Art. 105 quater 
 
Misure per il  sostegno  delle  vittime  di  discriminazioni  fondate
  sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere 
  1. Il Fondo per le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per  l'anno
2020, allo scopo di finanziare politiche  per  la  prevenzione  e  il
contrasto  della  violenza  per  motivi  collegati   all'orientamento
sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime. A
tal fine, e' costituito uno speciale programma di assistenza volto  a
garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria  e  sociale  alle
vittime  di  discriminazioni  fondate  sull'orientamento  sessuale  e
sull'identita' di genere  nonche'  ai  soggetti  che  si  trovino  in
condizione di vulnerabilita' in relazione all'orientamento sessuale o
all'identita' di genere in ragione del contesto sociale  e  familiare
di riferimento. Tali attivita' sono svolte garantendo l'anonimato dei
soggetti di cui al presente comma. 
  2. Con  appositi  provvedimenti  normativi,  nel  limite  di  spesa
costituito dalle risorse di cui  al  comma  1,  si  provvede  a  dare
attuazione agli interventi ivi previsti. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.