Art. 47 Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo e fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo. 2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. 3. Il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione del presente decreto. 4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attivita' di progetto del protocollo di Kyoto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 giugno 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Amendola, Ministro per gli affari europei Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Bonafede, Ministro della giustizia Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 47: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2018/410 si veda nelle note alle premesse. - Il testo degli articoli 3, comma 1, lettere a) e cc), 4, 19, 20 comma 1, lett. c), 21 commi 3 e 4, 22 comma 4, 27, comma 1, 29, commi 3 e 4, 31 e 32 del citato decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 cosi' recita: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) "ampliamento sostanziale della capacita'": aumento significativo della capacita' installata iniziale di un sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti: 1) si registrano una o piu' modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente; 2) il sottoimpianto puo' funzionare ad una capacita' superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacita' installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica; 3) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attivita' considerevolmente superiore che comporta l'assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche; omissis cc) "nuovo entrante": 1) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011; 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'art. 37; 3) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I o un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'art. 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacita' dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione;». «Art. 4 (Autorita' nazionale competente). - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'art. 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo. 2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di autorita' nazionale competente. 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di: a) determinare, ai sensi dell'art. 21, comma 1, l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito; b) notificare alla Commissione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, l'elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui alla lettera a); c) deliberare, ai sensi dell'art. 21, comma 3, l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi nell'elenco di cui alla lettera a); d) determinare l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti ai sensi dell'art. 22; e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale e' stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'art. 7, comma 3; f) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla lettera a); g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'art. 13; h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 15, comma 1, e aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'art. 16; i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" e loro aggiornamenti; l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'art. 23, una parte delle quote assegnate a titolo gratuito; m) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'art. 28; n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto all'allegato III e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato gli obblighi di restituzione di quote di emissione a norma dell'art. 32; p) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; q) definire i contenuti e le modalita' per l'invio della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'art. 14, comma 2; r) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'art. 34, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato V; s) definire, ai sensi dell'art. 29, la tipologia e la quantita' di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020; t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'art. 11 e alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 40; u) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto; v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai sensi dell'art. 34, comma 3; z) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attivita' conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri; aa) revocare l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'art. 17; bb) definire i contenuti e le modalita' per l'invio delle informazioni in caso di modifica dell'impianto ai sensi dell'art. 16, comma 1; cc) mettere in atto le azioni necessarie per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'art. 18; dd) definire i contenuti e le modalita' per la comunicazione della cessazione di attivita' di cui all'art. 24, della cessazione parziale di attivita' di cui all'art. 25 e della riduzione sostanziale di capacita' di cui all'art. 26; ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale o riduzione sostanziale di capacita' ai sensi dell'art. 20, commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo annuo rivisto ai sensi dell'art. 21, comma 4; ff) definire, ai sensi dell'art. 22, i contenuti e le modalita' per l'invio della domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti nuovi entranti, valutare l'eleggibilita' della richiesta, determinare il quantitativo annuo preliminare di quote e comunicare il medesimo alla Commissione europea; gg) avanzare, ai sensi dell'art. 27, comma 1, richiesta, presso la Commissione europea, di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; hh) valutare, ai sensi dell'art. 31, le richieste di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale, verificare la conformita' rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 24-bis della direttiva 2009/29/CE, decidere in merito al rilascio e, in caso di accoglimento della richiesta, rilasciare le quote o i crediti; ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare la cancellazione delle quote; ll) applicare il presente decreto ad attivita' e a gas a effetto serra che non figurano all'allegato I conformemente a quanto stabilito all'art. 37, nonche' richiedere alla Commissione europea l'adozione di un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attivita' e i gas serra in oggetto; mm) dare attuazione alle disposizioni per l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte di cui all'art. 38; nn) dare attuazione a tutte le restanti attivita' previste dal presente decreto salvo diversamente indicato. 5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a: a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale; c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano; d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto; e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita' di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita' funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM; f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni. 6. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo. 7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato stesso e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante, ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto. 8. Il Consiglio direttivo e' composto da nove membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e tre, con funzioni consultive, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio direttivo e' integrato da due membri con funzioni consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti inerenti le attivita' di trasporto aereo, di cui al capo III e V, il Consiglio direttivo e' integrato da tre membri nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 9. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni. 10. La Segreteria tecnica e' composta da ventitre' membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, due membri dall'ISPRA, due dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE. 11. Le modalita' di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura la costante operativita' e funzionalita' del Comitato stesso in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto. 12. Il Comitato di cui al comma 1 opera collegialmente, previo un tempestivo inoltro di avviso di convocazione a ciascun componente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e di esse viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. 13. Il Comitato di cui al comma 1 puo' istituire, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti operanti in ambito economico, sociale e ambientale maggiormente rappresentativi. 14. Per le attivita' di cui al comma 5 il Consiglio direttivo si puo' avvalere, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo: a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo; b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attivita' svolta. 15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato e dei gruppi di lavoro di cui ai commi 13 e 14 non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.». «Art. 19 (Messa all'asta delle quote). - 1. La messa all'asta della quantita' di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti. 2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili. 3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si provvede, previa verifica dell'entita' delle quote restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico. 4. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in qualita' di «responsabile del collocamento», in coerenza con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 6, lettera i). 5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, art. 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, art. 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli aventi diritto di cui al citato comma 3 dell'art. 2 verranno liquidati entro l'anno 2015. Dall'anno 2016 detti proventi sono riassegnati, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432. 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire e finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunita'; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2 , in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi; f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto; h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'art. 41. 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformita' con il comma 5. 8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'art. 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette alla Commissione europea ogni informazione pertinente almeno due mesi prima l'approvazione della citata relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo' richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.». «Art. 20 (Criteri per l'assegnazione gratuita delle quote). - 1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione. In particolare, lo stesso Comitato: omissis; c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e per la generazione di energia per il riscaldamento o il raffreddamento da cogenerazione, in conformita' con le misure comunitarie per l'assegnazione; omissis». «Art. 21 (Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti esistenti). - omissis. 3. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l'iscrizione di un impianto nell'elenco di cui al comma 1, il Comitato entro il 31 dicembre 2012, delibera l'assegnazione finale le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco. Tali quote sono determinate a partire dalle quote preliminari di cui al comma 1 applicando, conformemente a quanto stabilito dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all'art. 10 - bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e il fattore lineare di cui all'art. 9 della stessa direttiva. 4. Nei casi di cui all'art. 20, commi 2, 3 e 4 o in caso di revisione dell'elenco dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto ivi stabilito, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui sopra, il citato Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni. omissis». «Art. 22 (Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti). - omissis. 4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo, e' inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilita' di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto l'assegnazione. Omissis». «Art. 27 (Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio). - 1. Il Comitato, sentiti i Ministeri interessati, puo' avanzare richiesta presso la Commissione europea di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. La richiesta e' corredata da una relazione analitica volta a dimostrare che il settore o il sottosettore in questione soddisfa i criteri di cui all'art. 10-bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE. Omissis». «Art. 29 (Uso di crediti, CERs ed ERUs utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici). - omissis. 3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs fino alla quantita' stabilita con delibera del Comitato, sulla base di quanto stabilito dall'art. 11-bis della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo. 4. Ai fini della determinazione dei crediti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 2008- 2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione (2008-2012), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione per i gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di assegnazione (2008-2012) ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla luce della impossibilita' dell'utilizzo degli stessi.». «Art. 31 (Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni). - 1. Il Comitato puo' rilasciare quote o crediti per determinati progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale non disciplinate dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO2 . 2. Ai fini del comma 1 il Comitato valuta le richieste di rilascio delle quote o dei crediti previsti al comma 1 presentate dai soggetti interessati, verifica la conformita' rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 24-bis della direttiva 2003/87/CE e si esprime entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.». «Art. 32 (Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni). - 1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: a) tra persone all'interno della Unione europea; b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'art. 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto legislativo o adottate in forza del medesimo o della direttiva 2003/87/CE. 2. Le quote di emissioni rilasciate dall'autorita' nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti al comma 4 per un operatore aereo o dell'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 per un gestore. 3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisce un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche. Il Comitato dispone che tali quote siano successivamente cancellate. 4. Il Comitato accerta, entro il 30 aprile di ogni anno, che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I per le quali l'operatore in questione e' l'operatore aereo, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche, e che tali quote siano successivamente cancellate. 5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui e' in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. 6. Il Comitato adotta i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fatta salva l'eventuale decisione, da parte di Stati membri, di consentire ai gestori degli impianti per la produzione di energia elettrica situati nei rispettivi territori nazionali l'utilizzo delle quote assegnate ai sensi dell'art. 10-quater della direttiva 2003/87/CE, esclusivamente ai fini della restituzione delle quote ai sensi dell'art. 12, paragrafo 3, della medesima direttiva. 8. Limitatamente all'anno 2013 le disposizioni di cui al comma 3 si applicano esclusivamente ai gestori degli impianti le cui attivita' ricadono nell'allegato A del decreto legislativo n. 216 del 2006 per il periodo 2008-2012.». - La decisione della Commissione 2014/746/UE del 27 ottobre 2014 che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019, e' pubblicata nella GUUE L 308 del 29 ottobre 2014. - Per i riferimenti normativi della direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.