Art. 105 bis Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza 1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 2 48, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.