Art. 104 
 
               Assistenza e servizi per la disabilita' 
 
  1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e  i  progetti  di
vita  indipendente   per   le   persone   con   disabilita'   e   non
autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono  cura,
in  conseguenza  della  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,   lo
stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo
1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato
di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui  20  milioni
destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. 
  2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita
dal    nucleo    familiare    di    origine     ovvero     per     la
deistituzionalizzazione,   gli   interventi    di    supporto    alla
domiciliarita' e i programmi di accrescimento  della  consapevolezza,
di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione  della
vita quotidiana e  per  il  raggiungimento  del  maggior  livello  di
autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave  prive  del
sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica  da
Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 22 giugno  2016,  n.  112,  e'  incrementato  di
ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3.  Al  fine  di  garantire  misure  di  sostegno  alle   strutture
semiresidenziali,   comunque   siano   denominate   dalle   normative
regionali,   a   carattere   socio-assistenziale,    socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario  per
persone  con   disabilita',   che   in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19  devono  affrontare  gli  oneri  derivanti
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli  utenti,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, e' istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno  per  le
strutture semiresidenziali  per  persone  con  disabilita'»  volto  a
garantire la concessione di un indennizzo  agli  enti  gestori  delle
medesime strutture di  cui  al  presente  comma,  con  una  dotazione
finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da  trasferire  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio,  da  adottare  entro
quaranta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
definiti i criteri  di  priorita'  e  le  modalita'  di  attribuzione
dell'indennizzo di cui periodo precedente. 
  3-bis.  Al  fine  di  contribuire  a  rimuovere  gli  ostacoli  che
impediscono  la  piena   inclusione   sociale   delle   persone   con
disabilita', in via sperimentale per l'anno 2020 e nel  limite  di  5
milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario
nazionale provvede all'erogazione  degli  ausili,  ortesi  e  protesi
degli arti  inferiori  e  superiori,  a  tecnologia  avanzata  e  con
caratteristiche funzionali allo  svolgimento  di  attivita'  sportive
amatoriali, destinati a persone con disabilita' fisica. A  tale  fine
la dotazione del Fondo  sanitario  nazionale  e'  incrementata  di  5
milioni di euro  per  l'anno  2020.  Con  decreto  delMinistro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che  accede  al  Fondo
sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili,  ortesi
e protesi di cui al primo periodo e le  modalita'  per  garantire  il
rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  155  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 1264 dell'articolo 1 della  citata
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' riportato nei riferimenti
          normativiall'art. 89. 
              - Il testo del comma 1  dell'articolo  3  della  citata
          legge 22 giugno 2016, n. 112 e' riportato  nei  riferimenti
          normativiall'art. 89.