Art. 105 ter 
 
                Contributo per l'educazione musicale 
 
  1. Per l'anno  2020,  ai  nuclei  familiari  con  indicatore  della
situazione economica equivalente in corso di validita',  ordinario  o
corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,
non superiore a 30.000 euro e' riconosciuto un contributo fino a  200
euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di  musica
dei figli minori di anni  sedici  gia'  iscritti  alla  data  del  23
febbraio 2020 a scuole  di  musica  iscritte  nei  relativi  registri
regionali nonche' per la frequenza di cori, bande e scuole di  musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione. 
  2. Il contributo puo'  essere  richiesto  per  una  sola  volta  da
ciascun nucleo familiare ed e' riconosciuto a condizione che la spesa
sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
sistemi  di  pagamento  previsti   dall'articolo   23   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. I contributi di cui al presente articolo sono  riconosciuti  nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita'  e
i  termini  per  l'erogazione  del  contributo  di  cui  al  presente
articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa  di  cui  al
comma 3. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.