Art. 104
Assistenza e servizi per la disabilita'
1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di
vita indipendente per le persone con disabilita' e non
autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura,
in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo
stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo
1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato
di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni
destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita
dal nucleo familiare di origine ovvero per la
deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla
domiciliarita' e i programmi di accrescimento della consapevolezza,
di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della
vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di
autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave prive del
sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da
Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e' incrementato di
ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture
semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative
regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per
persone con disabilita', che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, e' istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le
strutture semiresidenziali per persone con disabilita'» volto a
garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle
medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione
finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro
quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di priorita' e le modalita' di attribuzione
dell'indennizzo di cui periodo precedente.
3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che
impediscono la piena inclusione sociale delle persone con
disabilita', in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5
milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario
nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi
degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con
caratteristiche funzionali allo svolgimento di attivita' sportive
amatoriali, destinati a persone con disabilita' fisica. A tale fine
la dotazione del Fondo sanitario nazionale e' incrementata di 5
milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto delMinistro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo
sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi
e protesi di cui al primo periodo e le modalita' per garantire il
rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 1264 dell'articolo 1 della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' riportato nei riferimenti
normativiall'art. 89.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 3 della citata
legge 22 giugno 2016, n. 112 e' riportato nei riferimenti
normativiall'art. 89.