della   direttiva
          2003/87/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  un
          elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un
          rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle  emissioni  di
          carbonio per il periodo dal 2015  al  2019,  e'  pubblicata
          nella GUUE L 308 del 29 ottobre 2014. 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.